Ordine del Giorno n. G1.7 al DDL n. 1482

G1.7 (testo 2)

Fregolent

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali" (A.S. 1482);

     premesso che:

          l'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dispone che le imprese sono obbligate a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

          con riferimento al perimetro soggettivo, in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, e dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 2025, n. 18, l'obbligo assicurativo sembra ricadere su chiunque utilizzi il bene, a qualsiasi titolo, per l'esercizio dell'attività di impresa;

          le imprese che hanno in concessione beni culturali di rilevantissimo valore (prevalentemente immobili pubblici o appartenenti a enti religiosi), pur svolgendo solo servizi di promozione e valorizzazione turistica si troverebbero costrette a stipulare costosissime ed insostenibili polizze assicurative a copertura di beni di valore incommensurabile o, addirittura, talvolta neppure valutabile in considerazione della specificità e delle caratteristiche del bene tutelato;

          più in generale, le imprese che gestiscono servizi fondamentali per l'erogazione di servizi pubblici quali ristorazione collettiva, assistenza sociale e sanitaria, utilizzando porzioni o interi edifici quali, ad esempio scuole, ospedali, ministeri, di proprietà della pubblica amministrazione, non tenuta, sulla base delle attuali disposizioni, alla stipula della polizza,

     impegna il Governo, all'esito di un esame degli effetti della disciplina dell'obbligo assicurativo, a valutare l'opportunità di successive misure tese a risolvere, anche in via interpretativa, le criticità della normativa di cui in premessa.