Legislatura 19ª - Dossier n. 227
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A.S. n. 997
Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale D.L. 7/2024 - A.S. n. 997
Riferimenti:
- A.S. 997
Classificazione Teseo: CONSULTAZIONI POPOLARI, ELEZIONI
Articolo 1
(Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all’anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali amministrative)
L’articolo 1 dispone il prolungamento delle operazioni di voto delle elezioni 2024 anche nella giornata di lunedì (oltre alla domenica) ovvero, per le elezioni europee 2024 ed eventuali consultazioni elettorali e referendarie ad esse abbinate, la loro anticipazione nella giornata di sabato (oltre alla domenica).
Inoltre, disciplina il procedimento elettorale in caso di abbinamento delle elezioni europee con un turno di elezioni amministrative e con elezioni regionali, nonché con altre consultazioni elettorali o referendarie.
Il comma 1 prevede che - ad esclusione delle consultazioni già indette alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - per l’anno 2024 le operazioni di votazione relative alle consultazioni elettorali e referendarie si svolgono nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, ad eccezione di quanto previsto dai successivi commi 2 e 3, lett. a) per le elezioni europee e per le elezioni amministrative e regionali che si dovessero svolgere contestualmente alle europee.
La disposizione deroga esplicitamente a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge n. 147 del 2013.
La legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) - nell'ambito di misure volte a conseguire risparmi di spesa per le consultazioni elettorali - ha infatti disposto che, a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgano nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23 (art.1, comma 399).
Si ricorda che fino al 1993 la legge prevedeva che le operazioni di voto si svolgessero nella giornata di domenica, per estendersi alla mattina (fino alle 14) del lunedì successivo.
La previsione che le operazioni di voto si svolgessero in una sola giornata, più precisamente dalle ore 7 alle ore 22 della domenica, è stata introdotta, una prima volta, con la riforma elettorale del 1993: legge n. 276/1993, per il Senato, legge n. 277/1993, per la Camera (Nuove norme per l'elezione della Camera) per le elezioni politiche, e legge n. 81/1993, per le elezioni amministrative in ambito comunale e provinciale. Parziali correzioni sono state apportate dal D.Lgs. n. 534/1993 (art. 3, co. 1, lettera g).
Le elezioni politiche che si sono svolte in una unica giornata, dunque sono state quelle del 21 aprile 1996 e del 13 maggio 2001 (quest'ultime in coincidenza con il turno annuale delle elezioni amministrative, tra cui quelle per l'elezione del sindaco e per il rinnovo dei consigli comunali di Roma, Napoli, Torino e Milano).
Successivamente, la legge n. 62/2002 ha ripristinato l'orario di votazione in due giornate: la domenica dalle 8 alle 22 e il lunedì dalle 7 alle 15, fino a quando è intervenuta la citata legge n. 147 del 2013 che ha nuovamente ridotto ad un solo giorno l'orario di votazione.
Nel corso della emergenza sanitaria causata dalla epidemia di Covid-19, in occasione dei turni elettorali del 2020 e del 2021, è stato disposto, con provvedimenti di urgenza, il prolungamento dell'orario di votazione anche alla giornata lunedì (si vedano i decreti legge n. 26/2020 e n. 25/2021).
L'estensione della possibilità di esercitare il voto anche al lunedì era finalizzato a diluire i tempi della consultazione, onde agevolare il distanziamento sociale in relazione alla situazione epidemiologica.
Nel 2022 le elezioni si sono svolte invece secondo la disciplina ordinaria in un solo giorno: il 12 giugno, per le elezioni amministrative, e il 25 settembre, per le elezioni politiche.
Anche per l’anno 2023 si è disposto il prolungamento delle operazioni di voto nella giornata di lunedì ad opera del decreto-legge 190/2022.
Come accennato, la disposizione in commento esclude dall’ambito di applicazione della norma le consultazioni già indette alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Si tratta delle elezioni regionali in Sardegna e in Abruzzo.
Le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Sardegna e per l’elezione del Presidente della Regione si terranno il 25 febbraio 2024, come stabilito dal Presidente della Regione, con proprio decreto n. 70 del 14 dicembre 2023.
In Abruzzo i comizi per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale d’Abruzzo sono convocati per il 10 marzo 2024, come stabilito con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 84 del 19 ottobre 2023.
La disposizione in commento si applicherà, invece, alle elezioni regionali in Umbria che si terranno in autunno.
Il comma 2 dispone un analogo prolungamento delle operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo stabilendo che esse si svolgano nella giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle 23.
Le elezioni del Parlamento europeo del 2024 si svolgeranno nel periodo compreso tra il 6 e il 9 giugno 2024.
