Questione pregiudiziale n. QP1 al DDL n. 1432
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QP1
Giacobbe, La Marca, Crisanti, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Respinta (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza;
premesso che:
il decreto-legge in conversione interviene su una materia di elevata complessità giuridica e di grande delicatezza sul piano costituzionale; esso, infatti, introduce nel corpo della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza, un articolo 3-bis che incide sui criteri di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, disponendo che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del decreto-legge ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorrano una serie di condizioni, tra loro alternative e in particolare: che lo status di cittadino sia riconosciuto in via amministrativa o accertato giudizialmente a seguito di domanda presentata prima dell'entrata in vigore del decreto-legge ovvero un genitore, un adottante o un ascendente di primo grado presentino un legame con l'Italia (nascita o residenza per almeno due anni continuativi);
il decreto intende cosi porre argine al moltiplicarsi - nel corso degli ultimi anni - di domande volte all'accertamento della cittadinanza iure sanguinis da parte di persone discendenti da concittadini emigrati all'estero anche molti decenni fa e che non hanno - o non hanno più - un legame effettivo con il nostro Paese; il moltiplicarsi di tali domande ha determinato una situazione di forte sofferenza per gli uffici giudiziari - che, in alcuni distretti di Corte d'appello si sono trovati a dover istruire svariate migliaia di domande di accertamento giudiziale della cittadinanza - e anche per numerosi Comuni, molto spesso piccoli e collocati in aree interne del Paese, non attrezzati a gestire una mole considerevole di procedimenti di riconoscimento della cittadinanza;
la situazione sin qui descritta è nota, tuttavia, da molti mesi; ha avuto notevole risalto sulla stampa e nel dibattito pubblico e ha dato luogo alla sollevazione, da parte di alcuni tribunali, di questioni di legittimità costituzionale delle pertinenti disposizioni della richiamata legge n. 91/1992, al fine di limitare la trasmissibilità della cittadinanza iure sanguinis ai soli casi di effettivo e costante legame con la comunità nazionale;
nonostante ciò, il Governo ha ritenuto di intervenire sulla materia con un decreto-legge; come chiarito dalla Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 146/2024, la carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza non viene peraltro sanata dall'intervento della legge di conversione;
appare particolarmente grave che una materia di stretto rilievo costituzionale e attinente allo status fondamentale di cittadinanza sia affrontata dal Governo mediante decretazione d'urgenza, anche considerato che risultano già assegnati alle competenti Commissioni parlamentari numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare in materia i quali - se del caso mediante il ricorso alla dichiarazione d'urgenza - avrebbero potuto essere oggetto di approfondita discussione e dibattito in sede parlamentare; tutto al contrario, ricorrendo al decreto-legge, il Governo impone ancora una volta una discussione contingentata su tematiche particolarmente delicate, che incidono direttamente sulla possibilità di accedere a specifiche garanzie costituzionali e diritti legati alla condizione di cittadino e che - data anche la loro estrema delicatezza e complessità giuridica - richiedono di essere affrontate nel tempo più disteso della discussione parlamentare ordinaria;
nel merito, inoltre, il decreto-legge in conversione presenta evidenti profili di incostituzionalità, dal momento che esso incide in modo retroattivo su diritti fondamentali; esso, inoltre, è stato predisposto con negligenza, in quanto fissa la data per una improvvisa e sostanziale revoca dello status di cittadino addirittura due giorni prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, senza alcun periodo di salvaguardia o anche solo disponendo - come sarebbe doveroso - solo per l'avvenire; in ogni caso, si interviene senza preoccuparsi in alcun modo di ricercare soluzioni intermedie o temporanee, idonee a favorire il bilanciamento di esigenze e interessi contrastanti, ma tutti egualmente rilevanti: infatti, ferma restando la necessità di contrastare le degenerazioni e le pratiche non encomiabili che sono state descritte nelle audizioni, non bisogna tradire le aspettative delle comunità di italiani all'estero che intendono poter trasmettere la cittadinanza ai loro discendenti;
l'adozione del decreto-legge appare dunque del tutto inopportuna e grave e conferma, per l'ennesima volta, la tendenza ormai radicata ad esautorare il Parlamento, privandolo di prerogative fondamentali; tendenza a maggior ragione gravissima, quando vengano in rilievo diritti fondamentali o, come in questo caso, la cittadinanza stessa;
l'abuso della decretazione d'urgenza, per costante affermazione della Corte costituzionale - a partire almeno dalla sentenza n. 171/2007 - incide non solo sul corretto assetto dei rapporti tra Parlamento e Governo e, dunque, sulla tenuta della forma di governo parlamentare, ma ha anche rilevanti ulteriori implicazioni: dal momento che, infatti, la riserva alle Camere della funzione legislativa e la straordinarietà delle deroghe ad essa - come disciplinata dalla Costituzione - appaiono correlate "alla tutela dei valori e diritti fondamentali", l'abuso della decretazione d'urgenza, indebitamente spostando il baricentro della funzione legislativa dal Parlamento al Governo, allontana l'adozione delle norme primarie dall'organo "il cui potere deriva direttamente dal popolo" (C. Cost., sent. n. 171/2007, Cons. dir., par. 3); ciò appare suscettibile di incidere sulla stessa forma di Stato e sulla tenuta di molteplici parametri costituzionali specie quando, come nel caso del decreto-legge in conversione, la materia oggetto di intervento incida su diritti fondamentali quali quelli attinenti allo status di cittadino;
inoltre, discutere in tempi così serrati un intervento particolarmente incisivo sulla tenuta di diritti fondamentali, in una materia caratterizzata da elevata complessità tecnica rischia di condurre all'approvazione di disposizioni poco chiare e di scarsa qualità tecnica, idonee a generare difficoltà sul piano interpretativo e applicativo; ciò può determinare, dunque, un grave vulnus alla qualità sostanziale della legislazione incidendo, in termini generali, sul fondamentale principio di certezza del diritto (implicato, tra gli altri, dall'articolo 3 della Costituzione);
infine, l'apertura così repentina di una discussione parlamentare contingentata nei tempi su un tema - la cittadinanza - che è oggetto di fortissimo interesse nel Paese è un'occasione per e, soprattutto, non risolve il paradosso derivante dal mancato riconoscimento della cittadinanza italiana a centinaia di migliaia di persone minorenni, nate e cresciute in Italia, che ad oggi devono attendere il compimento del diciottesimo anno di età per poter sperare di ottenere, in tempi imprevedibili, il doveroso riconoscimento della cittadinanza;
per questo, sarebbe stato auspicabile e doveroso cogliere l'occasione per avviare un percorso di ampia discussione e confronto parlamentare per affrontare tutti i complessi aspetti legati a una ormai ineludibile revisione dei criteri che - dal 1992 - disciplinano nel nostro Paese il riconoscimento e la concessione della cittadinanza, senza la pressione ingiustificata dei tempi imposti dalla conversione di un decreto-legge e, soprattutto, al riparo da indebiti condizionamenti ideologici,
delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge.
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(*) Sulla proposta di questione pregiudiziale e su quella presentata in forma orale dalla senatrice Musolino e da altri senatori è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.