Legislatura 19ª - Dossier n. 203
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Servizio del bilancio
A.S. 1287: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano" (Approvato dalla Camera dei deputati)
Riferimenti:
- A.S. 1287
PREMESSA
Al momento del completamento del presente dossier, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.
Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.
Articolo 1
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive – Procedura di infrazione n. 2020/4118)
La norma apporta una serie di modifiche agli articoli 3 e 4 della legge n. 118 del 2022 (legge sulla concorrenza 2021) in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico–ricreative e sportive.
In particolare, si prevede la proroga dal 31 dicembre 2024 al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e di quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e da enti del Terzo settore. La proroga in esame non pregiudica la validità delle procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio, deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, fino al 30 settembre 2027, nel rispetto, limitatamente alle procedure avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, delle nuove modalità e dei criteri previsti dall’articolo 4 della legge n. 118 del 2022 (integralmente sostituito dall’articolo in esame).
Viene inoltre novellato l’elenco delle concessioni alle quali si applicano le disposizioni sull’efficacia delle concessioni, espungendo le concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, che erano contenute nel precedente testo e, per le quali, conseguentemente, non si applica il differimento in esame.
Vengono prorogati al 30 settembre 2027 anche i termini di efficacia delle concessioni affidate con atto dell'ente concedente mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza, il cui termine di scadenza è anteriore a tale data.
Viene prorogata dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2028 il termine di efficacia delle concessioni in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, entro il 30 settembre 2027.
Si prevede che i titolari delle concessioni demaniali marittime per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e dei punti di approdo con finalità turistico-ricreative in cui sono installati manufatti amovibili, possano, in vigenza del titolo concessorio e ferma restando la corresponsione del relativo canone, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive avviate, mantenere installati i predetti manufatti anche nel periodo di sospensione stagionale dell’esercizio delle attività turistico-ricreative. Sono fatti salvi eventuali provvedimenti di demolizione adottati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.
Sono, altresì, differiti dal 30 giugno 2024 al 31 luglio 2027 i termini per la trasmissione al Parlamento da parte del MIT delle relazioni sullo stato delle procedure selettive, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresì alle Camere, entro il 30 giugno 2028 (anziché entro il 31 dicembre 2025) una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale.
Inoltre viene integralmente sostituito l’articolo 4 della legge n. 118 del 2021 introducendo una nuova procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. La nuova disciplina si applica alle procedure di affidamento delle concessioni avviate successivamente all’entrata in vigore del decreto in esame e ai relativi atti concessori. La nuova procedura si applica all’affidamento delle concessioni di cui all'articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del decreto-legge n. 400 del 1993 (recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime)(1) . La nuova disciplina non si applica agli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale relativi allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, qualora dette attività sportive siano svolte da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, associazioni e società sportive dilettantistiche e iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che perseguono esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, e a condizione che detti usi demaniali possano essere considerati come attività non economiche in base al diritto dell’Unione europea.
In sintesi, si dispone che:
- l’ente concedente avvia la procedura, anche su istanza di parte, almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio, rispettando gli adempimenti previsti per la pubblicazione del bando;
- alla scadenza del titolo concessorio, non è consentito all’ente concedente disporre la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio, salvo nel caso in cui abbia già avviato la procedura di affidamento e solo per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione;
- il bando deve contenere determinate informazioni elencate espressamente dalla norma, tra cui il valore dell’indennizzo spettante al concessionario uscente nonché i termini e modalità di corresponsione dello stesso e la cauzione prestata dal concessionario subentrante che copre anche l’obbligo di pagare tempestivamente l’indennizzo dovuto al concessionario uscente;
- la durata della concessione non deve essere inferiore a 5 anni e non superiore a 20 anni; deve essere pari al tempo necessario a garantire l’ammortamento e l’equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico finanziario dell’aggiudicatario;
- l’ente concedente, ai fini della valutazione delle offerte, deve applicare una serie di criteri di aggiudicazione;
- l'ente concedente può ordinare al concessionario uscente la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario;
- in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un’equa remunerazione1 sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni. Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un’equa remunerazione è determinato con perizia acquisita dall’ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista o un collegio di professionisti nominati dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le spese della perizia sono a carico del concessionario uscente. Il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all’avvenuto pagamento dell’indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento della quota dell’indennizzo stabilita è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio;
- si introducono modifiche alla misura e all’aggiornamento dei canoni demaniali, novellando l’articolo 03 del decreto-legge n. 400 del 1993(2) , che reca la classificazione di aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei ai fini dell’applicazione dei canoni demaniali. Le modifiche introdotte aggiungono alcuni requisiti alle due categorie: alla categoria A viene aggiunto anche il requisito del pregio naturale e dell’alta redditività, mentre nella categoria B, vengono invece aggiunte le aree destinate ad attività sportive, ricreative, sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro. Con decreto ministeriale da adottarsi entro il 31 marzo 2025 (con il quale dovranno essere stabiliti anche i criteri per la valutazione degli indennizzi spettanti ai concessionari uscenti) si provvede all’aggiornamento dell’entità degli importi unitari dei canoni annui per le concessioni turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei e per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. In caso di mancata adozione del decreto, gli importi unitari dei canoni sono automaticamente aumentati nella misura del 10 per cento, fermo restando il meccanismo di aggiornamento annuale in base alla media degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali. Per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, l’ente concedente determina i canoni tenendo conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione. Una quota dei canoni, stabilita dall’ente concedente, è destinata alla realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere. L’importo del canone annuo, determinato in applicazione dei criteri di cui al primo periodo, non è comunque inferiore alla misura determinata ai sensi dell’articolo 100, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020(3) .
Infine, viene abrogato l’articolo 10-quater del decreto-legge n. 198 del 2022, che oltre a prorogare (al 31 dicembre 2024) l’efficacia delle concessioni in argomento aveva previsto l’istituzione di un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio con il compito di acquisire i dati delle concessioni in parola e stabilire i criteri per la determinazione della scarsità della risorsa e della rilevanza economica transfrontaliera.
La RT, oltre a descrivere ampiamente la norma, afferma che dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dall’articolo in commento non è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le modifiche apportate all’articolo 3 della legge n. 118 del 2022 si limitano a prevedere che le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali di cui alla lettera a) del citato comma 3 ed i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione di cui alla lettera b) del medesimo comma, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027, ferma restando la possibilità di avviare le procedure selettive anteriormente a detta data.
Invero, restando invariate le previsioni contenute nelle concessioni oggetto di proroga, nel presupposto che i titolari delle concessioni oggetto di proroga continuino a corrispondere il canone dovuto, dalla suddetta proroga non derivano effetti finanziari negativi rispetto alla legislazione vigente; la RT ritiene, peraltro, di non stimare, prudenzialmente, effetti positivi dal comma 11, nella parte in cui prevede l’aggiornamento dell’entità degli importi unitari previsti dall’articolo 03, comma 1, lettera b) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, nonché dei canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive in sede del decreto ministeriale da adottarsi entro il 2025 citato al comma 9 e che, in caso di mancata adozione del suddetto decreto, gli importi unitari previsti dall’articolo 03, comma 1, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, siano aumentati nella misura del 10 per cento.
Con riferimento all’indennizzo spettante al concessionario uscente, la RT afferma che l’indennizzo costituisce un onere economico a carico esclusivo del nuovo concessionario, che non rileva né ai fini della determinazione del canone concessorio da corrispondere all’ente concedente per l’utilizzazione del bene (dal momento che l’importo del canone è indicato espressamente nel bando di gara e non è modificabile, in quanto determinato sulla base di parametri definiti direttamente dall’articolo 03 del decreto – legge 5 ottobre 1993, n. 400), né ai fini della valutazione del piano economico – finanziario e della determinazione della durata della concessione (trattandosi di un onere gravante sul nuovo concessionario per il solo fatto di essere risultato aggiudicatario della concessione di un bene demaniale già affidato ad un altro operatore economico ed in alcun modo connesso all’entità o al valore degli investimenti indicati nel piano economico – finanziario presentato dal predetto concessionario in sede di gara).
Il rappresentante del Governo, nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha fatto presente che le disposizioni di cui al presente articolo sono state adottate in esito a un confronto con la Commissione europea volto a superare le criticità segnalate nell'ambito della procedura di infrazione 2020/4118 e, pertanto, non si ravvisa la possibilità che tali disposizioni determinino effetti onerosi connessi alla medesima procedura di infrazione.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, in merito ai chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo relativamente alla proroga al 2027 delle concessioni in essere e all’idoneità di tale disciplina transitoria a chiudere la procedura di infrazione n. 2020/4118 e ad evitare l’insorgere di eventuali effetti onerosi, tenuto conto che la disposizione è stata concordata con la Commissione europea, non si hanno osservazioni da formulare.
Non si formulano altresì osservazioni con riferimento alla proroga del termine delle concessioni in essere, anche in considerazione della circostanza che nelle precedenti proroghe(4) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Un chiarimento appare utile con riferimento alla nuova classificazione di aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei ai fini dell’applicazione dei canoni demaniali e, in particolare, alla novella alla categoria A ad alta valenza turistica alla quale vengono aggiunti i requisiti del pregio naturale e dell’alta redditività: pertanto la categoria A, a seguito della modifica (disposta dal nuovo articolo 4, comma 10), è relativa alle sole aree ad alta valenza turistica che siano anche di pregio naturale e ad alta redditività. Ciò premesso, andrebbe chiarito se questa nuova classificazione, restringendo il campo di applicazione dei canoni demaniali di categoria A che hanno importi più alti possa determinare una riduzione del gettito ad essa associato.
Con riferimento alle modifiche, introdotte dalla Camera dei deputati, che escludono dalla nuova disciplina dell’affidamento delle concessioni gli enti sportivi dilettantistici che perseguono esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, a condizione che detti usi del demanio possano essere considerati come attività non economiche in base al diritto dell’Unione europea, considerato che alla nuova disciplina di affidamento non sono stati ascritti effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.
In merito alla possibilità di mantenere installati i manufatti amovibili, in vigenza del titolo concessorio, ferma restando la corresponsione del canone, fino alla data di aggiudicazione della concessione anche nel periodo di sospensione stagionale, tenuto conto che tali previsioni non determinano una riduzione del canone, non si formulano osservazioni.
Relativamente alla previsione che la cauzione prestata dal concessionario subentrante copra anche l’obbligo di pagare tempestivamente l’indennizzo dovuto al concessionario uscente, atteso che tali oneri sono posti a carico di soggetti privati, non si hanno osservazioni da formulare.
Per quanto riguarda la previsione di affidare la perizia che deve determinare il valore su cui calcolare l’indennizzo anche a un collegio di professionisti, posto che l’onere è a carico del concessionario uscente, non si formulano osservazioni.
1) L’articolo 01, comma 1 lettere da a) a f) del decreto-legge n. 400 del 1993 elenca le seguenti attività, relative alle concessioni demaniali marittime:
a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
e) esercizi commerciali;
f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.
2) L’articolo 03 del decreto-legge n. 400 del 1993 prevede due categorie:
− categoria A, in cui rientrano aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;
− categoria B, che comprende aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica.
3) L’articolo 100, comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non possa, comunque, essere inferiore a euro 2.500, importo anch’esso soggetto ad aggiornamento in base alla media dei suddetti indici ISTAT: per il 2023 l’importo era pari a 3.377,50 euro, mentre per il 2024 è stato ridotto a 3.225,50 euro.
4) Si tratta dell’articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, che ha prorogato le concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per varie finalità; del comma 547 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012 che ha esteso la predetta proroga fino al 2020; dell’articolo 13-bis del decreto-legge n. 216 del 2011, che ha prorogato le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo; dei commi 682-683 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che hanno prorogato di quindici anni le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa; del comma 1 dell’articolo 100 del decreto-legge n. 104 del 2020 che ha esteso la predetta proroga alle concessioni lacuali, fluviali e per la nautica da diporto, nonché a talune ulteriori gestioni; del comma 2 dell’articolo 182 del decreto-legge n. 34 del 2020 che ha sospeso alcune procedure ablatorie delle concessioni demaniali, nel quadro dell’emergenza pandemica, consentendone la prosecuzione a fronte del pagamento del canone; dell’articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge n. 78 del 2015, che ha prorogato le concessioni marittime non turistico-ricreative fino al 2016; dell’articolo 12, comma 2-bis, del decreto n. 244 del 2016 che ha esteso la precedente proroga al 2017 e, infine, dell’articolo 3 della legge n. 118 del 2022 e dell’articolo 12 del decreto-legge n. 198 del 2022, che hanno fissato il termine previgente del 31 dicembre 2024.
Articolo 2
(Disposizioni sul trattamento previdenziale dei magistrati onorari – Procedura d'infrazione n. 2016/4081)
Il comma 1 dispone che nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento, l'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge n. 75 del 2023 (ai sensi del quale “I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime esclusivo, sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.”(5) ), si interpreta nel senso che nei confronti dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, sono dovute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le contribuzioni obbligatorie per le seguenti tutele, con applicazione delle medesime aliquote contributive previste per la generalità dei lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti:
- assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- assicurazione contro le malattie;
- assicurazione di maternità.
La RT premette che la magistratura onoraria contribuisce in maniera decisiva al raggiungimento degli obiettivi del PNRR ed è quindi imprescindibile garantire l’uniformità e pienezza del trattamento previdenziale connesso alle prestazioni rese dai magistrati che vi appartengono.
La norma, nelle more dell’entrata in vigore della nuova disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento, già approvato al CDM in via definitiva il 4 giugno u.s. e attualmente all’esame della Camera dei deputati (A.C. 1950), è finalizzata all’interpretazione autentica dell’articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge n. 75 del 2023.
Giova premettere, per esigenze di comprensione della questione, che – come riferisce la Rel. Ill. - la previsione sull’iscrizione nella Assicurazione Generale Obbligatoria dei magistrati onorari optanti per l’esercizio esclusivo delle funzioni onorarie non indicava espressamente se essa fosse o meno comprensiva delle c.d. coperture minori. Conseguentemente, la suddetta norma è stata intesa dall’INPS come NON comprensiva delle c.d. “coperture minori” (cfr. circolare INPS n. 100 del 7 dicembre 2023, par. 2).
Si chiarisce quindi che tali coperture sono assicurate alla magistratura onoraria e, stante il carattere interpretativo della presente norma, essa si applica a decorrere dalla data dei decreti di conferma dei magistrati onorari, ai sensi del già citato articolo 29.
Dopo aver ribadito il contenuto del dispositivo, la RT afferma che esso non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le tutele contributive previste dalla presente disposizione sono già ricomprese e quantificate nella tabella contenuta nella RT all’articolo 15-bis del decreto legislativo (leggasi decreto-legge) n. 75 del 2023 dimostrativa degli oneri complessivi a carico dello Stato relative ai “Compensi dei magistrati onorari confermati in regime di esclusività delle funzioni onorarie”, allo scopo applicando le aliquote previste a legislazione vigente per il personale del comparto funzioni centrali (come previsto dalle norme introdotte dalla legge di bilancio 2022), che presentano coperture previdenziali equivalenti.
Con riferimento agli effetti finanziari delle tutele previdenziali e assistenziali per i magistrati onorari in servizio a decorrere dall’anno 2024, ferme restando le risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 1362, si evidenzia che ai sensi dell’articolo 1, comma 370, della legge n. 213 del 2023, è stato istituito un apposito fondo (denominato Fondo per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria, anche con riferimento al trattamento economico e previdenziale), nell’ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di 177,47 milioni di euro per l’anno 2024, 158 milioni per l’anno 2025, 157 milioni per l’anno 2026, 152 milioni per l’anno 2027, 151 milioni per l’anno 2028, 146 milioni per l’anno 2029, 145 milioni per l’anno 2030, 138 milioni per l’anno 2031, 136 milioni per l’anno 2032 e di 124 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033, destinato a finanziare gli interventi di revisione e armonizzazione della disciplina economica e previdenziale dei magistrati onorari in servizio ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, come previsto dalla nuova disciplina introdotta dall’A.C. 1950, che prevede la completa copertura per tutte le tutele contributive, comprese quelle minori, a beneficio del contingente a esaurimento di magistrati onorari, a valere sulle risorse annuali del predetto fondo.