La procedura per la determinazione delle date di norma applicabili per le elezioni del Parlamento europeo è stabilita all'articolo 11, paragrafo 1, dell'atto del 1976, il quale recita: "Il periodo elettorale è precisato, per la prima elezione, dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo". A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, "[l]e elezioni successive hanno luogo nello stesso periodo dell'ultimo anno del periodo quinquennale di cui all'articolo 3". Dato che il Consiglio, in una decisione del 25 luglio 1978 (G.U. L 205 del 29 luglio 1978, pag. 75), ha fissato il periodo elettorale per le prime elezioni dal 7 al 10 giugno 1979, le elezioni successive devono aver luogo nello stesso periodo, fatti salvi gli adattamenti volti a garantire che le elezioni si svolgano entro un periodo compreso tra un giovedì e una domenica (Comunicato del consiglio dell’Unione europea 12 maggio 2023, n. 8239/23).
Come anticipato dal Governo in risposta di un atto di sindacato ispettivo, in Italia le elezioni europee si svolgeranno l'8 e il 9 giugno e il 20 aprile è il termine ultimo per l'emanazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (Camera dei deputati, seduta del 31 gennaio 2024).
Negli stessi giorni si terranno presumibilmente anche le elezioni regionali in Piemonte e Basilicata, dal momento che le precedenti elezioni si svolsero contestualmente alle elezioni europee nel 2019, e il primo turno delle elezioni amministrative.
Il comma 3 disciplina il caso di abbinamento delle consultazioni per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia con un turno di elezioni amministrative e con elezioni regionali, nonché con altre consultazioni elettorali o referendarie.
In particolare, il comma 3 prevede:
lo svolgimento delle operazioni di votazione nella giornata di sabato dalle ore 14 alle ore 22 e nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23;
ai fini del computo dei termini procedimentali si considera giorno della votazione quello della domenica;
la consegna del materiale destinato agli uffici elettorali di sezione (bollo della sezione, lista degli elettori, manifesto con le liste dei candidati, schede elettorali, verbali di nomina degli scrutatori, matite copiative, urne, designazioni dei rappresentanti di lista) è effettuata entro le ore 7.30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione e l’ufficio elettorale di sezione è costituito alle ore 9;
una volta completate le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per ciascuna consultazione, l’ufficio elettorale di sezione procede dapprima allo scrutinio per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, mentre lo spoglio delle schede relative alle elezioni regionali e a quelle comunali e circoscrizionali ha inizio alle ore 14 del lunedì, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le regionali;
l’entità degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione è quella stabilita per le elezioni politiche e amministrative dall’articolo 1, commi 1, 2 e 4 della legge 13 marzo 1980, 70: 150 euro al presidente e 120 euro per ciascuno degli scrutatori e al segretario; per i seggi speciali presso ospedali e luoghi di detenzione, sono rispettivamente di 90 e 61 euro;
per gli adempimenti comuni alle diverse tipologie di consultazione si applicano le disposizioni previste per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e il riparto delle relative spese tra gli enti interessati (Stato, regioni e comuni) è disciplinato dall’articolo 17, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.
In base a tale norma da ultimo citata, fermo restando che le spese sono ripartite in misura proporzionale tra gli enti medesimi, l’importo massimo da rimborsare a ciascun comune – fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi – è stabilito con decreto del Ministero dell’interno con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento.
Ai sensi del comma 4, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, per l’anno 2024 viene disposto un incremento del 15 per cento degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali.
Come riportato nella relazione tecnica, nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni europee ed amministrative a giugno 2024 gli oneri finanziari sarebbero pari a circa 63 milioni, di cui quasi 13,5 per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori all’estero, con un risparmio di spesa di 17,5 milioni rispetto ad elezioni separate. Ovviamente, in caso di abbinamento di elezioni regionali, il risparmio di spesa sarebbe ancora maggiore.
I limiti ai decreti-legge in materia elettorale
L'art. 15, co. 2, lett. b), della L. 400/1998 stabilisce che il Governo non può mediante decreto-legge provvedere nelle materie indicate nell'art. 72, quarto comma, della Costituzione. Fra queste ultime vi è ricompresa la materia elettorale.
A partire dalla VI legislatura si sono peraltro registrati diversi precedenti di interventi in materia elettorale con tale strumento normativo che, in ogni caso, hanno avuto ad oggetto prevalentemente aspetti del procedimento elettorale e non la disciplina del sistema elettorale in senso sostanziale. Anche dalla giurisprudenza costituzionale si ricava come il divieto di intervenire con decreto-legge in materia elettorale riguardi in modo particolare la determinazione della rappresentanza in base ai voti ottenuti e non riguardi la legislazione elettorale di contorno.
La Corte costituzionale, in particolare, per quanto concerne la delimitazione della materia elettorale, nella sentenza n. 104 del 1973 ha evidenziato come in tale materia “va ricompreso anche ciò che attiene alla organizzazione della funzione elettorale, ossia tutta quella normazione positiva riguardante lo svolgimento delle elezioni”. Successivamente, la Corte si è espressa sulla materia con la sentenza n. 161 del 1995, pronunciata nell’ambito di un giudizio su un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato riguardante il decreto-legge n. 83 del 1995, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne referendarie; il conflitto era stato sollevato dai promotori di alcuni referendum, ad avviso dei quali il citato decreto-legge risultava “viziato “per cattivo uso del potere di cui all’art. 77 della Costituzione” essendo stato adottato, senza che ricorressero gli estremi della necessità e dell’urgenza, in materia referendaria, da ritenersi preclusa al decreto-legge”. La Corte, dopo aver riaffermato, in linea con la sentenza n. 29 del 1995, che spetta ad essa il sindacato sull’esistenza dei presupposti costituzionali ed aver rilevato che nel caso di specie “non ricorre quella ‘evidente mancanza’ dei requisiti di validità costituzionale relativi alla preesistenza di tali presupposti”, si è pronunciata sul “limite oggettivo che, rispetto alla decretazione d’urgenza, viene dedotto nel ricorso con riferimento alla materia referendaria”, rilevando “che tale limite non risulta desumibile, né direttamente né indirettamente, dalla disciplina costituzionale”.
“Il rilievo può valere – argomenta la Corte – anche per quanto concerne il divieto – desunto dall’art. 72, quarto comma, della Costituzione e richiamato dall’art. 15, secondo comma, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400 – relativo alla materia elettorale: e, invero, anche a voler ammettere, ai fini dell’operatività di detto limite rispetto al caso in esame, una piena equiparazione tra materia elettorale e materia referendaria, resterebbe pur sempre il fatto che il decreto in questione ha inteso porre una disciplina che non viene a toccare né il voto né il procedimento referendario in senso proprio, ma le modalità della campagna referendaria. La sfera regolata dal decreto-legge n. 83 del 1995, pur connessa alla materia referendaria – in quanto funzionalmente collegata all’applicazione dell’art. 75 della Costituzione – risulta, pertanto, distinta, nei suoi contenuti, da tale materia, il cui oggetto va identificato nel voto e nel procedimento referendario”.
La Corte ha in tale sede quindi fatto riferimento in modo particolare al “nucleo essenziale” della legge elettorale, principalmente quello che regola la determinazione della rappresentanza politica in base ai voti ottenuti, distinto dalla cosiddetta legislazione elettorale di contorno o dalla disciplina di aspetti di carattere procedimentale o organizzativo.
Articolo 2
(Disposizioni urgenti in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale)
Il comma 1 dell’articolo 2 modifica le norme della legge di bilancio 2018 concernenti l’attività dell’ISTAT in merito al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (articolo 1, commi da 227 a 237), al fine di integrare le disposizioni sull’aggiornamento delle anagrafi comunali (lett. a); disciplinare le modalità di diffusione e comunicazione dei risultati del censimento permanente per determinare l’ammontare della popolazione (lett. b); introdurre una diversa definizione e tempistica in relazione al dato della popolazione da utilizzare nei procedimenti elettorali e referendari (lett. c).
Il comma 2 rinvia ad un regolamento da emanare entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge in esame, al fine di adeguare il vigente regolamento anagrafico della popolazione residente (d.P.R. n. 223 del 1989) all’introduzione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e all’evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili.
Aggiornamento dell’anagrafe comunale
La lettera a) interviene nel comma 233 della legge n. 205 del 2017 (l. di bilancio per il 2018), concernente le modalità di restituzione ai comuni dei dati raccolti dall’ISTAT nell’ambito del censimento. La suddetta norma stabilisce che l’ISTAT d’intesa con il Ministero dell’interno definisce, tramite il Piano generale del censimento permanente, le circolari e le istruzioni tecniche, le modalità di trasmissione dei dati in forma aggregata ai comuni ai fini dell’aggiornamento delle anagrafi della popolazione residente.
Si rammenta che la tenuta e l’aggiornamento dell’anagrafe della popolazione residente è disciplinata dal Regolamento anagrafico della popolazione residente, adottato con d.P.R. n. 223 del 1989, in particolare l’articolo 46 disciplina le revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti e altri adempimenti statistici. Secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo in esame, il regolamento deve essere adeguato alle innovazioni conseguenti il censimento permanente.
