Proposta di modifica n. 2.100 al DDL n. 932

2.100

La Relatrice

Al comma 1, sostituire dalle parole: "Le proroghe successive alla prima" fino alla fine del periodo, con le seguenti:

          "Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata oppure quando l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione".