Ordine del Giorno n. G35.151 al DDL n. 1086
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G35.151 (testo 2)
Approvato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",
premesso che:
l'articolo 35, comma 4, del disegno di legge in esame autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per la modifica della disciplina prevista dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di cui al DPR 16 dicembre 1992, n. 495, in una serie di materie;
considerato che:
l'articolo 381 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, prevede al comma 2 che per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone in condizione di disabilità, con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il Comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario;
al comma 3 del medesimo articolo si prevede poi che per il rilascio della autorizzazione, l'interessato debba presentare domanda al sindaco del Comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare dati personali e elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda sanitaria locale di appartenenza. L'autorizzazione ha validità 5 anni e per il rinnovo è richiesta la presentazione di un certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio, anche nel caso di disabilità irreversibile già certificata da INPS;
ciò rappresenta una incongruità, sia perché la persona in condizione di disabilità dispone della certificazione INPS di disabilità permanente, sia perché si richiede ad un medico di base di confermare una diagnosi complessa; e richiede inoltre agli interessati adempimenti, oltre a tutto costosi, quando esiste già una certificazione ufficiale,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito delle modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di cui al DPR 16 dicembre 1992, n. 495, che, qualora la certificazione medico-legale dell'Azienda sanitaria locale di appartenenza attesti che le condizioni che danno luogo al rilascio dell'autorizzazione hanno carattere permanente o ingravescente e rientrano in una delle voci individuate dal decreto ministeriale 2 agosto 2007, tale autorizzazione ha carattere illimitato;
di valutare, altresì, l'estensione della validità dell'autorizzazione a 10 anni, prevedendo l'introduzione di un codice QR e altre eventuali caratteristiche digitali che utilizzano mezzi elettronici con finalità antifrode.
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(*) Firma aggiunta in corso di seduta