Proposta di modifica n. 2.2 al DDL n. 404
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2.2
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2
(Sottrazione o trattenimento anche all'estero di minori o incapaci)
1. Dopo l'articolo 605 del codice penale sono inseriti i seguenti :
«Art. 605-bis
(Sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci)
Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici o persone incapaci al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore, all'ente o servizio sociale a cui è affidato con provvedimento del Giudice o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela di questi, con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 2.000 a 8.000 euro.
Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore, all'ente o servizio sociale a cui è affidato con provvedimento del Giudice o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà di questi ultimi, impedendo in tutto o in parte l'esercizio della responsabilità genitoriale ovvero l'esercizio di poteri analoghi da parte dell'ente affidatario, è punito a querela degli stessi, con la reclusione da cinque a sette anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro.
Fuori dai casi di cui all'articolo 605 ter, se il fatto di cui al precedente comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, la pena è diminuita.
La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi se il reo si adopera prima del giudizio spontaneamente ed efficacemente affinchè il minore possa rientrare nel territorio dello Stato.
Se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.»
«Art. 605-ter
(Sottrazione o trattenimento consensuale minore o incapaci)
Chiunque sottrae un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, al curatore all'ente o al servizio sociale a cui è affidato con provvedimento del Giudice o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela di questi, con la reclusione fino a due anni.»
«Art. 605-quater
(Particolare tenuità)
Se i fatti previsti dagli artt. 605 bis e 605 ter sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite in misura non eccedente i due terzi.»