Ordine del Giorno n. G8.100 al DDL n. 1374

G8.100 (testo 2)

Romeo

Accolto

Il Senato, premesso che:

          il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede, all'articolo 29, una specifica disciplina per la qualificazione dei professionisti del restauro dei beni culturali, attuata in via regolamentare con i decreti ministeriali n. 86/2009 e n. 87/2009;

          in via transitoria, con l'articolo 182 del Codice è stata prevista la possibilità di ottenere il riconoscimento delle qualifiche di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali (oggi tecnico del restauro di beni culturali) in favore degli operatori del settore in possesso, ad una certa data, di determinati requisiti;

          nell'accesso alla professione nelle varie specializzazioni del restauro dei beni culturali alcune centinaia di qualificati operatori si trovano ancora nella paradossale situazione che, pur essendo dotati di altissime professionalità, oltre che di qualificazioni e certificazioni più che sufficienti, sono tuttavia esclusi dagli elenchi dei restauratori abilitati a esercitare la professione, in quanto dal 2015 in poi non sono state previste dal Ministero delle cultura (MIC) procedure per il loro riconoscimento, recando l'articolo 182 del Codice dei beni culturali una disciplina soltanto transitoria. Per i motivi più vari non tutti gli operatori erano riusciti a prendere parte alle procedure indette negli anni 2014 e 2015 - per lo più a causa della difficoltà di reperire la documentazione utile a dimostrare l'attività svolta nel corso degli anni - rimanendo così definitivamente esclusi dal settore del restauro, nonostante il possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione nei relativi elenchi. Gli stessi, peraltro, hanno continuato a svolgere la propria attività lavorativa, legittimamente, fino alla data di pubblicazione degli elenchi, e anche oltre limitatamente ai lavori già autorizzati e presi in carico in data antecedente, così maturando ulteriore esperienza professionale. La data del 30 ottobre 2015 era la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione pubblica indetta nel 2015, mentre la data del 21 dicembre 2018 era la data di pubblicazione dell'elenco dei restauratori abilitati, oltre la quale non è stato più possibile autorizzare interventi conservativi in favore di restauratori non iscritti nell'elenco,

     impegna il Governo:

          a valutare le misure volte a consentire la risoluzione delle questioni ancora aperte a seguito dell'attuazione della disciplina transitoria prevista dall'articolo 182 del Codice dei beni culturali, intervenendo in favore di quelle figure del settore del restauro rimaste fuori dagli elenchi tenuti dal MIC pur possedendo, nel 2018, le qualificazioni necessarie per continuare ad operare, dando così seguito alle richieste di coloro che negli ultimi anni hanno sofferto il grave disagio di non poter più svolgere la professione di restauratore di beni culturali, subendo una rilevante dequalificazione e una grave danno economico.