Ordine del Giorno n. G4.200 al DDL n. 1425

G4.200 (testo 2)

Castellone, Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge dell'A.S. 1425 recante "Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025",

     premesso che:

          il 29 gennaio scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la sentenza 3/2025 della Corte Costituzionale che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) "nella parte in cui non prevedono per l'elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi";

          il 25 luglio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto per l'attestazione dell'operatività della Piattaforma per la raccolta delle firme espresse nell'ambito dei referendum, di cui all'articolo 1, commi 341 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e che questa ha già consentito la raccolta di centinaia di migliaia di firme per la presentazione di quesiti referendari il cui voto è previsto l'8 e 9 giugno 2025,

     impegna il Governo a:

          informare debitamente, nei luoghi fisici e siti internet istituzionali oltre che sui canali del servizio pubblico radiotelevisivo, la cittadinanza interessata dalle prossime tornate elettorali amministrative della possibilità, per le persone con disabilità al centro della sentenza della Corte Costituzionale del gennaio 2025, di poter avanzare la propria candidatura nonché la possibilità di sottoscrizione digitale di candidature e/o liste elettorali del proprio comune con firma digitale;

          ritenere applicabile la modalità di sottoscrizione delle liste riferita alle persone con disabilità interessate dalla disposizione in questione anche ai fini della sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte delle medesime persone.