Proposta di modifica n. 1.0.1 al DDL n. 954
Azioni disponibili
1.0.1
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All'articolo 490 del codice di procedura civile è aggiunto infine il seguente comma: "Al di fuori dei casi consentiti dal presente articolo è vietato effettuare la pubblicazione di avvisi di vendita in qualunque forma da parte di soggetti non autorizzati dal giudice."».