Ordine del Giorno n. G7.100 al DDL n. 1258
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G7.100
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1258 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024
premesso che:
i farmaci senza obbligo di prescrizione medica sono destinati al trattamento di disturbi comuni e non gravano sul Servizio Sanitario Nazionale;
attualmente, la normativa italiana vieta la cosiddetta "pubblicità ricordo" per i medicinali, ossia quella forma di comunicazione che si limita a riportare la sola denominazione del farmaco con il solo scopo di rammentarla al pubblico;
tale divieto non trova giustificazione considerato che la pubblicità ricordo non induce ad acquisti irrazionali o confusione tra prodotti;
la pubblicità ricordo è ammessa in diversi Paesi europei, tra cui Spagna, Germania, Olanda e Belgio, e le direttive dell'Unione europea la includono tra le forme di pubblicità consentite;
considerato che:
la possibilità di reintrodurre la pubblicità ricordo rappresenterebbe un adeguamento della normativa italiana agli standard europei, garantendo pari condizioni competitive alle aziende farmaceutiche operanti in Italia rispetto a quelle di altri Stati membri;
il ripristino di tale forma di pubblicità non comporterebbe alcun rischio per la salute pubblica, dal momento che si limiterebbe a rafforzare la riconoscibilità di farmaci già disponibili senza obbligo di prescrizione,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di reintrodurre, nel quadro normativo italiano, la possibilità di utilizzare la pubblicità ricordo per i farmaci senza obbligo di ricetta, nel rispetto delle disposizioni europee in materia.