Ordine del Giorno n. G1.17 al DDL n. 1482

G1.17

Franceschelli, Giacobbe, Martella

Accolto

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (A.S. 1482),

     premesso che:

          il decreto in esame dispone, all'articolo 1, comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

          nel corso dell'esame in commissione in sede referente, sono stati approvati degli emendamenti che hanno modificato la disciplina sostanziale relativa alla copertura assicurativa dei rischi catastrofali introdotta dalla legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024);

          i commi aggiuntivi dal 3-bis al 3-sexies intervengono infatti per modificare, sotto diversi aspetti, la legge 213 del 2023, che ha introdotto le misure in materia di rischi catastrofali, e il successivo decreto-legge 155 del 2024;

          in particolare, il comma 3-quinquies, introdotto in sede referente, novella l'articolo 1, comma 106, secondo periodo, della legge n. 213 del 2023, prevedendo che l'assicuratore sia tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili: 1) costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio; 2) oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono;

          la medesima disposizione esclude, inoltre, relativamente agli immobili non assicurabili alla luce di quanto sopra, la spettanza di indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, ivi incluse quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali;

          tale modifica non chiarisce però quali siano le conseguenze legate all'eventuale esito negativo delle procedure di sanatoria o di condono pendenti,

     impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a chiarire, in relazione a quanto previsto dal nuovo comma 3-quinquies, che in caso di immobili per i quali vi sia in corso un procedimento di sanatoria o condono l'erogazione dell'indennizzo in caso di eventi catastrofali è condizionata all'esito positivo del procedimento e che, in caso di esito negativo, non spetta altresì alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.