Ordine del Giorno n. G6.2 al DDL n. 1374

G6.2

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, Verducci, D'Elia

Accolto

Il Senato,

      in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura" (A.S. 1374),

     premesso che,

          l'articolo 6 interviene su vicende inerenti alla Carta della cultura Giovani e la Carta del merito;

          la "Carta della cultura giovani" e la "Carta del merito" sono strumenti volti a sostenere l'arricchimento culturale dei giovani, cumulabili tra loro e previsti in sostituzione del Bonus cultura 18app per effetto della legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 630, lettera a), della legge n. 197 del 2022, che ha modificato a tal fine l'articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022). Più in particolare, la carta cultura giovani è un bonus di 500 euro utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età, assegnata ai giovani appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. La carta del merito o bonus merito è un'iniziativa che offre un bonus da 500 euro per chi ha sostenuto l'esame di maturità entro l'anno di compimento dei 19 anni e con votazione di 100 o 100 e lode;

          tra le faq del Ministero della cultura si precisa che un esercente che non dispone di un codice ATECO primario compatibile con la cessione dei beni cedibili con la Carta della cultura giovani e con la Carta del merito può comunque registrarsi all'iniziativa se in possesso di un codice ATECO secondario (non prevalente) compatibile e fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti dalla normativa. In tal caso l'esercente potrà inviare esclusivamente via PEC specifica richiesta di adesione con oggetto "Richiesta di adesione a Carta della cultura Giovani e carta del merito per ATECO secondario compatibile";

          ai sensi dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è stata istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, la cosiddetta Carta del docente;

          il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2016 disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta del docente. Sulla base dell'articolo 7, comma 1, "le strutture, gli esercenti e gli enti presso i quali è possibile utilizzare la Carta sono inseriti in un apposito elenco, consultabile attraverso l'applicazione   web   dedicata". Al comma 2 si precisa che ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti degli esercizi interessati si registrano sulla applicazione web, inserendo, tra le altre informazioni, l'indicazione del codice ATECO dell'attività prevalentemente svolta;

          nel nostro territorio nazionale, però, esistono moltissime attività ibride, che posseggono più codici ATECO. Tra esse tante librerie di prossimità, come quelle che si prefigge di tutelare il provvedimento in esame. Di fatto, dunque, il criterio del codice ATECO prevalente esclude tantissime attività, per poi invece prevedere una netta libertà per il commercio online: tra i codici ATECO prevalenti ammessi dalla piattaforma, infatti, c'è quello che prevede la vendita di beni di varia natura sul web;

          non si comprende perché, in tutti questi anni, dal 2016 ad oggi, non si sia voluto intervenire per dare un segnale ai piccoli esercenti già in difficoltà durante la crisi causata dal covid e ora con il continuo aumento dei prezzi;

          per risolvere la questione basterebbe permettere agli esercenti, come avviene per aderire alla Carta della cultura giovani e alla Carta del merito, di accreditarsi anche attraverso un codice ATECO secondario (non prevalente), ma compatibile con l'iniziativa,

      impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa di carattere normativo, atta a permettere a tutti gli esercenti che vendono prodotti compresi tra quelli elencati all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2016 di registrarsi presso il portale della Carta del docente, risolvendo la problematica inerente ai codici ATECO prevalenti.