Legislatura 19ª - Dossier n. 95
Azioni disponibili
Titolo I
Risultati differenziali del bilancio dello Stato
Articolo 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)
La norma afferma che i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2024, 2025 e 2026, sono indicati nell'allegato I annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
La RT ripete il contenuto della norma.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori
(Articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
RISULTATI DIFFERENZIALI | |||
- COMPETENZA - | |||
Descrizione risultato differenziale | 2024 | 2025 | 2026 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge | 202.500 | 168.000 | 134.000 |
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) | 531.168 | 461.895 | 475.240 |
| |||
Descrizione risultato differenziale | 2024 | 2025 | 2026 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge | 252.000 | 212.000 | 179.000 |
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) | 580.668 | 505.895 | 520.240 |
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
Al riguardo, nulla da osservare.
Titolo II
Misure per sostenere il potere di acquisto delle famiglie
Articolo 2
(Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»)
Il comma 1 incrementa di 600 milioni di euro per l’anno 2024 il Fondo di cui all’articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (fondo destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale).
Il comma 2 reca la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 600 milioni di euro per l’anno 2024, mediante il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 che restano acquisite all'erario.
Il comma 3 stabilisce che con decreto del Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono ripartite le risorse, individuati i termini e le modalità di erogazione.
Il comma 4 prevede per le finalità di cui al presente articolo l’incremento di 2.231.000 euro per l’anno 2024 dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 451-bis, dell’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; la copertura dell’onere è previsto a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1. Si tratta di norma che consente al Ministero dell’agricoltura di avvalersi di concessionari di servizi pubblici ai fini dell’erogazione del contributo.
Il comma 5 incrementa di 50 milioni di euro per l’anno 2024 il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti di cui all’articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 1344.
La RT in relazione al comma 1 afferma che l’’intervento intende elargire un contributo in denaro a favore di soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro. Si tratta di un trasferimento monetario su carta e con ampia destinazione d’uso (mediante utilizzo dell’accredito del relativo trasferimento monetario), con selezione dei beneficiari in relazione alla percezione di altre prestazioni sociali in denaro e in base all’ISEE essendo l’intervento analogo alla preesistente carta acquisti.
Si limita quindi a descrivere i restanti commi.
La R.ILL. aggiunge in merito al comma 1 che l’articolo 2 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, ha esteso l’ambito di operatività del suddetto fondo all’acquisto di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale, e, allo scopo, ne ha incrementato lo stanziamento per un importo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2023. In relazione al comma 4 specifica che è stabilito un rifinanziamento affinché il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste possa continuare ad avvalersi delle procedure previste dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge n. 104 del 2020, secondo cui il suddetto Ministero può stipulare convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell’erogazione del contributo.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Incremento del Fondo per l'acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, di cui all’art. 1, c. 450, della L. 197/2022 | S | C | 600 | 600 | 600 | ||||||
2 | Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 7-quinquies, c. 7, del D.L. 5/2009 | E | EXT | 600 | ||||||||
S | C | -600 | -600 | |||||||||
5 | Incremento del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'art. 58, c. 1 del D.L. 83/2012 | S | C | 50 | 50 | 50 | ||||||
Al riguardo, nulla da osservare in relazione agli incrementi disposti ai commi 1 e 5.
Sulla copertura di cui al comma 2, si tratta di una contabilità speciale alimentata dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.
Si ricorda inoltre che le risorse in questione erano destinate a legislazione vigente ad alimentare il fondo per gli indennizzi ai risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.
Al fine di verificare la congruità della copertura, andrebbero fornite informazioni sulle disponibilità esistenti delle risorse e sulle disponibilità residue per le finalità del fondo per gli indennizzi ai risparmiatori.
Articolo 3
(Mutui prima casa)
Il comma 1 differisce al 31 dicembre 2024 la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa.
Il comma 2 assegna 282 milioni di euro per l'anno 2024 al citato Fondo di garanzia per la prima casa.
La RT sul comma 1 riferisce che esso proroga, fino al 31 dicembre 2024, il regime speciale del Fondo di garanzia prima casa, introdotto dall’articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto-legge Sostegni-bis), recante la possibilità per le categorie prioritarie di fruire di una copertura fino alla misura massima dell’80% della quota capitale, qualora siano in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e richiedano un mutuo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori.
Il comma 2 prevede un rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pari a 282 milioni di euro per l’anno 2024 per la copertura del potenziale di nuove domande di garanzie derivante dalla proroga del comma 1, nonché per la prosecuzione per l’intero esercizio del regime ordinario, con copertura fino al 50%. Trattandosi di garanzia c.d. standardizzata ai fini dei conti nazionali, l’effetto si registra in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
2 | Incremento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'art. 1, c. 48, lett. c), della L. 147/2013 | S | K | 282 | 282 | |||||||
Al riguardo, nulla da osservare, considerando che il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse, così come previsto dal comma 475 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007.
Tuttavia, un approfondimento circa la congruità dello stanziamento aggiuntivo sarebbe opportuno, atteso che con l’introduzione della norma tramite il DL n. 73/2021 il Fondo era stato rifinanziato per complessivi 540 milioni di euro e successivamente la legge di bilancio 2023 aveva previsto uno stanziamento ulteriore di 430 milioni di euro(1) . Inoltre, posto che la RT riconduce le necessità di rifinanziamento a due distinte esigenze quali la copertura del potenziale di nuove domande di garanzie derivante dalla proroga delle garanzie all’80%, nonché per la prosecuzione per l’intero esercizio del regime ordinario, con copertura fino al 50%, sarebbe utile una rappresentazione distinta dei due ambiti con relativi dati a supporto delle previsioni.
Si ricorda che per quanto riguarda la quantificazione delle risorse necessarie a copertura delle potenziali perdite attese, la percentuale di accantonamento è prevista per legge, ed in particolare dall’articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, che prevede un importo non inferiore al 6,5% dell'importo garantito per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo con una percentuale fino al 50%, e dall’articolo 1, comma 153, della legge n. 234 del 2021, che stabilisce una percentuale non inferiore all’8% dell'importo garantito per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo ai sensi del regime speciale di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, con una percentuale fino al 80%.
Quanto alla mancata imputazione di effetti in termini di fabbisogno, si ricorda che, nel corso dell’esame parlamentare del decreto-legge n. 23 del 2020, il Governo ha affermato che, in linea con la prassi costantemente seguita, non si procede all’iscrizione di effetti sul saldo di fabbisogno, quando l’impatto connesso alle eventuali escussioni, non è prevedibile né nell’an, né nel quantum, né nel quando. Pur prendendo atto della coerenza di tale impostazione con le precedenti stime riferite a fattispecie analoghe, sotto il profilo della prudenzialità, sarebbe utile acquisire l’avviso del Governo riguardo alla predetta mancata iscrizione di effetti da rapportare eventualmente ad una valutazione del possibile rischio di escussione anche alla luce del recente rialzo dei tassi dei mutui che potrebbe portare all’aumento del rischio stesso.
1) Cfr. Articolo 1, comma 75, della legge n.197 del 2022.
Articolo 4
(Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico)
La norma riconosce per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico con le medesime modalità di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34. A tal fine autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2024. Le predette risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 28 febbraio 2024.
La disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 è oggetto di modifica da parte del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, all’articolo 1, comma 8. Tale norma, nel testo attualmente in corso di conversione in legge(2) , riconosce ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il medesimo bonus sociale. A tal fine autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2023. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce la misura del contributo ripartendo nei 3 mesi l’onere complessivo pari a 300 milioni di euro per l’anno 2023 in base ai consumi attesi.
La RT dopo aver descritto la norma afferma che il contributo straordinario integra la protezione già garantita dai bonus sociali, a beneficio di tutte le famiglie in condizioni di disagio economico e in modo indipendente dal sistema utilizzato per il riscaldamento e la produzione di acqua calda (autonomo o centralizzato e con ogni tipo di combustibile).
Nei limiti delle risorse messe a disposizione, la misura di tale contributo straordinario viene definita da ARERA, prevedendo una differenziazione degli importi tale da tenere conto che la spesa energetica tende a crescere con la dimensione del nucleo familiare, come già riconosciuto anche nell’ambito dei criteri di quantificazione del bonus elettrico e del bonus gas.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
2 | Proroga al primo trimestre 2024 del contributo straordinario ai titolari di bonus sociale elettricità, di cui all’art. 3 del D.L. 34/2024 - trasferimenti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) | S | C | 200 | 200 | 200 | ||||||
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per i profili di quantificazione dal momento che l’onere è limitato allo stanziamento previsto. Si osserva comunque che mentre per il quarto trimestre 2023 sono stanziati 300 milioni di euro, per il primo trimestre 2024 le risorse si riducono a 200 milioni e conseguentemente è da presumere che il contributo sarà ridotto.
2) Cfr. A.C. 1437, Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio (Conversione in legge del DL n. 131/2023).
Titolo III
Riduzione della pressione fiscale e misure in materia di rinnovo dei contratti del pubblico impiego
Capo I
Riduzione della pressione fiscale
Articolo 5
( Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)
Il comma 1 riconosce, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L’esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La RT evidenzia che, dall’analisi dei dati relativi al consuntivo 2022 e al monitoraggio dei primi mesi dell’anno 2023, le basi tecniche utilizzate per le precedenti valutazioni, da ultimo in sede di decreto-legge n. 48 del 2023 (articolo 39), opportunamente adeguate in relazione all’evoluzione del quadro macroeconomico e in particolare occupazionale, risultano sostanzialmente confermate.
Ribadito il contenuto della norma, la RT ricorda che viene poi confermato, come previsto anche dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48 del 2023, che l’esonero non ha effetti sul rateo di tredicesima.
In sostanza, come rappresenta la R.Ill., la disposizione in esame intende riconoscere per l’intera annualità 2024 le misure già adottate dal combinato disposto dell’articolo 1, comma 281, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), e dell’articolo 39 del decreto-legge n. 48 del 2023.
Dalla disposizione derivano gli effetti finanziari sottoindicati determinati in coerenza con le citate basi tecniche.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
1 | Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti | E | CO |
|
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| -13.535,0 | -1.495,0 |
| -14.736,0 | -294,0 |
| |
S | C | 13.535,0 | 1.495,0 |
|
|
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|
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| |||
effetto fiscale | E | T | 3.617,0 | 329,0 |
| 3.617,0 | 329,0 |
| 3.946,0 |
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| ||
Al riguardo, premesso che la RT fa un mero rinvio ai dati di consuntivo e alle basi tecniche utilizzate nelle precedenti RT in materia (relative alle leggi di bilancio per il 2022 (comma 121) e per il 2023 (comma 281), nonché al decreto-legge n. 48 del 2023), senza esplicitare i calcoli effettuati, nel presupposto che effettivamente i dati di consuntivo registrati confermino – come asserito dalla RT – la perdurante validità delle basi tecniche utilizzate e atteso che le passate quantificazioni erano state sostanzialmente riscontrate, dal combinato disposto delle RT alle leggi di bilancio per il 2022 e il 2023, si osserva che 1 p.p. di esonero contributivo ordinario “pesa” per circa 2.250 milioni di euro annui (comprensivi però di effetti sul rateo di tredicesima), mentre il p.p. di esonero aggiuntivo per le retribuzioni fino a 2.000 euro circa “pesa” per circa 500 milioni di euro annui (sempre con effetti sulla tredicesima). L’impatto dell’esonero ordinario sembra sostanzialmente confermato dalla stima relativa all’aumento di 4 p.p. del suo valore per il secondo semestre 2023, recata dal decreto-legge n. 48 del 2023 (circa 4,1 miliardi di euro, ma senza effetti sulla tredicesima). Pertanto all’esonero contributivo di 6 p.p. in esame si possono ascrivere (sempre senza effetti sulla tredicesima) oneri pari a circa 12,3 miliardi di euro (4,1 miliardi: 6 mesi x 12: 4 p.p. x 6 p.p.). Aggiungendo i circa 500 milioni in ragione d’anno ascrivibili all’ulteriore esonero di 1 p.p. (in realtà 450 milioni circa escludendo l’effetto sulle tredicesime) e considerando sia l’aumento delle basi imponibili di calcolo che la fuoruscita di parte degli stipendi dal novero delle retribuzioni agevolabili (per superamento dei limiti massimi previsti), entrambi correlati alla rivalutazione delle retribuzioni stesse, si ritiene congrua – con i caveat inizialmente formulati – la quantificazione proposta.
Anche alla luce del diverso impatto temporale della misura, che esplicherà i suoi effetti sull’intero anno, e quindi del ridotto “slittamento” di parte degli oneri totali al 2025, non si hanno rilievi da formulare sulle modalità di contabilizzazione degli oneri sui diversi saldi e sulla loro ripartizione fra il 2024 e il 2025, essendo sostanzialmente coerenti con quelli indicati nelle precedenti RT.
Nulla da osservare sugli effetti fiscali indotti (automatici) che riflettono un’aliquota del 26,3% circa, che appare sufficientemente prudenziale.
Articolo 6
(Misure fiscali per il welfare aziendale)
Il comma 1 stabilisce che, limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR di cui al DPR n. 917 del 1986, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR (ovvero a carico dei predetti lavoratori). I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Il comma 2 dispone l’applicazione del limite di cui al comma 1, secondo periodo, se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
La RT ricorda che la legislazione vigente prevede per il 2024, per il valore delle poste in esame, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino a un limite di 258 euro. Se il valore è superiore, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l’anno di imposta 2021, risulta che l’ammontare del valore in esame per importi compresi tra 258 e 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli e per importi compresi tra 258 e 1.000 per i restanti lavoratori, risulta complessivamente di circa 581,2 milioni di euro.
Ai fini prudenziali, detti importi vengono incrementati del 50 per cento per un totale di 871,8 milioni di euro.
Considerando un’aliquota marginale media del 30 per cento, si stima una perdita di gettito di competenza annua di IRPEF di circa -261,5 milioni di euro e di -15,3 e -5,8 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.
Considerando la validità della norma per il solo anno d’imposta 2024, si stima il seguente andamento finanziario:
(In milioni di euro)
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
IRPEF | -261,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Addizionale regionale | 0,0 | -15,3 | 0,0 | 0,0 |
Addizionale comunale | 0,0 | -7,5 | 1,7 | 0,0 |
Totale | -261,5 | -22,8 | 1,7 | 0,0 |
Per quanto attiene alle minori entrate contributive derivanti dal presente articolo, sulla base della stima dell’ammontare delle somme corrisposte pari a 871,8 milioni di euro, considerando prudenzialmente un’aliquota media contributiva del 40%, si determinano minori entrate contributive per 348,7 milioni di euro per l’anno 2024.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
1 | Misure fiscali per il welfare aziendale | IRPEF | E | T | -261,5 | -261,5 | -261,5 | ||||||
Addizionale regionale | S | C | 15,3 | ||||||||||
E | T | -15,3 | -15,3 | ||||||||||
Addizionale comunale | S | C | 7,5 | -1,7 | |||||||||
E | T | -7,5 | 1,7 | -7,5 | 1,7 | ||||||||
Minori entrate contributive | S | C | 348,7 | ||||||||||
E | CO | -348,7 | -348,7 | ||||||||||
Al riguardo, premesso che la base di calcolo adottata dalla RT sembra nel complesso plausibile e coerente con i dati riportati nella RT all’analogo provvedimento recato dall’articolo 40 del decreto-legge n. 48 del 2023, anche se sarebbe auspicabile l’indicazione degli importi in questione suddivisi fra le due categorie considerate, la quantificazione risulta corretta, includendo anche le minori entrate contributive e scontando un incremento del 50% della base imponibile, verosimilmente per ragioni prudenziali correlate all’opportunità di considerare l’effetto incentivante della misura in esame sull’utilizzo del cd. welfare aziendale.
Articolo 7
(Detassazione dei premi di risultato)
L’articolo estende ai premi e alle somme erogati nell’anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell’anno 2023, dell’aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa).
La RT conferma che la norma dispone, per il solo 2024, la proroga della riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa.
Evidenzia che la legislazione vigente prevede per i soli lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito, nell’anno d’imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a 80.000 euro, una imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa. Il limite di reddito agevolato è pari a 3 mila euro.
Sulla base dei dati dei versamenti F24 relativi all’anno d’imposta 2022, risulta un ammontare di premi di circa 2.650 milioni di euro.
Prudenzialmente, stima un incremento dell’ammontare dei premi a tassazione agevolata di circa il 10% per considerare l’effetto incentivante relativo alla nuova aliquota pari a 265 milioni di euro, per un totale di base imponibile di circa 2.915 milioni di euro.
Applicando l’aliquota dell’imposta sostitutiva pari al 5% alla base imponibile, tenuto conto delle minori entrate associate all’imposta sostitutiva vigente e di un’aliquota marginale media Irpef per i redditi di lavoro dipendente pari al 39% sulla sola parte incrementale, si stima una variazione negativa delle entrate derivanti dall’imposta sostitutiva pari a -119,3 milioni di euro, una variazione di gettito Irpef di circa -103,4 milioni di euro e una variazione di gettito delle addizionali regionali e comunali pari a circa -4,6 e -1,8 milioni di euro rispettivamente. L’effetto complessivo risulta di -229,1 milioni di euro in termini di competenza.
Considerando l’applicazione della norma per il solo anno d’imposta 2024, si stimano i seguenti effetti finanziari:
(In milioni di euro)
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
IRPEF | -103,4 | 0 | 0 | 0 |
Addizionale regionale | 0,0 | -4,6 | 0 | 0 |
Addizionale comunale | 0,0 | -2,3 | 0,5 | 0 |
Irpef (sostitutiva) | -119,3 | 0 | 0 | 0 |
Totale | -222,7 | -6,9 | 0,5 | 0 |
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
1 | Riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività tramite modifica dell'art. 1, c. 82 della L. 208/2015 - | IRPEF | E | T | -222,7 | -222,7 | -222,7 | ||||||
Addizionale regionale | S | C | 4,6 | ||||||||||
E | T | -4,6 | -4,6 | ||||||||||
Addizionale comunale | S | C | 2,3 | -0,5 | |||||||||
E | T | -2,3 | 0,5 | -2,3 | 0,5 | ||||||||
Al riguardo va preliminarmente evidenziato che la RT riproduce l’approccio metodologico già a suo tempo adottato in occasione della stima degli oneri relativi alla analoga misura prevista dall’articolo 1, comma 63, della legge di bilancio per il 2023, aggiornandone tuttavia i parametri relativi all’ammontare dei premi dichiarati con F24 ed ipotizzandone un incremento pari al 10 per cento(3) .
Sul punto, per i profili di quantificazione, riprendendo le osservazioni formulate a suo tempo(4) , sulla base dei dati forniti e dell'ipotesi di crescita dell'imponibile agevolato, che risulta nel complesso prudenziale, non si hanno rilievi da formulare sugli importi complessivi della quantificazione.
Circa lo scrutinio degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica per le annualità del triennio 2024/2026, non ci sono osservazioni.
3) RT di passaggio annessa all’A.S. 442, pagine 12-13.
4) Nota di Lettura n. 13, pagina 39.