La lettera a) in esame integra la disposizione sopra illustrata aggiungendo la dicitura “e in forma individuale”, in maniera tale che i dati raccolti dall’ISTAT dovranno essere trasmessi ai comuni anche in forma individuale, sempre secondo le specifiche definite nel Piano generale del censimento permanente, nelle circolari e nelle istruzioni tecniche.
Nel Piano generale di censimento-2022 (PGC), approvato nel marzo 2022(1) , il capitolo 7 è dedicato alla revisione delle anagrafi comunali, secondo cui i dati che l’Istat restituisce in forma aggregata ai comuni, sono inerenti le variabili di rilevazione, elencate nell’allegato C al PGC, e riguardano le informazioni su alloggi, edifici, diponibilità di auto e posto auto e le informazioni individuali per singolo cittadino.
La correzione apportata dalla norma in esame, che prevede la comunicazione ai comuni dei dati anche ‘in forma individuale’, è tale da consentire ai comuni, come illustrato nella relazione che accompagna il disegno di legge, di effettuare in maniera completa la revisione qualitativa delle anagrafi, in modo tale che i dati della popolazione risultanti dal censimento e i dati della popolazione risultanti dalle anagrafi possano essere allineati.
Diffusione e pubblicazione dei dati del censimento permanente
La lettera b) sostituisce interamente il comma 236 della legge n. 205 del 2017, che definisce la popolazione legale e la lettera c) inserisce i commi 236-bis e 236-ter concernenti la pubblicazione dei dati censuari da utilizzare nelle procedure elettorali e referendari.
In merito al censimento permanente e alla popolazione legale si rammenta che, fino al 2018, in Italia, il censimento generale della popolazione e delle abitazioni è consistito in una rilevazione decennale effettuata dall’Istat, l’ultima delle quali è stata eseguita nel 2011(2) .
La legge di bilancio per il 2018 (legge 205 del 2017, commi 227-237) ha previsto, invece, che a partire dal medesimo anno, l’Istat proceda ad effettuare il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (comma 227), che come specificato dalla norma stessa è basato sull’utilizzo integrato di fonti amministrative e di altre fonti di dati utili a fini censuari e sullo svolgimento di rilevazioni periodiche. La legge stabilisce inoltre che gli enti, le amministrazioni e gli organismi titolari delle basi di dati elencati nella norma stessa sono tenuti indicate sono tenuti a metterle a disposizione dell'ISTAT (comma 228).
Le operazioni necessarie per lo svolgimento dei censimenti permanenti sono disciplinate dai Piani generali di censimento, che stabiliscono in particolare la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, i compiti e gli adempimenti cui sono tenuti gli organi intermedi di rilevazione, nonché le modalità di svolgimento delle procedure sanzionatorie per mancata o erronea risposta (comma 232).
La medesima legge di bilancio 2018, al comma 236; ha poi stabilito che la popolazione legale è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, secondo la metodologia e la cadenza temporale indicate nel Piano generale di censimento. Nel Piano generale di censimento(3) che il Consiglio dell’ISTAT ha adottato nel marzo 2018, a seguito del parere reso dal Ministero dell’economia e delle finanze e dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, ha stabilito che il medesimo Istituto fornisse i risultati del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni finalizzati a determinare la popolazione legale del Paese, assumendo come riferimento temporale l’anno 2021. In tal modo è stata confermata, di fatto, la cadenza decennale della determinazione della popolazione legale della Repubblica.
Nell’ultimo Piano generale di censimento-2022, approvato nel marzo 2022(4) , in relazione alla popolazione legale viene specificato che in assenza di modifiche normative, la cadenza annuale o pluriennale di pubblicazione della popolazione legale viene determinata sulla base di un’integrazione al Piano generale stesso.
Il testo del comma 236 proposto dalla norma in esame stabilisce che l’ISTAT pubblica annualmente, sul proprio sito internet istituzionale, i dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e i risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all’anno precedente, insieme alla metodologia di calcolo. La norma specifica inoltre che i dati pubblicati sul sito internet sono presi a riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento che rinviano all’ammontare della popolazione.
L’ultimo periodo precisa che l’ISTAT svolge le suddette attività senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
I commi 236-bis e 236-ter introdotti dal decreto legge in esame lettera c) riguardano i risultati del censimento permanente della popolazione da considerare ai fini dell’applicazione delle norme in materia elettorale e referendaria.
Il comma 236-bis stabilisce che, ai soli fini dell’applicazione delle norme in materia elettorale e referendaria, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono riportati i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale.
Il comma 236-ter stabilisce che per i prossimi 5 anni dall’entrata in vigore del decreto legge in esame, la popolazione ai fini delle norme in materia elettorale e referendaria è determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023, recante i risultati del censimento permanente riferito all’anno 2021.
