Proposta di modifica n. 2.0.1000 al DDL n. 816

2.0.1000

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori disposizioni per favorire gli investimenti in start-up e PMI)

          1. Al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

          "5-bis. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, il Patrimonio Destinato può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo 34, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i cui obiettivi e politica di investimento siano coerenti con le finalità del Patrimonio Destinato di cui al comma 5, quinto periodo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

          a) ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le finalità del Patrimonio Destinato di cui al comma 5, quinto periodo, come specificate nel decreto di cui al comma 5 e nel Regolamento del Patrimonio Destinato di cui al comma 6, gli organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro cinquanta milioni;

          b) per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli organismi di investimento collettivo possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche in deroga al comma 4, lettera b), del presente articolo;

          c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione;

          d) ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli organismi di investimento collettivo possono altresì investire, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area Euro e dalla Commissione europea;

          e) l'ammontare delle quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel limite del quarantanove per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio; il restante cinquantuno per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritto da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato."

          2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del comma 1 del presente articolo, l'articolo 23, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, è abrogato e le altre disposizioni del medesimo decreto si applicano in quanto compatibili. L'operatività del patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio" prevista dal comma 5-bis dell'articolo 27, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è sospensivamente condizionata all'adozione e approvazione, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 27, delle modifiche al Regolamento del Patrimonio Destinato, che definiscono le ulteriori condizioni e modalità degli investimenti riconducibili alla predetta operatività.».