Articolo 8
(Riduzione del Canone RAI e ammodernamento e sviluppo infrastrutturale delle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)
Il comma 1 ridetermina la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all’articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in 70 euro per l’anno 2024.
Il comma 2 riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell’ambito delle iniziative previste dal Contratto di servizio nazionale tra la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle imprese e del made in Italy di ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e delle piattaforme distributive, nonché di realizzazione delle produzione interne, radiotelevisive e multimediali, un contributo pari a 430 milioni di euro per l’anno 2024. Il suddetto contributo è erogato in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno.
La RT afferma che sulla base del capitolo 1216 (canone RAI ad uso privato) relativo all’anno 2022 il gettito risulta pari a 1.946 milioni di euro. La riduzione del canone unitario da 90 euro a 70 euro comporta per l’anno 2024 una riduzione del gettito pari a circa 430 milioni di euro. Considerando che il canone RAI viene versato a favore della stessa società al netto di alcune poste, alla riduzione dell’ammontare del canone si associa contabilmente una riduzione corrispondente della spesa. All’erario resta il gettito della tassa di CCGG e dell’IVA. Relativamente a tale imposte il gettito non subisce variazioni rispetto a quello vigente, in quanto per le CCGG la tassa è fissa; per l’IVA (4%) il gettito resta inalterato, considerando che il contributo di cui al comma 2, pari a 430 milioni di euro per il medesimo anno è assoggettato alla stessa imposta. Pertanto, la misura determina un onere corrispondente al nuovo contributo pari a 430 milioni di euro per l’anno 2024.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Riduzione da 90 a 70 euro del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l'anno 2024 | E | T | -430,0 | -400,0 | -30,0 | -430,0 | |||||
1 | Riduzione trasferimenti a favore della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. derivanti dalla riduzione del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l'anno 2024 | S | C | -430,0 | -400,0 | -30,0 | -430,0 | |||||
2 | Contributo per investimenti a favore della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. | S | K | 430,0 | 430,0 | 430,0 | ||||||
Al riguardo, in base ai dati forniti dalla RT, si rileva una piccola sottostima della perdita di gettito dovuta alla rideterminazione del canone RAI. Infatti, la riduzione da 90 a 70 euro, a parità di abbonati che versano il canone, dovrebbe ammontare a circa 432,4 milioni di euro. Conseguentemente, dovrebbe subire una leggerissima riduzione, rispetto a quanto previsto, anche il gettito IVA. Sul punto si segnala che il bollettino delle entrate tributarie riferito ai primi sei mesi dell’anno 2023 mostra accertamenti per 931 milioni di euro, in flessione del 4,6 per cento rispetto all’analogo periodo dello scorso anno; allo stesso modo il gettito del canone di abbonamento radio e TV nei primi sei mesi del 2023, in termini di cassa, ammonta a 993 milioni di euro, in flessione del 5,8 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Alla luce dei suindicati dati e a conferma della quantificazione riportata, sarebbe utile acquisire una valutazione da parte del Governo.
Con riferimento agli effetti scontati nei saldi di finanza pubblica, andrebbe chiarito il motivo per cui, in termini di fabbisogno, si prevede che la riduzione del gettito del canone RAI e della conseguente minore spesa da trasferimento in parte impatti anche sull’anno 2025.
Articolo 9
(Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)
Il comma 1, al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 2003, effettuate nei giorni festivi.
Il comma 2 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a 40.000 euro.
Il comma 3 prevede che il sostituto d'imposta riconosca il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del DPR n. 322 del 1998.
Il comma 4 dispone che il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Il comma 5 valuta in 81,1 milioni di euro per l’anno 2024 la spesa per l’attuazione del presente articolo.
La RT stima, sulla base di elaborazioni effettuate sui dati INPS relativi ai lavoratori dipendenti con almeno un giorno di lavoro retribuito da gennaio a giugno 2023 del settore turismo e stabilimenti termali, un ammontare di retribuzioni per il periodo in esame di circa 9.011 milioni di euro. Ipotizzando prudenzialmente che gli ammontari agevolati siano pari al 6% delle suddette retribuzioni (percentuale superiore a quella contenuta nei dati relativi alle retribuzioni dei lavoratori del settore da fonte ISTAT) si stima una base imponibile agevolata di circa 540,7 milioni di euro. Applicando l’aliquota del trattamento integrativo del 15%, si stima un onere di competenza annua pari a circa 81,1 milioni di euro. Di seguito l’andamento finanziario:
In milioni di euro
2024 | 2025 | |
Trattamento integrativo | -81,1 | 0,0 |
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere - trattamento integrativo | S | C | 81,1 | 81,1 | 81,1 | ||||||
Al riguardo, preso atto del dato relativo al monte retributivo indicato, desunto da elementi amministrativi INPS, si ritiene plausibile la percentuale del 6% con riferimento alla quota di retribuzioni ascrivibile al lavoro notturno, nonché agli straordinari nei giorni festivi. Pertanto, la quantificazione risulta corretta.
Capo II
Misure in materia di pubblico impiego e di rinnovo dei contratti
Articolo 10
(Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024)
Il comma 1 incrementa, per il triennio contrattuale 2022-2024, di 3 miliardi di euro per il 2024 e di 5 miliardi di euro annui dal 2025 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. Le risorse vanno dunque ad incrementare quelle stanziate, per il medesimo triennio 2022-2024, con la legge di bilancio 2023 (art. 1, c. 609, L. 197/2022), portandole a 3,5 miliardi di euro per il 2024 e a 5,5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2025 (in luogo dei 500 milioni attualmente previsti a decorrere dal 2023). Gli importi sopra indicati - comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico (ai sensi dell’articolo 21, comma 1-ter, lett. e) della legge n. 196 del 2009)
Il comma 2 dispone altresì, a decorrere dal 2024 e a valere sulle predette risorse, l’incremento dell’indennità di vacanza contrattuale, corrisposta ai dipendenti pubblici a titolo di anticipazione del beneficio complessivo che sarà attribuito all'atto del rinnovo del CCNL, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale. Per il 2024, tale importo incrementale è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nel 2023 ai sensi del richiamato art. 3 del D.L. n. 145/2023, il quale ha incrementato per tale personale l’indennità di vacanza contrattuale riferita a dicembre 2023, specificando che tale incremento è disposto a valere sul 2024, configurando dunque un anticipo da scontare dagli aumenti a regime che vi saranno con i rinnovi contrattuali.
La RT ribadisce che il comma 1, primo periodo, prevede che, per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati per l’anno 2024 di 3.000 milioni di euro in aggiunta a quanto già previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (che stanzia 2.000 milioni di euro per l’anno 2023 per consentire il pagamento già nel prossimo mese di dicembre dell’intero valore annuo dell’incremento dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC) previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dal comma 2 dell’articolo in esame) e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Il secondo periodo del medesimo comma 1 precisa che i predetti importi includono gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (contributi ai fini previdenziali e IRAP) e concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge n. 196/2009.
L’ammontare complessivo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 609, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementate dal comma in esame, unitamente a quelle di cui al citato articolo 3 del decreto-legge n. 145/2023, consentono di riconoscere a regime dal 2024, al personale del settore statale, un incremento complessivo del 5,78% (comprensivo dell’IVC in godimento a regime da luglio 2022), stimato sulla base di 1,9 milioni di unità di personale, come risultanti dal Conto annuale 2021, e della retribuzione media annua pari a 35.860 euro ottenuta rivalutando il dato del Conto annuale 2021 per tenere conto dei benefici connessi al triennio contrattuale 2019-2021.
Il comma 2 prevede, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’incremento dell’emolumento di cui all’articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (indennità di vacanza contrattuale - I.V.C.) di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato (in vigore a regime da luglio 2022) e che tale importo incrementale, per l’anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell’anno 2023 ai sensi del predetto articolo 3 del decreto-legge n. 145/2023.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024 | S | C | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 |
1 | Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2025 - effetti riflessi | E | TC | 1.455 | 2.425 | 2.425 | 1.455 | 2.425 | 2.425 | |||
Al riguardo, per i profili di quantificazione del comma 1, premesso che le disposizioni in esame provvedono allo stanziamento di risorse aggiuntive per il 2024 e dal 2025, specificamente da destinarsi agli aggiornamenti contrattuali del P.I. relativamente al triennio 2022/2024, occorre soffermarsi sui dati considerati nella stima dalla RT.
In particolare, la RT assicura che tali risorse, unitamente a quelle già previste dalla normativa vigente, dovrebbero consentire di riconoscere, a regime dal 2024, al personale del settore statale, un incremento complessivo del 5,78% (comprensivo dell’IVC in godimento a regime da luglio 2022), stimato in considerazione di 1,9 milioni di unità di personale, come risultanti dal Conto annuale 2021, e della retribuzione media annua pari a 35.860 euro ottenuta rivalutando il dato del Conto annuale 2021 per tenere conto dei benefici connessi al triennio contrattuale 2019-2021.
Pur riscontrando in linea di massima i dati, considerato anche che la corresponsione dell’incremento dell’IVC per il 2024 è stata anticipata nel 2023 con il D.L. n. 145/2023, al fine di consentire una valutazione più approfondita in merito alla congruità delle risorse previste andrebbero richiesti i dati di riscontro delle suddette grandezze, fornendosi indicazioni in merito alla platea del personale del pubblico impiego a tempo indeterminato e non dei singoli comparti delle amministrazioni statali (Funzioni centrali, Istruzione e ricerca; Forze armate, Forze di polizia e altre carriere di diritto pubblico) e i rispettivi valori delle retribuzioni medie annue.
Infine, venendo allo scrutinio degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i quadri di calcolo degli effetti indotti, con l’indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.(5)
Il comma 3 prevede che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, nonché per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2024, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022- 2024 e quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici ai professori e ricercatori universitari (di cui all’art. 3, c. 2, del D.lgs. n. 165/2001) posti a carico dei rispettivi bilanci, sono incrementati sulla base dei criteri di cui al comma 1. A valere su tali importi, al medesimo personale si applica anche l’incremento dell’indennità di vacanza contrattuale previsto dal comma 2
Il comma 4 dispone che le norme del comma 3 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Il comma 5 prevede che per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 comprendano anche i riconoscimenti finalizzati a valorizzare la specificità medico-veterinaria, infermieristica e dell’altro personale secondo specifiche indicazioni da individuarsi nell’atto di indirizzo di cui all’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La RT afferma che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 sono determinati sulla base dei criteri di cui al comma 1, nonché delle disposizioni di cui al comma 2 che si applicano anche a tale personale a valere sui predetti oneri. Conseguentemente anche per il settore non statale viene riconosciuto - tenendo anche conto di quanto già previsto dall’articolo 1, comma 610, della citata legge n. 234 del 2021 e delle somme eventualmente corrisposte ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 145/2023, un incremento complessivo del 5,78%, (anch’esso comprensivo dell’IVC nell’importo in godimento a regime da luglio 2022), stimato sulla base di 1,39 milioni di unità di personale, come risultanti dal Conto annuale 2021, e della retribuzione annua media, pari a 40.310 euro, ottenuta rivalutando il dato da Conto annuale 2021 per tenere conto dei benefici connessi al triennio contrattuale 2019-2021.
Gli oneri complessivi conseguenti (comprensivi dell’IVC in godimento a regime da luglio 2022) sono valutati in 4.450 milioni di euro e, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, sono posti a carico dei bilanci delle predette amministrazioni.
Evidenzia che il comma 4 prevede che le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. I relativi oneri trovano copertura nel livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come incrementato dall’articolo 41.
Sul comma 5 afferma che, per il Servizio sanitario nazionale, gli oneri di cui al comma 3, da porre a carico dei bilanci dei relativi enti, comprendono anche i riconoscimenti finalizzati a valorizzare la specificità medico-veterinaria, infermieristica e dell’altro personale. I predetti oneri trovano copertura nel livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato come incrementato dall’articolo 41 e sono determinati, per espressa previsione del comma 3, secondo i criteri di cui al comma 1 che comportano un incremento retributivo complessivo a regime dal 2024 per tutto il personale statale del 5,78%, comprensivo dell’IVC (nell’importo in godimento a regime da luglio 2022). Pertanto, i predetti riconoscimenti relativi al personale del SSN, dovendo essere basati sugli indicati criteri, da considerarsi valevoli per tutti i relativi ruoli e qualifiche, non comportano benefici ulteriori rispetto a quanto previsto per il restante personale pubblico e pertanto la norma non determina maggiori oneri.
Al riguardo, per i profili di quantificazione dei commi 3, 4 e 5 si osserva che la RT si limita a riferire che verrà parimenti praticato un incremento retributivo complessivo del 5,78% senza però fornire dati sulle relative platee e sulle retribuzioni medie cui applicare il citato aumento.
Inoltre, per i profili di copertura del comma 3, premesso che stabilisce che agli incrementi contrattuali previsti dal comma 1 si provveda anche per gli appartenenti ai comparti degli enti decentrati della PA con onere a carico dei rispettivi bilanci, andrebbero richieste conferme in merito alla sostenibilità di detti oneri per ciascun comparto delle amministrazioni decentrate.
Per i profili di copertura dei commi 4 e 5, andrebbero parimenti richieste rassicurazioni circa la sostenibilità degli oneri inerenti all’aggiornamento contrattuale a carico del Fondo sanitario nazionale.
5) Paragrafo 5.
Titolo IV
Disposizioni in materia di entrate e misure per la lotta all’evasione
Capo I
Misure in materia di entrate e di circolazione dei beni e dei valori nominali
Articolo 11
(Misure in materia di imposte)
Il comma 1, alle lettere a) e b), posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020. In tal senso, apporta all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le seguenti modificazioni:
- alla lettera a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: «dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2024»;
- alla lettera b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: «dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2024».
La RT riferisce sulla lettera a) che la disposizione è volta a differire, dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024, la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni introduttive dell’imposta sui manufatti in plastica monouso di cui all’art. 1, commi 634-652, della legge 30 dicembre 2019 n. 160.
Si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla norma di differimento in commento, ottenuti utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria.
In milioni di euro

Sulla lettera b), afferma che la norma è volta a differire, dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024, la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni introduttive dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax) di cui all’art. 1, commi 661-676, della legge 30 dicembre 2019 n. 160.
Si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla norma di differimento in commento, ottenuti utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria ed in quelle relative ai differimenti dell’efficacia della medesima norma.
In milioni di euro
Sugar tax | Effetti finanziari | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | dal 2028 | |
Imposta di consumo | -183,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 |
IRES | 0,0 | 28,0 | -10,5 | 0,9 | 0,9 |
IRPEF | 0,0 | 28,0 | -10,5 | 0,9 | 0,9 |
IRAP | 0,0 | 13,5 | -8,7 | 0,4 | 0,0 |
Totale | -183,0 | 59,5 | -39,7 | -7,8 | -8,2 |
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Lett. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
1 | a) | Differimento, dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024, della decorrenza dell’efficacia delle disposizioni introduttive dell’imposta sui manufatti in plastica monouso (plastic tax) di cui all’art. 1, cc. 634-652 della L. 160/2019 | imposta di consumo | E | T | -146,1 | -146,1 | -146,1 | ||||||
II.DD | E | T | 44,7 | -19,2 | 44,7 | -19,2 | 44,7 | -19,2 | ||||||
IRAP | S | C | -10,8 | 5,0 | ||||||||||
E | T | 10,8 | -5,0 | 10,8 | -5,0 | |||||||||
b) | Differimento, dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024, della decorrenza dell’efficacia delle disposizioni introduttive dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax) di cui all’art. 1, cc. 661-676 della L. 160/2019 | imposta di consumo | E | T | -183,0 | -10,0 | -10,0 | -183,0 | -10,0 | -10,0 | -183,0 | -10,0 | -10,0 | |
IRES | E | T | 28,0 | -10,5 | 28,0 | -10,5 | 28,0 | -10,5 | ||||||
IRPEF | E | T | 28,0 | -10,5 | 28,0 | -10,5 | 28,0 | -10,5 | ||||||
IRAP | S | C | -13,5 | 8,7 | ||||||||||
E | T | 13,5 | -8,7 | 13,5 | -8,7 | |||||||||
Al riguardo, per i profili di quantificazione, sulla lettera a), dal momento che la disposizione è volta al mero differimento dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 della decorrenza dell’efficacia delle disposizioni introduttive dell’imposta sui manufatti in plastica monouso di cui all’articolo 1, commi 634-652, della legge di bilancio 2020, si rende necessaria una puntualizzazione alla luce delle disposizioni concernenti i contenuti della RT, così come previsti dalla legge di contabilità. Va infatti ribadito che il comma 3, terzo periodo, dell’articolo 17 della legge di contabilità prevede che la RT debba contenere sempre l’illustrazione dei dati nonché degli elementi informativi e dei metodi adottati nella stima degli effetti finanziari, non prevedendo la possibilità di rinvio a RT annesse a provvedimenti di analogo tenore già adottati, come nel caso in esame(6) .
Pertanto, andrebbero esplicitati gli effetti ascrivibili alla norma di differimento riportati nel prospetto in termini di sola cassa, ottenuti per il periodo 2024-2026 e a decorrere utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica originaria.
Una puntualizzazione analoga va fatta in relazione alla lettera b), volta al differimento, dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024, della decorrenza dell’efficacia delle disposizioni introduttive dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax) di cui all’articolo 1, commi 661-676, della legge di bilancio 2020.
In merito allo scrutinio degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanzia pubblica, nulla da osservare.
Il comma 2 riporta al 10% l’IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini che era stata precedentemente ridotta al 5 per cento. Ripristina inoltre l’aliquota ordinaria sui seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch’essa precedentemente fissata al 5 per cento dalla legge di bilancio per il 2023. Viene pertanto aggiornata la Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 come segue:
- alla lettera a) alla parte II-bis, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento, i numeri 1-quinquies) e 1-sexies) sono soppressi;
- alla lettera b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento: 1) il numero 65) è sostituito dal seguente: «65) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. ex 19.02);»; 2) dopo il numero 114) sono inseriti i seguenti: «114-bis) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali; 114-ter) pannolini per bambini;».
La RT ribadisce che la norma ripristina le aliquote IVA antecedenti alle modifiche operate dalla legge di bilancio per il 2023, per quanto riguarda i prodotti per l’infanzia, ovvero il latte e gli alimenti per bambini (dal 5% al 10%), i seggiolini per auto (dal 5% al 22%) ed i pannolini (dal 5% al 10%).
Rileva che al fine di valutare tale proposta sono stati analizzati gli ultimi dati disponibili (Fonte: Istat, anno 2022) per quanto riguarda il latte e gli alimenti per l’infanzia e i seggiolini auto; per quanto riguarda i pannolini sono stati analizzati i dati per l’anno 2023 pubblicati da Federconsumatori. Applicando la medesima metodologia della norma contenuta nella legge di bilancio 2023, il provvedimento determina un recupero di gettito pari a 120,96 milioni di euro su base annua dal 2024.
La medesima disposizione riporta gli assorbenti femminili dall’attuale aliquota del 5% al 10%. Considerando una spesa per tali generi di prodotti di circa 833,70 milioni di euro (Consumi famiglie 2022, aggiornati al 2024 con l’ultimo documento di programmazione economica) e applicando una variazione di 5 punti percentuali, si perviene a un maggior gettito, su base annua di circa 41,69 milioni di euro.
