Proposta di modifica n. 14.0.250 al DDL n. 1258

14.0.250 (testo 2)

Centinaio, Murelli, Claudio Borghi, Stefani (*)

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità)

          1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

          2. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) adeguare e coordinare le disposizioni vigenti in materia al fine del corretto e integrale recepimento della direttiva di cui al presente articolo, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili e, in particolare dell'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

          b) introduzione della disciplina volta ad individuare le autorità competenti a livello centrale e territoriale per l'attuazione della direttiva di cui al presente articolo, ivi comprese le funzioni di rilascio e rinnovo a titolo gratuito, anche in caso di rinnovo per smarrimento o danneggiamento, della Carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità;

          c) introduzione di una disciplina che, ai sensi degli articoli 11 e 12 della direttiva, individui il Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità e i Comuni, quali autorità competenti a svolgere i compiti ivi previsti, secondo le rispettive competenze, e prevedere forme di coordinamento tra le medesime autorità;

          d) prevedere che le autorità competenti di cui alla lettera b) si avvalgano della società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, per la realizzazione e la gestione della produzione e della stampa della Carta e del contrassegno, anche nella versione digitale, di cui alla medesima lettera con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni, comunque con l'impiego del codice QR di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva di cui al comma 1;

          e) fissazione in dieci anni del termine di validità della carta europea della disabilità e dieci anni del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità;

          f) previsione delle modalità tecniche che consentano l'adozione della versione digitale della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, nel rispetto delle specifiche tecniche che la Commissione adotterà, nell'ambito dell'EU Digital Identity Wallet;

          g) garantire, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della direttiva, la parità di trattamento ai cittadini dell'Unione titolari di carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, quando si trovano in viaggio o in visita in Italia rispetto ai titolari di carta europea della disabilità residenti in Italia, prevedendo nel contempo che, nel caso in cui le condizioni speciali e favorevoli previste per la persona con disabilità includano condizioni favorevoli anche per le persone che accompagnano o assistono la persona con disabilità, le stesse siano garantite anche a queste ultime;

          i) previsione di procedure volte a garantire la sostituzione dei contrassegni di parcheggio per le persone con disabilità già esistenti a livello nazionale, che si deve concludere entro la data del 5 dicembre 2029;

          l) disciplinare la responsabilità del trattamento dei dati personali necessari al rilascio, al rinnovo e alla stampa della carta e del contrassegno di cui alla lettera b), nonché le modalità con le quali i soggetti responsabili garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai presenti fini;

          m) disciplinare le modalità con cui le autorità di cui alla lett. b) secondo le rispettive competenze, rendono disponibili sui siti istituzionali le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale o ancora sulle condizioni e strutture di parcheggio da destinare alle persone con disabilità, nonché le informazioni generali sull'uso della carta europea e del contrassegno europeo di parcheggio delle persone con disabilità;

          n) garantire mediante l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità le modalità di consultazione attiva e di coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nello sviluppo, nell'attuazione e nella valutazione della carta e del contrassegno di cui alla lettera b);

          o) individuare il sistema di tutela anche ai sensi dell'articolo 16 e 17 della direttiva e definire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2841 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, prevedendo che il relativo gettito sia versato al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità.

          3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

          4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere b), d) ed f) pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 10,56 milioni di euro per l'anno 2026, 9,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e in 7,035 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. L'Amministrazione individuata ai sensi del comma 2, lettera b), provvede al monitoraggio delle previsioni di spesa di cui al comma 2, lettere b), d) ed f). In caso di scostamento dall'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»

     Conseguentemente:

          all'Allegato A, sopprimere il numero 21).

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(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Lombardo, Malpezzi, Rojc e Versace.