Proposta di modifica n. 7.0.200 al DDL n. 1162
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7.0.200 (testo 2)
Approvato
Nel capo I, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis
(Istituzione di un tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, relative al sisma del 1990)
1. Al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo tecnico a fini ricognitivi, anche con riguardo al contenzioso in essere e a quello già concluso, composto da un rappresentante dell'Agenzia delle entrate, un rappresentante della Città metropolitana di Catania, un rappresentante del Libero Consorzio comunale di Siracusa e un rappresentante del Libero Consorzio comunale di Ragusa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».
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(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Damante, Sallemi, Russo, Pogliese, Bucalo, Germanà, Bevilacqua, Magni, Musolino e gli altri componenti del Gruppo IV-C-RE.