Proposta di modifica n. 2.1 al DDL n. 404

2.1

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Disposizioni in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di minorenni o persone incapaci)

          1.Dopo l'articolo 605 del codice penale, sono inseriti i seguenti:

          "Art. 605-bis. - (Sottrazione consensuale di minorenni) - Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, al tutore di cui all'articolo 346 del codice civile, o al curatore di cui all'articolo 424 del codice civile o a chi ne abbia vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, o di chi ne abbia la vigilanza o la custodia, con la reclusione da sei mesi a due anni e sei mesi.

          Art. 605-ter. - (Sottrazione di minorenni e persone incapaci) - Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, al tutore di cui all'articolo 346 del codice civile, o al curatore di cui all'articolo 424 del codice civile o a chi ne abbia vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, o di chi ne ha la vigilanza o la custodia, con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

          Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso.

          Art. 605-quater. - (Sottrazione e mantenimento di minorenni e persone incapaci all'estero) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, o al tutore di cui all'articolo 346 del codice civile, o al curatore di cui all'articolo 424 del codice civile, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà dei medesimi, impedendo in tutto o in parte al genitore l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, o di chi ne abbia la vigilanza o la custodia, con la reclusione da due a cinque anni.

          Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

          Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna può comportare la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.  

          Art. 605-quinquies. - (Ravvedimento operoso) - Le pene previste per i delitti di cui agli articoli 605-bis, 605-ter e 605-quater, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera affinché vi sia il ricongiungimento del minore con taluno dei soggetti di cui ai citati articoli, ovvero si adopera al fine di evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori."»».