La definizione di popolazione legale, pertanto, non è più presente nel testo della legge; al suo posto vi sono due definizioni:
- i risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all’anno precedente, pubblicati annualmente dall’ISTAT sul sito internet sono presi a riferimento ogni qual volta nelle disposizioni di legge vi siano riferimenti all’ammontare della popolazione (comma 236, come modificato);
- «ai fini dell’applicazione delle norme in materia di procedimenti elettorali e referendari» l’ammontare della popolazione censuaria da prendere in considerazione è indicato con un apposito decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (comma 236-bis).
Si segnala in proposito che la rubrica dell’articolo in esame reca la dicitura «popolazione legale», mentre nel testo della norma, come illustrato sopra, tale dicitura non è più presente.
In merito ai procedimenti elettorali, il dato della popolazione residente è utilizzato principalmente per due scopi:
- ripartire il numero complessivo dei seggi di cui è composto un organo nelle circoscrizioni, costituite ai fini dell’elezione dello stesso, in proporzione alla popolazione;
- individuare soglie di popolazione e definire classi demografiche al fine di differenziare la normativa.
Ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni
- Per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli articoli 56 e 57 della Costituzione prescrivono che la ripartizione rispettivamente di 392 e 196 seggi si effettua in proporzione alla popolazione «sulla base dell’ultimo censimento generale della popolazione». La norma è ripresa dai rispettivi testi unici (D.P.R. n. 361 del 1957, articoli 1 e 3 e D.lgs. n. 533 del 1993, articolo 1) che stabiliscono altresì la ripartizione del totale dei collegi uninominali nelle suddette circoscrizioni e la determinazione del numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali; è inoltre specificato che le disposizioni sono attuate «sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica» con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi;
- identica espressione è utilizzata nella legge n. 18 del 1979, all’articolo 2, in relazione all’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per la ripartizione dei 76 seggi spettanti all’Italia nelle 5 circoscrizioni in proporzione alla popolazione; anche nel caso delle elezioni europee la ripartizione è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi;
- per le elezioni del consiglio regionale e del Presidente della Regione, secondo le disposizioni recate dalla normativa regionale.
Le soglie di popolazione rilevano ai fini di determinare:
- il sistema di elezione dei consigli comunali; la legge disciplina infatti per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, un sistema elettorale integralmente maggioritario e votazione in un unico turno, mentre se la popolazione del comune è pari o superiore a 15.000 abitanti, il consiglio è eletto con sistema proporzionale, correzione maggioritaria ed eventuale doppio turno di votazione; in entrambi i casi l’elezione del sindaco è contestuale a quella del consiglio comunale (D. Lgs. n. 267 del 2000, artt. 71, 72 e 73); si segnala in proposito l’articolo 3 del decreto legge in esame che estende il sistema proporzionale con correzione maggioritaria ai comuni capoluoghi di provincia, indipendentemente dalla dimensione demografica;
- la soglia dei 15.000 abitanti è rivelante anche per la disciplina inerente la nomina degli assessori da parte del sindaco e la disciplina delle incompatibilità (D. Lgs. n. 267 del 2000, artt. 47 e 64);
- il divieto del terzo mandato consecutivo per i sindaci dei comuni superiori alla soglia dei 5.000 abitanti e il divieto del quarto mandato consecutivo per sindaci dei comuni con popolazione inferiore a tale soglia; il divieto è stabilito dal testo unico degli enti locali (D. Lgs. n. 267 del 2000, art. 51, comma 2), norma che l’articolo 4 del decreto legge in esame modifica al fine di aumentare a 15.000 abitanti la soglia superata la quale scatta il divieto del terzo mandato consecutivo e di sopprimere i limiti per i mandati dei sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (vedi infra);
- la causa di ineleggibilità alla carica di deputato o senatore per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti (D.P.R. n. 361 del 1957 e D.lgs. 533 del 1993, art. 5).
La legge, inoltre, stabilisce classi demografiche per i comuni, ai fini dell’applicazione delle procedure e formalità relative alle candidature e alla elezione degli organi di governo degli stessi. In particolare l’appartenenza del comune ad una classe demografica è rilevante per:
- il numero di componenti del consiglio comunale (D. Lgs. n. 267 del 2000, art. 37 e D.L. n. 138 del 2000, art. 16, comma 17, modificato dalla legge n. 56 del 2014, art. 1, co. 135) e, conseguentemente, per la composizione delle liste di candidati alla carica di consigliere regionale, compreso le norme sulla parità di genere (D. Lgs. n. 267 del 2000, art. 71, commi 3, 3-bis e art. 73 comma 1);
- il numero di sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco (legge n. 81 del 1993, art. 3);
- il numero massimo di componenti della giunta comunale, fissato ora ad un quarto del numero dei consiglieri del comune per i comuni oltre i 10.000 abitanti (legge n. 191 del 2009, art. 2, co. 185) e stabilito in numero di 2 per i comuni fino a 3000 abitanti e in numero di 4 per quelli tra i 3.000 e i 10.000 abitanti (D.L. n. 138 del 2000, art. 16, comma 17, modificato dalla legge n. 56 del 2014, art. 1, co. 135).