Infine si rappresenta che la Rel. Ill. evidenzia che la norma risponde a una precisa richiesta formulata dalla Commissione europea nel parere motivato notificato all’Italia nel mese di luglio 2023 e rientra nel pacchetto di interventi necessari per conformare la normativa nazionale alle disposizioni del diritto dell’Unione (tra cui la direttiva 92/85/CE sulla maternità), di cui ci è stata contestata l’infrazione nell’ambito della procedura n. 2016/4081.
Deve aggiungersi, infine, che la norma in questione ha un effetto deflattivo sul contenzioso in essere, dal momento che sono circa 600 le cause istaurate da magistrati onorari del ruolo ad esaurimento per rivendicare la copertura assicurativa per malattia, maternità e tutele minori.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, nulla da osservare.
5) Si ricorda, in relazione al regime previdenziale per i magistrati onorari, che esso risulta diversificato secondo il seguente schema definito dal citato articolo 15-bis:
- i magistrati onorari confermati che hanno optato per il regime esclusivo siano iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell'INPS (comma 2): si tratta dei soggetti ora in questione;
- i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva vengano iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (comma 5). Il relativo onere contributivo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del magistrato onorario e di 2/3 a carico del Ministero della giustizia (comma 6);
- i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva ed abbiano titolo per iscriversi alla cassa forense, mantengono l'iscrizione presso la detta cassa (comma 3);
- per i magistrati onorari confermati che non hanno optato per l’esercizio esclusivo delle funzioni e sono pubblici dipendenti restino ferme le autorizzazioni già rilasciate in data precedente alla pubblicazione del decreto in esame (comma 7).
Articolo 3
(Disposizioni per l’adeguamento alla direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore e al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale – Procedura d’infrazione n. 2023/2006)
L’articolo, alle lettere a)-d), apporta alcune modifiche al codice di procedura penale per due diversi aspetti della normativa:
- il diritto della persona che viene fermata, arrestata o sottoposta a misura cautelare, di informare delle proprie condizioni una persona di sua fiducia, e quindi non necessariamente un familiare come previsto dalla normativa vigente (artt. 293, 386 e 387 c.p.p. come modificati dalle lettere a), c), d));
- il diritto di avvalersi di un difensore anche quando le sommarie informazioni vengono assunte dalla polizia giudiziaria sul luogo e nell’immediatezza del fatto (art. 350 c.p.p. modificato dalla lettera b)). In particolare, si modifica il comma 5, che disciplina il caso in cui la polizia giudiziaria proceda, sul luogo o nell'immediatezza del fatto, all’assunzione di notizie e indicazioni utili ai fini dell’immediata prosecuzione delle indagini dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata. Ai sensi della disposizione vigente la polizia può procedere all’assunzione di tali elementi informativi utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini anche senza la presenza del difensore. A seguito della modifica tale possibilità viene circoscritta ad ipotesi tassativamente indicate ovvero: quando vi sia la necessità di evitare un imminente pericolo per la libertà, l’integrità fisica o la vita di una persona; quando vi sia la necessità di compiere attività indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini.
La RT rileva che la disposizione è diretta a sanare profili di mancato allineamento della normativa italiana con le previsioni della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 in materia di: comunicazioni alla persona nei cui confronti è in corso di esecuzione un’ordinanza di custodia cautelare nazionale o nell’ambito di un mandato di arresto europeo ovvero nel corso della procedura di arresto o fermo, del diritto ad avvisare, oltre il proprio difensore, un familiare o un terzo o le autorità consolari (lettere a), c) e d); indagini compiute dalla polizia giudiziaria sul luogo e/o nell’immediatezza dell’evento riguardo alla persona indagata (lettera b).
In relazione alla prima ipotesi, con le modifiche agli articoli 293, co. 1 lett. f), 386, co 1 lett. f) e 387, co. 1 c.p.p., viene specificato il diritto della persona – che viene privata della libertà personale a seguito dell’esecuzione di un ordine dell’autorità giudiziaria o dell’esecuzione dell’arresto e del fermo nei casi previsti dalla legge, di ricevere una copia e di essere direttamente resa edotta, in una lingua comprensibile – di poter avvisare un familiare o un terzo, ovvero le autorità consolari del proprio Paese.
Riguardo alla seconda ipotesi, invece, viene modificato l’articolo 350, comma 5 c.p.p., nel senso di restringere il campo d’azione degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di assumere notizie e informazioni – senza la presenza del difensore di fiducia o d’ufficio – dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384, anche se non privata della libertà personale, limitando tale possibilità non più alle notizie utili alla semplice prosecuzione delle indagini, bensì alla necessità di evitare un imminente pericolo per la libertà, l’integrità fisica o la vita di una persona, oppure dalla necessità di compiere attività indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini.
La disposizione ha natura ordinamentale e precettiva e non comporta aggravio di oneri per la finanza pubblica, anzi la stessa è diretta a rafforzare le garanzie difensive delle persone indagate o sottoposte ad arresto e fermo anche in presenza di un mandato di arresto europeo e specifica in maniera puntuale gli adempimenti della polizia giudiziaria, limitando, tra l’altro, le attività della stessa nel caso di mancata presenza del difensore e consentendole solo in casi estremi, ben definiti dalla presente norma. Per gli altri interventi, invece, si rappresenta che si tratta di compiti d’istituto del personale di polizia giudiziaria, che sono esplicitati per ricomprendere anche terzi vicini all’indagato o all’arrestato/fermato nel caso che i familiari non siano presenti o nel caso che questi non intenda renderli partecipi per varie motivazioni.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, si conviene con la RT in merito alla natura ordinamentale delle norme, pertanto nulla da osservare.
Articolo 4
(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativo-contabile del Ministero della giustizia - Aumento della dotazione organica dell’amministrazione giudiziaria – Procedura di infrazione 2021/4037 relativa alla direttiva 2011/7/UE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)
Il comma 1 dispone l’aumento della dotazione organica dell’amministrazione giudiziaria di n. 250 unità, di cui 61 dell’Area funzionari e 189 dell’Area assistenti, autorizzando il Ministero della giustizia alle relative assunzioni, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, sia mediante l’espletamento di apposite procedure concorsuali, sia – in deroga all’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 – mediante lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto(6) .
Il comma 2 reca le relative autorizzazioni di spesa, per cui si autorizza la spesa di euro 5.002.710 per il 2025 e di euro 10.005.420 annui a decorrere dal 2026. Inoltre, per lo svolgimento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per il 2025 e per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del personale è autorizzata la spesa di euro 1.056.250 per il 2025 e di euro 105.750 annui a decorrere dal 2026.
Il comma 3 reca la copertura degli oneri di cui al comma 2, quanto a euro 2.000.000 per il 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’art. 16, comma 3, del D.L. n. 75/2023(7) , e quanto a euro 6.058.960 per il 2025 e a euro 10.11.170 annui a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni sullo stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia.
La RT evidenzia che la norma detta disposizioni in materia di rafforzamento del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria e si compone di quattro commi.
Il comma 1 prevede l’incremento della dotazione organica dell’amministrazione giudiziaria di 250 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 61 unità nell’Area funzionari e 189 unità nell’Area assistenti, ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa-contabile e per garantire la piena operatività degli uffici centrali e territoriali in relazione al miglioramento della performance in tema riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, nonché di quelli relativi ai servizi di intercettazione nelle indagini penali e la contestuale autorizzazione ad assumere in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente di un pari contingente di personale mediante l'espletamento di procedure concorsuali e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il comma 2 reca le autorizzazioni di spesa per l’attuazione del comma 1 pari ad euro 2.000.000 per l’anno 2025 per l’espletamento delle procedure concorsuali, euro 6.058.960 per l’anno 2025 ed euro 10.111.170 a decorrere dall’anno 2026 per gli oneri assunzionali e le spese di funzionamento.
Per la quantificazione degli oneri stipendiali per il contingente indicato si precisa che la decorrenza delle assunzioni è prevista non prima del 1° luglio 2025, in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all’assunzione del personale di cui trattasi.
Area | Stipendio CCNL 2019-2021 | 13^ | Indennità di Amm.ne | Totale fondam.le lordo dip. | Oneri Amm.ne | TOTALE | Retrib. Acc.ria | TOTALE | Incremento CCNL 2022-2024 | TOTALE arrotondato per eccesso all'euro | |||
F.do pens. | Opera prev. | IRAP | Totale oneri PA | ||||||||||
24,20% | 5,68% | 8,50% | 5,78% | ||||||||||
Funzionari | 23.501,93 | 1.958,49 | 5.097,60 | 30.558,02 | 7.395,04 | 1.735,70 | 2.597,43 | 11.728,17 | 42.286,19 | 1.780,71 | 44.066,90 | 2.547,07 | 46.614,00 |
Assistenti | 19.351,97 | 1.612,66 | 3.635,76 | 24.600,39 | 5.953,29 | 1.397,30 | 2.091,03 | 9.441,62 | 34.042,01 | 1.780,71 | 35.822,72 | 2.070,55 | 37.894,00 |
Riepilogo oneri stipendiali | ||||
Area | TOTALE | Unità | 2025 6 mesi | a decorrere dal 2026 |
Funzionari | 46.614,00 | 61 | 1.421.727,00 | 2.843.454,00 |
Assistenti | 37.894,00 | 189 | 3.580.983,00 | 7.161.966,00 |
Totali | 250 | 5.002.710,00 | 10.005.420,00 | |
Le spese relative all’espletamento delle procedure concorsuali autorizzate dalla norma, quantificate in via prudenziale per l’anno 2025, sulla base del costo medio praticato attualmente dagli operatori del settore, in 2.000.000 di euro, vengono descritte nel seguente prospetto riepilogativo:
RIEPILOGO SPESE CONCORSUALI | |
Descrizione spesa | 2025 |
Locazione locali | 1.200.000,00 |
Commissioni | 147.500,00 |
Comitati di vigilanza | 52.500,00 |
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie | 296.000,00 |
Cancelleria e stampati | 24.000,00 |
Assistenza in aula | 280.000,00 |
Totale | 2.000.000,00 |
Tabelle costi commissioni
Commissione Area Funzionari | |||||||||
tipologia componete commissione | n. componenti | importo massimo del compenso per ciascun componente della Commissione DPCM 24/4/2024 | totale compensi componenti Commissione | Commissari in trasferta | spese di viaggio a\r | n. riunioni previste (3 gg per ogni riunione) | spese vitto e alloggio per 3 gg e 2 notti | spese di trasporto e soggiorno componenti della Commissione | totale |
Presidente | 1 | 8.800,00 | 8.800,00 | 1 | 150,00 | 15 | 500,00 | 9.750,00 | 18.550,00 |
Componenti | 2 | 8.000,00 | 16.000,00 | 2 | 150,00 | 15 | 500,00 | 19.500,00 | 35.500,00 |
Membro aggiuntivo | 1 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.200,00 |
Segretario | 1 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.400,00 |
totale | 63.650,00 | ||||||||
Commissione Area Assistenti | |||||||||
tipologia componete commissione | n. componenti | importo massimo del compenso per ciascun componente della Commissione DPCM 24/4/2024 | totale compensi componenti Commissione | Commissari in trasferta | spese di viaggio a\r | n. riunioni previste (3 gg per ogni riunione) | spese vitto e alloggio per 3 gg e 2 notti | spese di trasporto e soggiorno componenti della Commissione | totale |
presidente | 1 | 7.150,00 | 7.150,00 | 1 | 150,00 | 30 | 500,00 | 19.500,00 | 26.650,00 |
componenti | 2 | 6.500,00 | 13.000,00 | 2 | 150,00 | 30 | 500,00 | 39.000,00 | 52.000,00 |
segretario | 1 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.200,00 |
totale | 83.850,00 | ||||||||
Riepilogo spese commissioni | |
Area Funzionari | 63.650,00 |
Area Assistenti | 83.850,00 |
Totale | 147.500,00 |
Tabella spese comitati di vigilanza | ||
N. componenti | compenso | totale |
1.050 | 50,00 | 52.500,00 |
Le spese di funzionamento pro capite sono state determinate nella misura in euro 4.225,00 nell’anno dell’assunzione, pari al 10,00% dell’onere medio assunzionale, essendo previsto un incremento della dotazione organica, e nella misura di euro 423,00 pro capite annui a regime, corrispondente all’1,00% dell’onere medio assunzionale.
RIEPILOGO SPESE DI FUNZIONAMENTO | ||||
unità di personale | spese di funzionamento pro capite | spese di funzionamento complessive | ||
anno dell'assunzione in servizio | a regime | anno dell'assunzione in servizio | a regime | |
250 | 4.225,00 | 423,00 | 1.056.250,00 | 105.750,00 |
A fini esemplificativi, riporta di seguito il prospetto riepilogativo degli oneri quantificati per l’attuazione delle disposizioni di cui sopra:
RIEPILOGO ONERI | ||
Descrizione | 2025 | 2026 a regime |
Assunzione Funzionari | 1.421.727 | 2.843.454 |
Assunzione Assistenti | 3.580.983 | 7.161.966 |
Spese concorsuali | 2.000.000 | - |
Spese di funzionamento | 1.056.250 | 105.750 |
Totale | 8.058.960 | 10.111.170 |
Il comma 3 contiene le disposizioni relative alla copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa contenute al comma 2 riepilogate nella tabella che segue:
Descrizione | 2025 | a decorre dal 2026 |
F.do art. 16, c. 3, dl 75/2023 | 2.000.000 | - |
Tab. A Ministero della giustizia | 6.058.960 | 10.111.170 |
TOTALE | 8.058.960 | 10.111.170 |
Rappresenta altresì, in ordine alla disposizione in esame, che le attuali scoperture del personale giudiziario in Area funzionari sono per la gran parte in via di copertura tramite una serie di iniziative in corso quali un concorso già autorizzato ed in fase di realizzazione da parte della Funzione Pubblica per 119 posti; uno scorrimento già autorizzato per 56 posti; una richiesta in via di espletamento di concorso per circa 420 posti di funzionario UNEP; una mobilità già bandita per 33 posti.
Analogamente in area Assistenti l’amministrazione sta operando per coprire le vacanze di organico per le quali ha già riconosciuta la capacità assunzionale (non tutti gli 8495 posti riportati nel PIAO sono coperti da tale capacità). Allo stato è stato bandito un concorso per 1000 conducenti; l’amministrazione è stata autorizzata allo scorrimento di graduatorie per circa 2500 posti ed ha avviato una mobilità per 74 posti.
Assodato quanto sopra riportato, rappresenta che la scopertura in pianta organica non equivale a possibilità di copertura integrale, in quanto spesso le capacità assunzionali non lo consentono.
Inoltre, evidenzia che in un ambito, quale quello giudiziario, è impossibile prevedere la riconversione di professionalità amministrative per la specificità delle mansioni rivestite e per la loro imprescindibilità nell’ambito dei singoli uffici giudiziari. Ad es. in area Assistenti è presente una forte scopertura di ufficiali giudiziari per circa 1346 posti. Tali figure svolgono una funzione non surrogabile con nessuna delle altre presenti nell’organizzazione giudiziaria o nella pubblica amministrazione tout-court. Allo stesso modo si deve argomentare per figure quali il cancelliere o il funzionario giudiziario.
