Ordine del Giorno n. G18.1 al DDL n. 1318
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G18.1
Approvato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (A.S. 1318),
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni urgenti per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;
nell'ambito dei diversi mercati di beni e servizi, in particolare per quello della comunicazione e dell'energia, nel corso degli ultimi anni, si è rilevato da parte degli operatori un ricorso sempre più diffuso - non di rado al limite della legalità e delle zone grigie della normativa vigente - a metodi aggressivi, invasivi e scorretti attraverso telefonate con operatore;
queste modalità piuttosto aggressive hanno suscitato preoccupazioni riguardo alla tutela e alla protezione dei consumatori, bersaglio di telefonate reiterate e moleste;
considerato che:
da tempo la stessa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha rappresentato la necessità di un intervento del legislatore al fine di contrastare efficacemente il fenomeno, ritenendo i risultati della riforma del Registro pubblico delle opposizioni, che avrebbe dovuto limitare l'invasivo modus operandi degli operatori di telemarketing, del tutto insoddisfacenti;
nella memoria del 23 maggio del 2023 alla Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati, l'Autorità ha invitato il Parlamento ad intraprendere un intervento normativo più incisivo in merito, che valga ad arginare il fenomeno e a salvaguardare la scelta dei consumatori di non essere bersaglio di sollecitazioni indesiderate;
rilevato altresì che:
l'articolo 26 del codice del consumo prevede quella che si potrebbe definire una "black list" delle pratiche commerciali considerate sempre vietate poiché valutate ex lege aggressive di per sé ovvero tali a prescindere da qualsiasi dimostrazione in ordine alla diligenza professionale o in ordine alla loro idoneità a falsare le scelte del consumatore;
per arginare il telemarketing e il teleselling aggressivo e garantire la piena, reale e concreta tutela dei consumatori risulta cruciale attribuire a queste ultime il carattere anticoncorrenziale di grave entità e di disvalore sociale in quanto configurabili come lesive della libertà del consumatore mediante l'esercizio di indebite pressioni, fisiche o psicologiche;
in particolare, sarebbe auspicabile inserire nell'elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive le sollecitazioni commerciali, effettuate per telefono o posta cartacea, volte all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale al consumatore che non abbia espresso il proprio consenso successivamente all'iscrizione della numerazione, della quale è intestatario, al Registro pubblico dei contraenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26,
impegna il Governo:
ad adottare opportune iniziative normative, nell'ambito delle proprie competenze, volte ad interrompere le sollecitazioni commerciali indesiderate di cui in premessa valutando l'inserimento delle medesime nel novero delle c.d. pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di accordare una più efficace tutela ai consumatori contro tali condotte.