I procedimenti referendari per i quali rileva l’ammontare della popolazione, sono quelli previsti dall’articolo 132 della Costituzione che riguardano le modifiche territoriali delle regioni. Nello specifico, la richiesta di referendum, in caso di modifiche territoriali delle regioni, deve essere corredata delle deliberazioni, identiche nell’oggetto, di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessiva delle regioni interessate sia che si tratti di fusione di regioni, sia che si tratti di distacco da una regione, di una o più province ovvero di uno o più comuni. In questo caso oltre le deliberazioni dei consigli provinciali o comunali di cui si chiede il distacco, sono richieste le deliberazioni di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione alla quale si chiede che siano aggregati, o della regione da cui si chiede il distacco nel caso sia diretto alla creazione di una regione a sé stante (legge n. 352 del 1970, articolo 42).
Aggiornamento del regolamento anagrafico
Il comma 2 dell’articolo 2 in esame dispone l’adozione di un regolamento governativo al fine di aggiornare il «Regolamento anagrafico della popolazione residente» adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, alle innovazioni conseguenti all’introduzione del censimento permanente e all’evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili.
Il regolamento è adottato entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e dell’economia e delle finanze, sentito l’ISTAT. la norma specifica che il nuovo regolamento deve tener conto dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente e della digitalizzazione dei servizi anagrafici.
Il regolamento adottato con il d.P.R. n. 223 del 1989 disciplina le modalità di gestione e gli adempimenti connessi alla tenuta dell’anagrafe della popolazione residente quali la registrazione anagrafica, le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, nonché la formazione ed ordinamento delle schede anagrafiche della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero. Il regolamento disciplina altresì gli adempimenti topografici ed ecografici e le revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti ed altri adempimenti statistici. Con le modifiche apportate con il d.P.R. n. 126 del 2015, il regolamento è stato adeguato alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente.
1) Il Piano generale del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022-2031 è stato adottato dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. 4/2022 del 22 marzo 2022, a seguito del parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’intesa con la Conferenza Unificata, sancita nella seduta del 2 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 232, lett. a), della legge n. 205/2017.
2) D.P.R. 6 novembre 2012. Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2012, n. 294, S.O.)
3) Testo approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 26 marzo 2018 con deliberazione n. CDLIII, giusta Intesa Conferenza Unificata del 21 marzo 2018.
4) Il Piano generale del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022-2031 è stato adottato dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. 4/2022 del 22 marzo 2022, a seguito del parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze (nota MEF-GAB n. 1297 del 25 gennaio 2022) e dell’intesa con la Conferenza Unificata, sancita nella seduta del 2 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 232, lett. a), della legge n. 205/2017.
Articolo 3
(Norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione)
L’articolo 3, comma 1, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge in conversione, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica (e quindi anche nel caso in cui i predetti comuni abbiano una popolazione non superiore a 15.000 abitanti), gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il successivo comma 2 stabilisce che i capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge, mentre il comma 3 dispone che, nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni medesimi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia. Il comma 4 prevede poi che l’applicazione del comma 3 non comporta l’istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.
Infine il comma 5 prevede che per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dalla rispettiva legislazione.
L’articolo 3, secondo quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione, intende garantire uniformità in tutto il territorio nazionale sia in ordine alla determinazione dei capoluoghi di provincia, sia con riferimento al sistema elettorale agli stessi applicabile.
In tal senso, il comma 1 dispone che il sistema elettorale applicabile a tutti i comuni capoluoghi di provincia, indipendentemente dal relativo numero di abitanti, è quello previsto dagli articoli 72 e 73 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In base a tale sistema, il consiglio comunale è eletto con metodo proporzionale e per l’elezione del sindaco si fa luogo a un turno di ballottaggio, ove nessun candidato abbia ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti.
Il comma 2 prevede che l’individuazione dei predetti capoluoghi avvenga con legge, escludendo al riguardo la competenza statutaria(5) .