Le peculiarità delle figure professionali presenti in giustizia non consentono di rendere del tutto fluida la possibilità di convertire funzionalmente determinate scoperture in un dato profilo con differenti figure professionali. Pertanto, per quanto le vacanze nelle aree, così come da PIAO, siano già in gran parte in corso di copertura, come sopra evidenziato, non è possibile giustificare automaticamente il mancato aumento della pianta organica dei contabili e la sua copertura finanziaria sulla base della mera sussistenza di vacanze in altri specifici profili della stessa area, ad esempio i citati UNEP o cancellieri.
La riduzione di tali figure tipiche per convertirle in figure contabili renderebbe impossibile anche il processo di attuazione delle riforme giurisdizionali quali la realizzazione del Tribunale della famiglia o il potenziamento degli Uffici di sorveglianza.
Di converso la necessità di figure contabili, così come di altre figure non contemplate originariamente nel mondo giudiziario, è diventata nel tempo sempre più evidente.
Come già segnalato il numero esiguo di unità previste in organico non consente allo stato di far fronte alla mole di lavoro degli oltre 600 uffici giudiziari esistenti sull’intero territorio nazionale in relazione alle attività di natura contabile connesse e, in particolare, al pagamento per i servizi di intercettazione nelle indagini penali e per le spese di giustizia e di funzionamento.
Infine, in relazione al citato aumento della pianta organica di 1947 unità previsto dal dl. 75/2023, si rammenta che tale incremento afferisce nel complesso alle leggi 27.09.2021 n. 134 e 26.11.2021 n. 206 recanti rispettivamente norme sull’efficientamento del processo penale e civile; stante la finalità della normativa citata, tali posti dovranno ricevere un’adeguata copertura in riferimento alle attività principali svolte nell’ambito dell’ufficio per il processo, che si differenziano dalle specifiche attività contabili.
Alla finalità della norma riportata si affianca, quindi, la necessità per l’Amministrazione di creare posti per il futuro, al fine di ottemperare a quanto previsto dall’articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. La stabilizzazione, infatti, del personale assunto a tempo determinato per l’attuazione del P.N.R.R. (circa 12.000 unità) che ha espletato la propria attività nell’ambito dell’Ufficio per il processo, rende necessario preservare posti specificamente dedicati e, ove opportuno, anche prevedere aggiornamenti/conversioni, nell’ambito delle figure della pianta organica già dedicate al supporto giurisdizionale.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat. | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
2 | Incremento della dotazione organica dell’amministrazione giudiziaria (61 funzionari e 189 assistenti | Procedure di concorso | S | C | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||
Personale | S | C | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | |||||
Oneri riflessi | E | TC | 2,4 | 4,9 | 4,9 | 2,4 | 4,9 | 4,9 | ||||||||
Funzionamento | S | C | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | |||||
3 | Riduzione del fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, di cui all'art. 16, c. 3 del D.L. 75/2023 | S | C | -2,0 | -2,0 | -2,0 | ||||||||||
Riduzione Tabella A – Giustizia | S | C | -6,1 | -10,1 | -10,1 | -6,1 | -10,1 | -10,1 | -6,1 | -10,1 | -10,1 | |||||
Al riguardo, per i profili di quantificazione, si riscontra la sostanziale prudenzialità dei parametri retributivi considerati dalla RT, in linea con quelli previsti ai sensi della legislazione vigente(8) , comprensivi degli incrementi disposti dalla C.C.N.L. 2022-2024; andrebbe tuttavia confermato che i dati considerati risultano comprensivi anche dell’incremento del 3,78% previsto dalla contrattazione 2019-2021.
Inoltre, anche alla luce dei chiarimenti intervenuti durante l’esame in prima lettura in merito alla quantificazione delle spese di funzionamento e di formazione(9) , nulla da osservare.
Quanto alle spese relative all’espletamento delle procedure concorsuali, alla luce degli elementi e dei dati di quantificazione forniti dalla RT che consentono di verificare e confermare l’importo a tal fine autorizzato, non ci sono osservazioni.
Venendo ai profili di copertura finanziaria dei commi 3 e 4, posto che ai relativi oneri assunzionali si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, iscritto sul capitolo 1544 dello stato di previsione del medesimo Ministero con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026, alla luce delle rassicurazioni fornite nel corso dell’esame in prima lettura sull’adeguatezza delle relative disponibilità(10) , nulla da osservare.
Sulla copertura della seconda quota di oneri, pari a euro 6.058.960 per il 2025 e a euro 10.111.170 annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni sullo stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, a tal fine ricorrendo agli accantonamenti riferibili al Ministero della giustizia, non si hanno osservazioni da formulare, posto che l’accantonamento presenta le necessarie disponibilità.
6) La disposizione in commento fa riferimento alla procedura di infrazione 2021/4037 – relativa alla non corretta applicazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – in ordine alla quale la Commissione nell’aprile 2023 ha adottato un parere motivato e nel novembre 2023 ha deferito l’Italia alla Corte di giustizia (comunicato della rappresentanza in Italia della Commissione del 16 novembre 2023). La predetta direttiva – ricorda il comunicato – impone alle autorità pubbliche di saldare le fatture entro 30 giorni.
7) Il Fondo richiamato è quello previsto al fine di garantire il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, nello stato di previsione del medesimo Ministero con uno stanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno o più decreti ministeriali.
8) In proposito, si rileva che i dati retributivi lordi pro capite utilizzati nella stima (euro 46.614 e euro 37.894 annui previsti rispettivamente per i funzionari e per gli assistenti) appaiono discostarsi in eccesso rispetto ai corrispondenti dati ricavabili dal Conto annuale (euro 32.682 per i funzionari ed euro 29.249 per gli assistenti). In particolare, la retribuzione media annua lorda (lordo Stato) indica per i funzionari del Ministero della giustizia, un trattamento fondamentale (Tabellare, I.I.S. e R.I.A.) pari a 25.587 euro e componenti retributive accessorie pari a 6.825 euro. Relativamente al personale di II Area, la retribuzione media annua lorda (lordo Stato) assomma, per il trattamento fondamentale, a 23.000 euro, cui ai aggiungono 6.248 euro medi di componenti retributive accessorie. Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2022, tavole sul sito internet del Dipartimento.
9) In proposito, il rappresentante del Governo ha infatti riferito che “una quota pari a 49.700 euro annui a decorrere dall'anno 2025 è riferibile alle esigenze di formazione del personale di nuova assunzione, una quota pari a 56.050 euro annui a decorrere dall'anno 2025 è riferibile alle spese di funzionamento degli uffici e, infine, una quota di euro 950.500 per l'anno 2025 è riferibile al rafforzamento delle dotazioni strumentali degli uffici del medesimo Dicastero”. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 22 ottobre 2024, pagina 75.
10) Sul punto, si segnala che la dotazione del predetto Fondo per l’anno 2025 è stata ridotta, in misura pari a 1.520.000 euro, dall’articolo 11, comma 10, del decreto-legge n. 215 del 2023. Il rappresentante del Governo ha assicurato che il Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero “reca le disponibilità necessarie a far fronte alla riduzione disposta, per l’anno 2025, dal comma 3”. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 22 ottobre 2024, pagina 75.
Articolo 5
(Disposizioni per il completo recepimento degli articoli 4, 5 e 8 della direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali – Procedura d'infrazione 2023/2090)
Il comma 1, alle lettere a) - e) prevede una serie di modifiche alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448:
- prevede all’articolo 1 che il giudice debba assicurare anche il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali;
- interviene sull’articolo 7, comma 1, in tema di notifiche all'esercente la potestà dei genitori, prevedendo che l'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, in alternativa all'esercente la potestà genitoriale già previsto, anche agli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter, introdotti dal presente decreto, ossia altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede [comma 1, lettera b)];
- introduce il nuovo articolo 9-bis, in materia di valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertà personale. La nuova disposizione, al comma 1, prevede che il minorenne in stato di privazione della libertà personale è sottoposto senza indebito ritardo a visita medica volta a valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Le condizioni di salute sono rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze. È comunque fatto salvo quanto già previsto dalla legge sull’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), dal Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (DPR n. 230 del 2000) e dall’ordinamento penitenziario minorile (decreto legislativo n. 121 del 2018). Il comma 2 del nuovo articolo 9-bis prevede che, ai fini della sottoposizione all’interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti, l’autorità giudiziaria tiene conto dei risultati delle visite mediche disposte sul minorenne in stato di privazione della libertà personale;
- apporta una serie di modifiche all’articolo 12 in tema di assistenza all'imputato minorenne, prevedendo che l'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne venga assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o degli altri esercenti la responsabilità genitoriale (“di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall’autorità giudiziaria che procede”, nell’assetto previgente). Viene, altresì, inserito il comma 1-bis, ove si prevede che il minorenne è assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall’autorità giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneità o di mancata indicazione in specifici casi indicati dalla norma. In tali casi (nuovo comma 1-ter), sussistendone i presupposti, l’autorità giudiziaria che procede informa prontamente il presidente del Tribunale per i minorenni per l’adozione dei provvedimenti di competenza;
- aggiunge gli articoli 12-bis, relativo al contenuto del diritto all’informazione al minore sottoposto alle indagini e al minore sottoposto a privazione della libertà personale, e 12-ter, relativo alle informazioni all’esercente la responsabilità genitoriale ovvero alla persona ammessa o designata ai sensi dell’articolo 12 dall’autorità giudiziaria che procede.
Il comma 2 novella invece il decreto legislativo n. 121 del 2018, il quale disciplina l’ordinamento penitenziario minorile:
- modifica l’articolo 1, comma 1, al fine di introdurre la precisazione relativa all’obbligo del rispetto, nel procedimento per l’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità a carico di minorenni, dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'UE, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE. Viene, altresì, modificato il comma 2 al fine di prevedere che l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire i programmi di giustizia riparativa previsti dal decreto legislativo sull’efficienza del processo penale;
- aggiunge l’articolo 11-bis relativo alle informazioni relative alla detenzione che devono essere fornite al minorenne quando è disposta l’esecuzione della condanna a pena detentiva.
La RT evidenzia che la disposizione è finalizzata al completo recepimento della direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, nell’ambito della procedura di infrazione (2023)2090.
Il comma 1 interviene sul d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante «Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni». La lettera a) modifica l’articolo 1, comma 1, rubricato «Principi generali del processo minorile» precisando che le disposizioni relative al procedimento a carico di minorenni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne, assicurando altresì il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.
Assicura che la norma ha natura ordinamentale e non presenta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La lettera b) modifica l’articolo 7, comma 1, in tema di notifiche all'esercente la potestà dei genitori, prevedendo che l'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente la potestà dei genitori o agli altri soggetti di cui agli introducendi articoli 12 e 12-ter, ossia altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede.
Evidenzia che la norma, stante il carattere procedurale, ha natura ordinamentale e non presenta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La lettera c) introduce l’articolo 9-bis, relativo alla «Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertà personale». Si prevede al comma 1 che, fermo quanto previsto dalle norme dell’ordinamento penitenziario e relativo regolamento di cui al DPR 230/2000, il minorenne in stato di privazione della libertà personale è sottoposto senza indebito ritardo a visita medica per valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Le condizioni di salute sono rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze. Il comma 2 prevede che l’autorità giudiziaria tiene conto dei risultati delle visite mediche disposte sul minorenne in stato di privazione della libertà personale ai fini della sottoposizione all’interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti.
Rileva che la norma introduce l’obbligo di sottoporre senza indebito ritardo a visita medica il minorenne in stato di privazione della libertà personale per valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Evidenzia che le norme del regolamento sull’ordinamento penitenziario, in particolare l’articolo 23 del d.P.R. 230/2000, prevedono già che il detenuto o l'internato all'atto del suo ingresso dalla libertà sia sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo, e che un esperto dell'osservazione e trattamento effettui un colloquio con il detenuto o internato all'atto del suo ingresso in istituto, per verificare se, ed eventualmente con quali cautele, possa affrontare adeguatamente lo stato di restrizione.
Di conseguenza, assicura che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai relativi adempimenti si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per i minori sottoposti a misure restrittive della libertà personale presso Comunità o presso i Centri di prima accoglienza, in ragione della competenza in materia di sanità attribuita alle Regioni dall’articolo 117 della Costituzione, il regime delle visite mediche è regolato da intese e accordi Stato-Regioni, che prevedono, in via generale, una visita medica in ingresso e ulteriori visite ove necessario.
Precisa che tali accordi vengono poi attuati con specifici strumenti da ciascuna Regione. Ferma restando la previsione della regola generale circa la necessità che, anche in questi casi, la prima visita avvenga senza indebito ritardo e che visite successive vengano svolte ove necessario, le modalità attraverso le quali il servizio sanitario assicura tale diritto devono essere oggetto di intesa in sede di Conferenza Unificata. Al riguardo, infatti, rappresenta che con il passaggio della medicina penitenziaria al Servizio sanitario nazionale, tutte le funzioni sanitarie - non solo quelle di tipo trattamentale - quindi di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione sono state trasferite all’amministrazione della salute, anche riguardo la sanità dei minori. Gli accordi in sede di Conferenza Unificata garantiscono i livelli essenziali assistenziali e i modelli sviluppati in sede regionale e i costi standard sotto i quali già adesso non è dato scendere. Ogni costo aggiuntivo viene definito in sede di intesa con le Regioni e gli enti locali di riferimento nei limiti delle disponibilità economiche stabilite con la stessa intesa. Pertanto, per offrire una rapida panoramica sui servizi che già sono modulati per assicurare le suddette finalità, negli IPM è stato istituito un servizio “nuovi giunti” in cui oltre educatori specifici e il direttore dell’istituto o un suo delegato partecipano anche almeno un medico e uno psicologo o altri professionisti secondo le necessità indicate dal CPA (ove il minore rimane per un tempo limitato in attesa della decisione del giudice sul suo stato di fermo, arresto e la misura idonea da adottare) in cui in primis viene redatto il rapporto sullo stato di salute psico-fisica del minore e sono richieste le cure e terapie necessarie per la situazione specifica. Stessa procedura sussiste nelle comunità pubbliche o private che accoglieranno i minori dopo la decisione giudiziaria, le quali ricalcano a grandi linee la struttura degli IPM. Pertanto, le norme in esame, al fine di adeguarsi alla direttiva comunitaria, non aggiungono nuovi o diversi servizi come sopra descritto, ma si limitano a rappresentare la tempestività con cui gli adempimenti sanitari devono essere condotti. Riguardo, infatti, ai profili finanziari delle presenti disposizioni, ribadisce l’esistenza, a regime vigente, della presenza di medici e paramedici, psicologi e educatori che sono di ruolo inseriti negli IPM e che possono essere, altresì, destinati per i loro compiti nelle strutture comunitarie limitrofe o nei vicini CPA, mentre accordi e convenzioni specifiche sussistono tra gli organismi appena menzionati (compresi CPA e comunità) e le Regioni per garantire le prestazioni di professionisti e specialisti sanitari esterni. Altri accordi e convenzioni potranno essere conclusi, ove si presentino casistiche complesse o ricorrenti, tra gli enti locali e le citate strutture di giustizia minorile e di comunità ma sempre rimanendo nei limiti delle disponibilità economiche e delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Assicura, pertanto, che gli interventi proposti dalla norma possono essere attuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Quanto alla lettera d) ribadisce che apporta modifiche all’articolo 12 in tema di assistenza all'imputato minorenne. Si prevede che l'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o degli altri esercenti la responsabilità genitoriale. Dopo il comma 1, è inserito il comma 1-bis, ove si prevede che il minorenne è assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall’autorità giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneità o di mancata indicazione nei casi in cui: a) la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale è contraria all’interesse superiore del minorenne; b) nonostante le ricerche compiute, non è stato possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilità genitoriale; c) sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi è motivo di ritenere che l’informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale. In tali casi, sussistendone i presupposti, l’autorità giudiziaria che procede informa prontamente il presidente del Tribunale per i minorenni per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Conferma che la norma, stante il carattere procedurale, ha natura ordinamentale e non presenta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La lettera e) inserisce gli articoli 12-bis, relativo al contenuto del diritto all’informazione al minore sottoposto alle indagini e al minore sottoposto a privazione della libertà personale, e 12-ter, relativo alle informazioni all’esercente la responsabilità genitoriale ovvero alla persona ammessa o designata ai sensi dell’articolo 12 dall’autorità giudiziaria che procede.
