Questione pregiudiziale n. QP3 al DDL n. 1493

QP3

Boccia, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Respinta (*)

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge A.S. 1493, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare";

     premesso che,

          il decreto-legge in conversione modifica unilateralmente e in modo sostanziale, le finalità del protocollo bilaterale sottoscritto nel mese di novembre del 2023 tra il Governo italiano e quello albanese, prevedendo di fatto una modifica della destinazione e dell'uso del centro di permanenza e rimpatrio di Gjader, in Albania;

          la modifica è diretta conseguenza delle gravi criticità rilevate in relazione alla costruzione del centro medesimo, sia in relazione agli alti costi sostenuti dall'Italia per la sua apertura sia, soprattutto, in relazione al contenzioso giudiziario - dinanzi ai giudici italiani e, ora, anche dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea - che ha determinato, a causa dei rilevanti profili di illegittimità della disciplina del trattenimento presso il centro, la sostanziale impossibilità di utilizzarlo;

          più volte infatti, successivamente all'apertura del centro, le autorità giudiziarie italiane hanno negato la convalida del trattenimento delle persone migranti condotte in Albania, soprattutto in relazione alla condizione di vulnerabilità delle stesse, che impediva lo svolgimento della procedura accelerata in frontiera per la valutazione della richiesta di protezione;

          con il decreto-legge in esame - l'ottavo in materia di immigrazione dall'inizio della legislatura - il Governo tenta dunque di porre argine a un ulteriore fallimento delle sue politiche migratorie;

          all'esito delle innovazioni recate dal decreto-legge, il centro di Gjader non sarà più utilizzato, come previsto nel protocollo, per l'espletamento della c.d. procedura accelerata di frontiera per le persone soccorse in acque internazionali; presso il centro potranno ora invece essere trasferite persone destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'articolo 14 del testo unico immigrazione, come avviene in qualunque altro centro di permanenza e rimpatrio situato sul territorio nazionale;

          il cambio di destinazione d'uso del centro di Gjader, operato in modo unilaterale dal Governo italiano e non previsto nel protocollo firmato nel 2023, viola l'articolo 117, comma primo, della Costituzione - che prevede tra l'altro che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato nel rispetto degli obblighi internazionali - e rischia di aprire un contenzioso nei rapporti con l'Albania;

          inoltre, la modifica - con un decreto-legge - di una legge di autorizzazione alla ratifica di un trattato internazionale, qual è la legge n. 14 del 2024, appare gravemente lesiva della riserva di Parlamento recata dall'articolo 80 della Costituzione;

          parimenti lesiva dell'assetto costituzionale del sistema delle fonti appare l'adozione, ancora una volta, di un decreto-legge palesemente carente dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza, per di più idoneo a intervenire sulla disciplina di diritti fondamentali; se si eccettua l'esigenza, ammessa dallo stesso Ministro dell'interno, di giustificare le ingenti risorse impiegate per aprire un centro sinora sostanzialmente inutilizzato, non si ravvisa infatti la sussistenza dei predetti requisiti; allo stesso modo, desta preoccupazione che il Governo, con un decreto-legge, intervenga su una materia ancora assoggettata - quella, delicatissima, del trattenimento di persone migranti in condizioni di potenziale vulnerabilità - a un contenzioso in relazione al quale ancora si attende una pronuncia da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea;

          l'abuso della decretazione d'urgenza, per costante affermazione della Corte costituzionale - a partire almeno dalla sentenza n. 171/2007 - incide non solo sul corretto assetto dei rapporti tra Parlamento e Governo e, dunque, sulla tenuta della forma di governo parlamentare, ma ha anche rilevanti ulteriori implicazioni: dal momento che, infatti, la riserva alle Camere della funzione legislativa e la straordinarietà delle deroghe ad essa - come disciplinata dalla Costituzione - appaiono correlate "alla tutela dei valori e diritti fondamentali", l'abuso della decretazione d'urgenza, indebitamente spostando il baricentro della funzione legislativa dal Parlamento al Governo, allontana l'adozione delle norme primarie dall'organo "il cui potere deriva direttamente dal popolo" (C. Cost., sent. n. 171/2007, Cons. dir., par. 3); ciò appare suscettibile di incidere sulla stessa forma di Stato e sulla tenuta di molteplici parametri costituzionali specie quando, come nel caso del decreto-legge in conversione, la materia oggetto di intervento incida su diritti fondamentali quali quelli attinenti allo status di cittadino;

          inoltre, il decreto-legge in conversione si pone in aperta violazione dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, con violazione sotto ulteriore profilo dell'articolo 117, comma primo, della Costituzione: la c.d. direttiva rimpatri, infatti, prevede che un migrante che debba essere rimpatriato, perché destinatario di un provvedimento di espulsione esecutivo, possa essere trasferito in uno stato terzo solo con il suo consenso: tutto al contrario, secondo quanto previsto dal decreto in esame, lo straniero verrebbe trasferito in Albania (e quindi in uno stato terzo) senza il suo consenso e in stato di trattenimento, con conseguente violazione dei suoi diritti fondamentali;

          infine, l'articolo 1, comma 2-bis, lettera a), numero 1) del decreto-legge, come introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, introduce - all'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 - la possibilità di superare la mancata convalida del trattenimento del richiedente protezione, mediante l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento, disponendo altresì che quando il provvedimento è adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida, il richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento; si tratta di una disposizione gravemente lesiva dell'articolo 13 della Costituzione, in quanto rende possibile aggirare - mediante l'esercizio reiterato di un potere amministrativo - decisioni giudiziarie rese a tutela della libertà personale che, pur nel quadro della disciplina della cd. detenzione amministrativa, deve essere garantita secondo quanto previsto dalla Costituzione; viene così ulteriormente aggravata la già molto preoccupante tendenza ad espandere oltre le soglie della tollerabilità costituzionale il regime della detenzione amministrativa,

          delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge.

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(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.