Proposta di modifica n. 13.0.22 al DDL n. 345

13.0.22

Bucalo, Iannone, Marcheschi, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Nocco

Ritirato e trasformato nell'odg n. 66

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di istruzione)

        1. In sede di contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 per il comparto istruzione e ricerca, a decorrere dal 2022, nell'ottica del rafforzamento dell'organizzazione e delle capacità amministrative delle istituzioni scolastiche e della rivisitazione dell'ordinamento professionale volto alla valorizzazione del personale Direttore dei Servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche, è disposto un incremento del salario accessorio sulle risorse a valere sul fondo di cui al comma 604 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, fino a una quota parte complessiva di 30 milioni di euro.

        2. Le graduatorie di merito di cui al comma 9-bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in molo e sino al loro esaurimento.

        3. Per l'armo scolastico 2023/2024 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, sono sospesi tutti i vincoli alla mobilità in deroga alle norme contrattuali vigenti.».