La norma ha natura ordinamentale e non presenta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 2 modifica il d.lgs. 121/2018, recante «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103».
La lettera a) interviene sull’articolo 1, relativo alle regole e finalità dell'esecuzione. Viene introdotta al comma 1 la precisazione relativa all’obbligo di rispetto, nel procedimento per l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità a carico di minorenni, nonché per l'applicazione di queste ultime, dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Il comma 2 viene modificato nel senso di prevedere che l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire i programmi di giustizia riparativa di cui al titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari».
La norma ha natura ordinamentale e non presenta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La lettera b) aggiunge l’articolo 11-bis relativo alle informazioni relative alla detenzione che devono essere fornite al minorenne quando è disposta l’esecuzione della condanna a pena detentiva.
La norma ha natura ordinamentale e non presenta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, sulla lettera c) del comma 1, posto che la RT afferma che la visita medica è già prevista a legislazione vigente e che le norme in esame, al fine di adeguarsi alla direttiva comunitaria, non aggiungono nuovi o diversi servizi ma si limitano a rappresentare la tempestività con cui gli adempimenti sanitari devono essere condotti, andrebbe soltanto confermato che le dotazioni di personale medico e paramedico e di psicologi ed educatori di ruolo già inseriti negli Istituti penitenziari minorili siano adeguate a svolgere le visite nelle tempistiche previste.
Nulla da osservare sulle restanti disposizioni.
Articolo 6
(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 in materia di controlli su strada – Procedura d'infrazione n. 2022/0231)
La norma integra l’articolo 6 del decreto legislativo n. 144 del 2008 con il comma 1-bis, al fine di riconoscere al conducente sottoposto a un controllo su strada la facoltà di acquisire presso terzi le eventuali prove del corretto uso del tachigrafo, ove queste manchino a bordo.
La RT afferma che la disposizione introduce un comma aggiuntivo all’articolo 6 del decreto legislativo n. 144/2008 al fine di recepire nell’ordinamento nazionale la disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/1057.
Per la RT, tenuto conto che la norma si limita a definire le modalità di esercizio dei controlli su strada ai fini di un miglior esercizio del diritto di difesa da parte dell’utente nell’ambito del procedimento di controllo, essa ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, tenuto conto che la norma mira alla chiusura della procedura di infrazione n. 2022/0231 in materia del diritto di difesa da parte del conducente nell’ambito del procedimento di controllo su strada, volto all’accertamento del corretto uso del tachigrafo e considerato che la stessa assume carattere ordinamentale, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 7
(Disposizioni per l'attuazione degli obblighi derivanti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2019/317 e 2021/116 – Procedure di infrazione n. 2024/2190 e n. 2023/2056)
La norma introduce disposizioni per l’attuazione degli obblighi derivanti dai regolamenti (UE) 2021/116 (progetto comune uno a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa) e 2019/317 (sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo).
Nel dettaglio, il comma 2 stabilisce che l’ENAC sia l'Autorità nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo.
I commi da 3 a 11 prevedono l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- da 10.000 euro a 100.000 euro ai fornitori di servizi di navigazione aerea (ATS) che effettuano servizi di controllo del traffico aereo (ATC), nel caso non effettuino nello spazio aereo terminale degli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino e nei settori associati specifiche sottofunzionalità entro i termini indicati;
- da 10.000 euro a 100.000 euro ai fornitori di servizi di navigazione aerea (ATS) che non attuano la sottofunzionalità estesa sul piano operativo aeroportuale (AOP) entro il 31 dicembre 2027;
- da 10.000 euro a 100.000 euro ai fornitori di ATS e agli operatori aeroportuali che effettuano servizi negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino che non attuano la funzionalità sulle reti di sicurezza entro il 31 dicembre 2025;
- da 10.000 euro a 100.000 euro ai soggetti operativi che non attuano la sottofunzionalità ATM sulle operazioni sullo spazio aereo a rotte libere (FRA) transfrontaliero con almeno uno Stato confinante e la possibilità di connessione del FRA con le aree terminali di controllo (TMA) entro il 31 dicembre 2025;
- da 10.000 euro a 100.000 euro ai soggetti operativi che forniscono servizi negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino che non attuano, entro il 31 dicembre 2027, la sottofunzionalità ATM (integrazione AOP/NOP), nonché, entro il 31 dicembre 2025, ulteriori funzionalità, specificamente indicate, relative alla gestione delle informazioni a livello di sistema;
- da 10.000 euro a 100.000 euro ai soggetti operativi che non forniscono e gestiscono le chiavi pubbliche di infrastruttura (PKI) e la sicurezza cibernetica entro il 31 dicembre 2024;
- da 10.000 euro a 100.000 euro ai fornitori di.ATS e agli operatori aerei italiani che non attuano la sottofunzionalità ATM sulla condivisione iniziale delle informazioni sulla traiettoria aria-terra sopra al livello di volo 285 entro il 31 dicembre 2027;
- le sanzioni sopra elencate non si applicano se le misure attuative assicurano i medesimi livelli qualitativi nell’erogazione dei servizi;
- da 30.000 euro a 300.000 euro ai fornitori di ATS che:
- non applicano la modulazione delle tariffe di navigazione aerea;
- utilizzano le entrate derivanti dalle tariffe di rotta o presso i terminali non solo per coprire i costi determinati relativi ai servizi di rotta o presso i terminali, ma anche per finanziare proprie attività commerciali;
- omettono di porre in essere, nel periodo di riferimento, le misure individuate dall'Autorità nazionale di vigilanza, ovvero dalla Commissione europea, per conseguire gli obiettivi di prestazione contenuti nel relativo piano di miglioramento;
- omettono di fornire all'autorità nazionale di vigilanza specifici dati, informazioni o chiarimenti per fattispecie debitamente elencate;
- non consentono all'autorità nazionale di vigilanza l'accesso a locali, terreni o veicoli pertinenti;
- omettono di fornire alle autorità competenti per la determinazione delle tariffe di rotta o di terminale l'indicazione dei costi relativi alla fornitura di servizi di navigazione aerea compresi nella base di calcolo delle tariffe;
- omettono di fornire alle autorità competenti per la determinazione delle tariffe di rotta o di terminale i dati relativi alle altre entrate;
- da 10.000 euro a 100.000 euro ai fornitori di ATS, agli operatori aeroportuali italiani, ai coordinatori aeroportuali e agli operatori aerei italiani che:
- omettono di trasmettere alla Commissione europea gratuitamente, in formato elettronico, i dati di cui all'allegato VI del regolamento di esecuzione (VE) 2019/317, ovvero omettono di adottare le misure necessarie per garantirne la qualità, la convalida e la trasmissione;
- omettono di fornire alla Commissione europea le informazioni da essa richieste sui loro controlli di qualità e sulle procedure di convalida.
Il comma 12 dispone che i proventi derivanti dall'applicazione delle suddette sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il successivo trasferimento all’ENAC ai fini del miglioramento della sicurezza del volo.
La RT afferma che la norma si limita ad introdurre le fattispecie sanzionatorie per la violazione degli obblighi derivanti dai regolamenti (UE) 2021/116 e 2019/317. L’Autorità nazionale competente per l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle relative sanzioni è costituita dall’ENAC. Si tratta di compiti già attribuiti a tale Autorità e, pertanto, essa vi provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Per la RT, in ragione di quanto sopra esposto, dall’attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Viceversa, dall’applicazione delle sanzioni previste potranno ragionevolmente attendersi nuove entrate per il bilancio dello Stato, comunque non quantificabili ex ante stante l’aleatorietà delle sanzioni.
In particolare, le sanzioni introdotte dalla presente disposizione confluiscono all’entrata del bilancio dello Stato ad apposito articolo del capitolo 2454 per la riassegnazione sul capitolo di spesa ministeriale per il successivo trasferimento a ENAC, quali risorse destinate ad interventi per il miglioramento della sicurezza del volo.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, tenuto conto che le nuove entrate da sanzioni non sono state prudenzialmente scontate nei saldi di finanza pubblica e considerati i chiarimenti forniti dalla RT, secondo cui l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle relative sanzioni da parte dell’ENAC sono attività già attribuite all’Autorità e che saranno svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.
Con riferimento alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, pur se le novelle potrebbero incidere in senso riduttivo sul gettito delle entrate da nuove sanzioni, considerato che il predetto gettito non è stato scontato sui saldi di finanza pubblica, non si formulano osservazioni.
Articolo 8
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea – Procedura d'infrazione n. 2019/2279)
La norma apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 264 del 2006 recante l’attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea TEN-T.
In particolare, la lettera a), al numero 1, modifica il comma 3 dell’articolo 10-bis, al fine di prevedere che il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali e impiantistici previsti dal progetto della sicurezza debba essere almeno quello di un progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell’articolo 41 del Codice dei contratti pubblici, anziché quello di un progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del Codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Inoltre, viene aggiunta la lettera b-bis) al medesimo comma 3, al fine di precisare che il progetto della sicurezza deve comunque contenere gli elaborati e la documentazione richiesti dalla normativa previgente di cui all’Allegato 4.
La lettera a), numero 2), introduce i commi 5-bis e 5-ter all’articolo 10-bis del decreto legislativo n. 264 del 2006 al fine di prevedere che, per le gallerie individuate nel nuovo allegato 4-quater, la richiesta di messa in servizio debba essere presentata entro nuovi termini indicati per ciascuna galleria nel medesimo allegato e che la stessa non possa, in ogni caso, essere presentata oltre il 31 dicembre 2027. Inoltre, si prevede a carico del Gestore, nell’ipotesi di trasmissione incompleta della documentazione a corredo della richiesta di messa in servizio, la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 16, comma 1-bis, diminuita di un terzo.
La lettera a), al numero 3), tra l’altro, estende da sessanta a centottanta giorni i controlli da parte della Commissione permanente per le gallerie per le istanze di messa in esercizio.
La lettera a), al numero 4), chiarisce che i Gestori sono comunque tenuti a trasmettere un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, allo scopo di consentire alla Commissione e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il controllo delle attività volte all’adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 3 decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, nonché dell'attuazione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter.
La lettera a), al numero 5), sopprime la lettera c) dell’articolo 10-bis, comma 8, la quale prevede che il Gestore, nel rapporto semestrale di monitoraggio, debba dare conto delle eventuali variazioni nell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, alla luce della progressiva realizzazione e del collaudo delle opere e degli impianti.
La lettera a), al numero 6), apporta una modifica di coordinamento.
La lettera b) sostituisce il comma 1 dell’articolo 10-ter disponendo che i Gestori sono tenuti ad adottare e mantenere, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio e comunque fino all’adempimento delle prescrizioni eventualmente impartite dalla Commissione. L’efficacia delle predette misure di sicurezza deve essere asseverata, con cadenza semestrale, dal responsabile della sicurezza.
La lettera c), ai numeri 1), 2) e 3), apporta modifiche all’articolo 16, concernente le sanzioni.
In particolare, il numero 1) aumenta l’importo delle sanzioni previste, rispettivamente, dal comma 1-bis per l’omessa trasmissione dell’istanza di messa in servizio nei termini fissati; il numero 2), invece, nell’inserire un comma 1-ter, introduce una nuova ipotesi sanzionatoria per il caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi comunicati dai Gestori, dal quale derivi uno scostamento temporale superiore a sei mesi che non sia giustificato da motivazioni tecniche e oggettive condivise dalla Commissione; il numero 3), aumenta da diecimila a ventimila euro l’importo delle sanzioni previste dal comma 2 per l’omissione degli adempimenti specificamente indicati all’articolo 5, commi 3 e 4, e all’articolo 10, commi 1, 3 e 5.
La lettera c), al numero 4), nell’introdurre il nuovo comma 5-ter all’articolo 16, interviene sul soggetto titolare della potestà sanzionatoria e sul procedimento di irrogazione delle sanzioni, prevedendo, in particolare:
- che le sanzioni siano irrogate, sulla base delle risultanze istruttorie fornite dalla Commissione permanente per le gallerie, dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), anziché dal Direttore del Provveditorato regionale ed interregionale per le opere pubbliche competente per territorio;
- che il procedimento sanzionatorio, già disciplinato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 luglio 2021, sia aggiornato, coerentemente con le modifiche apportate dalla disposizione in commento, con decreto del Direttore dell’ANSFISA, da adottare nel termine di sessanta giorni.
La lettera d), nel modificare l’allegato 4, punto 3.4, chiarisce che il gestore è tenuto a trasmettere oltre alla documentazione di sicurezza anche gli elaborati progettuali e introduce tra la documentazione a corredo dell’istanza di messa in esercizio delle gallerie un’asseverazione da parte di un soggetto terzo – un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - circa la sussistenza dei requisiti minimi nonché l’effettiva realizzazione degli interventi di sicurezza necessari alla messa in servizio.
Infine, la lettera e) aggiunge al decreto legislativo n. 264 del 2006 l’allegato 4-quater, contenente l’indicazione delle 63 gallerie per le quali è stato necessario procedere ad una rimodulazione dei cronoprogrammi.
La RT dopo aver ampiamente descritte le norme, afferma che le stesse hanno carattere ordinamentale e da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per quanto riguarda la lettera c), la RT precisa, inoltre, che le funzioni in materia di irrogazione delle sanzioni attribuite all’ANSFISA saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a normativa vigente.
Il rappresentante del Governo, nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha sottolineato che i soggetti rientranti nel perimetro delle pubbliche amministrazioni potranno adempiere agli obblighi documentali che l'articolo 8, comma 1, lettera d), pone a carico dei gestori delle gallerie stradali nell'ambito dei quadri economici dei singoli interventi da realizzare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, in merito agli obblighi documentali di cui al comma 1, lettera d), da parte dei gestori, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo che ha assicurato che i gestori rientranti nel perimetro delle pubbliche amministrazioni potranno adempiere a tali obblighi nell’ambito dei quadri economici dei singoli interventi da realizzare, non si hanno osservazioni da formulare.
Relativamente al comma 1, lettera c) e all’attribuzione ad ANSFISA delle funzioni in materia di irrogazione delle sanzioni, considerato i chiarimenti forniti dalla RT circa lo svolgimento di tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a normativa vigente, non si formulano osservazioni.
Con riferimento alle nuove entrate da sanzioni, considerato che queste non sono state prudenzialmente scontate nei saldi di finanza pubblica, non si formulano osservazioni.
Articolo 9
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi – Procedura d'infrazione n. 2023/2022)
Il comma 1, inserendo il comma 15-bis nell’articolo 24 del decreto legislativo n. 286 del 1998, dispone che il datore di lavoro che, in violazione del comma 3(11) , mette a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o a un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ciascun lavoratore straniero. Il canone è sempre eccessivo quando è superiore a un terzo della retribuzione.
La RT chiarisce che la norma contiene una presunzione di eccessività del canone abitativo nel caso in cui la misura dello stesso sia superiore ad un terzo della retribuzione corrisposta al lavoratore.
La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tesa a garantire una sistemazione alloggiativa salubre ed equa in termini di canone abitativo secondo quanto stabilito dalla direttiva in materia di lavoratori stagionali.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, nulla da osservare.
11) Ai sensi del quale il datore di lavoro (o le associazioni di categoria per conto dei loro associati) che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero con uno straniero, ai fini della presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, nell’ipotesi in cui fornisca l’alloggio, esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno un titolo idoneo a provarne l’effettiva disponibilità, nonché la relativa idoneità alloggiativa.
