Ordine del Giorno n. G7.200 al DDL n. 1315
Azioni disponibili
G7.200 (testo 2)
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Cucchi (*), Scalfarotto (*)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia, A.S. 1315-A;
premesso che:
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 173 del 2024, ha sottolineato come il braccialetto elettronico sia un importante dispositivo funzionale alla tutela delle persone vulnerabili rispetto ai reati di genere, e che la distanza minima di 500 metri corrisponde alla finalità pratica del tracciamento di prossimità, ovvero quella di dare uno spazio di tempo sufficiente alla persona minacciata per trovare sicuro riparo e alle forze dell'ordine per intervenire in soccorso. Secondo il giudice delle leggi, infatti, «Ad un sacrificio relativamente sostenibile per l'indagato si contrappone l'impellente necessità di salvaguardare l'incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall'imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue»;
negli ultimi mesi si sono rilevate criticità relative ai braccialetti antistalking,
impegna il Governo:
ad emanare atti di indirizzo attuativi della disciplina in esame volti a prevedere:
a) le modalità per l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis , 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, precisando gli ambiti di competenza della polizia giudiziaria e le attività di supporto tecnico del personale della società incaricata di fornire i servizi relativi ai braccialetti elettronici;
b) le modalità di verifica periodica della fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, tenuto conto anche del concreto funzionamento degli strumenti elettronici di controllo;
c) le modalità di informazione delle persone interessate dal provvedimento sui comportamenti da tenere per garantire il corretto funzionamento e l'efficacia dei dispositivi anche mediante la consegna di adeguate istruzioni;
d) le modalità di rilevazione e gestione degli allarmi generati dai dispositivi elettronici di controllo, anche attraverso un unico centro elettronico di monitoraggio nazionale, oltre che le istruzioni operative per gli interventi di competenza della polizia giudiziaria delegata per la vigilanza;
e) la presentazione semestrale al Parlamento da parte del Ministro dell'interno e del Ministero della giustizia di una relazione congiunta sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, con specifico riferimento alla efficace tutela delle persone offese.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta