Proposta di modifica n. 8.301 al DDL n. 1146
Azioni disponibili
8.301
Approvato
Al comma 2-bis inserire, in fine, il seguente periodo: "E' consentito altresì il predetto trattamento finalizzato allo studio e alla ricerca sui gesti atletici, dei movimenti e delle prestazioni nell'attività sportiva in tutte le sue forme, nel rispetto dei princìpi generali di cui alla presente legge e dei diritti di sfruttamento economico dei dati relativi alle attività agonistiche che spettano a chi le organizza."