Articolo 10
(Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo di periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali – Caso EU Pilot (2021) 10047/Empl)
Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all’articolo 18 della legge n. 115 del 2015:
- la lettera a), inserendo il comma 1-bis, permette ai cittadini dell'Unione europea, degli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, della Svizzera e di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate organizzazioni internazionali con i periodi assicurativi maturati in Italia, presso altri Stati membri dell'Unione europea, altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo e la Svizzera;
- la lettera b), intervenendo sul comma 2, prevede che anche il cumulo di cui al predetto comma 1-bis possa essere richiesto, se necessario per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti o alla pensione anticipata, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di 52 settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano;
- la lettera c), modificando il comma 3, secondo periodo, apporta interventi di coordinamento normativo per tenere conto dell’introduzione del comma 1-bis (ai fini del calcolo della pensione);
- la lettera d), integrando il comma 3, dispone che nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana soltanto tramite il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso l'organizzazione internazionale e maturati presso altri Stati membri dell'Unione europea, altri Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e la Svizzera, l'istituzione previdenziale italiana prende in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli altri Stati contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Svizzera, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati ai sensi della legislazione italiana, e calcola l'ammontare della prestazione esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana.
Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 666.000 euro per l'anno 2025, 849.000 euro per il 2026, 1.060.000 euro per il 2027, 969.000 euro per il 2028, 786.000 euro per il 2029, 870.000 euro per il 2030, 935.000 euro per il 2031, 1.072.000 euro per il 2032, 1.386.000 per il 2033 e 1.289.000 euro annui a decorrere dal 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 (Fondo per il recepimento della normativa europea). Non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge n. 115 del 2015 (che prevede che, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa formulate in materia del computo in esame – previste al medesimo comma 9 –, si proceda alla riduzione in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008)(12) .
Il comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dal 1° gennaio 2025.
La RT ricorda che attualmente l’articolo 18 della legge n. 115 del 2015, come modificato per effetto del comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 2023 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano), prevede la possibilità di cumulo dei periodi di assicurazione maturati in Italia con quelli maturati presso organizzazioni internazionali per il conseguimento della pensione IVS e per la pensione anticipata.
I periodi assicurativi italiani cumulati con quelli maturati presso organizzazioni internazionali non possono, tuttavia, essere totalizzati con quelli maturati in Stati UE, Svizzera, paesi EFTA/SEE o legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
Quest’ultima limitazione ha destato delle obiezioni (EU Pilot (2021)10047/Empl) da parte della Commissione europea.
In questa sede si intende valutare la possibilità di consentire che i periodi di lavoro svolti in Italia e cumulati con quelli maturati presso organismi internazionali possano essere totalizzati con quelli maturati in Stati UE, Svizzera, paesi EFTA/SEE o legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
Si stimano gli oneri a carico dell’INPS per il decennio 2025-2034.
Gli unici dati statistici disponibili per procedere ad una valutazione sono quelli forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Nota del 28/02/2024 Prot. MAECI|1202|28/02/2024|0027963-P|) estratti dall’elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana istituito dall’articolo 2, comma 7, della legge n. 227 del 2010 (Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali) e disciplinato dal D.P.R. n. 103 del 2014 (Regolamento recante disciplina dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana). Tale elenco è formato sulla base di registrazioni volontarie e a iniziativa degli interessati (articolo 2, comma 3, legge n. 227 del 2010) e non contiene informazioni in ordine alla sussistenza di periodi di contribuzione in una gestione italiana. Si tratta, dunque, di una base dati incompleta sia perché non rileva tutti i lavoratori dipendenti degli organismi internazionali con contribuzione anche italiana, sia perché le informazioni relative ad ogni lavoratore sono limitate all’anno di nascita e al sesso.
I dati forniti riguardano 620 lavoratori di cui 461 uomini e 159 donne. Non sono disponibili informazioni di alcun tipo sulla vita lavorativa e contributiva dei lavoratori.
Occorre rilevare che nel 2022 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Nota del 19/05/2022 Prot. MAE00822632022-05-19) aveva fornito analogo elenco al fine di valutare l’estensione della possibilità di cumulo tra la contribuzione italiana e quella maturata presso organismi internazionali per il conseguimento della pensione di anzianità. I dati forniti nel 2022 riguardavano 2.214 soggetti, un numero di lavoratori sensibilmente superiore a quello fornito in occasione di questa valutazione. Per questi motivi nell’effettuare le valutazioni che seguono si è ritenuto di aumentare in misura considerevole la nuova platea dei possibili interessati alla norma in esame.
La tabella successiva riporta la classificazione per classi di età e sesso relativa ai dati forniti dal MAECI nel 2024.
Distribuzione dei lavoratori italiani che prestano servizio in organismi internazionali per età e sesso
Classi d'età | Uomini | Donne | Totale |
<25 | 0 | 0 | 0 |
25-29 | 0 | 0 | 0 |
30-34 | 3 | 2 | 5 |
35-39 | 20 | 5 | 25 |
40-44 | 54 | 24 | 78 |
45-49 | 73 | 36 | 109 |
50-54 | 77 | 43 | 120 |
55-59 | 76 | 25 | 101 |
60-64 | 80 | 17 | 97 |
65-70 | 74 | 6 | 80 |
>70 | 4 | 1 | 5 |
Totale | 461 | 159 | 620 |
La RT ha poi ipotizzato:
- che tutti i lavoratori che prestano attività in un organismo internazionale maturino, avvalendosi dell’istituto del cumulo della contribuzione italiana e di quella maturata presso organismi internazionali, i requisiti di anzianità prescritti dalla legislazione italiana (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), 3 anni prima dell’età di vecchiaia se uomini e 4 anni prima se donne, cioè rispettivamente a 64 anni e a 63 anni;
- che tutti tali lavoratori scelgano di accedere immediatamente alla pensione anticipata anziché attendere l’età di vecchiaia;
- di quadruplicare il numero di possibili beneficiari in quanto il numero di lavoratori rilevati attraverso l’elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana istituito dall’articolo 2, comma 7, della legge n. 227 del 2010 e disciplinato dal D.P.R. 30 maggio 2014, n. 103, è certamente carente per i motivi già indicati;
- che il 50% dei lavoratori che cumulano i periodi maturati in Italia con quelli maturati presso organismi internazionali totalizzino tale anzianità con quella maturata in Stati UE, Svizzera, paesi EFTA/SEE o legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale e che tale ulteriore anzianità estera corrisponda a un anno di contribuzione;
- che l’importo medio annuo lordo della pensione anticipata a carico dell’INPS sia di 20.000 euro;
Sotto queste ipotesi, nella presente valutazione si tiene conto dell’onere derivante dell’ulteriore anno di anticipo nella maturazione dei requisiti per la pensione anticipata come specificato al punto d).
La tavola seguente riporta la stima del numero dei beneficiari e della maggior spesa per ratei di pensione per il periodo 2025-2034.

La rappresentante del Governo ha affermato che la predetta stima è improntata a criteri di prudenzialità ed è idonea ad assicurare l'integrale copertura degli oneri derivanti dalla disposizione. Ha poi sottolineato che il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, oggetto di riduzione con finalità di copertura finanziaria, reca le necessarie disponibilità(13) .
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | |||||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
1 | Modifiche alla L. 115/2015 finalizzate a consentire la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in Italia e cumulati con quelli maturati presso organizzazioni internazionali con i periodi assicurativi maturati in Stati UE, Svizzera, paesi EFTA/SEE o legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale | S | C | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | |||
2 | Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all’art. 41-bis della L. 234/2012 | S | C | -0,7 | -0,8 | -1,1 | -0,7 | -0,8 | -1,1 | -0,7 | -0,8 | -1,1 | |||
Al riguardo, si rileva preliminarmente che la RT e il prospetto riepilogativo ricomprendono nell’ambito della platea interessata anche i soggetti con contributi maturati in Stati legati all'Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, categoria che non è invece ricompresa nell’ambito della formulazione normativa. Su tale inclusione, che appare comunque improntata a criteri di prudenzialità in quanto estende la platea degli interessati ai fini della quantificazione al di là di quella effettivamente interessata dalla norma, sarebbe utile acquisire un chiarimento da parte del Governo.
Per quanto attiene ai profili di quantificazione, si constata che i parametri risultano coerenti con quelli relativi all’articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 2023, che aveva introdotto analoga misura rispetto al cumulo con i periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali ubicate nei territori considerati. Tale coerenza riguarda sostanzialmente la platea complessiva, l’ammontare pensionistico ipotizzato (dai calcoli si evince che è stata considerata anche la rivalutazione monetaria rispetto alla precedente stima) e l’accesso immediato al trattamento pensionistico appena maturati i requisiti.
Viene poi scontato un anno di contributi maturati presso altro Stato, oltre ai 3 anni maturati presso organizzazioni internazionali ipotizzati nella precedente disposizione: tale ipotesi, pur non potendosi ritenere prudenziale, appare comunque plausibile.
Natura prudenziale può invece essere certamente ascritta, oltre alla scelta preliminarmente descritta di ampliare la platea, alla stima di una percentuale di soggetti interessati dalla disposizione in esame pari al 50% del totale.
Ciò premesso, e rilevato che un puntuale riscontro delle stime non è possibile in assenza di indicazioni di maggior dettaglio circa la distribuzione dei soggetti interessati nell’ambito delle fasce di età considerate, si può comunque ritenere sostanzialmente corretta la quantificazione, appropriata in termini di ordine di grandezza e pertanto suscettibile, alla luce degli importi in questione, di margini di errore molto contenuti in valori assoluti.
Inoltre, il meccanismo di monitoraggio ed eventuale rigetto delle domande in presenza del raggiungimento del limite di spesa costituisce un valido, ulteriore presidio a tutela dei saldi di finanza pubblica (previsto dal secondo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge n. 115 del 2015, la cui applicazione riguarda anche la presente disposizione, per la quale viene esclusa soltanto l’applicazione del terzo periodo).
Per i profili di copertura si rammenta che il Fondo per il recepimento della normativa europea, iscritto sul capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale di 105.396.005 euro per l’anno 2025 (tutt’ora ampiamente capiente per le occorrenti, presenti necessità) e di 102.972.920 euro per l’anno 2026. In proposito, nel prendere atto che le misure oggetto di copertura appaiono sostanzialmente riconducibili alle finalità proprie cui il Fondo in esame è preordinato a legislazione vigente, si ricorda che la rappresentante del Governo nel corso dell’esame in prima lettura ha assicurato la disponibilità delle necessarie risorse.
12) La Rel. Ill. chiarisce che le ragioni dell’esclusione sono da rintracciarsi nella incompatibilità finalistica dei due Fondi citati con lo scopo della presente disposizione, a carattere previdenziale. Infatti, il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) è un fondo destinato alle Regioni per lo sviluppo della rete integrata di interventi e servizi sociali e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli interventi a carattere nazionale ed è finalizzato a finanziare la rete ordinaria di interventi e servizi sociali.
Il Fondo sociale per occupazione e formazione è, invece, destinato al finanziamento di interventi volti alla tutela e al sostegno dell’occupazione e a favore di categorie di lavoratori disagiati e per chi è stato espulso dal mercato del lavoro.
Nello specifico sono finanziati alcuni ammortizzatori sociali per lavoratori che perdono il lavoro o che sono sospesi dall’attività produttiva e a rischio di licenziamento, per i quali sono previste misure di cassa integrazione straordinaria destinate alle aziende in crisi, alle imprese sequestrate o confiscate. Con riferimento alle iniziative di politica attiva, formazione e riqualificazione, sono finanziati a valere sul FSOF gli interventi per l’istruzione, la formazione e l’apprendistato, volti all’inserimento e/o al reinserimento occupazionale. Di rilievo sono le misure per i lavoratori svantaggiati per i quali sono state attivate convenzioni per bonus occupazionali e per il cofinanziamento degli assegni per le attività di progetto per lavori socialmente utili. Sono previsti a carico del FSOF ulteriori interventi che mirano ad incentivare l’occupazione e alla stabilizzazione dei lavoratori cosiddetti LSU e LPU, mediante il riconoscimento di un contributo annuo pro capite.
13) V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 22 ottobre 2024, pagina 76.
Articolo 11
(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato – Procedura di infrazione 2014/4231)
Il comma 1, integrando il comma 2 dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2015, dispone che resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità prevista per gli abusi sull’utilizzo dei contratti a termine in misura superiore rispetto al massimo ora fissato in 12 mensilità se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno. Inoltre abroga il comma 3 del medesimo articolo 28, ai sensi del quale, in “presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà”.
La RT ribadisce che la disposizione modifica l’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2015, in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi sull’utilizzo dei contratti a tempo determinato nel settore privato e conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In particolare, la norma prevede la possibilità per il lavoratore di ottenere il riconoscimento in sede giudiziaria di un’indennità risarcitoria anche superiore al limite massimo previsto dal primo periodo del comma 2 del citato articolo 28 (pari a 12 mensilità; il minimo è fissato a 2,5 mensilità) nel caso in cui riesca a dimostrare di aver subito un maggior danno.
La disposizione, introducendo una modifica ordinamentale che incide esclusivamente sul settore privato, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, atteso che la disposizione riguarda il settore privato, come si evince dalla rubrica del presente articolo, dall’inapplicabilità alle PP.AA. dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 (che prevede la trasformazione giudiziale del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, non consentita in presenza di datore di lavoro pubblico) e da quanto asserito dalla rappresentante del Governo(14) , non si hanno rilievi da formulare.
14) V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 22 ottobre 2024, pag. 76.
Articolo 11-bis
(Modifica all'articolo 13 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, e ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano e per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Procedura di infrazione n. 2014/4231)
Il comma 1 dispone che l’assunzione straordinaria delle 200 unità di operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 69/2023 (c.d. salva-infrazioni 2023) non possa essere effettuata prima del 15 novembre 2024. Attualmente, invece, la disposizione richiamata autorizza tale assunzione straordinaria già a decorrere dal 1° ottobre 2023.
Il comma 2, per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 139/2006 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) – in virtù del quale il personale volontario può essere richiamato in servizio in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorità competente che opera il richiamo –, autorizza per l'anno 2024 la spesa di euro 3.872.000, per il finanziamento dei richiami del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto nell’elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 139/2006.
Il comma 3 stabilisce che a copertura di tale ultima spesa si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti ai sensi dell’attuazione del comma 1.
Il comma 4, infine, allo scopo di completare le procedure assunzionali volte a potenziare le dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 69/2023) e per consentire l'ottimale definizione del nuovo assetto operativo del medesimo Corpo, differisce – modificando l’articolo 13, comma 5, dello stesso decreto-legge n. 69/2023 – al 31 dicembre 2024 il termine ultimo per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), e comma 2, dell’articolo 13 medesimo(15) .
La norma in esame, approvata dalla Camera dei deputati, è al momento sprovvista di RT.
Durante l’esame in prima lettura(16) , la rappresentante del Governo ha affermato che le risorse finanziarie previste a copertura degli oneri derivanti dal comma 2 dell'articolo 11-bis, che autorizza la spesa di 3.872.000 euro per l'anno 2024 per il finanziamento dei richiami del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, risultano congrue, dal momento che dal differimento delle assunzioni straordinarie di personale nella qualifica di operatore del medesimo Corpo, disposto dal precedente comma 1 del medesimo articolo, conseguono risparmi di spesa quantificabili, per il periodo 1° gennaio 2024-15 novembre 2024, in euro 6.919.483,16.
Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che la norma differisce al 15 novembre 2024 le assunzioni relative al reclutamento straordinario di un contingente di n. 200 operatori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, già autorizzato ai sensi della legislazione vigente a decorrere dal 1° ottobre 2023, destinando le risorse così risparmiate all’incremento dei richiami del personale volontario previsto per l’anno 2024. In proposito, pur prendendo atto delle rassicurazioni fornite durante l’esame in prima lettura che risultano coerenti con quanto risultava dalla RT allegata al decreto-legge n. 69/2023(17) , andrebbero comunque forniti dati puntuali che consentano di verificare gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione.
15) Il comma 1, lettera b), dell’articolo 13 del decreto-legge n. 69/2023, nel modificare il decreto legislativo n. 139/2006 (recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), introduce l’articolo 12-bis, il quale stabilisce che le disposizioni di cui alla sezione (del decreto legislativo) relativa al personale volontario si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 6. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 139/2006 – regolamento recante i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario (incluse le condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari applicabili) –, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 (concernente la disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 6. Il comma 2 dell’articolo 13 interviene, invece, sull’'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 81/2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni), prevedendo che siano esclusi dal campo di applicazione del capo (del medesimo decreto legislativo) disciplinante il lavoro a tempo determinato, in quanto già disciplinati da specifiche normative, i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 139/2006.
16) Cfr. Camera dei deputati, 29 ottobre 2024, Commissione Bilancio.
17) La RT annessa al citato decreto- legge per il reclutamento di n. 200 operatori dei VVFF dal 1° ottobre 2023, autorizzava la spesa di euro 22.682.796, con un onere pari a 7,9 milioni di euro per le annualità 2024/2027, 8 milioni di euro per le annualità 2028/2031 e 8,3 milioni di euro dal 2033. Cfr. Nota di lettura n. 61, pagine 23-24.
Articolo 12
(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Procedura d'infrazione n. 2014/4231)
Il comma 1, sostituendo il terzo, il quarto e il quinto periodo dell’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dispone che, nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto. Inoltre sopprime implicitamente (non riportandola più) la previsione che obbligava le amministrazioni a recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Inoltre sopprime la previsione ai cui sensi i dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo erano responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto n. 165 (si tratta della responsabilità cd. dirigenziale).
La RT ricorda che l’articolo è relativo al personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile. In particolare, la disposizione modifica il comma 5 del citato articolo 36, avente ad oggetto la disciplina della responsabilità risarcitoria per l’abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, intervenendo su due diversi profili.
In primo luogo, la disposizione modifica la modalità e l’entità del risarcimento del danno derivante dall’abuso per l’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, mantenendo ferma la disciplina vigente relativa alla risarcibilità del danno derivante dalla violazione di norme imperative, che pertanto continua a seguire le regole generali.
La norma introduce, per la specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso del ricorso a contratti a termine, una indennità compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, facendo salva la possibilità, per il lavoratore, di provare di aver subito un maggior danno.
In secondo luogo, la disposizione espunge l’ultimo periodo del comma 5, eliminando la responsabilità dirigenziale connessa alla violazione dei contratti a termine, sulla base della considerazione che le assunzioni del personale pubblico – sia a tempo determinato che a tempo indeterminato – sono stabilite nell'atto di programmazione (PIAO) approvato dagli organi di vertice politico delle amministrazioni.
Precisa infine, per quanto riguarda il settore pubblico, che non è consentita la reintegrazione del danno in forma specifica, mediante trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, stante il disposto dell’articolo 97 Costituzione, che prevede che l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni avvenga di norma mediante procedure concorsuali.
Le previsioni dell’articolo hanno contenuto ordinamentale e non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Durante l’esame in prima lettura, nel chiarire che le disposizioni in esame sono finalizzate a superare la medesima procedura di infrazione 2014/4231 di cui all’articolo precedente, avendo però riguardo al settore pubblico, la rappresentante del Governo ha ribadito che esse non determinano effetti negativi rispetto alle previsioni considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica(18) .
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, si premette che in data 19 aprile 2023 la Commissione europea ha inviato all’Italia parere motivato ex articolo 258 TFUE in merito alla procedura di infrazione 2014/4231, evidenziando che la normativa italiana non previene né sanziona in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico. Tra questi figurano insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica, operatori sanitari, lavoratori del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e del settore operistico, personale degli istituti pubblici di ricerca, lavoratori forestali e volontari dei vigili del fuoco nazionali(19) .
Fermo restando il divieto di reintegrazione del danno in forma specifica vigente per le PP.AA., si osserva che la norma in esame introduce dei limiti minimi e massimi per determinare l’indennità in favore del lavoratore danneggiato, fatta salva la prova del maggior danno, mentre la norma previgente stabiliva il diritto al risarcimento del danno senza ulteriori specificazioni. Atteso che gli importi previsti appaiono di apprezzabile entità e che alla P.A. sarà preclusa la rivalsa verso il dirigente responsabile, andrebbero valutati potenziali effetti sui saldi derivanti dalle modifiche esposte.
Al riguardo, andrebbero dunque acquisiti dal Governo elementi quantitativi relativi alla platea dei lavoratori pubblici che mediamente, in ragione d’anno, risultano coinvolti e statistiche in merito ai risarcimenti del danno finora riconosciuti dai giudici rispetto al parametro dell’ultima retribuzione fissato dalla nuova normativa, e alle azioni di rivalsa finora esperite verso i dirigenti responsabili, onde valutare la potenziale portata finanziaria dell’articolo.
18) V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 22 ottobre 2024, pagina 76.
19) Si veda la sezione 9. Lavoro e diritti sociali del comunicato della Commissione europea: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/it/inf_23_1808/INF_23_1808_IT.pdf
Articolo 13
(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica – Procedura di infrazione n. 2023/2187)
Il comma 1 integra l’articolo 19-ter della legge n. 157 del 1992 con il comma 5-bis, al fine di assicurare che la disciplina del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica di cui al medesimo articolo rispetti le norme di recepimento della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Il comma 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica l’art. 31 della legge n. 157 del 1992, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie previste a carico di chi utilizza munizioni con una concentrazione di piombo uguale o superiore all'1% nelle zone umide. In particolare:
- si incrementa la sanzione pecuniaria, compresa tra euro 150 ed euro 500, a carico di chiunque venga trovato in possesso di munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1% in peso, nell'esercizio dell'attività di tiro, ovvero nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o rientrare dopo aver svolto tale attività, all'interno o a non oltre 100 metri di una zona umida. Inoltre, si introduce la sanzione, tra euro 300 ed euro 1000, in caso di ripetuta costatata violazione della succitata disposizione;
- non si sottopone a sanzione il soggetto in possesso di munizioni, entro 100 metri dalle zone umide, che dimostri di svolgere una diversa attività di tiro;
- si stabiliscono le caratteristiche delle strade per le quali non è considerato percorso all’interno di una zona umida e, di conseguenza, non si applica la prevista sanzione amministrativa. Si introduce la definizione di “attività di tiro” chiarendo che essa consiste nello “sparare colpi con il fucile da caccia”.
Il comma 1-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, statuisce le modalità con cui devono essere individuate le zone umide presenti sul territorio. Esse sono identificate su base cartografica e con apposite tabelle, con uno o più decreti Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentiti l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nonché le regioni a statuto speciale e le province autonome.
La RT afferma che il presente articolo detta disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica ed è finalizzato a contribuire al superamento delle contestazioni formulate dalla Commissione europea nell’ambito della procedura d’infrazione n. 2023/2187.
La Commissione contesta, in particolare, la non conformità con le direttive “Habitat” e “Uccelli” dell’articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e del Piano straordinario di controllo della fauna selvatica, adottato in base ad esso.
Pertanto, si dispone l’aggiunta del comma 5-bis all’articolo 19-ter della legge n. 157/1992, al fine di garantire che il Piano di controllo straordinario ivi disciplinato, inteso essenzialmente a un più efficace controllo dei cinghiali, non si ponga in contrasto con le pertinenti direttive unionali.
La RT afferma che la disposizione in commento ha mero carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, tenuto conto che la norma è volta a superare le contestazioni formulate dalla Commissione europea nell’ambito della procedura d’infrazione n. 2023/2187, stante il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.
Con riferimento alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, non vi sono osservazioni da formulare. Andrebbe comunque assicurato che alle attività delle amministrazioni competenti per l’identificazione su base cartografica e con apposite tabelle delle zone umide presenti sul territorio si possa farvi fronte con le risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Articolo 14
(Misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria – Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)
Il comma 1 prevede l’approvazione con decreto ministeriale di uno specifico programma, in coerenza con il Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, della durata massima di 60 mesi, finalizzato a promuovere la mobilità sostenibile, per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro a valere sulla dotazione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ripartiti nelle seguenti annualità: 50 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 140 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029. Gli interventi oggetto di finanziamento individuati ai sensi del comma 3, possono concorrere all’efficace attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai relativi interventi in materia di mobilità.
Il comma 2 stabilisce che le predette risorse siano destinate al finanziamento di interventi proposti dai comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 50.000 abitanti e dalle città metropolitane, il cui territorio ricade, in tutto o in parte, in zone di superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 e individuate dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2002, in causa C-573/19, in merito ai superamenti, in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di biossido di azoto ovvero dalla lettera di costituzione in mora della Commissione europea del 13 marzo 2024 relativa alla procedura di infrazione n. 2014/2147 in merito ai superamenti continui e di lungo periodo, in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di materiale particolato PM10. I predetti comuni possono avvalersi del supporto dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), le cui attività sono definite con apposita convenzione, con oneri nel limite delle risorse allo scopo complessivamente individuate al comma 3.
Il comma 3 dispone che il decreto di cui al comma 1 disciplini, altresì, le modalità di gestione e di monitoraggio del programma, i criteri di ripartizione delle risorse tra i destinatari, rappresentati dagli enti proponenti gli interventi e dall'ANCI per il supporto indicato dal comma 2, i requisiti degli interventi e le procedure di presentazione delle proposte, di trasferimento delle risorse e di rendicontazione e verifica dell'attuazione. Ai fini della gestione del programma di finanziamento, il medesimo decreto può prevedere l'attribuzione di attività a società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 1 nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021, nei quali rientrano anche gli oneri relativi alla convenzione di cui al comma 2.
Il comma 4, al fine di individuare ulteriori misure e iniziative finalizzate ad assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, in causa C-644/2018, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia con il compito di elaborare, entro il 31 dicembre 2024, un Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria, comprensivo di cronoprogramma, di seguito denominato Piano.
Il comma 5 prevede che la cabina di regia sia presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministro delle imprese e del made in Italy, un rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un rappresentante del Ministro della salute, un rappresentante del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR nonché da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante per ciascuna delle regioni interessate dalle procedure di infrazione. Le funzioni di segreteria della cabina di regia sono assicurate dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 6 prevede che il Piano elaborato dalla cabina di regia sia approvato con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata. La delibera di approvazione del Piano contiene, altresì, l'individuazione delle Amministrazioni centrali, regionali e territoriali cui è demandata l'attuazione delle citate misure.
Il comma 7 stabilisce che il Piano abbia una durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con delibera del Consiglio dei ministri può essere prorogata la durata del Piano fino ad un massimo di ulteriori ventiquattro mesi, nonché disposta la revisione ovvero l'aggiornamento dello stesso, anche sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio.
Il comma 8 dispone che le Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione del Piano siano tenute ad adottare le relative misure di carattere normativo, programmatico e, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, di carattere finanziario, volte ad assicurare il rispetto dei valori limite di materiale particolato PM10 e di biossido di azoto NO2, di cui all'allegato XI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, anche in accordo con gli altri enti locali interessati dall'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2022, in causa C-573/2019.
Il comma 9 affida al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio dell'attuazione delle Piano e delle relative misure, verificandone gli effetti e gli eventuali impedimenti, avvalendosi, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, del supporto delle Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione del Piano e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). In caso di mancata attuazione delle misure del Piano o di scostamenti dal cronoprogramma approvato superiori al trimestre, la cabina di regia riferisce al Consiglio dei ministri che, con apposita deliberazione adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro dell'ambiente della sicurezza energetica, può anche autorizzare l'esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. L'esercizio dei poteri sostitutivi può essere deliberato, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche per la tempestiva attuazione di misure diverse da quelle previste dal Piano e ritenute necessarie per assicurare l'esecuzione delle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea e della lettera di costituzione in mora della Commissione europea.
Il comma 10 prevede che la cabina di regia sia istituita senza oneri a carico dello Stato. La partecipazione alla cabina di regia non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
La RT afferma, con riferimento al programma di finanziamento da 500 milioni di euro, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le risorse utilizzate per gli interventi del programma di finanziamento sono posti a valere su un Fondo (Fondo destinato al programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico-PNCIA) già finanziato a legislazione vigente. La RT precisa inoltre che l’intervento è coerente con le previsioni del PNCIA e non ne pregiudica in alcun modo l’efficacia attesa.
In merito ai commi 2-4 la RT afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con particolare riferimento alla composizione e ai compiti della cabina di regia previsti al comma 5, la RT conferma che le funzioni di segreteria della cabina di regia sono svolte dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento energia del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La RT si limita a descrivere i restanti commi.
Il rappresentante del Governo, nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha rilevato che la modulazione temporale, per gli anni dal 2024 al 2026, dell'utilizzo delle risorse del Fondo destinato al programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021, le cui risorse sono utilizzate in quota parte per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, prevede il pagamento, nell'anno 2024, di un anticipo nella misura del 10 per cento dell'importo assegnato ai beneficiari, pari a 50 milioni di euro, mentre un secondo anticipo, pari a ulteriori 50 milioni di euro, sarebbe riconosciuto nell'anno 2026, in occasione della presentazione dei progetti finali. Si stima, inoltre, che un importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 sia destinato alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, secondo periodo, relativi alla convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani di cui al comma 2 e all'attribuzione a società in house di attività di gestione del programma di finanziamento. Le quote di finanziamento indicate dal comma 1, per le annualità successive al 2026 saranno destinate ai pagamenti relativi ai progetti finanziati, in funzione degli stati di avanzamento di questi ultimi.
Il rappresentante del Governo ha evidenziato, inoltre, che il cronoprogramma della spesa prevista dalla presente disposizione, con particolare riguardo agli anni dal 2024 al 2026, è coerente tanto con la programmazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, quanto con le riduzioni di spesa già operate a valere sul medesimo Fondo. Ha segnalato, altresì, che il Fondo destinato al programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico reca le disponibilità necessarie alla ripartizione delle quote tra le annualità previste dalla presente disposizione e il relativo utilizzo non è suscettibile di recare pregiudizio a interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, in merito al programma finalizzato a promuovere la mobilità sostenibile, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo che ha evidenziato le ragioni della modulazione temporale dell’utilizzo delle risorse e assicurato la disponibilità delle risorse e l’assenza di pregiudizi nei confronti degli altri interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo, sarebbe opportuno acquisire ulteriori chiarimenti circa la possibilità che lo stanziamento di 50 milioni di euro per l’anno 2024 possa esplicare integralmente i propri effetti finanziari nel corso del predetto esercizio finanziario. Infatti, per attuare il programma dovrà essere approvato un primo decreto ministeriale previsto dal comma 1 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e poi un secondo decreto ministeriale previsto dal comma 3 di approvazione delle proposte di interventi formulate da parte dei comuni; inoltre, anche con riferimento alle risposte fornite dal Governo, posto che destinatari dell’anticipo saranno i comuni, andrebbero esplicitati gli effetti di tale previsione sui saldi di finanza pubblica e, in particolare, se tale effetti siano limitati al solo saldo netto da finanziare o interessino anche il saldo di indebitamento netto (infatti nel caso di erogazione limitata ai rapporti Stato-comuni, non si produrrebbero effetti su tale ultimo saldo).
