Proposta di modifica n. 6.500 al DDL n. 1053
Azioni disponibili
6.500
I Relatori
Approvato
Sostituire l'articolo 6 con il seguente:
"Art. 6.
(Disposizioni in materia di personale del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale)
1. Al fine di rafforzare l'attività del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale in materia di prevenzione e repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 827, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, è incrementato di 40 unità di personale in soprannumero rispetto all'organico. Conseguentemente, all'articolo 827, comma 1 del Codice dell'ordinamento militare sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, il numero: «128» è sostituito dal seguente: «168»;
b) alla lettera c), il numero: «2» è sostituito dal seguente: «10»;
c) alla lettera d), il numero: «21» è sostituito dal seguente: «16»;
d) alla lettera e), il numero: «22» è sostituito dal seguente: «44»;
e) alla lettera f), il numero: «28» è sostituito dal seguente: «33»;
f) alla lettera g), il numero: «53» è sostituito dal seguente: «63».
2. Per le finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del Codice dell'ordinamento militare, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 32 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ripartite in 22 unità del ruolo ispettori e 10 unità del ruolo appuntati e carabinieri.
3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 1.965.226 per l'anno 2025, euro 2.353.446 per l'anno 2026, euro 2.599.687 per l'anno 2027, euro 2.764.932 per l'anno 2028, euro 2.777.367 per l'anno 2029, euro 2.808.028 per l'anno 2030, euro 2.835.960 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, euro 2.863.893 per l'anno 2033, euro 2.871.525 per l'anno 2034 e euro 2.942.577 annui a decorrere dall'anno 2035. Per le spese di funzionamento, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 92.000 per l'anno 2025, euro 43.400 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di euro 28.000 annui a decorrere dall'anno 2028.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.057.226 per l'anno 2025, a euro 2.396.846 per l'anno 2026, a euro 2.643.087 per l'anno 2027, a euro 2.792.932 per l'anno 2028, a euro 2.805.367 per l'anno 2029, a euro 2.836.028 per l'anno 2030, a euro 2.863.960 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, a euro 2.891.893 per l'anno 2033, a euro 2.899.525 per l'anno 2034 e a euro 2.970.577 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede, per 2.057.226 euro per l'anno 2025 e 2.970.577 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura".