Questione pregiudiziale n. QP2 al DDL n. 1493

QP2

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Respinta (*)

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge A.S. 1493 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare";

     premesso che:

          il decreto-legge in titolo interviene sulla recente legge n. 14 del 2024 per modificare l'utilizzo e il funzionamento di una delle strutture realizzate in Albania destinate ad accogliere migranti giunti sul territorio nazionale e richiedenti asilo, sinora rimaste pressoché inutilizzate a dispetto degli ingentissimi costi sostenuti: il decreto sancisce la possibilità di trasbordare, presso la struttura per il rimpatrio situata nella località di Gjader, anche gli stranieri, su suolo italiano, destinatari di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati in quanto già destinatari di una decisione di rimpatrio;

          il centro per i rimpatri di Gjader doveva essere destinato, in origine, solo ed esclusivamente ai richiedenti asilo, provenienti da Paesi di origine sicuri, soccorsi in acque internazionali da navi militari italiane, maschi, adulti, non vulnerabili, denegati con un provvedimento non impugnabile, o comunque non sospeso, e dunque in attesa di rimpatrio;

          tuttavia, a seguito del ciclo di audizioni tenutosi alla Camera durante l'esame in prima lettura del provvedimento, numerosi giuristi, esperti e associazioni hanno fatto emergere gravi criticità contenute nel provvedimento in esame. Il problema va oltre l'efficacia reale e gli oneri finanziari di queste misure "manifesto", ponendo questioni di più ampio rilievo;

          la parificazione dei trasbordi di migranti da un CPR sul territorio nazionale al CPR situato in Albania rispetto a quelli dei trasferimenti tra diversi CPR già esistenti sul territorio nazionale non risulta affatto pacifica: in base a quanto affermato da autorevoli auditi, i migranti sottoposti a procedure di rimpatrio, una volta trasferiti in Albania sono in parte soggetti anche alla giurisdizione albanese e dunque sottratti alla giurisdizione italiana ed euro-unionale, in particolare tutte le volte che siano chiamate ad intervenire autorità albanesi o che si tratti di «ripristinare» le misure detentive o di effettuare i rimpatri nel paese di origine con accompagnamento forzato da un aeroporto albanese. Sono queste peraltro le fasi nelle quali più spesso sono stati asseritamente violati diritti fondamentali di persone sottoposte a trattenimento amministrativo pre-espulsivo;

          appare parimenti violata la riserva di legge in materia di libertà personale ai sensi dell'art. 13 della nostra Costituzione e dell'art. 5 della CEDU nella parte in cui le scarne norme del decreto-legge nulla dispongono sul nuovo trattenimento finalizzato al rimpatrio: non può infatti bastare ad attenuare profili attuativi estremamente critici, con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali e ai principi dell'ordinamento italiano, il generico rinvio alla disciplina vigente;

          l'utilizzo, per gli stranieri destinatari di provvedimenti di espulsione, di strutture di detenzione amministrativa al di fuori del territorio europeo è una iniziativa non solo di dubbia legittimità costituzionale ma anche, come detto, di pessima funzionalità: essa non potrà che incrementare i contenziosi, allungare le procedure e accrescere le spese a carico dello Stato, acuendo le criticità e i costi, già abnormi, che il nostro Paese ha subìto e sostenuto fin dall'avvio del Protocollo con l'Albania;

          non è rinvenibile alcun plausibile nesso logico - né giuridico - tra il trasbordo dall'Italia all'Albania dei migranti destinati in via definitiva ai rimpatri e «l'effettività della loro esecuzione», non essendo chiaro, in teoria e in pratica, perché gli scarsissimi rimpatri dal suolo italiano - dovuti all'assenza quando non all'impossibilità di accordi con i Paesi di origine - dovrebbero essere meglio, più celermente e in numero maggiore eseguiti per il solo fatto del diverso luogo di trattenimento nella loro attesa;

          il molto sbandierato «modello Albania» si è dimostrato sinora inutile nei fatti. Sembra che si utilizzino i trasferimenti forzati e la detenzione sistematica come strumenti ordinari di governo dei flussi migratori, in una visione politica che forza e piega principi consolidati, rischiando così di creare ampie zone d'ombra e di discrezionalità nella tutela reale dei diritti - come di recente messo in luce da molti operatori del settore. Ciò fa temere non solo per gli spazi di protezione giuridica e per il rispetto della dignità e dei diritti fondamentali delle persone, ma anche per la costruzione di un pericoloso precedente che potrebbe essere replicato su scala più ampia. Si tratta di una trasformazione che interroga chiunque abbia a cuore non solo i diritti delle persone direttamente coinvolte, ma anche la postura e la tenuta delle istituzioni democratiche nelle modalità di gestione dei problemi;

          il fenomeno migratorio non cesserà se non verranno meno le ragioni - politiche, economiche, sociali - che costituiscono le cause del flusso; il complesso delle scelte compiute dal Governo finora, anche con il provvedimento in esame, confida invece nel creare un ambiente ostile a tutti i migranti - scelta molto discutibile anche alla luce dei costi sostenuti dal Paese - mancando però clamorosamente il punto di una corretta analisi e di un efficace governo delle cause del fenomeno; non sarà il cambio di destinazione d'uso per decreto dei centri costruiti in Albania a fermare la disperazione di chi fugge da guerre, persecuzioni e povertà o semplicemente spera in un destino migliore, né cercare di rendere progressivamente più difficile l'esercizio dei diritti di queste persone potrà mai far venir meno il doveroso ed ineludibile rispetto dei principi ordinamentali ed umanitari,

      tutto ciò premesso

          delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1493.

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(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.