Ordine del Giorno n. G23.2 al DDL n. 1258

G23.2

La Commissione

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1258, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024,

     premesso che:

          l'articolo 23 detta criteri specifici, per l'adeguamento della normativa nazionale, entro 6 mesi, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 (European Deforestation-free products Regulation - EUDR), che mira a frenare la deforestazione e il degrado forestale, proteggendo così la biodiversità e mitigando i cambiamenti climatici;

          la normativa si applica ai "prodotti interessati", derivanti dalle materie prime indicate nell'allegato: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno, che per poter essere immessi sul mercato dell'Unione devono essere a deforestazione zero, ovvero che non contengono materie prime prodotte su terreni oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020;

          l'articolo 29 del Regolamento EUDR prevede l'istituzione, entro il 30 dicembre 2024, di un sistema a tre livelli per la valutazione dei Paesi o parti di essi, sia europei, sia Paesi terzi, come rientranti in una delle tre categorie di rischio alto, basso o standard, di produrre materie prime interessate non a deforestazione zero;

          da tale classificazione discendono obblighi di due diligence per le imprese, che potrebbero mettere a rischio la competitività dei settori agroalimentare e forestale dell'Unione, rischiando di aumentare oneri amministrativi e costi per gli operatori;

          molti Paesi, fra cui numerosi Stati membri dell'Unione dispongono di superfici forestali stabili o in crescita, nonché, di leggi severe in materia di deforestazione, che vengono fatte rispettare rigorosamente, al fine di ridurre al minimo gli obblighi di due diligence previsti,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adoperarsi in sede europea affinché sia valutata l'introduzione, nella classificazione dei Paesi produttori di materie prime, di una quarta categoria di Paesi "a rischio zero"-