Nel complesso, l’effetto è stimato in 162,65 milioni di euro annui.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
2 | Fissazione al 10% delle aliquote IVA antecedenti alle modifiche operate dalla legge di bilancio per il 2023 sui prodotti per l’infanzia e gli assorbenti femminili | E | T | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 |
Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma dispone un adeguamento dell’aliquota IVA per la cessione di alcuni prodotti, provvedendo al ripristino delle aliquote previgenti alle modifiche operate dalla legge di bilancio per il 2023 e che la RT fornisce i dati e le fonti assunti nella quantificazione rinviando alla norma contenuta nella legge di bilancio 2023 riguardo alla metodologia adottata per la stima degli effetti di recupero del gettito(7) , si ribadisce quanto riferito in marito al comma 1 riguardo ai contenuti della RT così come previsti dalla legge di contabilità, che deve contenere l’illustrazione dei dati e elementi informativi, nonché dei metodi, adottati nella stima degli effetti finanziari, non prevedendosi la possibilità di rinvio ad RT annesse a provvedimenti di analogo tenore già adottati.
Sui profili d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni
Il comma 3, alle lettere a)-c), rimodula, innalzandoli, taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l’aliquota dell’imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo. Vengono pertanto aggiornati:
- gli importi previsti per calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati
- l’importo dell’accisa minima del tabacco trinciato usato per arrotolare le sigarette;
- l’importo dell'onere fiscale minimo sulle sigarette;
- l’accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione;
- l’imposta di consumo per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.
A tal fine, modifica il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a cui sono apportate le seguenti modificazioni:
- alla lettera a): al n.1), modificando l’articolo 39-octies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, innalza l'ammontare dell'accisa prevista per le sigarette; al n. 2), innalza inoltre l’importo dell’accisa minima gravante sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette stabilendola a 140 euro il chilogrammo fino al 31 dicembre 2023, 147,50 euro il chilogrammo a partire dal 1° gennaio 2024 e 148,50 euro il chilogrammo a decorrere dal 1° gennaio 2025 (rispetto al precedente importo di 140 euro il chilogrammo a regime); al n.3), modificando il comma 6 dell’articolo 39-octies che determina l'onere fiscale minimo sulle sigarette, innalzandolo per il 2024 e 2025. Con le modifiche introdotte si stabilisce che per i tabacchi lavorati (sigarette), l’onere fiscale minimo (previsto all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011) è pari, per l’anno 2023, al 98,10 per cento della somma dell’accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle sopra citate lettere a) e b) del comma 3 e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette". La medesima percentuale è determinata al 98,70 per cento per l’anno 2024 (rispetto al 98,50) e al 98,80 per cento a partire dall’anno 2025 (rispetto al 98,60);
- alla lettera b) modifica l’articolo 39-terdecies, comma 3, in tema di tabacchi da inalazione senza combustione, stabilendo che tali tabacchi sono sottoposti ad accisa innalzandola dal 2026 dal 41 per cento al 42 per cento;
- alla lettera c) rimodula, innalzandola, l’imposta di consumo prevista per i prodotti succedanei dei prodotti da fumo (articolo 62-quater). La norma prevede che i prodotti da inalazione senza combustione (c.d. sigarette elettroniche), costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati ad imposta di consumo con aliquota rispettivamente pari al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, al sedici per cento e all’undici per cento dal 1° gennaio 2025, al diciassette per cento e al dodici per cento dal 1° gennaio 2026, dell'accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette.
La RT afferma che la norma interviene sul prelievo fiscale in materia di sigarette, incrementando ulteriormente il valore della componente specifica dell’accisa e dell’onere fiscale minimo, rispetto a quanto già previsto dal calendario fiscale approvato dalla legge di bilancio 2023.
In particolare, è stato attribuito alla componente specifica dell’accisa un valore pari a 29,30 euro per kg (in luogo di 28,20 euro per kg) per il 2024 e a 29,50 euro per kg (in luogo di 28,70 euro per kg) a partire dal 2025.
La disposizione interviene, inoltre, sull’onere fiscale minimo, di cui all’art. 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno 2011, che assume valori pari al 98,70 per cento (in luogo del 98,5 per cento) per l’anno 2024 e al 98,80 per cento (in luogo del 98,6 per cento) a partire dall’anno 2025.
Tenuto conto delle immissioni in consumo congiuntamente all’andamento del mercato, nel corrente anno è presumibile stimare un consumo di circa 58 milioni di kg.
Nell’ipotesi di invarianza delle condizioni di mercato (prezzi, PMP, stabilità immissioni in consumo e analoga composizione di prodotti venduti), si stima che il gettito fiscale su base annua sia pari a circa 12 milioni di euro.
Tabella 1

Il prezzo medio ponderato delle sigarette (PMP) registrato nei primi nove mesi del 2023, con troncamento dei decimali, è di euro 263/kg convenzionale.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, assumendo, per il 2024, il suddetto valore del PMP, si stima che le maggiori entrate erariali derivanti dalla disposizione in esame, su base annua, a parità di volumi di vendita, siano pari a circa 76 milioni di euro per il 2024 (Tabella 2) e a circa 58,5 a decorrere dal 2025 (Tabella 3).
Tabella 2

Tabella 3

Si stima, inoltre, che dal suddetto intervento normativo possano derivare sui singoli pacchetti di sigarette gli incrementi dei prezzi indicati nelle tabelle che seguono. In particolare, nella tabella 4 sono illustrati gli incrementi sui prezzi che potrebbero derivare dalla disposizione in esame in aggiunta a quelli potenzialmente determinati dall’incremento della fiscalità già prevista nell’ambito del calendario fiscale approvato dalla legge di bilancio per il 2023. Nella tabella 5 sono, invece, riportati gli incrementi dei prezzi che si potrebbero verificare complessivamente rispetto ai valori dei prezzi attualmente praticati dai produttori sulla base dei parametri normativi vigenti fino al 31 dicembre 2023 (Tabella 5).
Tabella 4 – Effetti sui prezzi per il 2024 a normativa vigente

Tabella 5 - Effetti sui prezzi per il 2024 rispetto ai parametri normativi del 2023

Tabacco trinciato – Punto 2
La modifica normativa prevede, per il tabacco trinciato, l’aumento dell’accisa minima da 140 euro/chilogrammo a 147,50 euro/chilogrammo per il 2024 e a 148,50 euro/chilogrammo a decorrere dal 2025 (Tabelle 6 e 7).
Il maggior gettito complessivo, su base annua, derivante dalla modifica normativa, a parità di volumi di vendita, è di circa 32,2 milioni di euro per il 2024 (Tabella 6) e di circa 37,2 milioni di euro a decorrere dal 2025 (Tabella 7).

Tabella 7

Viene evidenziato al riguardo come il suddetto aumento comporti, a parità di prezzi, l’assoggettamento all’accisa minima di tutti i prodotti appartenenti alle fasce di prezzo attualmente presenti sul mercato.
Le tabelle che seguono illustrano le ricadute sui prezzi potenzialmente derivanti dalla disposizione (Tabelle 8 e 9).
Tabella 8

Tabella 9

Tabacchi da inalazione senza combustione – lettera b)
Per quanto concerne i tabacchi da inalazione senza combustione, la disposizione prevede, a partire dal 2026, un ulteriore aumento dell’aliquota, rispetto al calendario fiscale già vigente, dal 41 per cento al 42 per cento.
Pertanto, il maggior gettito ascrivibile alla disposizione è pari a circa 20,9 milioni di euro, su base annua, a decorrere dal 2026 (Tabella 10).
Tabella 10

Prodotti liquidi da inalazione – lettera c)
Per quanto concerne i prodotti liquidi da inalazione, la disposizione prevede, a partire dal 2025, l’incremento di un punto percentuale delle aliquote, attualmente vigenti, dell’imposta di consumo applicata ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione contenenti o meno nicotina (Tabella 11).
Tali incrementi determinano maggiori entrate, in termini di imposta di consumo, pari a circa 3,7 milioni di euro nel 2025 e a 7,3 milioni di euro a decorrere dal 2026.
La disposizione determina, altresì, maggiori entrate, in termini di IVA, pari a circa 0,8 milioni di euro nel 2025 e a circa 1,6 milioni di euro a decorrere dal 2026.
Tabella 11

Gli effetti finanziari complessivamente ascrivibili alla disposizione in esame sono indicati nella tabella che segue:
(milioni di euro)
ANNO 2024 | ANNO 2025 | dal 2026 | |||||||
CATEGORIA PRODOTTO | Normativa vigente | Nuova proposta | Maggior gettito | Normativa vigente | Nuova proposta | Maggior gettito | Normativa vigente | Nuova proposta | Maggior gettito |
Sigarette | 12.206,7 | 12.282,7 | 76,0 | 12.241,8 | 12.300,4 | 58,5 | 12.241,8 | 12.300,4 | 58,5 |
Trinciati per sigarette | 905,3 | 937,6 | 32,2 | 905,3 | 942,5 | 37,2 | 905,3 | 942,5 | 37,2 |
Tabacchi da inalazione senza combustione | 795,4 | 795,4 | - | 826,8 | 826,8 | - | 858,2 | 879,2 | 20,9 |
Prodotti liquidi da inalazione | 65,6 | 65,6 | - | 65,6 | 70,1 | 4,5 | 65,6 | 74,6 | 8,9 |
Totale | 13.973,1 | 14.081,3 | 108,2 | 14.039,6 | 14.139,8 | 100,2 | 14.071,0 | 14.196,6 | 125,5 |
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
3 | Incremento tassazione dei tabacchi lavorati | E | T | 108,2 | 100,2 | 125,5 | 108,2 | 100,2 | 125,5 | 108,2 | 100,2 | 125,5 |
Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione degli elementi forniti dalla RT in ordine ai dati di consumo e agli andamenti di mercato ipotizzati per ciascuno dei prodotti contemplati dalle disposizioni in esame, nonché in considerazione degli incrementi di prezzo previsti per il 2024 e 2025, nulla da osservare.
Circa gli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.
Il comma 4 differisce una parte della quota di deducibilità a fini IRES e IRAP prevista per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, pari all’1 per cento; essa viene distribuita in due periodi di imposta, ovvero quello in corso al 31 dicembre 2027 e a quello successivo.
Il comma 5 differisce una parte della quota di deducibilità prevista per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, a fini IRES e IRAP, pari al 3 per cento, la quale viene slittata in due periodi di imposta, ovvero quello in corso al 31 dicembre 2027 e a quello successivo.
Il comma 6, alle lettere a)-c) reca norme sulla determinazione degli acconti dovuti per i periodi d’imposta sopra menzionati:
- al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l’articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente alla quota dell’1 per cento dell’ammontare dei componenti negativi ivi previsti;
- al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l’articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente alla quota del 3 per cento dell’ammontare dei componenti negativi ivi previsti;
- al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, non si tiene conto delle disposizioni dei commi 4 e 5.
La RT rileva che il comma 4 prevede che venga sospesa parte della quota deducibile dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell’IRES e dell’IRAP, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, riferibile al 2024 che passerebbe dal 18%, (definito dall’originario 12%, aumentato del 3% in virtù della nuova spalmatura prevista dall’art. 1, commi 712-715, della legge 160/2019 e di un ulteriore 3% in virtù dell’art. 42 del D.L. n. 17/2022), al 17%, facendo operare la disposizione già in sede di acconto per tale annualità.
Rileva che la deduzione della parte di quota sospesa (1%) sarà possibile nel 2027 e nel 2028 nella misura annua dello 0,5%, da operare solo a saldo.
In merito al comma 5 evidenzia che con la norma viene sospesa parte della quota riferibile al 2026 che passerebbe dal 7,7%, (definito dall’originario 10% + 3% in base alla previsione dell’art. 1, commi 712-715 della legge n. 160/2019 – 5,3% in virtù dell’art. 42 del DL n. 17/2022) al 4,7%, facendo operare la disposizione già in sede di acconto per tale annualità. La deduzione della parte di quota sospesa (3%) sarà possibile nel 2027 e nel 2028 nella misura annua dell’1,5%, da operare solo a saldo.
Sotto il profilo degli effetti finanziari, sulla base della metodologia utilizzata nei precedenti differimenti e considerando gli ultimi dati dichiarativi disponibili, si stimano i seguenti effetti finanziari del nuovo differimento:
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
IRES | 112,5 | 0 | 337,5 | 0 | -225,0 | -225,0 | 0 |
IRAP | 30,3 | 0 | 90,9 | 0 | -60,6 | -60,6 | 0 |
Totale | 142,8 | 0 | 428,4 | 0 | -285,6 | -285,6 | 0 |
In milioni di euro |
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
4-6 | Differimento della quota di deduzione pari all’1% riferibile al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 dello stock delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 (DTA) | IRES | E | T | 112,5 | 337,5 | 112,5 | 337,5 | 112,5 | 337,5 | |||
IRAP | E | T | 30,3 | 90,9 | 30,3 | 90,9 | |||||||
S | C | -30,3 | -90,9 | ||||||||||
Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 4, posto che la disposizione provvede alla temporanea sospensione della quota deducibile dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell’IRES e dell’IRAP, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 83/2015, riferibile al 2024, che passa dal 18%, (definito dall’originario 12%, aumentato del 3% in virtù della nuova spalmatura prevista dall’articolo 1, commi 712-715, della legge n. 160/2019 e di un ulteriore 3% in virtù dell’articolo 42 del DL n. 17/2022), al 17%, con effetti di maggiore gettito da imputarsi all’esercizio 2024 e nel 2026, facendo operare la disposizione già in sede di acconto per tale annualità, si ribadisce quanto riferito sui commi precedenti, alla luce delle disposizioni concernenti i contenuti della RT così come previsti dalla legge di contabilità.
Analoghe considerazioni si formulano anche in merito al comma 5, laddove si provvede alla rimodulazione della prevista sospensione dello stock delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte dal reddito fino all’esercizio riferibile al 2026, che passa dal 7,7%, (definito dall’originario 10% + 3% in base alla previsione dell’articolo 1, commi 712-715, della legge n. 160/2019 – 5,3% in virtù dell’art. 42 del DL n. 17/2022) al 4,7%, facendo operare la disposizione già in sede di acconto per tale annualità. In tal caso la deduzione della parte di quota sospesa (3%) sarà possibile solo nel 2027 e nel 2028 nella misura annua dell’1,5%, da operarsi solo a saldo.
Sul comma 6, che reca disposizioni inerenti agli acconti da corrispondersi ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, nulla da osservare.
Circa gli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.
6) XVII Legislatura, RT di passaggio annessa all’A.C. 2305 Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 19 dicembre 2019, pagine 170 e seguenti.
7) RT di passaggio A.S. 442, pagina 15.
Articolo 12
(Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati)
L’articolo estende le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024 - disposizioni già previste in passato e più volte prorogate nel tempo - stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%.Analogamente a quanto già previsto in passato, le disposizioni in esame prevedono la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali asset, purché posseduti alla data del 1° gennaio 2024, in luogo del loro costo o valore di acquisto dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%
In particolare, il comma 1 estende l’applicazione delle disposizioni dei commi da 5 a 7 del citato articolo 5 della legge n. 488 del 2001 anche alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Si dispone inoltre che le imposte sostitutive, ivi previste, possano essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024, prevedendo un interesse, da versarsi contestualmente, pari al 3% sull’importo delle rate successive alla prima. Si prevede inoltre che la redazione e il giuramento della perizia, previsti dalle citate norme, debbano essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2024. La disposizione consente poi di rideterminare a fini fiscali le plusvalenze e minusvalenze di natura finanziaria relative ai titoli, alle quote o ai diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), TUIR, d. P. R. n. 917 del 1986), posseduti alla data del 1° gennaio 2024. La rideterminazione consiste nell’assumere, a fini fiscali, il valore normale degli stessi al mese di dicembre 2023.
Il comma 2 dispone che sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1 si applichino le imposte sostitutive (di cui all’articolo 5, commi 1-bis e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448) in misura pari al 16%. Le disposizioni inoltre fissano al 16% anche l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione di terreni edificabili e con destinazione agricola.
La RT evidenzia che la disposizione prevede la riproposizione, con una aliquota dell’imposta sostitutiva del 16%, della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate, disposta da ultimo dall’articolo 1, commi da 107 a 109, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) che introduce, per la prima volta rispetto alle precedenti leggi di rivalutazione, la possibilità di rivalutare anche le azioni negoziate nei mercati regolamentati e le quote dei fondi comuni di investimento.
Dall’analisi dei dati storici dei versamenti relativi agli anni 2020, 2021 e 2022 si rileva, nonostante l’aumento delle aliquote, un elevato ricorso a tale misura con valori rideterminati medi di circa 16,3 miliardi per le partecipazioni e 0,68 miliardi per i terreni. Inoltre, da tali dati è stato possibile definire la ripartizione tra prima o unica rata e rate successive. Alla luce del breve lasso di tempo intercorso con l’ultima riproposizione, per la quale si attendono ancora i primi versamenti, si ritiene prudenziale valutare un ricorso alla normativa in proroga nella misura di un terzo dei valori stimati sopra.
Per quanto riguarda la novità introdotta dalla legge di bilancio 2023 che prevede la possibilità di rivalutare anche le partecipazioni quotate, ai fini della stima è stata utilizzata la medesima metodologia della relazione tecnica originaria che evidenzia una quota di partecipazioni a carico di persone fisiche in società quotate (dati Orbis – Bureau Van Dijk) di circa il 17,3% da cui, considerando la capitalizzazione della Borsa Italiana (FTSE 559,5 miliardi di euro), partecipazioni per circa 97 miliardi di euro. Nell’ipotesi che il 10% di tali partecipazioni siano interessate alla rivalutazione e che la differenza tra il valore di mercato e quello storico sia del 20%, si stima un valore potenzialmente oggetto di rivalutazione di circa 1,9 miliardi di euro.
Tutto ciò premesso, considerando anche gli effetti negativi in termini di IIDD per le annualità successive, derivanti dalla minore tassazione, ipotizzando che il 75% dei valori rideterminati costituiscano minori plusvalenze in un arco temporale di 10 anni, in coerenza con la valutazione della relazione tecnica alla legge di bilancio 2023, e considerando prudenzialmente che l’effetto di cassa delle IIDD si verifichi in contemporanea con il versamento dell’imposta sostitutiva, si stimano i seguenti effetti:
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
Imposta sostitutiva | 655,8 | 171,8 | 171,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Effetti II.DD. | -121,8 | -121,8 | -121,8 | -121,8 | -121,8 | -121,8 | -121,8 | -121,8 | -121,8 | -121,8 |
Totale | 534,0 | 50,0 | 50,0 | -121,8 | -121,8 | -121,8 | -121,8 | -121,8 | -121,8 | -121,8 |
in milioni di euro |
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
1 | Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati | imposta sostitutiva | E | T | 655,8 | 171,8 | 171,8 | 655,8 | 171,8 | 171,8 | 655,8 | 171,8 | 171,8 |
II.DD | E | T | -121,8 | -121,8 | -121,8 | -121,8 | -121,8 | -121,8 | -121,8 | -121,8 | -121,8 | ||
Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che la norma propone l’imposta sostitutiva del 16%, sulla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate, da ultimo prevista dall’articolo 1, commi da 107 a 109, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022), prevedendo la possibilità di rivalutare anche le azioni negoziate nei mercati regolamentati e le quote dei fondi comuni di investimento, si prende atto degli elementi informativi forniti dalla RT riguardo al triennio 2020/2022, in cui si è registrato un elevato ricorso (con valori rideterminati medi di circa 16,3 miliardi per le partecipazioni e di 0,68 miliardi per i terreni); andrebbero comunque forniti ulteriori elementi confermativi della prudenzialità dei criteri considerati nella quantificazione.
