Proposta di modifica n. 1.0.8 al DDL n. 1432

1.0.8

Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo, Pirovano, Spelgatti, Borghese, Barcaiuolo, Rapani

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Mantenimento della cittadinanza

          per i cittadini nati e residenti all'estero)

          1. Il cittadino italiano maggiorenne nato e residente all'estero i cui ascendenti di primo e secondo grado sono anch'essi nati all'estero, titolari della cittadinanza italiana e di altra cittadinanza, è tenuto entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge a presentare al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di seguito «MAECI», o agli uffici consolari competenti, un certificato attestante la conoscenza della lingua italiana almeno di livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) rilasciata da istituti riconosciuti dagli uffici consolari. Gli uffici consolari trasmettono al MAECI i nominativi degli istituti riconosciuti per il loro inserimento in apposito Registro.

          2. Per il cittadino nato e residente all'estero e minore di anni diciotto l'obbligo di cui al comma 1 si applica tra il compimento del diciottesimo e del venticinquesimo anno di età. La mancata presentazione del certificato entro il venticinquesimo anno esprime la volontà di rinuncia della persona alla cittadinanza italiana. È esente dall'obbligo il cittadino italiano di età superiore a anni 70 e il cittadino italiano i cui problemi permanenti di disabilità o di salute sono attestati da una certificazione medica che ne motiva l'impossibilità di ottenerlo.

          3. Per il certificato di cui al comma 1 e per la certificazione di cui al comma 2, le dichiarazioni mendaci sono equivalenti alla rinuncia di cui al comma 2.»