Proposta di modifica n. 4.0.5 al DDL n. 935
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4.0.5
Ritirato
Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Dopo l'articolo 96 della Costituzione è inserito il seguente:
"Art. 96-bis. Il Capo dell'opposizione è eletto, sulla base di un'esposizione programmatica, dai membri del Parlamento che abbiano dichiarato di appartenere all'opposizione. Egli è sentito dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio nei casi di guerra e di grave pericolo per la sicurezza nazionale, nonché negli altri casi previsti dalla legge. I regolamenti delle Camere ne regolano le modalità di elezione ed i poteri, in particolare con riferimento alla formazione dell'ordine del giorno delle Camere. I regolamenti determinano altresì i poteri di altri gruppi parlamentari di opposizione."».