In particolare, posto che la RT annessa alla legge di bilancio 2023(8) ha previsto la possibilità di rivalutare anche le partecipazioni quotate e che ai fini della stima è stata utilizzata una quota di partecipazioni a carico di persone fisiche in società quotate (dati Orbis – Bureau Van Dijk) di circa il 17,3%, andrebbe fornita conferma in merito alla prudenzialità dell’ipotesi che il 10% di tali partecipazioni siano interessate alla rivalutazione e che la differenza tra il valore di mercato e quello storico sia del 20%, derivandone un “valore” di rivalutazione pari a circa 1,9 miliardi di euro.
Inoltre, relativamente agli effetti negativi in termini di imposte dirette per le annualità successive, derivanti dalla minore tassazione, ipotizzando che il 75% dei valori rideterminati costituisca “minori” plusvalenze in un arco temporale di 10 anni, in coerenza con la valutazione della RT alla legge di bilancio 2023, e considerando prudenzialmente che l’effetto di cassa riflesso sul gettito delle imposte dirette si verifichi in contemporanea con il versamento dell’imposta sostitutiva, andrebbero fornite delucidazioni in merito alle aliquote “medie” ipotizzate per la stima di tale impatto in termini di minore gettito.
Quanto agli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, nulla da osservare.
8) RT annessa all’A.S. 422, pagine 22-23.
Articolo 13
(Disposizioni per l’agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni)
Stralciato ai sensi dell’articolo 126, comma 3, del Regolamento.
Articolo 14
(Tax credit cinema)
L’articolo, alle lettere a)-i), modifica la disciplina relativa al cosiddetto tax credit cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e a ulteriori contributi previsti dalla medesima legge, novellando la stessa agli articoli 13 (che istituisce il “Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo”), 15 (in materia di credito d’imposta per le imprese di produzione), 17 (in materia di credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico), 18 (che regola il credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica), 20 (che disciplina il credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo), 21 (che reca disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta), 25 (che reca disposizioni di attuazione), 26 (che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive) e 27 (in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).
In particolare:
- alla lettera a) del comma unico dell’articolo in commento, nel novellare l’art. 13 della legge 220/2016 (che disciplina il “Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo”), modifica il comma 5 del predetto articolo, prevedendo che con decreto del Ministro (della cultura), sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo «fra tutte o alcune delle tipologie di contributi» previsti dalla legge (e non più fra le tipologie di contributi previsti dalla legge tout court), fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 (modificato anch’esso dall’articolo in commento) e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo;
- alla lettera b) aggiorna il comma 2 dell’articolo 15 (Credito d'imposta per le imprese di produzione) che è sostituito prevedendosi che il decreto di cui all’articolo 21 determina le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall’articolo 12. In particolare: a) per le opere cinematografiche, l’aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere aliquote diverse o escludere l’accesso al credito d’imposta in base a quanto previsto dall’articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma rimanendo la misura massima del 40 per cento; b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell’aliquota o di escludere l’accesso ai crediti d’imposta in base a quanto previsto dall’articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile;
- alla lettera c) il comma 1 dell’articolo 17 (Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione) è sostituito prevedendosi che alle imprese di esercizio cinematografico, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell’articolo 21, è riconosciuto un credito d’imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l’aliquota massima di cui al precedente periodo può essere innalzata fino 60 per cento.;
- alla lettera d) il comma dell’articolo 18 (Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica) è sostituito prevedendosi che al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d’imposta nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento dei medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell’articolo 21.;
- alla lettera e) si modificano i commi 1 e 2 dell’articolo 20 (Credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo) della legge n. 220 del 2016;
- alla lettera f) all’articolo 21 (Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta), sono apportate le seguenti modificazioni: al n. 1) il comma 5 è sostituito stabilendosi che con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell’aliquota sulla base di quanto previsto dall’articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono, altresì, disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, che tengano conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal secondo periodo sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura. Il credito di imposta massimo omnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti non può eccedere l’importo massimo previsti dall’articolo 23-ter del DL 201/2011 sulla base delle ulteriori disposizioni applicative contenute nei medesimi decreti; al n. 2) dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente comma 5-ter in cui è previsto che ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 5 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.
- alla lettera g) all’articolo 25 (Disposizioni di attuazione), sono apportate modifiche al comma 1 e sono aggiunti i commi 2 e 3. Il comma 2 stabilisce che ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 1, lettera d-bis), che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa. Il comma 3 prevede che il decreto di cui al comma 1 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.
- alla lettera g) all’articolo 25 (Disposizioni di attuazione), sono apportate modifiche al comma 1 e sono aggiunti i commi 2 e 3. Il comma 2 stabilisce che ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 1, lettera d-bis), che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa. Il comma 3 prevede che il decreto di cui al comma 1 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.
La RT esordisce ribadendo che la proposta normativa apporta una serie di modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”.
In particolare, con la disposizione di cui alla lettera a), che interviene sull’articolo 13, comma 5, si prevede che il decreto del Ministro della cultura con il quale si ripartiscono le risorse del Fondo per il cinema e l’audiovisivo possa destinare dette risorse non a tutte le tipologie di contributi previsti dalla legge n. 220/2016, ma anche solamente ad alcune di esse. La disposizione si pone in termini ordinamentali e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La disposizione di cui alla lettera b), con il quale si sostituisce il comma 2 dell’articolo 15, prevede che il decreto di cui all’articolo 21 con il quale sono determinate le aliquote del credito di imposta debba tenere conto delle risorse disponibili nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall’articolo 12 dalla legge n. 220/2016. In particolare, si dispone che per le opere cinematografiche, l’aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento; per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale e per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale. Si fa salva la possibilità di prevedere differenziazioni dell’aliquota. La disposizione si pone in termini ordinamentali e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
La disposizione di cui alla lettera c), con il quale si sostituisce il comma 1 dell’articolo 17, prevede che il credito di imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico è riconosciuto in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese l’aliquota massima può essere innalzata fino al 60 per cento. La disposizione si pone in termini ordinamentali e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La disposizione di cui alla lettera d), con il quale si sostituisce il comma 1 dell’articolo 18, prevede che il credito di imposta per gli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercitate da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento dei medesimi costi, se esercitate da piccole o medie imprese. La disposizione si pone in termini ordinamentali e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La disposizione di cui alla lettera e) apporta una serie di modificazioni all’articolo 20. In particolare, si eliminano i titolari di reddito di impresa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dai soggetti non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo ai quali può essere riconosciuto il credito di imposta. La disposizione si pone in termini ordinamentali e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La disposizione di cui alla lettera f) apporta una serie di modificazioni all’articolo 21. In particolare, si sostituisce il comma 5, prevedendo che con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta, eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell’aliquota sulla base di quanto previsto dall’articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Inoltre, con il medesimo decreto sono altresì disciplinati i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi, ai quali, in caso di certificazione infedele si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro; le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Il credito d’imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti non può eccedere l’importo massimo previsto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base delle ulteriori disposizioni applicative contenute nei medesimi decreti.
La disposizione di cui alla lettera g) apporta una serie di modificazioni all’articolo 25. In particolare, si prevede che in materia di contributi automatici, i decreti attuativi debbano prevedere anche le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare. Si dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro nei confronti dei soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano dichiarazioni infedeli. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. La disposizione si pone in termini ordinamentali e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non ascrive effetti alle norme.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che il comma 1 dell’articolo 13 della legge n. 220 del 2016 reca una autorizzazione chiaramente predisposta come limite massimo di spesa, sembrerebbe opportuno un supplemento di riflessione sulle norme indicate alle lettere c), d) ed e) che, pur non intaccando i presupposti della rimodulabilità degli oneri, appaiono tuttavia riflettersi nella diminuzione del grado di adeguatezza delle risorse stanziate a fronte dei fabbisogni di spesa prevedibili nel comparto.
In tal senso, pur assicurando la RT in relazione alle tre disposizioni sopracitate che le stesse si pongono in termini essenzialmente ordinamentali, non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, andrebbero forniti elementi di valutazione in merito alla sostenibilità delle iniziative di sostegno al settore cinematografico alla luce delle innovazioni apportate dalla norma.
- alla lettera h) si prevedono alcune modifiche all’art. 26 della legge n. 220 del 2016, che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive. In articolare: al n.1) al comma 2, primo periodo, le parole «difficili realizzati con modeste risorse finanziarie ovvero alle opere» sono soppresse; al n. 2), al comma 2, secondo periodo, le parole da «quindici esperti» a «effettivamente sostenute» sono sostituite dalle seguenti: «una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede, altresì, a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell’impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-bis.»; al n. 3) dopo il comma 2, è aggiunto il comma 2-bis, laddove è stabilito che per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata una spesa nel limite di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024.; al n.4) al comma 4, dopo le parole «medesimo decreto» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare.»; 5) dopo il comma 4, sono aggiunti i commi 5 e 6. Il comma 5 prevede che ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa. Il comma 6 stabilisce che il decreto di cui al comma 4 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.
- alla lettera i) apporta alcune novelle all’art. 27 della legge n. 220 del 2016, che regola i contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva: al n.1) al comma 2-bis, primo periodo, le parole «dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2,» sono soppresse; al n.2) al comma 2-bis, dopo le parole «all'impatto economico del progetto» sono aggiunte le seguenti: «da una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede, altresì, a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell’impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-ter.»; al n.3) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: «2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, è autorizzata una spesa nel limite di 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024.»; 4) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che tali i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare.»; 5) dopo il comma 4, sono aggiunti i commi 5 e 6. Il comma 5 prevede che ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa. Il comma 6 dispone che il decreto di cui al comma 4 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.
La RT ribadisce sulla disposizione di cui alla lettera h) che essa apporta una serie di modificazioni all’articolo 26, in materia di contributi selettivi. In particolare, si eliminano i film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie dalle opere alle quali è prioritariamente destinato il contributo selettivo. Inoltre, si prevede la costituzione di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro della cultura tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore con il compito di valutare la qualità artistica e il valore culturale dell’opera o del progetto da realizzare. Le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione sono stabilite con decreto del Ministro e per tali fini viene autorizzata una spesa nel limite di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024. Inoltre, anche in materia di contributi selettivi, si prevede che i decreti attuativi debbano prevedere anche le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare. Si dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro nei confronti dei soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano dichiarazioni infedeli. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie
Sulla disposizione di cui alla lettera i), rileva che essa apporta una serie di modificazioni all’articolo 27, in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. In particolare, si prevede la costituzione di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore con il compito di valutare la qualità artistica e il valore culturale dell’opera o del progetto da realizzare. Le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione sono stabilite con decreto del Ministro e per tali fini viene autorizzata una spesa nel limite di 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024. Inoltre, si prevede che i decreti attuativi debbano prevedere anche le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare. Si dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro nei confronti dei soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano dichiarazioni infedeli. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente periodo sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Lett. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
3 | h) | Istituzione e funzionamento di una Commissione per assegnazione contributi selettivi cinema (modifica art. 26 della L. 220/2016) | S | C | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
6 | i) | Istituzione e funzionamento di una Commissione per assegnazione contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva cinema (modifica art. 27 della L. 220/2016) | S | C | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Al riguardo, per i profili di quantificazione, trattandosi di autorizzazioni di spesa predisposte come limite massimo e considerato che i compensi previsti per i componenti delle commissioni saranno stabiliti solo con successivo decreto ministeriale nel limite delle risorse autorizzate, non ci sono osservazioni.
Ad ogni modo, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla sostenibilità delle attività di supporto e segreteria alle commissioni ivi previste, potendo a tal fine avvalersi il Ministero interessato delle sole risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente.
Circa gli effetti d’impatto stimati sui saldi di finanza pubblica, nulla da osservare.
Articolo 15
( Misure per l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)
L’articolo autorizza l’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato a coniare monete di taglio speciale destinate ai collezionisti, lo designa come soggetto deputato alla realizzazione, alla personalizzazione e alla gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore e prevede la possibilità di avvalersi del medesimo istituto per l’attuazione delle attività e delle misure della Strategia Nazionale di Cybersicurezza.
In particolare, sostituisce il primo periodo dell’articolo 87, comma 5, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) al fine di autorizzare la coniazione e l’emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 0,25, 0,75, 1,5, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 e 1.000 euro.
Il comma 2 modifica l’articolo 2, della legge 13 luglio 1966, n. 559, aggiungendo al citato articolo un comma 10-ter, che dispone che l’istituto poligrafico e Zecca dello Stato è il soggetto designato alla realizzazione, personalizzazione e gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore ai sensi del comma 10-bis dello stesso articolo e dei documenti fisici la cui produzione è affidata allo stesso.
Il comma 3 dispone l’autorizzazione di spesa per gli interventi di cui al comma 2 nonché al fine di sostenere e promuovere lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle carte valori, per un importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Il comma 4 dispone infine che l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale può avvalersi del supporto dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, per l’attuazione delle attività e delle misure della Strategia Nazionale di Cybersicurezza.
La RT evidenzia sul comma 1 che la disposizione modifica l’articolo 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, autorizzando la coniazione e l’emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 0,25, 0,75, 1,5, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 e 1.000 euro.
Sul comma 2 conferma che la disposizione modifica l’articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, prevedendo l’inserimento del comma 10-ter, con il quale si designa l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato quale soggetto incaricato della realizzazione e gestione, anche digitale, delle carte valori e della produzione dei relativi documenti fisici.
In merito al 3 rileva che la disposizione autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per il finanziamento della realizzazione, produzione e gestione, anche digitale, dei prodotti e dei documenti fisici, considerati carte valori, nonché per lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di tracciabilità di carte valori (quali, ad esempio, contrassegni). Le predette risorse occorrono al fine di promuovere e sviluppare campagne informative per favorire la massima diffusione della conoscenza e del corretto utilizzo dei sistemi di tracciabilità e anticontraffazione delle carte valore anche a favore delle popolazioni più anziane.
Sul comma 4 conferma che la disposizione prevede che l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale possa avvalersi del supporto dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per l’attuazione delle attività e delle misure della Strategia Nazionale di Cybersicurezza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
3 | Contributi all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la realizzazione, la produzione e la gestione, anche digitale, dei prodotti e dei documenti fisici, considerati carte valori, nonché per lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di tracciabilità di carte valori | S | K | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma si configura chiaramente come limite massimo di spesa e che gli oneri ad essa sottesi appaiono rimodulabili, nulla da osservare.
Ad ogni modo, ritenuto che la stessa norma precisa che l’autorizzazione di spesa è finalizzata al finanziamento degli investimenti da effettuarsi, andrebbero forniti elementi informativi in merito alla gamma degli investimenti da porre in essere da parte di IPZS S.p.a. al fine di dare attuazione a quanto stabilito dalle norme in esame.
Inoltre, in merito alla possibilità che si possano produrre maggiori entrate per il bilancio dello Stato con la commercializzazione di nuovi prodotti e carte valori da parte di IPZS S.p.a., pur convenendo con la mancata evidenziazione di effetti dato che eventuali proventi affluirebbero alla società in questione e, solo in un successivo momento, al bilancio dello Stato (a titolo di utili d’esercizio), sarebbe utile disporre di elementi di stima in merito ai possibili maggiori incassi che andrebbero ad incrementare l’utile da versare al bilancio dello Stato(9) .
Venendo allo scrutinio degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, premesso che l’autorizzazione è chiaramente associata a maggiori spese in conto capitale, andrebbero chiarite le ragioni dell’impatto simmetrico associato alla spesa in esame in termini di Fabbisogno/Indebitamento con le annualità di stanziamento in termini di competenza finanziario. Ciò in quanto di norma gli effetti d’impatto di risorse in conto capitale si articolano in più annualità a ragione delle note procedure di evidenzia pubblica, indispensabili al perfezionamento degli impegni di spesa.
9) Si rammenta che IPZS Spa è società in house del Ministero dell’economia e delle finanze che ne è il proprietario dell’intero capitale. Nel 2021 è stato girato al MEF un utile di 48,3 milioni di euro circa. Cfr. Corte dei conti, Sezione Enti, Relazione sulla gestione di IPZS Spa 2021, Determinazione 31 gennaio 2023, n.9, pagina 90.
Articolo 16
(Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti)
L’articolo estende la disciplina della cosiddetta participation exemption, - ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze – anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
In tal senso, prevede che all’articolo 68, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, siano apportare le seguenti modificazioni:
- alla lettera a) dopo il comma 2, sia inserito il comma 2-bis, in cui è previsto che le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 67, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell’articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti ad una imposta sul reddito delle società;
- alla lettera b) al comma 5 si sostituiscono le parole «diverse da quelle di cui al comma 4» con le seguenti: «diverse da quelle di cui al comma 2-bis e di cui al comma 4».
La RT evidenzia sul comma 1 che la disposizione estende il trattamento della non concorrenza alla formazione del reddito imponibile (c.d. participation exemption) alle plusvalenze qualificate, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici, aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti ad una imposta sul reddito delle società.
Ai fini della valutazione dell’impatto sul gettito sono stati analizzati i dati presenti delle dichiarazioni Redditi 2022, anno di imposta 2021, specificamente nel quadro RT, rilevando una plusvalenza tassata con l’imposta sostitutiva del 26% pari a circa 48,2 milioni di euro.
La corrispondente imposta sostitutiva sarebbe di circa 12,5 milioni di euro che a seguito dell’introduzione della modifica proposta concorrerebbe alla determinazione della base imponibili solo al 5%. Ne consegue che la proposta normativa, considerando la disciplina c.d. participation exemption, produrrebbe una perdita di gettito di circa 11,9 milioni di euro su base annua.
Di seguito l’andamento finanziario ipotizzando l’entrata in vigore dal 2024:
in milioni di euro
| 2024 | 2025 | 2026 | dal 2027 |
Imposta sostitutiva | 0 | -11,9 | -11,9 | -11,9 |
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
2 | Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti (participation exemption sulle plusvalenze) tramite modifiche all'art.68 del D.P.R. 917/1986 | E | T | -11,9 | -11,9 | -11,9 | -11,9 | -11,9 | -11,9 | |||
Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che le norme determinano riflessi in termini di minori entrate dal 2025, andrebbero comunque fornite rassicurazioni in merito al grado di prudenzialità della stima effettuata, dal momento che quest’ultima è stata essenzialmente operata sulla base di un dato “storico” piuttosto che alla luce di una stima della platea contribuenti non residenti, nonché in presenza di specifiche condizioni, ossia che i contribuenti risiedano in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La norma infatti precisa che tale facoltà è riconosciuta nel presupposto che i paesi interessati consentano un adeguato scambio di informazioni.
