Proposta di modifica n. 3.0.8 (testo 2) al DDL n. 1445
Azioni disponibili
3.0.8 (testo 2)
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis
(Disposizioni urgenti per l'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di edilizia scolastica)
1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai casi di modifiche resesi necessarie in sede di sviluppo progettuale in appalti di lavori già aggiudicati, anche tramite accordi quadro".
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Per tutti gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, le varianti in corso d'opera, purché compatibili con il raggiungimento dei target e delle milestone previsti dal PNRR e con il rispetto delle condizionalità anche temporali del PNRR medesimo e ferme restando le verifiche successive, anche a campione, sull'ammissibilità delle stesse varianti e delle relative spese, sono comunicate dai Soggetti attuatori secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito.
1-ter. Per i progetti in essere a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, confluiti successivamente nel PNRR, è ammessa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta, se disponibili e previa autorizzazione da parte del medesimo Ministero, per adeguare i progetti al principio del DNSH, laddove indispensabile alla rendicontazione del target"».