Con riferimento alla istituzione della cabina di regia, considerato che la stessa è costituita senza oneri a carico dello Stato e che ai suoi componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato e che le relative funzioni di segreteria sono assicurate dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento energia del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 14-bis
(Disposizioni urgenti per favorire il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – Procedure d'infrazione n. 2024/2142 e 2024/2097)
L’articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, apporta una serie di modifiche alla disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), al fine di semplificare la raccolta e il deposito dei RAEE e migliorare il livello di consapevolezza sulla corretta gestione di tali rifiuti, consentendo quindi di incrementare il tasso di raccolta dei medesimi rifiuti.
In particolare, si prevede che i sistemi collettivi provvedano, anche attraverso il Centro di coordinamento, a progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefìci ambientali ed economici del loro riciclaggio.
Per tali fini, i sistemi collettivi in ciascun anno solare devono impiegare almeno il 3% del totale dei ricavi dell’esercizio precedente. Entro il 30 aprile di ogni anno solare, i sistemi collettivi inviano al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) una relazione dettagliata che descrive i programmi di comunicazione realizzati nell’esercizio precedente, allegando la documentazione contabile che attesta i costi sostenuti. Viene inoltre stabilito che il MASE verifica la documentazione fornita dai sistemi collettivi e, ove necessario, richiede la documentazione integrativa. Qualora il MASE riscontri il mancato rispetto delle presenti norme, si applica, nei confronti del sistema collettivo interessato, la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all’1 per cento e non superiore al 3 per cento del totale dei ricavi realizzati dal sistema collettivo inadempiente nell’esercizio precedente a quello in cui si è verificata la violazione.
Si riscrive l’articolo 11 del D.Lgs. n. 49/2014, che nel testo vigente è rubricato “Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori” ed ora è denominato “Ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche secondo i sistemi «Uno contro Uno» e «Uno contro Zero»”. In particolare, viene modificata, la disciplina del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori, anche al fine di efficientare i sistemi “Uno contro Uno” (tale sistema prevede la possibilità di richiedere, al momento dell’acquisto di un nuovo elettrodomestico, il ritiro gratuito dell’apparecchiatura usata equivalente) e “Uno contro Zero”(tale sistema prevede il ritiro gratuito per i RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici senza l’obbligo di acquisto di un prodotto di tipo equivalente).
La RT non considera la norma, aggiunta durante l’esame in prima lettura.
Il rappresentante del Governo, nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha chiarito che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà provvedere allo svolgimento delle attività di verifica del rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, in merito all’attività di verifica sulla documentazione fornita dai sistemi collettivi da parte del MASE, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo, non si hanno osservazioni da formulare.
Non si hanno, altresì, osservazioni da formulare per quanto riguarda le attività poste in capo ai sistemi collettivi e ai distributori, i cui oneri sono finanziati a carico dei soggetti produttori AEE.
Articolo 14-ter
(Disposizioni urgenti in materia di responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico)
La norma, inserita dalla Camera dei deputati, introduce al decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell’ambiente) l’articolo 178-quater relativo alle modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico.
In particolare, si dispone che qualsiasi produttore che immetta sul mercato, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore, è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi previsti dagli articoli 178-bis e 178-ter del codice ambientale.
Si prevede che i produttori del prodotto che immettono prodotti sul mercato nazionale mediante piattaforma di commercio elettronico adempiono agli obblighi di responsabilità estesa del produttore anche avvalendosi dei servizi che i soggetti gestori della piattaforma medesima sono tenuti ad offrire, secondo modalità semplificate disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i gestori stessi e i consorzi ovvero i sistemi di gestione previsti all’articolo 237 del Codice dell’ambiente.
Gli accordi di cui sopra stabiliscono le modalità di adempimento agli obblighi di:
a) adesione ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione;
b) raccolta e invio, da parte dei gestori della piattaforma ai produttori del prodotto e ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione, delle informazioni previste all’articolo 178-ter, comma 1, lettera c);
c) versamento del contributo ambientale previsto agli articoli 178-ter e 237, comma 4;
d) comunicazione, da parte dei gestori delle piattaforme, delle informazioni previste all’articolo 178-ter, comma 1, lettera e).
Gli accordi fissano un termine non inferiore a dodici mesi entro il quale i gestori della piattaforma di commercio elettronico effettuano gli adeguamenti necessari alla prestazione dei servizi previsti.
Si prevede che gli accordi siano sottoscritti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti adottati ai sensi dell’articolo 178-bis o dalla data di avvio dell’attività di gestione della piattaforma di commercio elettronico, se successive all’entrata in vigore della presente disposizione.
Si stabilisce che, entro dieci giorni dalla sottoscrizione, i consorzi ovvero i sistemi di gestione trasmettono gli accordi al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che, entro i successivi sessanta giorni, può richiederne modifiche ovvero integrazioni. Gli accordi modificati ovvero integrati sono trasmessi al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla richiesta.
Viene istituita nel Registro nazionale dei produttori un’apposita sezione a cui sono iscritti i gestori di piattaforme di commercio elettronico stipulanti gli accordi e, con modalità semplificate e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i produttori che immettono prodotti nel mercato mediante le medesime piattaforme.
Nelle more dell’istituzione della sezione del Registro, i consorzi ovvero i sistemi di gestione comunicano al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, i dati dei prodotti immessi sul mercato tramite le piattaforme elettroniche e raccolti ai sensi degli accordi previsti.
Si stabilisce che, per i prodotti previsti al titolo II della parte quarta del Codice dell’ambiente, cioè gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, gli accordi riguardano esclusivamente l’immissione sul mercato effettuata dai produttori aventi sede legale fuori dal territorio nazionale che abbiano conferito mandato scritto al gestore della piattaforma di commercio elettronico.
Si esclude l’applicazione di quanto previsto nel presente articolo agli imballaggi immessi sul mercato dalle microimprese come definite dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE, se non è tecnicamente possibile prescindere dall'uso di imballaggi ovvero ottenere l’accesso all’infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, tenuto conto che gli oneri derivanti degli adempimenti agli obblighi della responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico sono a carico del produttore, così come previsto dalla disciplina unionale che attribuisce al produttore la titolarità dei costi di gestione del fine vita dei prodotti immessi sul mercato, non si hanno osservazioni da formulare.
Non si formulano, altresì, osservazioni con riferimento alla istituzione nel Registro nazionale dei produttori di un’apposita sezione a cui sono iscritti i gestori di piattaforme di commercio elettronico stipulanti gli accordi e, con modalità semplificate e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i produttori che immettono prodotti nel mercato mediante le medesime piattaforme, considerato che i costi di funzionamento del Registro sono posti a carico degli operatori.
Con riferimento, invece, alle attività di verifica in capo al MASE per effetto della trasmissione da parte dei consorzi ovvero dei sistemi di gestione degli accordi sottoscritti tra i gestori stessi e i consorzi, andrebbe assicurato che a tali attività il MASE possa sopraintendere nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Articolo 15
(Disposizioni urgenti in materia di diritto d'autore – Procedura di infrazione n. 2017/4092)
L’articolo modifica disposizioni della legge n. 633 del 1941, del decreto legislativo n. 35 del 2017 e del decreto-legge n. 148 del 2017, inserendo tra i soggetti abilitati a svolgere servizi di intermediazione nella gestione dei diritti d’autore, a determinate condizioni e nel rispetto di taluni requisiti, le entità di gestione indipendenti, ossia soggetti aventi fini di lucro che non sono detenuti né controllati dai titolari dei diritti.
Il comma 1 modifica gli articoli 15-bis e 180 della legge n. 633 del 1941, che reca la “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”. In particolare:
- al numero 1), si modifica il comma 1 del suddetto articolo 15-bis, prevedendo, in materia di compenso ridotto per gli autori, che, in mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti e le associazioni di categoria interessate (e non solo fra la S.IA.E. e le associazioni di categoria interessate, come previsto finora), la misura del compenso sia determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno. La medesima lettera a), al numero 2), nell’integrare il comma 2-ter dello stesso articolo 15-bis, fa sì che, con decreto dell’attuale Ministro della cultura si prevedano misure atte a garantire che, nelle fattispecie previste di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d’autore, la S.I.A.E., gli altri organismi di gestione collettiva, e le entità di gestione indipendenti (queste ultime non presenti nel testo previgente) in coerenza con le risultanze di bilancio, remunerino in forma compensativa i titolari dei diritti d'autore;
- si modifica in più parti l’articolo 180, recante disposizioni in materia di attività di intermediario per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate. Si prevede, in particolare, che tale attività sia riservata in via esclusiva, oltre che alla S.I.A.E. e agli altri organi di gestione collettiva (come finora previsto), anche alle entità di gestione indipendenti e che valga anche per tali entità la disposizione che commisura alla loro rappresentatività, oltreché al valore economico dei diritti negoziati, le condizioni economiche concesse ai titolari dei diritti. Si aggiunge il riferimento formale al decreto legislativo n. 35 del 2017, in relazione all’attività della S.I.A.E. in quei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata, mentre in relazione al soggetto cui è conferito il potere di esigere i proventi generati all’estero e non riscossi entro un anno, si sopprime il riferimento alla S.I.A.E. e si sostituisce con l’organismo di gestione collettiva maggiormente rappresentativo per ciascuna categoria di titolari.
Il comma 2 integra l’articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 148 del 2017 (legge n. 172 del 2017) in materia di esercizio dell'attività di intermediazione. In particolare, si prevede che, per gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti (queste ultime non menzionate nel testo previgente) stabiliti in Italia, nonché per gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti stabilite nel territorio dell’Unione europea operanti in Italia, l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
Il comma 3 apporta diverse novelle al decreto legislativo n. 35 del 2017, attuativo della direttiva 2014/26/UE e relativo alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e alla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno. In particolare:
-si sottopongono le entità di gestione indipendenti ad alcuni requisiti di natura formale e obblighi in materia di distribuzione dei proventi, di controllo contabile, di concessione delle licenze e di trasparenza nelle informazioni previsti dal decreto legislativo novellato [comma 3, lettera a)];
-si introduce la possibilità per i titolari dei diritti di affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un’entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti [comma 3, lettera b) numero 1)];
-si vieta agli intermediari la subordinazione del diritto di revocare l’affidamento dell’attività di intermediazione a condizioni che rendono gravoso l’esercizio del diritto di revoca [comma 3, lettera b) numero 2)];
-si obbligano le entità di gestione indipendenti a specificare all’interno delle condizioni di adesione lo scopo lucrativo dell’entità di gestione indipendente, le modalità di ripartizione della remunerazione del diritto d’autore, anche precisando l’eventuale esistenza di meccanismi di differenziazione tra gli aderenti alla entità di gestione indipendente e l’eventuale svolgimento da parte dell’entità di gestione indipendente di attività potenzialmente in conflitto di interessi rispetto all’attività di intermediazione [comma 3, lettera b), numero 3)];
-si prevede che le entità di gestione indipendenti tengano separata contabilmente l’attività di intermediazione dei diritti rispetto alle altre attività e che i loro investimenti rispettino determinati requisiti in termini di qualità e rischio [comma 3, lettera d)];
-si prevede che le entità di gestione indipendenti adottino tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti e che comunque, mettano a disposizione dei titolari dei diritti che rappresentano e degli altri soggetti legittimati, sulla base di una richiesta motivata, le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati [comma 3, lettera e)];
-si obbligano gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, che non siano tenuti a farlo presso il Registro delle imprese, a pubblicare sul proprio sito web il bilancio o rendiconto annuale approvato e affidare la revisione legale ad una società iscritta nel Registro dei revisori legali. Gli obblighi di cui al periodo precedente si applicano anche alla S.I.A.E., che approva il proprio bilancio entro 120 giorni dalla conclusione dell’esercizio e lo pubblica sul proprio sito web e presso il citato Registro delle imprese [comma 3, lettera f)].
Il comma 3-bis stabilisce che l'apposizione del contrassegno può, in ogni caso, avvenire, da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), degli altri organismi di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendenti, su richiesta degli interessati.
Il comma 3-ter, alle lettere a)-e), modifica gli articoli 171-bis, 171-ter, 171-sexies e 171 septies e novella l’articolo 181-bis della citata legge 22 aprile 1941, n. 633, con l’effetto di estendere l’ambito oggettivo di applicazione dei reati relativi alla tutela del diritto d’autore, in modo da ricomprendervi anche i contrassegni apposti dagli enti diversi dalla SIAE.
Il comma 3-quater disciplina infine l’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
La RT ribadisce che la disposizione reca misure necessarie e urgenti riguardanti diversi ambiti della disciplina del diritto d’autore, con particolare riferimento al processo di liberalizzazione del settore della gestione collettiva dei diritti d’autore, all’apertura del mercato anche alle entità di gestione indipendenti e all’integrazione delle disposizioni inerenti alla gestione di alcune facoltà esclusive.
Le disposizioni contenute nell’articolo in esame rivestono carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le disposizioni riportate ai commi 3-bis-3-quater, aggiunte nel corso dell’esame svoltosi in prima lettura, sono al momento sprovviste di RT.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, sul comma 1, considerato l’ampliamento dei soggetti ammessi all’esercizio dell'attività di intermediazione e acquisita conferma da parte del Governo che le attività di verifica da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (soggetto incluso nel conto consolidato della pubblica amministrazione) possano essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica(20) , non ci sono osservazioni.
Sui commi 2 e 3, stante il carattere ordinamentale delle norme come confermato dalla RT, non ci sono osservazioni.
Quanto ai commi 3-bis-3-quater, che eliminano l’obbligo di applicazione del contrassegno SIAE, che può comunque essere apposto su richiesta degli interessati, ed estendono l’ambito oggettivo di applicazione dei reati relativi alla tutela dei diritti d’autore in modo da ricomprendervi anche i contrassegni apposti da organismi di gestione collettiva o dalle entità di gestione indipendenti, ritenuto il carattere ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.
20) Si rammenta che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è finanziata mediante contributo versato dai soggetti regolati, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato (articolo 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005). Le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall’AGCOM, entro determinati limiti massimi (articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995 e articolo 1, comma 66, della legge n. 266 del 2005). A tale proposito, nel corso dell’esame svoltosi in prima lettura il rappresentante del Governo ha confermato che “l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni potrà provvedere allo svolgimento delle attività di verifica del possesso, da parte delle entità di gestione indipendenti, dei requisiti per lo svolgimento dei servizi di intermediazione nella gestione dei diritti d'autore, ai sensi dell'articolo 15, nell'ambito delle risorse già destinate alla predetta Autorità”. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 22 ottobre 2024, pagina 76.
Articolo 16
(Disposizioni in materia di obblighi di pubblicità dei centri dati – attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023)
La norma, modificata dalla Camera dei deputati, prevede che i gestori di centri dati, con una domanda di potenza di tecnologia dell’informazione installata pari ad almeno 500 kW(21) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, rendano pubbliche le seguenti informazioni:
- denominazione del centro dati, generalità del titolare e dei gestori del centro dati, data di entrata in funzione e comune in cui è ubicato il centro dati;
- superficie coperta del centro dati, potenza installata, traffico dati annuale in entrata e in uscita, quantità di dati conservati e trattati nel centro dati;
- prestazione del centro dati nell'ultimo anno civile completo secondo gli indicatori chiave di prestazione di cui al regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea, del 14 marzo 2024, sulla prima fase dell'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati.
I predetti gestori di centri dati aggiornano le informazioni rese pubbliche entro il 15 maggio di ciascun anno.
La presente norma non si applica ai centri dati che sono utilizzati o forniscono i loro servizi esclusivamente con il fine ultimo della difesa e della protezione civile e alle informazioni soggette alle norme nazionali e dell’Unione volte alla tutela dei segreti commerciali e aziendali e della riservatezza.