Circa lo scrutinio degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, nulla da osservare.
Capo II
Misure per la lotta all’evasione
Articolo 17
( Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico)
L’articolo dispone che l’Agenzia delle entrate e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale realizzano la piena interoperatività delle rispettive banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati al fine di contrastare l’evasione fiscale nel settore del lavoro domestico.
In particolare, il comma 1 prevede che al fine di contrastare l’evasione nel settore del lavoro domestico, l’Agenzia delle entrate e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con modalità definite d’intesa, realizzino la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate.
Il comma 2 dispone che l’Agenzia delle entrate e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale realizzino la piena interoperatività delle rispettive banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati al fine di contrastare l’evasione fiscale nel settore del lavoro domestico.
Il comma 3 stabilisce che l’Agenzia delle entrate e l’Istituto nazionale della previdenza sociale effettuino attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La RT evidenzia che le disposizioni sono volte a realizzare una più efficiente attività di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico attraverso una maggiore cooperazione tra l’Agenzia delle entrate e l’Inps. In particolare, viene previsto che l’Agenzia utilizzi i dati forniti dall’Inps per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate, per l’invio delle lettere di compliance con cui segnalare anomalie ai contribuenti e per l’attività di analisi del rischio e di controllo volta a una corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.
Precisa che all’attuazione delle predette attività le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Pertanto, ritiene che tali disposizioni siano suscettibili di determinare potenziali effetti positivi sul gettito, derivanti dall’emersione di maggiori imponibili ai fini reddituali e contributivi che, tuttavia, prudenzialmente non sono oggetto di quantificazione.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, nel presupposto che le attività di cui trattasi, espressamente volte ad assicurare la interoperabilità e la collaborazione tra Agenzia delle entrate ed INPS specificamente per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate, per l’invio delle lettere di compliance e per segnalare le anomalie ai contribuenti, nonché per l’attività di analisi del rischio e di controllo volte alla ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, possano trovare attuazione a valere sulle sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente per i due enti, non ci sono osservazioni. Sarebbero ad ogni modo utili rassicurazioni al riguardo.
Articolo 18
(Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili)
Il comma 1 aumenta dal 21 al 26 per cento l’aliquota di imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta. Prevede inoltre che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta venga operata a titolo di acconto. Modifica, inoltre, le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall’Unione europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell’Unione europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.
In tal senso, al comma 1 si apportano modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50:
- alla lettera a) modifica il comma 2 del suddetto articolo 4 aumentando l’aliquota dell’imposta in forma di cedolare secca applicata ai predetti contratti, innalzandola dal 21 al 26 per cento, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta;
- alla lettera b) interviene sul comma 5 del suddetto articolo 4, al fine di tener conto delle diverse aliquote applicabili. Si prevede, infatti, che qualora i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta prevista dal comma 5 del citato articolo 4 viene mantenuta al 21 per cento, prevedendo, però, che, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta, ovvero nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, detta ritenuta venga operata a titolo d’acconto;
- alla lettera c) sostituisce il comma 5-bis del predetto articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, pur mantenendo ferma la previsione contenuta nel primo periodo del medesimo comma 5-bis in base alla quale i soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. Si modifica invece il seguito del comma per prevedere che:i soggetti di cui al comma 5 residenti al di fuori dell’Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi fiscali derivanti dal medesimo articolo 4 mediante la stabile organizzazione; i soggetti di cui al comma 5 residenti al di fuori dall’Unione europea ma privi di un’organizzazione stabile all’interno di uno Stato membro dell’Unione europea, adempiono agli obblighi fiscali derivanti dal medesimo articolo 4 in qualità di responsabili d’imposta, nominando un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti di cui all’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato appartenenti allo stesso gruppo, sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi di cui ai commi 1 e 3;i soggetti di cui al comma 5 residenti in uno Stato membro dell’Unione europea ma privi di una stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi fiscali derivanti dal medesimo articolo 4 ovvero nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale da individuarsi tra i soggetti di cui all’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Il comma 2 aggiunge tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus. A tal fine vengono apportate al TUIR le seguenti modificazioni:
- alla lettera a) si modifica l’articolo 67, comma 1, del TUIR mediante l’aggiunta della lettera b-bis la quale include tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati dal c.d. Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo. Di conseguenza, viene disposto che, quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, secondo cui costituiscono plusvalenze imponibili quelle derivanti dalle cessioni di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, si applica solo alle ipotesi diverse da quelle riconducibili alla lettera b-bis) del menzionato articolo 67.;
- alla lettera b) si modifica l’articolo 68, comma 1, del TUIR prevedendo che la plusvalenza di cui sopra è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo e, in presenza di immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante. Si prevede, tuttavia, che, per gli immobili in esame, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura praticato dal fornitore, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
Il comma 3 prevede che alle plusvalenze introdotte dal comma 2 possa applicarsi l’imposta sostituiva dell'imposta sul reddito del 26 per cento, come previsto dall’articolo 1, comma 496, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005) nel caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.
Il comma 4 prevede che le disposizioni in esame si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Il comma 5 prevede che le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi 2, 3 e 4 affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato ai fini della destinazione, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al “Fondo per la riduzione della previsione fiscale” istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma 130, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022).
La RT riferisce sulle lettere a) e b) del comma 1 che le disposizioni prevedono, per i casi di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta, l’innalzamento dal 21 al 26 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta - sui canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni - dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, che esercitano l’opzione per l’applicazione del regime fiscale della cedolare secca di cui all’art. 3 del d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
In assenza di dati desumibili dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche che consentano di individuare puntualmente gli importi delle locazioni in esame, si è proceduto ad una estrazione dei contribuenti con canoni di locazione a cedolare secca soggetti al 21% dichiarati nel quadro RB per l’anno d’imposta 2021, ipotizzando che le locazioni con giorni inferiori a 365 siano relative alle locazioni brevi.
Ai fini della stima sono stati considerati i contribuenti con più immobili. Dalle elaborazioni effettuate risulta che l’ammontare di detti canoni è di circa 176,9 milioni di euro. Per verificare la robustezza di queste evidenze, sono stati inoltre analizzati i versamenti effettuati con il modello F24 con codice tributo 1919.
Il codice tributo 1919 è utilizzato per il versamento della ritenuta (a titolo di imposta o acconto) del 21% applicabile al momento del pagamento al beneficiario dei canoni o corrispettivi connessi alle locazioni brevi. La ritenuta deve essere applicata da parte dell’intermediario che interviene nei pagamenti, rappresentato da un gestore (c.d. “property manager“) o da un portale web.
Il codice tributo 1919 non deve essere utilizzato quando il pagamento del canone o corrispettivo derivante dalle locazioni brevi è riscosso direttamente dal beneficiario senza intervento di intermediario nella riscossione. La ritenuta sui versamenti relativa all’anno di imposta 2022 risulta di circa 80 milioni a fronte di un ammontare di canoni stimati di 376,8 milioni di euro.
Rileva che da operatori del settore si stima che la quota di mercato delle locazioni brevi gestita da intermediari sia di circa il 25% del totale.
Pur considerando che una quota dei canoni rilevati per parte d’anno potrebbe non riguardare le locazioni brevi, alla luce degli approfondimenti effettuati, che mostrano un ammontare di canoni assoggettati alla cedolare secca sostanzialmente in linea con quello complessiva risultante dall’elaborazione, è stato applicato il differenziale di aliquote dal 21 per cento al 26 per cento, stimando un recupero di competenza annua di cedolare secca di circa +8,8 milioni di euro.
Di seguito l’andamento finanziario, considerando la decorrenza della norma a partire dall’anno 2024, nell’ipotesi prudenziale di applicazione del maggior gettito in sede di dichiarazione:
In milioni di euro
| 2024 | 2025 | dal 2026 |
Cedolare secca | 0 | 17,6 | 8,8 |
In merito al comma 1, lett. c), la RT evidenzia che la disposizione introduce una serie di precisazioni procedurali relativamente ai soggetti non residenti che possiedono in Italia una stabile organizzazione. Alle precisazioni non si ascrivono effetti finanziari.
Sui commi 2-4, rileva che per effetto delle disposizioni introdotte agli articoli 67 e 68 del TUIR vengono ampliate le fattispecie che possono dare luogo a plusvalenze imponibili derivanti dalla cessione di immobili oggetto di interventi che danno diritto al Superbonus e viene potenzialmente incrementata la base di calcolo delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili oggetto di interventi da Superbonus nella misura del 110 per cento per i quali il beneficiario abbia esercitato le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura.
Tenuto conto che tali disposizioni sono suscettibili di determinare potenziali effetti finanziari positivi non quantificabili ex ante, alle stesse, prudenzialmente, non si ascrivono effetti sul gettito. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano alle cessioni realizzate dal 1° gennaio 2024.
Il comma 5 prevede che le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi 2, 3 e 4 affluiscano ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Lett. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
1 | a) | Innalzamento dell’aliquota della cedolare per le locazioni brevi dal 21% al 26% tramite modifica dell'art. 4 del D.L. 50/2017 | E | T | 17,6 | 8,8 | 17,6 | 8,8 | 17,6 | 8,8 | |||
Al riguardo, per i profili di quantificazione, sulle disposizioni riportate alle lettere a) e b) del comma 1, laddove si prevede, nei casi di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta, l’innalzamento dal 21 al 26 per cento dell’aliquota dell’imposta “sostitutiva” dovuta, applicata sui soli canoni derivanti dai contratti di locazione ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, riconducibili alle sole persone fisiche con più immobili che esercitino l’opzione per l’applicazione del regime fiscale della cedolare “secca”, posto che la RT fornisce una stima basata sulla “estrazione” dei soli contribuenti con canoni di locazione a cedolare secca soggetti al 21% dichiarati nel 2022 nel quadro RB per l’anno d’imposta 2021, ipotizzando che le locazioni con giorni inferiori a 365 siano tutte relative alle locazioni “brevi”, ritenuta tale stima improntata ad una certa “solidità”, nulla di particolare da osservare. Va oltretutto segnalato che la stima è stata contro-verificata dalla RT anche alla luce dei dati di versamento relativi al codice tributo 1919, sostanzialmente in linea con quelli stimati mediante i dati del quadro RB; va tuttavia sottolineato che detto codice non è utilizzato quando il pagamento del canone o corrispettivo derivante dalle locazioni brevi sia riscosso direttamente dal beneficiario senza intervento di intermediario nella riscossione.
Sulla lettera c) del comma 1, posto che la disposizione introduce una serie di precisazioni procedurali relativamente ai soggetti non residenti che possiedono in Italia una stabile organizzazione, nulla da osservare.
Sui commi 2-4, la RT rileva che per effetto delle disposizioni introdotte agli articoli 67 e 68 del Tuir vengono ampliate le fattispecie che possono dare luogo a plusvalenze imponibili derivanti dalla cessione di immobili oggetto di interventi che danno diritto al Superbonus e viene potenzialmente incrementata la base di calcolo delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili oggetto di interventi da Superbonus. Sul punto, considerato che la norma è suscettibile di generare maggiori entrate e che ad essa non si ascrivono effetti di maggiore gettito, nulla da osservare.
In merito al comma 5, laddove si prevede che le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi 2, 3 e 4 affluiscano ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nulla da osservare.
Venendo infine allo scrutinio degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.
Articolo 19
(Imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione europea)
L’articolo modifica da 300 mila lire (154,9 euro) a 70 euro il valore delle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, al di sopra del quale non è dovuto il pagamento dell'IVA.
La RT evidenzia che la norma interviene all’articolo 38-quater, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di ridurre da 154,95 euro (300 mila lire) a 70 euro il valore delle cessioni a viaggiatori domiciliati o residenti fuori della UE di beni destinati all’uso personale da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell’Unione europea che possono essere effettuate senza pagamento dell’IVA (il negoziante può non applicare l’imposta al viaggiatore extra UE o questi può chiedere in dogana la restituzione dell’imposta pagata).
Evidenzia che la riduzione della soglia del valore delle cessioni da 154,95 euro a 70,00 euro amplia la possibilità per i turisti extra UE di non pagare ovvero di chiedere il rimborso dell’IVA sugli acquisti di beni effettuati in Italia.
Sotto il profilo finanziario, sulla base dei dati e delle elaborazioni svolte dal Ministero del Turismo, l’attuale soglia minima di spesa (euro 154,94) riguarda un flusso di turisti internazionali extra UE per una spesa per lo shopping stimata di circa 3,1 miliardi di euro. Inoltre, sempre dalla stessa elaborazione risulta che la quota di tale importo esclusa dal tax free ammonta a circa 350 milioni di euro, generando un flusso di IVA pari a 51,1 milioni di euro.
Rileva che tale spesa è attribuita per il 60% alle operazioni comprese tra euro 70 e 154,94, ossia un ammontare di circa 210 milioni di euro, con un corrispondente gettito IVA pari a circa 30,7 milioni di euro.
Pertanto, considerando l’entrata in vigore della misura dal 2024, si stima una perdita di gettito di 30,7 milioni di euro su base annua a decorrere dalla stessa annualità.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Abbassamento soglia di esenzione IVA sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione europea tramite modifica dell'art.38-quater, c. 1 del D.P.R. 633/1972. | E | T | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 | -30,7 |
Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la riduzione della soglia del valore delle cessioni da 154,95 euro a 70,00 euro amplia la possibilità per i turisti extra UE di non pagare, ovvero, di chiedere il rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti di beni effettuati in Italia.
In proposito, dal momento che la RT rinvia a dati ed elaborazioni svolte dal Ministero del Turismo secondo cui l’attuale soglia minima di spesa (euro 154,94) riguarda un flusso di turisti internazionali extra UE con una spesa per lo shopping stimata in circa 3,1 miliardi di euro, ammontando la quota di tale importo esclusa dal tax free a circa 350 milioni di euro e generando un flusso di IVA pari a 51,1 milioni di euro, appare necessario acquisire maggiori informazioni in merito a tali dati, al fine di confermare la prudenzialità della valutazione. Sul punto, anche in considerazione della perdita di gettito stimata dal 2024, va infatti rammentato che il comma 3, terzo periodo, dell’articolo 17 della legge di contabilità, prevede che nella RT siano indicati dati e metodi utilizzati per la quantificazione, specificando le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare.
Infine, circa lo scrutinio degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, nulla da osservare.
Articolo 20
( Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
L’articolo dispone in merito all’adeguamento delle rimanenze di merci ai fini fiscali, per gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio. L’adeguamento, relativo al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, può essere effettuato mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse. A seconda che venga effettuato tramite l’eliminazione o l’iscrizione di valori, dà luogo al pagamento di diverse imposte, non rilevando, in ogni caso, a fini sanzionatori di alcun genere.
In particolare, il comma 1 riconosce agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio la facoltà, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, di adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 (Variazioni delle rimanenze)(10) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.
Il comma 2 prevede che l’adeguamento di cui al comma 1 possa essere effettuato attraverso due metodi. Il primo consiste nell’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi. Il secondo metodo consiste, invece, nella registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente.
Il comma 3, suddiviso in lettera a) e b), dispone circa gli effetti dell’adeguamento rispetto all’eliminazione dei valori.
In particolare: in base alla lettera a), l’adeguamento comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L’aliquota media tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali è quella risultante dal rapporto tra l’imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato.
Ai sensi della lettera b), l’adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
Il comma 4 dispone che l’adeguamento effettuato con la procedura di iscrizione di valori comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare al valore iscritto.
Il comma 5 stabilisce che l’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di cui al comma 1 (quello in corso al 30 settembre 2023). Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta di cui al comma 1 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. Al mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.
Il comma 6 stabilisce che l’adeguamento di cui al comma 1 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 3 e 4 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta indicato al comma 1 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti a quello indicato al comma 1. L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il comma 7 prevede che ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il comma 8 stabilisce che le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione della presente disposizione affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
La RT evidenzia che il comma 1 prevede la possibilità di adeguare le esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione a favore degli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.
Il comma 2 prevede che l’adeguamento, che può essere effettuato mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, è condizionato al pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il comma 3 prevede in particolare, in caso di eliminazione di valori:
- il pagamento dell’Iva non assolta da applicare al valore eliminato moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione da stabilire con apposito decreto dirigenziale;
- il pagamento di una imposta sostitutiva, con aliquota al 18%, delle imposte sui redditi e dell’Irap da applicare alla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione ed il valore eliminato.
Il comma 4 stabilisce che in caso, invece, di iscrizione di esistenze iniziali, l’adeguamento comporta il pagamento della sola imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap del valore iscritto. In tal caso, non è, invece, dovuta l’imposta sul valore aggiunto.
Quanto ai commi 5 e 6, l’adeguamento avviene nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e il versamento delle imposte è effettuato in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta successivo.
In merito al comma 7, si afferma che l’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
La RT prosegue evidenziando che ai sensi della legislazione vigente tali operazioni di adeguamento non vengono effettuate in quanto il contribuente dovrebbe scontare sulla differenza la tassazione ordinaria, con la conseguenza che i bilanci contengono valori delle rimanenze non perfettamente corrispondenti a quelli reali rilevando in termini di risultato d’esercizio esclusivamente le variazioni delle stesse. La misura, pertanto, è foriera di determinare effetti positivi in termini di gettito prudenzialmente non quantificati in quanto legati sia alle “dimensioni” del fenomeno di sovrastima del magazzino sia a fattori comportamentali.
Il comma 8 prevede che le predette eventuali maggiori entrate affluiscano ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, tenuto conto che la disposizione predispone le condizioni legali per la regolarizzazione delle consistenze relative a quantità e valori delle rimanenze di magazzino, così come queste sono iscritte in bilancio, e che la norma, secondo quanto riferito dalla RT, sembrerebbe suscettibile di determinare effetti positivi in termini di gettito che prudenzialmente non vengono quantificati, nulla da osservare.
Ad ogni modo, andrebbero comunque forniti elementi di chiarificazione in merito ai “fattori comportamentali” a cui sono legati i possibili effetti positivi di gettito espressamente richiamati dalla RT.
10) L'art. 92 del T.U.I.R. stabilisce che le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma dei successivi commi. 2, 3 e 4 (se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio il valore minimo, di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale).
Articolo 21
( Misure in materia di variazione dello stato dei beni)
Il comma 1 prevede che l’Agenzia delle entrate sia tenuta a verificare, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 (Documenti tecnici) del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 (Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari), anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.
Il comma 2 stabilisce che nei casi oggetto di verifica di cui al comma 1 per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
La RT riferisce che l’articolo reca disposizioni che non determinano maggiori oneri finanziari, trattandosi di verifiche svolte in via ordinaria dall’Agenzia delle entrate nell’ambito dei propri compiti istituzionali. Gli stessi, al contrario, possono avere effetti positivi sul gettito non predeterminabili, che, per motivi prudenziali, non sono oggetto di quantificazione.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma in esame sarebbe al più suscettibile di determinare effetti positivi sul gettito, peraltro prudenzialmente non quantificati, non ci sono osservazioni.
Articolo 22
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)
Stralciato ai sensi dell’articolo 126, comma 3, del Regolamento.
