Ordine del Giorno n. G16.100 al DDL n. 1143
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G16.100 (testo 2)
Bazoli, Giorgis, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini
Accolto
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca importanti disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici;
in particolare, l'articolo 16 reca modifiche al codice penale in materia di prevenzione e contrasto dei reati informatici ampliando l'ambito di applicazione di alcune fattispecie disciplinate dal codice e penale e inasprendo il trattamento sanzionatorio previsto con riferimento ai reati informatici o perpetrati con mezzi informatici;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di introdurre ipotesi di non punibilità per chi ha commesso il fatto, nei casi previsti dagli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 635-bis, 635-quater, 635-quater.1, in quanto costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta ai sensi dell'articolo 52 primo e secondo comma, qualora il mezzo idoneo utilizzato al fine di difendere sia quello informatico.