La RT afferma che la norma è diretta ad attuare la Direttiva sull’efficienza energetica (2023/1791), e che la stessa presenta mero carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il rappresentante del Governo, nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha chiarito che l'adempimento degli obblighi di pubblicità non comporta oneri a carico delle amministrazioni interessate, trattandosi di oneri informativi concernenti la pubblicazione di dati e informazioni che risultano nella disponibilità del gestore del centro dati e che sono puntualmente individuati dalla direttiva (UE) 2023/1791 e dal successivo regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo che ha assicurato che le amministrazioni interessate provvederanno agli obblighi di pubblicità nell’ambito delle ordinarie risorse disponibili a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.
21) Come definiti nell'allegato A, punto 2.6.3.1.16, del regolamento (UE) 2024/264, della Commissione, del 17 gennaio 2024.
Articolo 16-bis
(Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, nelle cause riunite da C 622/16 P a C 624/16 P e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023)
La norma è finalizzata a dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018 e alla conseguente Decisione della Commissione europea del 2012 e del 2023 che impongono all’Italia il recupero dell’ICI non versata con riferimento alle annualità dal 2006 al 2011.
In particolare, il comma 1 prevede che i soggetti passivi, che hanno presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali in almeno una delle annualità 2012 e 2013, recante l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui, sono tenuti a presentare, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione (unica per tutti gli immobili posseduti dagli stessi) per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011. L'ICI viene determinata applicando la disciplina dell'IMU vigente nell'annualità 2013 considerando base imponibile, moltiplicatori e aliquota (ove non individuabile, si applica quella media, pari al 5,5 per mille) relativi alla disciplina dell'ICI, applicabili nell'anno di riferimento interessato dal recupero.
Il comma 2 dispone che non si fa luogo al versamento delle somme relative all’aiuto se nel periodo dal 2006 al 2011 si è verificato uno dei seguenti casi:
1) non sono state superate le soglie di aiuto;
2) sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee in materia di aiuti di Stato di importo limitato al tempo vigenti;
3) l'ammontare dell'aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
4) l'ammontare dell'aiuto integra la compensazione di obblighi di servizio pubblico o la remunerazione della fornitura di servizi di interesse economico generale esentata dalla notifica alla Commissione europea.
Il comma 3 prevede che il versamento delle somme relative all'aiuto, detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di ICI per lo stesso periodo di imposta, sia effettuato in favore dei comuni ove sono ubicati gli immobili oggetto del recupero, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 (Versamento unitario e compensazione) del decreto legislativo n. 241 del 1997 recante Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. Sugli importi dovuti sono applicati gli interessi secondo le metodologie di calcolo previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, a decorrere dalla data in cui le somme da recuperare sono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero.
Il comma 4 stabilisce che le somme oggetto del recupero, comprensive degli interessi, ove superiori a 100.000 euro, siano rateizzabili in quattro quote trimestrali di pari importo.
Il comma 5 affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione dei termini per la presentazione della dichiarazione, per il versamento e la misura degli interessi applicabili, nonché l’individuazione della struttura deputata alle attività di coordinamento nella gestione delle operazioni di recupero di tali somme, svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
I commi 6 e 7 prevedono che per i compiti derivanti dalla decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023, concernenti il recupero dell’aiuto e il controllo delle condizioni per beneficiare dell’esenzione dall’ICI, la predetta struttura si avvalga dei comuni destinatari del gettito del recupero per quanto riguarda le attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, nonché di quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni. I predetti comuni mettono a disposizione della struttura i relativi dati.
Il comma 8 applica la sanzione amministrativa nella misura del cento per cento dell'importo non versato (con un minimo di 50 euro) per l'omessa presentazione della dichiarazione, del quaranta per cento del tributo non versato (con un minimo di 50 euro) per la dichiarazione infedele e del 25 per cento per il versamento di un importo difforme rispetto a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997.
Il comma 9 deroga alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni con riguardo alla disciplina delle proprie entrate recata dall’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo in esame.
Il comma 10 introduce una apposita clausola di neutralità finanziaria, che prevede che dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri per la finanza pubblica.
La RT, oltre a ribadire il contenuto della disposizione, chiarisce che la norma disciplina la procedura di recupero dell’aiuto fruito negli anni dal 2006 al 2011 in relazione all’esenzione dall’ICI prevista a favore degli enti non commerciali e precisando che il recupero dell’ICI non versata sia stato disposto dalla Commissione europea (decisione del 3 marzo 2023), in attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 201814.
Relativamente ai profili di natura finanziaria, la RT evidenzia che il potenziale recupero di gettito ICI derivante dalle disposizioni in esame non è quantificabile puntualmente, dal momento che il comma 1 si limita ad individuare la platea dei soggetti potenzialmente interessati, ma l’importo effettivo da recuperare potrà essere valutato solo con l’acquisizione dei dati relativi alle dichiarazioni ICI che dovranno essere presentate successivamente all’emanazione del DPCM di cui al comma 6 a cui è affidata la definizione dei termini di versamento.
Inoltre, la RT sottolinea che l’acquisizione delle dichiarazioni IMU/TASI ENC per gli anni 2012 e 2013, pur consentendo di individuare i soggetti potenzialmente interessati dalle disposizioni in esame, non permette la stima del recupero atteso che le condizioni di imponibilità dell’immobile ai fini ICI per gli anni dal 2006 al 2011 potrebbero essere differenti da quanto dichiarato ai fini IMU per gli anni 2012 e 2013. Pertanto, stante l’assenza di dati per una quantificazione puntuale, ancorché dalle disposizioni in esame possa derivare l’insorgenza di un maggior gettito, la RT ritiene prudenzialmente di non ascrivere alle stesse effetti di natura finanziaria.
Il rappresentante del Governo, nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha evidenziato che le amministrazioni competenti potranno provvedere alle attività di riscossione, accertamento e irrogazione delle sanzioni, nonché a quelle di gestione del relativo contenzioso, connesse all'attuazione delle presenti disposizioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza di cui al comma 10.
Ha rilevato, altresì, che la struttura da istituirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, potrà provvedere allo svolgimento delle attività, ad essa attribuite, relative al coordinamento nella gestione delle operazioni di recupero di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza di cui al comma 10.
Al riguardo, in merito al potenziale recupero di gettito ICI derivante dalle disposizioni in esame, si prende atto di quanto affermato dalla RT che al momento considera il maggior gettito non quantificabile, non ascrivendo prudenzialmente alcun effetto sui saldi di finanza pubblica: non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Per ciò che concerne le attività cui sono chiamati a svolgere i comuni e l’istituenda struttura deputata alle attività di coordinamento nella gestione delle operazioni di recupero dell’ICI, pur tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo, sarebbe comunque opportuno che l’asserita assenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e l’idoneità delle risorse previste a legislazione vigente per lo svolgimento delle predette attività sia accompagnata dai dati e dagli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti in bilancio destinabili alla predette finalità.
Articolo 16-ter
(Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto)
Il comma 1 abroga il comma 35 dell'articolo 8 della legge n. 67 del 1988 (ai sensi del quale non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo).
Il comma 2 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformità all'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.
La RT non si sofferma sull’articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.
Al riguardo, nulla da osservare, atteso che la norma è suscettibile di determinare maggiori entrate a titolo di IVA, che non vengono prudenzialmente quantificate.
Articolo 16-quater
(Disposizioni per il completo adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un codice di rete relativo a disposizioni settoriali per gli aspetti di cybersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica)
La norma, al fine del completo adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio e istituisce un codice di rete relativo a disposizioni settoriali per gli aspetti di cybersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica, designa l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità competente per l'esecuzione dei compiti ivi previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento medesimo.
Inoltre viene modificato il decreto legislativo n. 210 del 2021, prevedendo che:
- l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale sia coinvolta, per gli aspetti di propria competenza, sul rispetto della sicurezza dei sistemi di misurazione e della comunicazione dei dati nell’ambito di fissazione dei requisiti funzionali e tecnici minimi dei sistemi di misurazione intelligenti da parte di ARERA;
- nell’ambito delle funzioni per cui il gestore della rete di trasmissione nazionale è sotto la vigilanza e il controllo dell'ARERA, sia sentita anche l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per gli aspetti relativi alla cybersicurezza.
Infine, si prevede che dall'attuazione del presente articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'Autorità competente provveda all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La RT non considera la norma.
Il rappresentante del Governo, nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha rassicurato che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale potrà provvedere allo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti dall'articolo in esame nell'ambito delle risorse assegnate alla medesima Agenzia a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4.
Al riguardo, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dal Governo, sarebbe comunque opportuno che l’assenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e l’idoneità delle risorse previste a legislazione vigente per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale dal presente articolo sia accompagnata dai dati e dagli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti in bilancio destinabili alle predette finalità.
Articolo 16-quinquies
(Disposizioni urgenti in materia di aiuti di Stato)
Il comma 1 abroga il comma 24-bis dell'articolo 19-ter del decreto-legge n. 135 del 2009 (ai sensi del quale gli atti e le operazioni posti in essere per i trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi da 1 a 15 sono esenti da imposizione fiscale: si tratta di atti e operazioni inerenti alla privatizzazione di Tirrenia di navigazione S.p.a. e di società marittime dalla stessa partecipate).
La RT non si sofferma sull’articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.
Al riguardo, nulla da osservare, atteso che la norma è suscettibile di determinare maggiori entrate, che non vengono prudenzialmente quantificate.
Articolo 16-sexies
(Valutazione degli atti normativi che limitano l'accesso alle professioni regolamentate)
Il comma 1, lettera a), inserendo il comma 3-bis nell’articolo 3 del decreto legislativo n. 142 del 2020, dispone che, in relazione ai progetti di legge di iniziativa diversa da quella governativa ovvero agli emendamenti parlamentari con cui si introducono nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti, la valutazione di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 (del medesimo articolo 3) è effettuata dall'amministrazione competente in relazione alla professione regolamentata nell'ambito dell'istruttoria finalizzata ad esprimere l'orientamento del Governo sul progetto di legge e il suo parere sugli emendamenti. Limitatamente alla valutazione di proporzionalità degli emendamenti, non si procede all'acquisizione del parere di cui al comma 3 (reso dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nel caso di proposte limitative dell’accesso ad una professione).
La lettera b), integrando l’alinea dell’articolo 4, comma 8, dispone che la già prevista valutazione da parte dei soggetti regolatori, prima di introdurre nuove disposizioni o disposizioni che modificano quelle esistenti, circa il rispetto del principio di proporzionalità dei requisiti specifici relativi alla prestazione temporanea od occasionale di servizi, viene effettuata, appunto, nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 3, comma 3-bis (sopra introdotta).
La RT non si sofferma sull’articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.
Durante l’esame in prima lettura(22) , la rappresentante del Governo ha affermato che le amministrazioni competenti potranno provvedere allo svolgimento delle attività istruttorie previste dal comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 142 del 2020, introdotto dall'articolo in esame, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola generale di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 142 del 2020.
Al riguardo, si ricorda che il decreto legislativo n. 142/2020 prevede all’articolo 9 una clausola di invarianza finanziaria generale e già prevede all’articolo 3 una valutazione di proporzionalità da parte dei soggetti regolatori nell'ambito dell'analisi dell'impatto della regolamentazione degli atti normativi. Pertanto, attesa la limitata portata estensiva della norma ai progetti di legge di iniziativa diversa da quella governativa ovvero agli emendamenti parlamentari, si prende atto delle rassicurazioni fornite circa la sostenibilità della clausola di invarianza, anche se andrebbero confermate da elementi più di dettaglio tramite una RT aggiornata.
22) Cfr. Camera dei deputati, 29 ottobre 2024, Commissione Bilancio.
Articolo 16-septies
(Disposizioni per la prevenzione e la definizione delle procedure d'infrazione e pre-infrazione)
Il comma 1 autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri ad assumere con contratto a tempo indeterminato 10 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale della categoria A (Funzionari) del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante concorso pubblico per titoli ed esami da effettuarsi in data non anteriore al 1° maggio 2025. Tale previsione deroga alle vigenti facoltà assunzionali al fine di rafforzare l’attività di coordinamento di cui all’articolo 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativamente alla prevenzione e alla definizione delle procedure di infrazione e di pre-infrazione. La dotazione organica del Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata di n.10 unità di personale non dirigenziale. Le procedure e i requisiti di partecipazioni sono stabiliti tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per l'attuazione della norma è autorizzata la spesa di 809.877 euro per l'anno 2025 e di 839.815 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
Il comma 2 autorizza la spesa di euro 19.767 per l’anno 2025 e di euro 29.650 a decorrere dall’anno 2026 per i compensi dovuti al personale di cui al comma 1 specificamente per le prestazioni di lavoro straordinario.
Il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 829.644 euro per l'anno 2025 e a 869.465 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
L’articolo è stato inserito durante l’esame del provvedimento in prima lettura ed è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, per i profili di quantificazione dei commi 1 e 2, pur considerando che gli importi relativi agli oneri assunzionali sembrano in linea di massima coerenti con quanto previsto dal vigente CCNL(23) e tenendo conto degli elementi acquisiti nel corso dell’esame svoltosi in prima lettura(24) , andrebbero comunque esplicitati i criteri ed i parametri utilizzati a tal fine, fornendo altresì indicazioni in merito agli aggiornamenti contrattuali riconosciuti per il triennio 2019-2021 e il triennio 2022-2024, con il dettaglio delle componenti retributive relative trattamento economico principale ed accessorio e agli oneri di straordinario. Inoltre, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti, con l’indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.(25)
Venendo ai profili copertura finanziaria del comma 3, che prevede una riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, si evidenzia che il citato Fondo (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) presenta nel disegno di legge di bilancio 2025-2027 una dotazione pari a 192.105.885 euro per l’anno 2025, 434.702.561 euro per l’anno 2026 e 533.125.722 euro per l’anno 2027, al netto delle integrazioni disposte dalla Sezione I. Sul punto, considerate le rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo sulla disponibilità delle risorse previste per ciascuna delle annualità interessate e sul fatto che non viene pregiudicata la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sui medesimi stanziamenti(26) , non ci sono osservazioni.
23) Il Conto Annuale della RGS, aggiornato al 2022, indica per il personale non dirigente di categoria A della Presidenza del Consiglio un onere annuo di 64.745 euro annui lordi (lordo Stato), di cui 31.395 euro annui (lordo Stato) di componenti del trattamento economico fondamentale (Tabellare, I.I.S., R.I.A.) e 32.794 euro di emolumenti accessori. Tali importi, andrebbero valutati alla luce della contribuzione a carico del lavoratore (9,1%) e aggiornati dall’incremento contrattuale del 5,78% relativi al triennio 2022/2024. Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Tavole sul sito internet del Dipartimento.
24) Il rappresentante del Governo, nel corso dell’esame svoltosi in V commissione ha dichiarato che la quantificazione degli oneri derivanti dalle assunzioni autorizzate in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri dal comma 1 “è stata effettuata sulla base di un criterio prudenziale, nel presupposto che le assunzioni del predetto personale, come stabilito dal predetto comma, siano effettuate in data non anteriore al 1° maggio 2025 e tenendo conto di un costo unitario di personale pro capite lordo pari a 82.287,52 euro, di un costo unitario per i buoni pasto pari a 1.129,3 euro e di spese per la procedura concorsuale determinate in misura pari a 250.000 euro per l'anno 2025. Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 29 ottobre 2024, pagina 40.
25) Paragrafo 4.
26) Al riguardo, il rappresentante del Governo ha fornito assicurazione in merito alla capienza delle “disponibilità necessarie alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1 e 2” e conferme in merito al fatto che il loro utilizzo “non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle risorse del medesimo Fondo”. Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 29 ottobre 2024, pagina 40.
Articolo 17
(Disposizioni finanziarie)
La norma, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 10, 11-bis e 16-septies, dispone che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedano alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La RT originaria afferma che l’articolo in parola reca la disposizione finanziaria secondo la quale fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 10, dall’attuazione delle norme di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, si rinvia a quanto osservato nei singoli articoli del presente provvedimento.