Articolo 23
(Misure di contrasto all’evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti)
L’articolo, ai commi 1-3, eleva, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta ed estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.
In particolare, il comma 1 modifica l’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, portando dall’8% all’11% l’aliquota della ritenuta d’acconto sull’imposta sui redditi dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. La disposizione, come anticipato, si applica a decorrere dal 1° marzo 2024.
La RT rileva che la norma in argomento innalza, dall’8 per cento all’11 per cento, la ritenuta che deve essere effettuata dalle banche e da Poste Italiane SPA all’atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
Per quantificare gli effetti positivi di gettito connessi alla modifica normativa, la RT stima preliminarmente un totale dei versamenti di tale ritenuta, identificata dal codice tributo 1039, sulla base degli ultimi dati disponibili nel triennio 2021-2023, di 3,25 miliardi di euro. Pertanto, l’innalzamento dell’aliquota della ritenuta di 3 punti percentuali può portare ad un maggior gettito pari a 1,22 miliardi di euro.
Rispetto a tale ammontare, inoltre, occorre quantificare la quota-parte che produce effetti, in termini di cassa, solo nel primo anno di applicazione della nuova aliquota - venendo compensata dai minori acconti dovuti dai percipienti - e quella che corrisponde a un aumento permanente del gettito.
Infatti, la ritenuta operata dai sostituti può essere scomputata dall’imposta dovuta dai sostituiti, sempreché i compensi percepiti vengano regolarmente dichiarati. Pertanto, in relazione ai contribuenti che non adempiono agli obblighi dichiarativi in maniera fedele, il maggior gettito derivante dall’aumento dell’aliquota della ritenuta può considerarsi definitivamente acquisito dall’erario, poiché in sua assenza gli importi non sarebbe correttamente assoggettati a tassazione.
A tal proposito, per stimare la quota parte dei corrispettivi potenzialmente evasivi, si può utilizzare la propensione all’evasione, così come risulta dalla Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva 2023, redatta ai sensi dell’articolo 10-bis.1. (“Monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva”) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica).
In particolare, da tale relazione emerge che, per il 2020, la propensione media (Irpef ed Ires, calcolata in relazione ai rispettivi potenziali) all’evasione è pari al 49 per cento. Applicando tale percentuale alle maggiori ritenute in argomento, si può quantificare un maggior gettito strutturale pari a 598 milioni di euro. Di conseguenza, l’effetto puramente di cassa, che si verifica solo nel primo anno e viene compensato dai minori acconti dovuti, è quantificabile in 622 milioni di euro. A tale proposito, tuttavia, occorre considerare che, sempre dalla citata relazione, si evince che la propensione al collection gap (Irpef ed Ires) è pari in media al 4 per cento.
Pertanto, un ulteriore effetto strutturale della misura può essere colto rispetto alla riduzione del fenomeno dell’omesso versamento delle imposte dichiarate per un importo pari a 24 milioni di euro.
In ultimo, si rileva che per tenere conto delle tempistiche di efficacia della disposizione, per l’anno 2024 il maggior gettito è prudenzialmente quantificato in 10/12 del totale, tenuto conto che la norma entra in vigore il 1° marzo 2024.
Tutto ciò premesso, a seguire si riportano in forma tabellare gli effetti di gettito (IRPEF), in termini di cassa, ascrivibili alla disposizione:
in milioni di euro
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Ritenuta | 518 | 622 | 622 | 622 |
Totale | 518 | 622 | 622 | 622 |
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Incremento dall’8% al’11% della ritenuta che deve essere effettuata dalle banche e da Poste Italiane SPA all’atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta | E | T | 518 | 622 | 622 | 518 | 622 | 622 | 518 | 622 | 622 |
Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando l’apparente solidità dei dati esposti dalla RT ai fini della stima del maggior gettito atteso, si evidenzia quanto segue. Dal momento che la ritenuta operata dai sostituti può essere scomputata dall’imposta da loro dovuta, sempreché i compensi percepiti vengano regolarmente dichiarati, ne consegue che solo in tal caso il maggior gettito derivante dall’aumento dell’aliquota della ritenuta può considerarsi definitivamente acquisito dall’erario, poiché altrimenti, in sua assenza, gli importi non sarebbero correttamente assoggettati a tassazione. A tale proposito, dal momento che la stessa RT evidenzia che la propensione media all’evasione (Irpef ed Ires, calcolata in relazione ai rispettivi potenziali) è pari al 49 per cento, e che applicando tale percentuale alle maggiori ritenute in esame si può quantificare un del maggior gettito “strutturale” pari a 598 milioni di euro, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla prudenzialità della detta ipotesi, oltreché conferme in merito agli effetti di cassa ipotizzati a regime.
Circa lo scrutinio degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.
Il comma 2 estende l’applicazione delle disposizioni sulle ritenute a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, e ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva. A tal fine viene abrogato il riferimento ai sopra indicati soggetti contenuto nel quinto comma dell’articolo 25-bis, che individua i soggetti cui non si applicano le disposizioni relative alla sopra descritta ritenuta.
Il comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 2 si applichino solo a decorrere dal 1° aprile 2024.
La RT evidenzia che la disposizione modifica l’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, estendendo l’istituto della ritenuta a titolo di acconto anche alle provvigioni corrisposte a fronte di prestazioni di intermediazione effettuate nel settore assicurativo, con aliquota pari al 23%.
Si prevede, altresì, che detta aliquota venga applicata sul 50% dell’imponibile (ammontare delle provvigioni percepite).
Detta base imponibile è ridotta al 20% nel caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti, preponenti o mandanti di avvalersi in via continuativa nell’esercizio della propria attività dell’opera di dipendenti o di terzi.
Sottolinea che l’estensione dell’ambito applicativo della ritenuta a termini della RT consente un recupero di gettito, sia connesso all’evasione derivante dall’infedele od omessa dichiarazione dei proventi da parte degli agenti assicurativi, sia un recupero di evasione da riscossione (i.e. somme dichiarate e non versate).
Rileva che attraverso l’introduzione di un obbligo di sostituzione di imposta all’interno di un settore che ne è sprovvisto si consente di aumentare la capacità dell’Amministrazione finanziaria di intercettare i fenomeni evasivi - grazie al contrasto di interessi che si crea tra sostituto e sostituito – e rendere il sistema impositivo maggiormente conforme ai canoni della compliance by design.
Per quantificare gli effetti di gettito connessi alla disposizione, in via preliminare evidenzia che la Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva 2023, redatta ai sensi dell’articolo 10-bis.1. (“Monitoraggio dell’evasione fiscale e contributiva”) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), ha stimato la propensione media al gap (Irpef ed Ires) al 49 per cento. Per utilizzare il dato da ultimo citato, è stato quantificato, tramite l’analisi dei modelli dichiarativi presentati in relazione all’anno 2021, il totale dei componenti positivi dichiarati da coloro che operano nel settore identificato dai codici Ateco 66.22.01 (Broker di assicurazioni), 66.22.02 (Agenti di assicurazioni), 66.22.03 (Sub-agenti di assicurazioni) e 66.22.04 (produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni).
Dividendo tale valore, ammontante a 9,7 miliardi di euro, per il complemento a uno della propensione al gap (cioè 51 per cento) si ottiene il totale dei componenti positivi, inclusi quelli non dichiarati, pari a 19 miliardi. Fatto ciò, applicando alla differenza tra i componenti positivi ricostruiti e quelli dichiarati (9,3 miliardi) la ritenuta di imposta determinata nel suo ammontare medio (8%= [(23/2)+(23/5)]/2), si ottiene un maggior gettito strutturale pari a 744 milioni.
A tal proposito, si rileva che, rispetto ai componenti non correttamente dichiarati, la ritenuta è idonea a produrre un maggior gettito “definitivo”, poiché non si attiva il meccanismo dello scomputo in dichiarazione da parte del percipiente.
Inoltre, rispetto ai compensi correttamente dichiarati, la ritenuta è in grado di ridurre il fenomeno del collection gap, con un conseguente maggior gettito che può essere determinato moltiplicando la propensione al gap da riscossione Irpef ed Ires (4 per cento) per l’importo della ritenuta applicata sui compensi dichiarati, ottenendo quindi un valore di 34 mln [(0.08*(9,7mld))*0.04].
Tutto ciò premesso, a seguire si riportano in forma tabellare gli effetti di gettito (IRPEF), in termini di cassa, ascrivibili alla disposizione:
Importi in milioni di euro | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Effetti di gettito | 583 | 778 | 778 | 778 |
Totale | 583 | 778 | 778 | 778 |
Si prevede che le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a partire dal 1° aprile.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
2 | Estensione della ritenuta a titolo d’acconto, con obbligo di rivalsa, con aliquota del 23% anche a società, enti e persone fisiche che corrispondono provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari | E | T | 583 | 778 | 778 | 583 | 778 | 778 | 583 | 778 | 778 |
Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce dei dati considerati dalla RT nonché delle ipotesi contemplate in relazione alla percentuale di compliance ipotizzata riguardo alla estensione dell’istituto della ritenuta a titolo di acconto anche alle provvigioni corrisposte a fronte di prestazioni di intermediazione effettuate nel settore assicurativo, e nel presupposto che le ipotesi ivi considerate rispondano a criteri di prudenzialità, nulla di particolare da osservare.
Circa lo scrutinio degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.
Il comma 4, alle lettere a) e b), eleva l’aliquota ordinaria dell’IVIE - imposta sul valore degli immobili situati all’estero - dallo 0,76 all’1,06 per cento e l’aliquota dell’IVAFE – imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero - dal 2 al 4 per mille annuo, per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Novella pertanto l’articolo 19 (Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori «scudati» e su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) con le seguenti modificazioni:
- alla lettera a) al comma 15, primo periodo, le parole: «0,76 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1,06 per cento»;
- alla lettera b) dopo il comma 20 è aggiunto il comma 20-bis, in cui si stabilisce che l’imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dal 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 maggio 1999 e successive modifiche.
La RT rileva che la disposizione di cui alla lettera a) innalza l’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero equiparandola all’aliquota massima prevista per l’IMU per gli immobili tenuti a disposizione in Italia, tenuto conto che i comuni italiani di maggiore dimensione applicano l’aliquota massima. Pertanto, detta aliquota passa dallo 0,76 per cento all’1,06 per cento.
Per quantificare gli effetti finanziari positivi derivanti dalla norma, è stato preliminarmente determinato il valore complessivo dell’IVIE dovuta per l’anno di imposta 2021, che rappresenta l’ultimo anno per il quale sono state presentate le dichiarazioni reddituali; in particolare, l’elaborazione è stata effettuata analizzando quanto riportato dai contribuenti nel quadro RW.
Al riguardo, evidenzia il carattere prudenziale della stima, tenendo conto che, in relazione agli immobili per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, non vi è l’obbligo di indicazione nel quadro RW (se già dichiarati in annualità precedenti).
Tale analisi ha permesso di quantificare, in vigenza dell’aliquota dello 0,76 per cento, un ammontare di imposta dovuta pari a 95.935.213 di euro. Tramite un calcolo proporzionale, la maggiorazione dell’aliquota disposta dalla norma ha portato ad un valore di IVIE complessiva pari a euro 133.804.376 [95.935.213 x (1.06 per cento/0.76 per cento]).
Pertanto, il gettito differenziale dovuto alla norma può essere quantificato in euro 37.869.163 (133.804.376-95.935.213).
Per quantificare gli effetti in termini di cassa, inoltre, si è tenuto conto che la disciplina dell’IVIE prevede che il versamento sia effettuato tramite acconto e saldo, ove l’acconto è pari al 100 per cento dell’imposta dovuta per il periodo di imposta precedente. Pertanto, la modifica dell’aliquota a partire dal periodo di imposta 2024 produrrà i suoi effetti dall’anno 2025. Inoltre, in tale ultimo anno andranno a sommarsi la maggiorazione dell’importo dovuto a saldo per l’anno 2024 e il maggiore importo dell’acconto.
Tutto ciò premesso, a seguire si espongono in forma tabellare gli effetti di gettito declinati in termini di cassa:
Importi in milioni di euro | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Effetti di gettito | 0 | 75 | 37 | 37 |
Totale | 0 | 75 | 37 | 37 |
Sulla disposizione di cui alla lettera b), rileva che modifica, raddoppiandola, l’aliquota dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute negli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. del 4 maggio 1999 e successive modifiche; da tale ambito, a partire dal 2024 sarà esclusa la Svizzera.
Per la determinazione degli effetti finanziari connessi alla modifica normativa, è stato preliminarmente determinato il valore complessivo dell’IVAFE dovuta, in relazione ai beni situati negli Stati citati (eccettuata, per quanto sopra detto, la Svizzera), per l’anno di imposta 2021, che rappresenta l’ultimo anno per il quale sono state presentate le dichiarazioni reddituali; in particolare, l’elaborazione è stata effettuata analizzando quanto riportato dai contribuenti nel quadro RW.
Tale analisi ha permesso di quantificare, in vigenza dell’aliquota del 2 per mille, un ammontare di imposta dovuta pari a euro 8.781.246. Il raddoppio dell’aliquota impositiva disposto dalla norma, quindi, può determinare un gettito complessivo pari a 17.562.492 di euro.
Per quantificare gli effetti in termini di cassa, inoltre, si è tenuto conto che la disciplina dell’IVAFE prevede che il versamento sia effettuato tramite acconto e saldo, ove l’acconto è pari al 100 per cento dell’imposta dovuta per il periodo di imposta precedente. Pertanto, la modifica dell’aliquota a partire dal periodo di imposta 2024 produrrà i suoi effetti dall’anno 2025. Inoltre, in tale ultimo anno andranno a sommarsi la maggiorazione dell’importo dovuto a saldo per l’anno 2024 e il maggiore importo dell’acconto.
Tutto ciò premesso, a seguire si espongono in forma tabellare gli effetti di gettito declinati in termini di cassa:
Importi in milioni di euro | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Effetti di gettito | 0 | 17,5 | 8,7 | 8,7 |
Totale | 0 | 17,5 | 8,7 | 8,7 |
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Lett. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
4 | a) | Innalzamento dell'aliquota di imposta sul valore degli immobili esteri | E | T | 75,0 | 37,0 | 75,0 | 37,0 | 75,0 | 37,0 | |||
b) | Raddoppio dell’aliquota dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute negli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato | E | T | 17,5 | 8,7 | 17,5 | 8,7 | 17,5 | 8,7 | ||||
Al riguardo, per i profili di quantificazione, sulla lettera a), premesso che la disposizione innalza l’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero equiparandola all’aliquota massima prevista per l’IMU per gli immobili tenuti a disposizione in Italia, portandola dallo 0,76 per cento all’1,06 per cento, tenuto conto che la RT assume il valore complessivo dell’IVIE parametrandolo all’imposta dovuta per l’anno 2021 (quadro dichiarativo RW) ed evidenziando il carattere prudenziale della stima, non ci sono particolari osservazioni.
Ad ogni modo, andrebbero fornite conferme in merito agli effetti di cassa ipotizzati, per via del meccanismo acconto/saldo riferito alle singole annualità del triennio 2024/2026.
In relazione agli effetti quantificati in relazione alla lettera b), laddove si modifica, raddoppiandola, l’aliquota dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute negli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. del 4 maggio 1999, alla luce della solidità dei dati considerati per la stima del maggior gettito, non ci sono osservazioni. Per la determinazione degli effetti finanziari connessi alla modifica normativa è stato infatti preliminarmente determinato il valore complessivo dell’IVAFE dovuta, in relazione ai beni situati negli Stati citati (eccettuata la Svizzera) per l’anno di imposta 2021, che rappresenta l’ultimo anno per il quale sono state presentate le dichiarazioni reddituali; in particolare, l’elaborazione è stata effettuata analizzando quanto riportato dai contribuenti nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.
Ad ogni modo, andrebbero fornite conferme in merito agli effetti di cassa ipotizzati, per via del meccanismo acconto/saldo riferito alle singole annualità del triennio 2024/2026.
Circa lo scrutinio degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.
Il comma 5 novella il T.U.I.R. introducendo delle modifiche in materia di: atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società; redditi rientranti nella categoria redditi diversi; plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi.
A tal fine, sono apportate le seguenti modificazioni:
- alla lettera a) si modifica l’articolo 9 del Testo Unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) in materia di determinazione dei redditi e delle perdite. Il comma 5 del richiamato articolo 9 dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società. Con la norma in esame si precisa che tale disposizione, ai fini delle imposte sui redditi, si applica laddove non è previsto diversamente;
- alla lettera b) si modifica l’articolo 67, lettera h), del TUIR, in materia di redditi diversi, ampliando il novero dei redditi rientranti in tale categoria residuale. Si include nella disciplina dei redditi diversi, oltre ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, servitù);
- alla lettera c) si modifica la lettera d) del comma 7 dell’articolo 68, in materia di determinazione delle plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi. La norma prevede che per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione. Poiché con la disposizione in esame viene espunto il riferimento al 25 per cento, le plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione.
La RT evidenzia che le disposizioni di cui alle lettere a) e b), modificano l’attuale regime di tassazione degli atti costitutivi o traslativi dei diritti reali di godimento.
In particolare, viene disposto che – salvo i casi specificamente disciplinati dalle norme vigenti, il regime impositivo delle plusvalenze sia riservato solo alle cessioni dei diritti reali di godimento che seguono la sua costituzione ad opera del proprietario, mentre i redditi ritratti in sede di costituzione dei medesimi diritti divengono imponibili per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta.
Fatta tale premessa, per quantificare gli effetti finanziari della norma, tramite l’esame dei dati riportati negli atti notarili aventi ad oggetto la costituzione o il trasferimento del diritto di superficie, che rappresenta l’ipotesi più ricorrente di diritto reale di godimento, è stato rilevato che nell’anno 2021 il valore totale delle operazioni aventi ad oggetto tale diritto è stato pari a euro 1.383.395.579. A fronte di tali corrispettivi di vendita, le plusvalenze complessivamente dichiarate dai danti causa corrispondono a euro 60.875.127. Non essendo possibile distinguere analiticamente i negozi aventi ad oggetto la costituzione del diritto da quelli relativi alla sua cessione e considerando che i casi cessione del diritto, presupponendo la sua avvenuta costituzione, sono sicuramente inferiori in termini numerici, i negozi costitutivi sono stati prudenzialmente individuati in ragione del 50 per cento del totale. Pertanto, il valore complessivo dei redditi da sottoporre a tassazione in base alla disposizione in commento è risultato pari a euro 691.697.789. Sottraendo da tale importo le somme dichiarate dai danti causa, il reddito differenziale è quantificabile in 630.822.663. Applicando, in via prudenziale, a tale importo un’aliquota media del 33 per cento, si ottiene una maggiore imposta pari a euro 208.171.478.
Inoltre, per declinare gli effetti positivi di gettito in termini di cassa, si evidenzia che il versamento Irpef viene effettuato tramite acconto e saldo, ove l’acconto è pari al 100 per cento dell’imposta dovuta per il periodo di imposta precedente. Pertanto, la modifica delle regole di determinazione della base imponibile, a partire dal periodo di imposta 2024, produrrà i suoi effetti dall’anno 2025. Inoltre, in tale ultimo anno andranno a sommarsi la maggiorazione dell’importo dovuto a saldo per l’anno 2024 e il maggiore importo dell’acconto.