Il comma 3 disciplina l’ipotesi in cui la denominazione della provincia sia costituita dal nome di più comuni, stabilendo che in tal caso il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni medesimi. La relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione evidenzia come tale previsione sia volta a valorizzare lo status degli enti locali da cui la provincia deriva la propria denominazione e riprenda quanto già previsto dalla legge 11 giugno 2004, n. 148 istitutiva della provincia di Barletta-Andria-Trani(6) . La relazione rileva altresì che, a oggi, la disposizione troverebbe applicazione limitatamente a tre province: Pesaro e Urbino, Massa-Carrara e Forlì-Cesena. Allo Statuto viene demandata l’individuazione della città capoluogo che costituisce sede legale della Provincia.
Il comma 4 precisa che l’applicazione del comma 3 non comporta l’istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.
Infine il comma 5 prevede che per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dalla rispettiva legislazione.
5) Le disposizioni di carattere generale sugli statuti provinciali e comunali sono contenute nell’articolo 6 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si riporta qui di seguito:
“Articolo 6 (Statuti comunali e provinciali)
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei princìpi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.”.
6) In particolare l’articolo 1 della citata legge n. 148 del 2004 ha stabilito che “Art. 1. 1. Nell'àmbito della regione Puglia è istituita la provincia di Barletta-Andria-Trani.
2. La circoscrizione territoriale della provincia di Barletta-Andria-Trani è costituita dai seguenti comuni: Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli.
3. Il capoluogo della nuova provincia è situato nelle città di Barletta, Andria e Trani.
4. Lo statuto stabilisce quale delle tre città capoluogo è sede legale della provincia.”.
Articolo 4
(Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale)
L’articolo 4, comma 1, sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilendo che per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo del medesimo comma 2 – relativo al divieto di ricandidarsi immediatamente dopo due mandati consecutivi - si applica allo scadere del terzo mandato (invece che allo scadere del secondo mandato come previsto in generale per i sindaci e i presidenti di provincia). Si dispone inoltre che le disposizioni del predetto comma 2 – e cioè appunto il divieto di ricandidarsi - non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e che i mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del decreto legge in conversione sono computati ai fini dell’applicazione delle nuove disposizioni.
L’articolo 4, comma 2, stabilisce poi che, limitatamente all’anno 2024, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 71, comma 10, del citato testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l’elezione è nulla. Si prevede infine che, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, non si tiene conto degli elettori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.
L’articolo 4, al comma 1, modifica l’articolo 51, comma 2(7) , del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dettando una nuova disciplina in tema di terzo mandato consecutivo del sindaco per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. La norma, così come di recente modificata (cfr. articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 12 aprile 2022, n. 35), dispone che chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tale limite si applica allo scadere del terzo mandato(8) . Secondo quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione, nei comuni di minore dimensione demografica risulta di fatto spesso problematico individuare candidature per la carica di primo cittadino, per cui il divieto di rielezione per un terzo mandato comporta rilevanti criticità. Il comma in esame intende innalzare il limite da due a tre mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti. Rimane peraltro ferma la disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Conseguentemente, nei comuni con più di 15.000 abitanti, sarà comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Viene infine previsto esplicitamente che i mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del decreto legge in conversione sono computati ai fini dell’applicazione delle nuove disposizioni.
L’articolo 4, comma 2, in deroga all’articolo 71, comma 10(9) , del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che per l’anno 2024, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune (in luogo del 50 per cento richiesto dal predetto comma 10). Si prevede altresì che, qualora non siano raggiunte tali percentuali, l’elezione è nulla (come stabilito in generale anche dal comma 10 citato) e che però per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto. La disposizione intende quindi agevolare il raggiungimento del quorum di partecipazione al voto per le elezioni comunali, laddove sia stata ammessa e votata una sola lista, salvaguardando la validità della consultazione elettorale e la regolare costituzione degli organi politici di governo dell’ente. Sul punto, la relazione di accompagnamento rammenta che il Consiglio di Stato, con ordinanza del 31 maggio 2011, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 71, comma 10, proprio evidenziando come il computo degli elettori AIRE ai fini del calcolo della percentuale necessaria per la validità della elezione potesse determinare una eccessiva compromissione del diritto di voto degli elettori residenti nel comune, considerato che i residenti all’estero non partecipano alla vita locale e non subiscono direttamente gli effetti delle scelte compiute dagli organi di governo dell’ente. Con sentenza 31 ottobre 2012, n. 242, la Corte Costituzionale ha giudicato infondata l’eccezione di costituzionalità ritenendo la norma non manifestamente irragionevole, ma la Corte ha sottolineato l’opportunità di una rimeditazione, da parte del legislatore, del bilanciamento di interessi attuato in quella norma. La disposizione introdotta dal comma in esame appare, sempre secondo la richiamata relazione di accompagnamento, in linea con gli esiti del richiamato contenzioso costituzionale(10) .
