Questione pregiudiziale n. QP1 al DDL n. 935

QP1

Patuanelli, Maiorino, Cataldi

Respinta (*)

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge costituzionale n. 935 e 830-A,

     premesso che:

          il disegno di legge costituzionale in esame, di iniziativa governativa, modifica sostanzialmente e in modo estremamente impattante la forma governo repubblicana ed incide fortemente sull'equilibrio tra i poteri, attraverso la riscrittura degli articoli riguardanti le modalità di formazione del Governo, introducendo l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, la rimodulazione dei poteri del Presidente della Repubblica e l'alterazione del ruolo centrale del Parlamento, cioè dell'impianto repubblicano nel suo complesso;

          anziché costruire un sistema equilibrato di collaudata efficacia, viene invece a definirsi una forma di governo ibrida, fuori dagli schemi consolidati della dottrina costituzionale e comparatistica, che vede un forte accentramento dei poteri nella figura del Presidente del Consiglio, un ruolo indefinito del Parlamento a traino di quest'ultimo, privato del suo ruolo di custode della sovranità popolare, e un Presidente della Repubblica non più arbitro, facendo venir meno improvvisamente ed in modo del tutto imprudente il necessario sistema dei contrappesi tra poteri dello Stato, col rischio di generare conflitto e instabilità;

          il disegno di legge intacca in pratica quelli che la dottrina e la giurisprudenza costituzionale hanno definito limiti espressi o impliciti alla revisione della Carta costituzionale, quelle norme di principio su cui si identifica un intero sistema costituzionale. La Corte costituzionale nella fondamentale sentenza n. 1146 del 1988 ha affermato: "La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (articolo 139 della Costituzione), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana". Si realizza così una riforma costituzionale incostituzionale;

          l'elezione diretta, contestuale e contemporanea del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Parlamento, cui si impone per Costituzione un premio di maggioranza ancora non definito, determina un sistema di rapporti tra potere esecutivo e legislativo non presenti in nessuna democrazia occidentale democratica: un Parlamento a totale sudditanza del Governo, impossibilitato a opporsi alle scelte governative se non a rischio di uno scioglimento immediato. Viene così colpito il principio di separazione e autonomia tra i poteri dello Stato, senza neppure garantire la stabilità falsamente evocata dal titolo;

          da un lato il potere politicamente più significativo del Parlamento, quello di sfiduciare un Governo ritenuto non più idoneo a guidare il Paese, viene neutralizzato con lo spettro incombente di nuove elezioni e dall'altro il Presidente della Repubblica viene privato innegabilmente di sue  precise prerogative, facendo venir meno un elemento efficace di arbitraggio e garanzia istituzionale. Si pensi a quelle che da libere scelte presidenziali diventano atti dovuti: la nomina del Presidente del Consiglio e lo scioglimento delle Camere;

          non si pensa a far funzionare meglio il Parlamento, svilito da un uso eccessivo della decretazione d'urgenza, ma gli si infligge ad opera governativa un doppio attacco: dall'alto con la riforma costituzionale in esame e dal basso con la sottrazione di poteri legislativi da parte delle Regioni attraverso il parallelo progetto di autonomia differenziata, nell'illusione che due vulnus possano compensarsi a vicenda quando invece finiranno col sommarsi e con l'innescare ulteriori dinamiche conflittuali di cui l'Italia non ha alcun bisogno;

          la riforma costituzionale in esame delinea peraltro una concentrazione di potere che non ha eguali in altri sistemi costituzionali, con una eccessiva primazia del Governo a cui non si affiancano adeguati pesi e contrappesi: non solo il controllo di fatto del Parlamento, ma anche la possibilità di poter controllare l'elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici della Corte Costituzionale, grazie a un sistema elettorale che mira palesemente a garantire una sovra-rappresentazione della coalizione beneficiaria dell'indefinito premio;

          negli altri sistemi - ed anche nel sistema costituzionale degli Stati Uniti in cui il Presidente appare agli occhi dell'opinione pubblica il deus ex machina dello Stato - non si assiste a nessuna similare concentrazione di potere: il Congresso e il Senato americani hanno una vita propria, sono eletti in momenti differenziati e possono efficacemente contrapporsi alle scelte del Presidente quando ritenute discutibili;

          la riforma in esame, oltre che pericolosa, risulta minacciosamente incompleta perché non è noto quale sarà il sistema elettorale che darà forma a quanto delineato dal nuovo articolo 92 Cost.: l'introduzione di un riferimento costituzionale ad una legge elettorale con premio, fa di questa elemento fondamentale e indispensabile per far funzionare il nuovo modello, che è necessario conoscere prima dell'approvazione del testo. La legge elettorale, che è una legge ordinaria, non necessita di maggioranze qualificate per la sua approvazione, ma è in questo contesto di primaria importanza perché dal suo contenuto dipenderà anche l'equilibrio totale del sistema costituzionale e l'uguaglianza del voto;

          le audizioni dei costituzionalisti hanno ben evidenziato le plurime criticità tecniche e logiche del testo, ma l'imprudente alterazione che questa riforma avventurista reca alla democrazia rappresentativa ha luogo senza alcuno dei necessari correttivi volti a riequilibrare effetti imprevedibili dei vuoti lasciati irrisolti dal testo, quali,  solo a titolo di esempio, quelli riguardanti l'impatto del voto dei cittadini italiani all'estero o le problematiche connesse a possibili vizi e contestazioni all'elezione del parlamentare-Presidente del Consiglio, lasciando anche questi aspetti alla mercé della parte governativa,

     delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 935 e 830-A.