Importi in milioni di euro | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Effetti di gettito | 0 | 416 | 208 | 208 |
Totale | 0 | 416 | 208 | 208 |
La disposizione di cui al comma 5, lettera c), modifica le regole di determinazione della base imponibile relative alla cessione di metalli preziosi, eliminando la possibilità prevista dal vigente art. 68, comma 1, lett. d), del T.U.I.R di determinare forfettariamente nella misura del 25% – in mancanza di documentazione inerente il costo di acquisto - l’importo della plusvalenza, cosicché, ove la base imponibile non possa essere determinata in maniera analitica, la plusvalenza si presumerà nella misura dell’intero corrispettivo percepito.
Quanto alla metodologia seguita per stimare gli effetti finanziari, in via preliminare si evidenzia che non tutti i dati relativi alle compravendite di metalli preziosi sono disponibili (es. vendite tra privati) e, di conseguenza, gli importi di seguito quantificati possono considerarsi assolutamente prudenziali. In particolare, in base alle informazioni trasmesse dagli intermediari finanziari in relazione alle compravendite di metalli preziosi perfezionate con il loro intervento, risulta che il totale del valore delle vendite realizzate nel 2022 (ultimo anno intero disponibile) ammonta a euro 3.017.139.012. In base all’attuale disciplina normativa, anche considerato che la maggior parte dei beni preziosi perviene a titolo gratuito in occasione di eventi e festività familiari e, quindi, non ha un costo d’acquisto, il reddito imponibile relativo alle citate operazioni può essere quantificato in misura pari al 25 per cento del totale, cioè pari a euro 754.284.753. Per effetto della disposizione normativa, invece, il reddito imponibile sarebbe, come anticipato, da quantificare in maniera analitica e, in assenza del costo di acquisto, corrisponderebbe all’intero valore di cessione. In via prudenziale, per quantificare la plusvalenza teorica si utilizza l’incremento percentuale del valore dell’oro - che è il bene maggiormente rappresentativo della categoria dei metalli preziosi - registrato a partire dal 2019, che ammonta a circa il 100 per cento, con conseguente plusvalenza sul prezzo di acquisto del 50 per cento. Applicando tale valore percentuale al totale dei corrispettivi, il reddito imponibile complessivo risulta pari a euro 1.508.569.506, mentre il reddito differenziale (rispetto alla base imponibile determinata con le regole previgenti) a euro 754.284.753. Considerato, altresì, che le plusvalenze in argomento sono soggette a tassazione sostitutiva con un’aliquota del 26 per cento, il maggior gettito connesso alla disposizione normativa può essere stimato in un importo pari a euro 196.114.036.
Da ultimo, per determinare l’effetto in termini di cassa, si evidenzia che l’imposta sostitutiva non prevede il versamento di acconti e, di conseguenza, il primo effetto finanziario positivo si produrrà interamente nell’anno 2025.
Importi in milioni di euro | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Effetti di gettito | 0 | 196 | 196 | 196 |
Totale | 0 | 196 | 196 | 196 |
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Lett. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
5 | a) e b) | Modifica regime di tassazione degli atti costitutivi o traslativi dei diritti reali di godimento | E | T | 416 | 208 | 416 | 208 | 416 | 208 | |||
c) | Modifica delle regole di determinazione della base imponibile relative alla cessione di metalli preziosi | E | T | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | ||||
Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che le lettere a) e b) dispongono che il regime impositivo delle plusvalenze sia riservato solo alle cessioni dei diritti reali di godimento che seguono la sua costituzione ad opera del proprietario, mentre i redditi ritratti in sede di costituzione dei medesimi diritti divengono imponibili per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, considerato che la quantificazione degli effetti è stata calcolata sulla base dei dati riportati negli atti notarili aventi ad oggetto la costituzione o il trasferimento del diritto di superficie, che rappresenta l’ipotesi più ricorrente di diritto reale di godimento, nulla da osservare.
Ad ogni modo, andrebbero fornite conferme in merito all’applicazione in via prudenziale di un’aliquota media del 33 per cento, nonché riguardo agli effetti di cassa ipotizzati, per via del meccanismo acconto/saldo riferito alle singole annualità del triennio 2024/2026.
Quanto alla lettera c), che modifica le regole di determinazione della base imponibile relative alla cessione di metalli preziosi, eliminando la possibilità prevista attualmente dal vigente articolo 68, comma 1, lett. d), del T.U.I.R., di determinare forfettariamente nella misura del 25% – in mancanza di documentazione inerente il costo di acquisto - l’importo della plusvalenza, cosicché, ove la base imponibile non possa essere determinata in maniera analitica, la plusvalenza si presumerà nella misura dell’intero corrispettivo percepito, in considerazione dei dati e parametri utilizzati nella stima dalla RT, nulla da osservare.
Circa gli effetti di cassa, non prevedendosi “acconti” per il prelievo in questione, per cui gli effetti decorreranno solo dal 2025, non ci sono osservazioni. Non ci sono pertanto particolari osservazioni in merito allo scrutinio degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica.
Il comma 6 integra l’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, laddove dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: «9-ter. «Ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle presenti disposizioni.».
La RT evidenzia che la disposizione ha finalità di contrasto alle frodi IVA nel settore della compravendita di autoveicoli, estendendo all’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le procedure di versamento (tramite F24 El.IDE) e controllo previste ai commi 9 e 9-bis dell’art. 1 del D.L. n. 262 del 2006. Storicamente, l’immatricolazione di veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino si presentava limitata, sia dal punto di vista numerico che dal punto di vista geografico.
Dal punto di vista numerico, la RT osserva il costante incremento del numero dei veicoli di provenienza sammarinese (da 2.390 veicoli nel 2018 a 8.887 veicoli nel 2022).
Risulta significativo, inoltre, il numero di auto provenienti formalmente dalla Repubblica di San Marino se raffrontato con il numero di auto effettivamente immatricolate in detto Stato: negli anni 2018 e 2019 una percentuale attorno all’80 per cento era costituita da auto effettivamente immatricolate nella stessa Repubblica di San Marino e quindi geograficamente legate a questo territorio. Tale percentuale cala drasticamente negli anni dal 2021 in avanti: dal 2021 infatti è pienamente operativa la riforma di cui all’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, comportante la verifica da parte dell’Agenzia delle entrate in capo a tutte le immatricolazioni di veicoli di provenienza comunitaria. Il controllo da parte dell’Agenzia delle entrate ha evidentemente indotto la ricerca di nuovi canali per ottenere l’immatricolazione di veicoli di provenienza comunitaria in frode all’IVA: si presume che il significativo aumento dei veicoli formalmente provenienti dalla Repubblica di San Marino, tanto più quando svincolato da un’immatricolazione nello stesso Paese, possa essere messo in relazione a un fenomeno frodatorio.
Oltre all’incremento numerico, legato in massima parte ad auto della categoria di lusso (e quindi dal rilevante valore unitario), rileva la presenza di numerosi soggetti fiscalmente evanescenti che richiedono l’immatricolazione dei veicoli. Limitatamente alle società e ai titolari di partita IVA, che hanno immatricolato auto provenienti dalla Repubblica di San Marino e che presentano un profilo fiscale a rischio, rileva i seguenti importi di acquisti intracomunitari: per l’anno 2021 circa € 44 milioni, per l’anno 2022 circa € 149 milioni, per l’anno 2023 (in corso) circa € 77 milioni. A detti acquisti intracomunitari, tuttavia, non corrispondono versamenti di IVA mediante il modello F24 El.Ide.: ne discende in via deduttiva la considerazione che i veicoli oggetto di tali acquisti intracomunitari siano stati immatricolati ricorrendo a procedure alternative al dovuto versamento d’imposta. Considerando l’aliquota ordinaria IVA del 22 per cento si può stimare un ammanco per le casse erariali di circa € 9.680.000 per il 2021, € 32.780.000 per il 2022, € 16.940.000 per il 2023 (fino a luglio). Si considera comunque che la quantificazione riportata è prudenziale, poiché tiene conto esclusivamente dei veicoli immatricolati a nome di soggetti passivi IVA, senza considerare le immatricolazioni effettuate da soggetti evanescenti intestando direttamente il veicolo alla persona fisica acquirente finale. Considerando i più recenti dati 2022 e 2023, tra loro coerenti quanto alla quantificazione appena operata dell’imposta non corrisposta, si può quindi stimare un maggior gettito IVA corrispondente a circa euro 32 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
Il contrasto a tale tipologia di frode, operato prevedendo l’esame della documentazione fiscale relativa all’immatricolazione di veicoli di provenienza comunitaria all’Agenzia delle entrate, garantisce una maggiore efficacia e pervasività del controllo. Inoltre, la procedura sarà in parte automatizzata sfruttando applicativi già in uso all’Agenzia delle entrate, da implementare con risorse in house, non determinandosi, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
6 | Estensione dei controlli preventivi sull’acquisto di auto di provenienza comunitaria, ai fini antifrode, anche agli acquisti formalmente effettuati dai paesi indicati all’art. 71 del D.P.R. 633/1972 - IVA | E | T | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la disposizione risponde alla finalità di contrasto alle frodi IVA nel settore della compravendita di autoveicoli, estendendo all’immatricolazione o successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all’articolo 71 del DPR n. 633/1972 le procedure di versamento e controllo di cui al decreto-legge n. 262/2006, alla luce dei dati forniti dalla RT in merito alla quantificazione degli effetti finanziari, nulla da osservare.
Parimenti, in merito allo scrutinio degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.
Il comma 7 apporta modifiche all’articolo 37 (Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) e in particolare:
- alla lettera a) al comma 49-bis, dopo le parole: «quadro RU della dichiarazione dei redditi» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,»;
- alla lettera b) dopo il comma 49-quater è aggiunto il comma 49-quinquies, in cui si prevede che in deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.
Il comma 8 novella il comma 2 dell’articolo 11 (Riduzione dei costi di riscossione fiscale) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), cui sono apportate le seguenti modificazioni:
- alla lettera a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni»;
- alla lettera b) la lettera b) è soppressa.
Il comma 9 prevede che le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 decorrano dal 1° luglio 2024.
Il comma 10 modifica l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) come segue:
- alla lettera a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, può essere effettuata: a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.»
«1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.»;
- alla lettera b) al comma 2-quater le parole: «comma 15-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 15-bis e 15-bis.1».
Il comma 11 prevede che con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dal direttore generale dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro sono definite l’entrata in vigore, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera a) dei commi 7 e 10 e le relative modalità di attuazione.
Il comma 12 modifica l’articolo 35 (Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, laddove dopo il comma 15-bis.2 è aggiunto il seguente: «15-bis.3. I medesimi effetti di cui al comma precedente si producono anche in conseguenza della notifica da parte dell’ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell’attività ai sensi del comma 3. Si applica in ogni caso la sanzione di cui all’articolo 11, comma 7-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
La RT afferma che le disposizioni di cui al comma 7, lettera a), al comma 10, lettera a) e al comma 11, intervengono in materia di compensazione dei crediti.
In particolare, la proposta di cui al comma 7, lettera a), di natura procedurale, interviene sull’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introducendo l’obbligo per i contribuenti di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, anche nel caso in cui vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL.
La proposta di cui al comma 10, lettera a), stabilisce le modalità per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, che risultano diversificate in ragione delle particolarità dei due Istituti; più precisamente:
- i crediti nei confronti dell’INPS possono essere utilizzati in compensazione solo a partire dal decimo o dal quindicesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione (o dalla denuncia, a seconda dei casi) da cui emergono i crediti stessi;
- i crediti nei confronti dell’INAIL, di qualsiasi importo, possono essere compensati a condizione che siano certi, liquidi, esigibili e registrati negli archivi dell’Istituto, in quanto gli unici crediti per premi assicurativi ed accessori ammissibili in compensazione sono costituiti da importi già versati e censiti da INAIL.
Evidenzia che le disposizioni in esame consentiranno di effettuare controlli preventivi automatizzati sui crediti utilizzati in compensazione già in fase di elaborazione dei modelli F24, allo scopo di contrastare l’utilizzo di crediti inesistenti. La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.
Rileva che le disposizioni di cui al comma 8 e al comma 7, lettera b), intervengono in materia di inibizione delle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo o affidati agli agenti della riscossione. Le medesime disposizioni, ai sensi del comma 9, decorrono dal 1° luglio 2024.
In particolare, la disposizione normativa di cui al comma 7, lettera b) pone un limite alla possibilità di utilizzare l’istituto della compensazione (orizzontale) a fronte di una acclarata posizione debitoria per ruoli, accertamenti esecutivi superiore ad euro centomila. La possibilità di procedere alla compensazione dei crediti è ristabilita con il pagamento dei debiti.
Pertanto, per determinare gli effetti finanziari positivi derivanti dalla disposizione, che compulsa al versamento di imposte iscritte a ruolo i contribuenti che hanno un forte interesse, in base a un comportamento razionale, a mantenere la possibilità di operare la compensazione con le imposte dell’anno di competenza, altrimenti inibito dalla disposizione, sono stati preliminarmente individuati i contribuenti che, per l’anno 2022, sarebbero ricaduti, avendo carichi residui superiori a euro 100.000, nel nuovo divieto e quantificate le compensazioni dagli stessi effettuate.
In tal modo è stato possibile simulare gli impatti che la norma avrebbe prodotto qualora fosse già entrata in vigore nel suddetto anno.
Perimetrata la platea di riferimento, con lo scopo di individuare solo i soggetti che presentano un elevato profilo di rischio fiscale, sono stati prudenzialmente espunti tutti gli enti pubblici e le società di grandi dimensioni, per i quali la presenza di carichi prendenti non si può considerare fisiologica. Inoltre, sono stati eliminati tutti i contribuenti che, pur presentando carichi residui, hanno nel tempo effettuato dei pagamenti per importi superiori a euro 100.000, poiché in tal caso è improbabile che il carico debitorio permanga sino al 2024.
A questo punto, sono stati selezionati i contribuenti per i quali gli importi compensati risultano inferiori rispetto al carico residuo, agendo quindi subordinatamente all’ipotesi che, in tale situazione, il contribuente non procederebbe alla compensazione poiché l’alternativa possibile, cioè il pagamento del carico debitorio, risulterebbe maggiormente onerosa.
In base alla metodologia utilizzata, l’importo delle minori compensazioni connesse alla norma è stato quantificato in euro 251.000.000. A tal ultimo riguardo, per dare conto della prudenza della stima, evidenzia che per i soggetti che presentano un importo delle compensazioni superiori a quello dei carichi residui, aderendo all’ipotesi di razionalità sopra evidenziata, si sarebbe potuto stimare un maggior gettito, pari a 500 milioni di euro, derivante dall’estinzione delle posizioni debitorie. Tenuto conto, tuttavia, che tale ipotesi richiederebbe una condotta attiva dei soggetti interessati, l’importo in questione non viene ascritto alla disposizione. Inoltre, considerato che l’attuazione della norma richiede dei tempi tecnici di adeguamento delle procedure informatiche, il valore di 251.000.000 euro viene ridotto della metà e imputato, prudenzialmente, al solo anno 2024.
Tutto ciò premesso, a seguire si espongono in forma tabellare gli effetti di gettito declinati in termini di cassa:
Importi in milioni di euro | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Effetti di gettito | 125 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 125 | 0 | 0 | 0 |
Le disposizioni di cui al comma 10, lettera b), e al comma 12, intervengono anch’essi in materia di contrasto alle frodi, mediante compensazioni di crediti utilizzati da imprese “apri e chiudi”. In particolare, la proposta di cui al comma 12 inasprisce il divieto di operare la compensazione ex art. 15 del D. lgs. n. 241/1997, da parte dei soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (già onerati di presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) al ricorrere dei presupposti stabiliti dai commi 15-bis e 15-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, estendendolo anche alle ipotesi in cui il contribuente abbia comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell’attività, con finalità di contrasto all’evasione fiscale e contributiva correlato al fenomeno delle imprese “apri e chiudi”. Le due norme, in funzione antifrode, producono effetti di gettito positivi prudenzialmente non quantificati.
Il comma 11 prevede che le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 7, lettera a) e 10 siano assunte d’intesa fra i direttori dell’Agenzia delle entrate, dell’INPS e dell’INAIL.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Lett. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
7 | b) | Limite alla possibilità di utilizzare l’istituto della compensazione (orizzontale) a fronte di una acclarata posizione debitoria per ruoli e accertamenti esecutivi superiore a 100.000 euro | E | T | 125 | 125 | |||||||
S | C | -125 | |||||||||||
Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce degli elementi di riscontro forniti dalla RT in merito ai criteri considerati nella quantificazione degli effetti, nulla da osservare.
Analogamente, sullo scrutinio degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.
Il comma 13 riconosce all’agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l’acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l’attività di riscossione. Tale attività dovrà comunque garantire la protezione dei dati personali.
A tal fine, integra il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), inserendovi l’articolo 75-ter in materia di cooperazione applicativa e informatica per l’accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell’azione di recupero coattivo. Tale articolo prevede che in coerenza con le previsioni dell’articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di assicurare la massima efficienza dell’attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l’agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute. Stabilisce inoltre che le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l’accesso alle informazioni di cui sopra sono definite con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell’adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
La RT rileva che il nuovo articolo 75-ter del citato DPR n. 602 del 1973 è diretto a migliorare i risultati della riscossione coattiva ed è pertanto privo di effetti negativi per la finanza pubblica. Viceversa, allo stesso è ascrivibile un maggior gettito della riscossione a mezzo ruolo, la cui quantificazione tiene in considerazione i seguenti elementi.
Prudenzialmente, è stato ipotizzato che, in attesa di poter rendere compiutamente operative le nuove modalità di recupero coattivo, quelle attuali continueranno ad essere adottate per tutto il 2024 e saranno completamente sostituite dalle nuove nel secondo semestre dell’anno 2025.
L’intervento consentirà, grazie al ricorso a forme di cooperazione applicativa e a ogni altro strumento informatico disponibile, di acquisire, sin dalla fase propedeutica a quella di avvio della procedura esecutiva, i dati e le informazioni necessari al buon esito dell’azione di recupero, da chiunque detenuti e di rendere così più efficiente la procedura, con particolare riguardo a quella mobiliare.
Tali informazioni, proprio grazie alla cooperazione applicativa e ai suddetti strumenti informatici, potranno, infatti, diversamente dal passato, essere più puntuali ed aggiornate.