7) Si riporta qui di seguito il testo del comma 2 del citato articolo 51 vigente anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legge in conversione: “Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato.”.
8) Le modifiche introdotte con il richiamato articolo 3 della legge n. 35 del 2012, più specificamente:
- hanno disposto che i sindaci che abbiano svolto un numero di mandati consecutivi superiore al limite previsto non siano ricandidabili, mentre nel testo previgente dell'art. 51, comma 2, del TUEL essi erano considerati non rieleggibili;
- hanno stabilito che i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possano svolgere tre mandati consecutivi;
- hanno correlativamente abrogato l'articolo 1, comma 138, della legge n.56 del 2014, che riservava (solo) ai sindaci di comuni fino a 3.000 abitanti la possibilità di essere rieletti per un terzo mandato.
9) Il comma 10 del citato articolo 71 stabilisce che “Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.”.
10) Il punto 5 del Considerato in diritto della richiamata sentenza n. 242 del 2012, più in particolare, rileva che “Nell’operare il bilanciamento del diritto elettorale degli abitanti con quello dei cittadini residenti all’estero, tra le due soluzioni possibili – quella di garantire con pienezza il diritto dei non residenti iscritti all’AIRE alla appartenenza al corpo elettorale locale sì da concorrere al calcolo del quorum per la validità delle elezioni in condizioni di perfetta parità con i cittadini residenti, e quella di assicurare ampia ed incondizionata garanzia ai diritti politici di questi ultimi – il legislatore del 2000 ha optato per la prima soluzione, emanando la norma la cui legittimità costituzionale è revocata in dubbio con l’ordinanza di rimessione.
Le considerazioni del rimettente sugli inconvenienti derivanti dalla assenza (cui è auspicabile che il legislatore ponga rimedio) di una normativa agevolativa del voto dei residenti all’estero con riguardo alle elezioni amministrative, e i rilievi dello stesso giudice diretti ad una «diversa formulazione» della norma in esame, anche in ragione dei segnalati suoi profili di non piena coerenza, nel testo attuale, con la disciplina di settore, se inducono a ritenere opportuna, da parte del legislatore, una rimeditazione del bilanciamento di interessi attuato in detta norma, tuttavia non ne evidenziano un tasso di irragionevolezza manifesta, tale da comportarne la caducazione da parte di questa Corte.
Ciò in quanto, come già sottolineato, «la determinazione delle formule e dei sistemi elettorali costituisce un ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa, censurabile in sede di giudizio di costituzionalità solo quando risulti manifestamente irragionevole» (sentenza n. 260 del 2002).
Né è sostenibile che un tal tasso di irragionevolezza della disposizione denunciata possa desumersi, a contrario, dalla precedente richiamata pronuncia di questa Corte n. 173 del 2005. La quale ha bensì ritenuto compatibile con i precetti di cui agli articoli 3 e 48 Cost. la norma, di segno opposto, adottata in materia (nell’ambito, per altro, della sua competenza primaria) dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (art. 1, comma 2, legge reg. 11 dicembre 2003 n. 21), con esclusione degli elettori iscritti all’AIRE ai fini del computo del quorum partecipativo. Ma ciò ha fatto, detta sentenza, valutando la ragionevolezza di quel «regime speciale» e ravvisando «la sua giustificazione nell’alto tasso di emigrazione che caratterizza alcune aree della Regione Friuli-Venezia Giulia».
Il che, all’evidenza, non comporta, specularmente, l’irragionevolezza, che rileverebbe solo ove manifesta, della non coincidente soluzione adottata dal legislatore statale, basata su una ponderazione di interessi non mirata a circoscritte specifiche realtà territoriali, ma riferita ad un quadro più generale (sentenza n. 107 del 1996), e volta ad un (non irragionevole, appunto) bilanciamento del diritto al voto dei residenti con quello degli iscritti all’AIRE.
Non risultano, di conseguenza, violati – nell’ambito della discrezionalità di scelte riservata al legislatore – i principi di partecipazione democratica, eguaglianza, effettività del diritto di voto, di cui agli articoli 1, secondo comma, 3, 48, primo comma e 51, primo comma, Cost., come richiamati, in reciproca combinazione, dal ricorrente.”.
Articolo 5
(Disposizioni finanziarie)
L’articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri, pari a euro 7.573.859, per l’anno 2024.
L’articolo 5, comma 1, quantifica in euro 7.573.859 le risorse per gli onorari fissi forfettari dei componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali (di cui all’articolo 1, comma 4), mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
In base al comma 2, dall’attuazione delle altre disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 6
(Entrata in vigore)
L'articolo 6 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto-legge è dunque vigente dal 30 gennaio 2024.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, quest'ultima entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.