Questione pregiudiziale n. QP2 al DDL n. 1279

QP2

Patuanelli

Respinta (*)

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge A.S. 1279 recante "Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia";

     premesso che:

          la proposta di legge costituzionale di iniziativa del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia introduce alcune modifiche allo statuto speciale della regione autonoma, adottato nel 1963. L'oggetto principale delle modifiche proposte riguarda sostanzialmente la reintroduzione nello statuto regionale della previsione di enti di area vasta, non meglio individuati, che dovrebbero ricalcare le vecchie province, titolari di funzioni amministrative proprie e con organi di elezione diretta, accanto ai comuni, alle città metropolitane e alle regioni;

          oltre a ciò, la proposta di legge in esame prevede l'introduzione di un numero fisso di consiglieri regionali in luogo di quanto attualmente previsto dallo statuto, per cui il numero dei consiglieri è commisurato alla popolazione residente nel territorio regionale;

          l'intervento di modifica dello statuto risulta essere disomogeneo rispetto al quadro normativo nazionale, sebbene nella sua autonomia, e totalmente antitetico rispetto alla precedente modifica dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, per cui solo nella XVII legislatura si venivano a contemplare quali enti la Regione, i comuni e le città metropolitane;

          ricordiamo che in Senato sono in corso di esame in 1a Commissione una serie di disegni di legge che mirano a reintrodurre l'elezione diretta degli organi collegiali e del vertice apicale di province e città metropolitane e sarebbe stato opportuno attendere da parte delle realtà regionali a statuto speciali la definizione di un nuovo quadro normativo nazionale in materia di enti di area vasta;

          l'attuale quadro normativo nazionale di cui alla legge n. 56 del 2014 delinea un "modello di governo di secondo grado", funzionale all'obiettivo di semplificazione dell'ordinamento degli enti territoriali, nel quadro di una ridisegnata della geografia istituzionale, e contestualmente rispondono ad un fisiologico fine di risparmio dei costi connessi all'elezione diretta;

          la giurisprudenza costituzionale ha ribadito più volte che l'intervento di riordino di Province e Città metropolitane, di cui alla citata legge n. 56 del 2014, rientra nella competenza esclusiva statale nella materia «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», ex art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. (sentenze n. 32 del 2017, n. 202 e n. 159 del 2016);

          la Corte Costituzionale con la sentenza n. 168 del 2017 ha dichiarato l'incostituzionalità della legge della Regione Sicilia n. 17 del 2017 nella parte in cui si reintroduceva l'elezione diretta degli enti di area vasta, nonché nella residua parte in cui si prevedeva un numero di componenti del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano superiore alle soglie stabilite dalla normativa nazionale che fissano i componenti degli organi consiliari in rapporto alla popolazione insistente sul relativo territorio;

          ne consegue che gli interventi delle Regioni a statuto speciale volte e a superare il quadro normativo nazionale sugli organi di area vasta e il modello di elezione indiretta, sono costituzionalmente irragionevoli se intervengono frammentariamente senza attendere l'intervento del legislatore nazionale,

          tutto ciò premesso delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1279.

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(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.