Questione pregiudiziale n. QP1 al DDL n. 1279
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QP1
Boccia, Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Rojc
Respinta (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge costituzionale "Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia";
premesso che:
il disegno di legge in esame prevede la reintroduzione nello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia della previsione di enti di area vasta, titolari di funzioni amministrative proprie e con organi ad elezione diretta, la cui disciplina è demandata alla legge regionale;
riguardo a questa novella, che aggiunge, tra gli ambiti di potestà legislativa regionale, l'istituzione di nuovi enti di area vasta e la modificazione della loro circoscrizione e denominazione, anche dalle audizioni sono emerse molte criticità in quanto la stessa si pone in contrasto con quanto previsto dalla giurisprudenza costituzionale, con particolare riferimento alle sentenze n. 168 del 2018 e n. 240 del 2021, con le quali si è stabilito che anche la Regione a statuto speciale, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare alla legge statale, in questo caso la legge 7 aprile 2014, n. 56 (cosiddetta "legge Delrio"), in quanto legge di grande riforma;
in particolare, la sentenza n. 168 del 2018 ha dichiarato illegittima la legge della Regione siciliana n. 17 del 2017, che aveva reintrodotto l'elezione diretta degli organi dell'ente di area vasta, precisando che, per introdurre tale norma, sarebbe stato necessario modificare prima la disciplina statale, mentre la sentenza n. 240 del 2021 ha stabilito che "l'elezione diretta è comunque subordinata all'approvazione di una legge statale (ovvero anche regionale, nel caso della Sicilia) che disciplini il relativo sistema elettorale, che tuttavia non è ancora intervenuta.";
al contrario, il presente disegno di legge consente alla regione Friuli-Venezia Giulia di poter reintrodurre enti assimilabili alle province, partendo dal discutibile presupposto che la natura speciale dello Statuto consenta di derogare alla legislazione nazionale, concretizzando così un principio pericoloso e disgregante, artatamente costruito per configurare un potere di deroga tout court della disciplina nazionale;
sarebbe stato invece più coerente e rispettoso dello spirito della Costituzione e delle leggi sulla materia presentare un disegno di legge organico per modificare la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante
disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, delineando una cornice entro la quale, successivamente, gli organismi regionali potessero assumere le rispettive determinazioni;
considerato che:
il disegno di legge in esame prevede anche la modifica della disciplina del referendum confermativo sulla legge su forma di governo e sistema elettorale regionale, che viene interamente rimessa ad una legge regionale ad hoc, mentre al momento è parzialmente definita nello Statuto;
attualmente, il quarto comma dell'articolo 12 dello Statuto stabilisce che la legge regionale deputata a determinare la forma di governo e il sistema elettorale regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, sia sottoposta a referendum regionale qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. In tale evenienza, la legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Il quinto comma della medesima disposizione aggiunge che se la legge di cui trattasi sia stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta risulti sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale;
l'articolo 5 del disegno di legge, nel demandare ad una successiva legge regionale la disciplina del referendum regionale, si pone in aperto contrasto con la legislazione costituzionale del 2001, che aveva invece "ancorato" tale disciplina direttamente all'articolo 138 della Costituzione (addirittura prevedendo un elemento rafforzativo, ossia quello di procedere al referendum anche in presenza di un'approvazione con il quorum dei due terzi, a patto che lo richieda un trentesimo del corpo elettorale);
questa norma quindi rappresenta un vero e proprio vulnus al principio del pluralismo nella regione Friuli-Venezia Giulia poiché abrogando la norma che prevede che leggi ordinamentali e leggi elettorali siano sottoposte a un meccanismo di referendum confermativo senza quorum e sostituendola con la disciplina referendaria che prevede il meccanismo del quorum, favorisce ancora di più il fenomeno dell'astensionismo, configurandosi come uno strumento inibitore della volontà popolare;
considerato infine che:
il disegno di legge costituzionale in esame lungi dal tutelare, come dimostrato, l'autonomia e la specialità della Regione Friuli-Venezia Giulia, compie la gravissima forzatura di piegare l'architettura istituzionale a evidenti logiche di potere,
delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1279.
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(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.