Prendendo a riferimento i valori consolidati nel 2022, preminentemente relativi all’azione esecutiva mobiliare, è stata stimata la riscossione derivante dall’azione predetta a legislazione previgente e quella derivante dall’applicazione del nuovo processo.
importi in milioni di euro | 2024 | 2025 | 2026 |
A. Riscossione da esecuzione mobiliare a legislazione previgente | 570,70 | 570,70 | 570,70 |
B. Riscossione da esecuzione mobiliare con intervento di modifica del relativo processo (B1+B2) | 570,70 | 918,00 | 1.265,40 |
B1. Riscossione da esecuzione mobiliare con modalità previgenti | 570,70 | 285,30 | 0,00 |
B2. Riscossione da esecuzione mobiliare con nuove modalità | 0,00 | 632,70 | 1.265,40 |
Incremento di gettito derivante dalla riscossione da esecuzione mobiliare con intervento di modifica del relativo processo (B - A) | 0,00 | 347,30 | 694,70 |
Tuttavia, tenuto conto della formulazione della norma, che demanda ad uno o più decreti ministeriali le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l’accesso alle informazioni e ai dati funzionali all’attivazione di procedure esecutive mobiliari, si è ritenuto di ridurre prudenzialmente del 30% tale stima, non potendo conoscere, a priori, le soluzioni applicative che il predetto decreto/i, emanato/i sentito anche il Garante delle Privacy, renderà/renderanno fruibili.
importi in milioni di euro | 2024 | 2025 | 2026 |
Incremento di gettito derivante dalla riscossione da esecuzioni mobiliari con intervento di modifica del relativo processo (stima prudenziale) | 0,00 | 243,11 | 486,29 |
di cui: | |||
Erario | 0,00 | 162,63 | 325,30 |
Enti Previdenziali | 0,00 | 59,74 | 119,50 |
Altri Enti | 0,00 | 20,74 | 41,49 |
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori entrate tributarie e contributive e minori spese correnti, come segue:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
13 | Razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari | erario | E | T | 107,3 | 214,7 | 107,3 | 214,7 | |||||
sanzioni e interessi | E | EXT | 55,3 | 110,6 | 55,3 | 110,6 | |||||||
enti di previdenza | E | CO | 59,7 | 119,5 | 59,7 | 119,5 | |||||||
S | C | -59,7 | -119,5 | ||||||||||
Al riguardo per i profili di quantificazione, premesso che il nuovo articolo 75-ter del DPR n. 602 del 1973 è diretto al miglioramento dei risultati della riscossione e privo di effetti negativi per la finanza pubblica e che si è prudenzialmente ipotizzato che, in attesa di poter rendere compiutamente operative le nuove modalità di recupero coattivo, quelle attuali continueranno ad essere adottate per tutto il 2024 e saranno completamente sostituite dalle nuove nel secondo semestre dell’anno 2025, nulla da osservare.
Sullo scrutinio degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.
Capo III
Misure in materia di assicurazioni
Articolo 24
(Misure in materia di rischi catastrofali)
Il comma 1 impone alle imprese con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) (si tratta di terreni e fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali), direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
Il comma 2 dispone che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 1 si tiene conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Il comma 3 consente alle imprese di assicurazione di offrire tale copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato presso la CONSAP Spa e approvato dall’IVASS che ne valuta la stabilità.
Il comma 4 stabilisce che per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 1 il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.
Il comma 5 demanda ad un decreto interministeriale la definizione di ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui al presente articolo e l’aggiornamento dei valori di cui ai commi 3 e 4.
Il comma 6 prevede che, in caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS provveda a irrogare le sanzioni di cui al comma 7. L’obbligo di cui al comma 1 non si applica alle imprese i cui beni immobili risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
Il comma 7 punisce il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre delle imprese di assicurazione con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 1.000.000 di euro.
Il comma 8, al fine di contribuire all’efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni di cui al comma 1, autorizza SACE S.p.A. a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 5, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Il comma 9 accorda di diritto sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle coperture di cui al comma 8 la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente comma sono computati ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al primo periodo dell’articolo 55, comma 9.
Il comma 10 istituisce, per le finalità di cui ai commi 8 e 9, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, e delle risorse ivi disponibili alla data del 1° gennaio 2024 una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, con una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro, alimentata, altresì, con le risorse finanziarie versate dalle imprese di assicurazione a titolo di remunerazione della copertura, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle coperture, come risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio di esercizio dell’anno di riferimento, e al netto delle commissioni riconosciute alle stesse imprese di assicurazione.
Il comma 11 esclude l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle imprese di cui all’articolo 2135 del Codice civile (imprese agricole), per le quali resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 515 e seguenti della legge n. 234 del 2021 (Fondo Agricat).
La RT esclude che la norma comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La copertura finanziaria degli impegni assumibili da SACE a valere sull’istituenda sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, dotata di autonoma evidenza contabile e in ogni caso entro il limite massimo di 5 miliardi di euro, insiste sulle risorse disponibili sul menzionato Fondo, le cui disponibilità ammontano, al 30 giugno 2023, a circa 23 miliardi di euro, che risultano sufficienti a coprire le potenziali escussioni attese, dal momento che, data la natura onerosa e a mercato della garanzia, queste verranno alimentate da premi quantificati secondo una metodologia idonea ad assicurare la piena auto sostenibilità del regime. Non risulta pertanto necessario un rifinanziamento del Fondo.
Dal punto di vista degli effetti sul gettito, la disposizione è foriera di determinare due effetti di segno opposto. L’obbligo a carico delle imprese di assicurarsi contro tali rischi determinerà in primo luogo un incremento delle imposte sui premi assicurativi. D’altra parte, il costo sostenuto dalle imprese rientra tra le spese inerenti e quindi è un costo deducibile nella determinazione del reddito. Per prassi, tali effetti non vengono rilevati in sede di valutazione in quanto legati alla redditività dei soggetti interessati.
In questo caso, tuttavia, c’è un obbligo per legge, circostanza che appare suscettibile di determinare una maggiore spesa a carico delle imprese, che però in sede di determinazione del reddito potrebbero agire in senso riduttivo su altri costi, mantenendo un livello di reddito inalterato. Per questi motivi, non appare necessario stimare effetti e, in ogni caso, considerando tutti e due gli effetti sopra richiamati, la valutazione complessiva della norma dovrebbe andare nella direzione di una sostanziale invarianza considerando gli effetti compensativi tra la maggiore imposta sui premi assicurativi e la perdita sulle IIDD per la deducibilità dei premi corrisposti.
La R.Ill. aggiunge che per la gestione della sezione speciale del fondo è autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla SACE S.p.A., su cui sono versati i premi incassati, al netto dei costi di gestione sostenuti dalla medesima SACE S.p.A.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT, che appaiono convincenti in ordine alla congruità delle risorse già disponibili presso il Fondo SACE di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020 (si veda anche l’articolo 55), per cui si può ragionevolmente escludere la necessità di un rifinanziamento del suddetto Fondo, si osserva che l’asserita equivalenza finanziaria dei due opposti movimenti finanziari a livello di gettito fiscale, di cui rende conto la stessa RT e che verranno attivati dall’obbligo assicurativo posto a carico delle imprese, risulta sostanzialmente riconducibile soltanto ad una asserita prassi relativa alle modalità di contabilizzazione degli effetti di misure analoghe. Stante la potenziale, notevole entità dell’ammontare dei premi in questione, riguardanti un’ampissima parte del patrimonio fisico delle imprese, l’acquisizione di dati appare necessaria, al fine di confermare la neutralità finanziaria dell’articolo, che altrimenti non può allo stato essere verificata.
Articolo 25
( Istituzione del fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)
Il presente articolo, in estrema sintesi, modifica il decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private – CAP), inserendo, nell’ambito delle misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione delle imprese assicurative, un nuovo Capo VI-bis (articoli da 274-bis a 274-quaterdecies), che istituisce e disciplina il Fondo di garanzia assicurativo dei rami Vita, al quale sono tenute ad aderire:
- le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare l’attività in uno o più dei rami vita e gli iscritti al Registro degli intermediari assicurativi, quando la raccolta premi annua nei rami vita è pari o superiore a 50 milioni di euro;
- le succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare l’attività in uno o più dei rami vita in Italia, salvo che partecipino a un sistema di garanzia assicurativo estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura.
Il Fondo ha natura di diritto privato e le risorse finanziarie per il perseguimento delle sue finalità sono fornite dagli aderenti. Tale dotazione finanziaria dev’essere proporzionata alle passività del Fondo e comunque pari almeno allo 0,5 per cento dell'importo delle riserve tecniche (livello-obiettivo da raggiungere gradualmente entro il 31 dicembre 2033). Con riferimento all’ammontare dei contributi dovuti dalle imprese di assicurazione aderenti, viene previsto che gli stessi vengano proporzionati all'ammontare degli impegni assunti nei confronti degli assicurati e al profilo di rischio delle imprese, e rappresentino almeno i quattro quinti della contribuzione annuale complessiva. Il quinto restante è rappresentato dai contributi dovuti dagli intermediari aderenti, determinati in relazione al volume complessivo dei prodotti vita intermediati e ai ricavi ad essi associati. La dotazione finanziaria deve essere investita dal Fondo in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione.
La RT chiarisce che la disposizione introduce il nuovo Capo VI-bis al Titolo XVI del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni Private – “CAP”) al fine di promuovere l’istituzione da parte degli operatori del settore assicurativo, e quindi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un fondo a garanzia degli assicurati nel ramo vita. L’intervento ha la finalità di rafforzare il comparto assicurativo anche alla luce dei recenti eventi, garantendo la stabilità del sistema finanziario con i conseguenti positivi effetti sul sistema economico. Le Autorità di vigilanza competenti provvedono all’adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell’ambito delle proprie attività istituzionali.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, rilevato che la disposizione ha rilevanza sostanzialmente civilistica e coinvolge esclusivamente soggetti estranei alle PP.AA., preso atto che i compiti di vigilanza appaiono effettivamente svolgibili avvalendosi delle risorse ordinariamente disponibili, andrebbe espressamente escluso, trattandosi di contribuzione obbligatoria, che l’ammontare dei contributi versati dagli aderenti al Fondo sia deducibile dall’imponibile, circostanza che ovviamente determinerebbe un impatto negativo in termini di gettito fiscale.
Titolo V
Lavoro, famiglia, pari opportunità e politiche sociali
Capo I
Lavoro e politiche sociali
Articolo 26
( Modifiche alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)
Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, relativamente ai soggetti che accedono al pensionamento con il trattamento interamente liquidato con il sistema contributivo:
- la lettera a), modificando il comma 7, riduce da 1,5 volte l’assegno sociale a 1 volta l’assegno sociale la soglia (dal 2012 rivalutata con la media mobile quinquennale della variazione del PIL nominale, nel 2023 a normativa vigente tale soglia è pari a 754,91 euro) di importo pensionistico da maturare per accedere al pensionamento di vecchiaia al requisito anagrafico di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 (nel 2024 pari a 67 anni) con 20 anni di contributi;
- la lettera b), intervenendo sul comma 11, aumenta da 2,8 volte l’assegno sociale a 3 volte (ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli) l’assegno sociale la soglia (dal 2012 rivalutata con la media mobile quinquennale della variazione del PIL nominale, nel 2023 a normativa vigente tale soglia è pari a 1.409,16 euro) di importo pensionistico da maturare per accedere al pensionamento anticipato al requisito anagrafico inferiore rispetto all’età di pensionamento legale (attualmente 64 anni) in presenza di un’anzianità contributiva di 20 anni;
inoltre dispone che il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi del comma 6 (attualmente 67 anni). Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti;
- la lettera c), modificando il comma 12, estende l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita al requisito contributivo di 20 anni sopra citato.
La RT afferma che le disposizioni hanno un effetto opposto, il quale, combinato, non pregiudica gli andamenti a normativa vigente di medio-lungo periodo della spesa pensionistica in rapporto al PIL, nonché la sostenibilità delle finanze pubbliche e del debito pubblico.
L’effetto della modifica di cui alla lettera a) è diretto a consentire, rispetto alla normativa vigente, l’anticipo al pensionamento di soggetti che non avrebbero maturato l’importo soglia di 1,5 volte l’assegno sociale o l’avrebbero maturato successivamente al compimento dello SRA (statutory retirement age, ovvero età di pensionamento legale) combinata con l’anzianità contributiva minima di 20 anni. Questo comporta un maggiore onere per anticipo del pensionamento e, qualora ne sussistano i presupposti, un maggiore onere anche per integrazioni di importi che, a normativa modificata, risulterebbero più bassi per i soggetti in condizione di beneficiare di tali integrazioni. Essendo una misura diretta ad anticipare il pensionamento la stessa comporta una diminuzione della crescita potenziale. Sul piano dei parametri di valutazione del sistema pensionistico, adottati anche a livello di unione europea, la misura comporta un peggioramento dell’adeguatezza per prestazioni.
L’effetto della modifica di cui alla lettera b) è diretto complessivamente a posticipare il pensionamento dei soggetti che accedono, a normativa vigente, al pensionamento tre anni prima della maturazione di SRA mediante le complessive misure sopra descritte. Questo comporta un minore onere derivante dal posticipo del pensionamento e, sostanziandosi in una misura diretta a posticipare il pensionamento, la stessa comporta un aumento della crescita potenziale. Sul piano dei parametri di valutazione del sistema pensionistico adottati anche a livello comunitario la misura comporta un miglioramento dell’adeguatezza delle prestazioni.
Sul piano specifico degli effetti finanziari gli stessi, attesa la tipologia degli interventi, sono valutabili sostanzialmente nel medio lungo periodo e di seguito si rappresenta fino al 2060 l’indicatore della maggiore incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL derivante dai due interventi separatamente (pensionamento di vecchiaia e pensionamento anticipato) e dall’intervento complessivo.

Al 2040 la maggiore incidenza cumulata della spesa pensionistica in rapporto al PIL dovuta all’intervento di abbassamento della soglia per l’accesso al pensionamento di vecchiaia è pari a 0,5 punti percentuali di PIL e la minore incidenza cumulata in rapporto al PIL della spesa pensionistica in rapporto al PIL dovuta all’intervento di revisione dei requisiti per l’accesso e la decorrenza è pari a 0,4 punti percentuali di PIL. L’effetto complessivo della disposizione in esame al 2040 con riferimento all’indicatore in considerazione evidenzia una maggiore incidenza cumulata della spesa in rapporto al PIL pari a 0,1 punti percentuali di PIL.
Al 2060 la maggiore incidenza cumulata della spesa pensionistica in rapporto al PIL dovuta all’intervento di cui alla lettera a) è pari a 1,2 punti percentuali di PIL e la minore incidenza cumulata in rapporto al PIL della spesa pensionistica in rapporto al PIL dovuta all’intervento di cui alla lettera b) è pari a 1,4 punti percentuali di PIL. L’effetto complessivo della disposizione in esame al 2060 con riferimento all’indicatore in considerazione evidenzia una minore incidenza cumulata della spesa in rapporto al PIL pari a 0,2 punti percentuali di PIL. Ciò consente di neutralizzare a tutto il 2060 l’effetto complessivo sul debito pubblico in rapporto al PIL.
In tali termini il complessivo intervento conferma gli andamenti a legislazione vigente in merito all’incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL, nonché al grado di sostenibilità delle finanze pubbliche e del debito pubblico e dei relativi indicatori.
In merito agli effetti finanziari limitati al primo decennio di applicazione della disposizione in esame, peraltro molto parziali in quanto essa esplica i propri effetti nel medio-lungo periodo, si rappresenta quanto segue:
Anno | Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno | Oneri (+) / Risparmi (-) | ||||
(milioni di euro) | ||||||
(migliaia) | Totale oneri pensionistici | TFR settore privato | Effetti finanziari complessivi | |||
al lordo effetti fiscali | al netto effetti fiscali | al lordo effetti fiscali | al netto effetti fiscali | |||
2024 | 5 | 27 | 28 | 21 | 55 | 48 |
2025 | 7 | 45 | 14 | 11 | 59 | 56 |
2026 | 8 | 60 | 13 | 9 | 73 | 69 |
2027 | 12 | 76 | 24 | 18 | 100 | 94 |
2028 | 16 | 102 | 31 | 23 | 133 | 125 |
2029 | 19 | 115 | 24 | 18 | 139 | 133 |
2030 | 24 | 115 | 29 | 22 | 144 | 137 |
2031 | 30 | 137 | 37 | 27 | 174 | 164 |
2032 | 32 | 102 | 28 | 21 | 130 | 123 |
2033 | 33 | 111 | 34 | 25 | 145 | 136 |
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Lett. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
1 | a) e b) | Rideterminazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata tramite modifica art. 24 del D.L. 201/2011 | oneri pensionistici | S | C | 27 | 45 | 60 | 27 | 45 | 60 | 27 | 45 | 60 |
TFR lordo | S | C | 28 | 14 | 13 | 28 | 14 | 13 | 28 | 14 | 13 | |||
effetti fiscali | E | T | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | |||
Al riguardo, preso atto delle informazioni fornite dalla RT sull’evoluzione degli oneri derivanti dalle misure in esame nel medio-lungo periodo, si osserva che la quantificazione degli oneri pensionistici, pur non potendo essere riscontrabile puntualmente per carenza di informazioni sulle tempistiche di pensionamento, appare condivisibile, nel presupposto, sul quale non si dispone di elementi di verifica, che l’andamento del maggior numero di trattamenti pensionistici delineato dalla RT sia corretto. La RT tuttavia mostra soltanto l’effetto netto derivante dalle modifiche di cui alle lettere a) e b), che hanno effetti contrapposti trattandosi nel primo caso di modifiche che portano ad un maggior numero di pensioni e nel secondo caso ad un minor numero. Si osserva che andrebbero almeno forniti distintamente gli effetti delle modifiche.
In ordine all’andamento delle platee, posto che gli effetti delle modifiche normative si dovrebbero stabilizzare dopo 4 anni, si chiede conferma che la dinamica di crescita fino almeno all’ottavo anno sia da attribuire a variabili demografiche.
Articolo 27
(Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione)
Il comma 1 concede in via sperimentale, per il biennio 2024-2025, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AGO) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, la facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi.
Il comma 2 dispone che l'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.
Il comma 3 prevede che la facoltà di cui al comma 1 sia esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado, e che l'onere sia determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184 del 1997 (che stabilisce che, per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda e che la retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda).
Il comma 4 stabilisce che per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del DPR n. 917 del 1986 (per cui non concorre alla determinazione del reddito da lavoro dipendente).
Il comma 5 consente che il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 1 sia effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione. Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all’accredito della contribuzione e ai relativi effetti.
La RT precisa che, quale base dati per il calcolo degli effetti finanziari, è stata assunta una rilevazione di carattere amministrativo; nel periodo 2019-2021 sono state evidenziate - per il complesso delle gestioni - 5.500 domande con accoglimento (con una stima – considerate le domande in istruttoria - di circa 6.600 domande nel complesso), per le quali è stato accertato un periodo medio di riscatto pari a circa 2 anni e un onere medio da riscatto pari a 18.300 euro pro capite.
Poiché la proposta in esame riprende quanto già disposto dal decreto-legge n. 4 del 2019, si ritiene che nel biennio 2024-2025:
- verranno accolte complessivamente circa 1.200 domande derivanti:
- da domande residuali rispetto a quanto già rilevato (trattasi di coloro che non hanno presentato domanda nel periodo 2019-2021 e che lo faranno in caso di accoglimento della proposta normativa);
- da nuove domande provenienti da nuovi assicurati;
- che la durata del periodo oggetto del riscatto sia pari a 24 mesi per i lavoratori dipendenti e 12 mesi per i lavoratori autonomi;
- che l’onere medio da riscatto sia pari a 19.620 euro;
- che tutti gli interessati optino per la rateizzazione decennale.
Di seguito la proiezione decennale delle maggiori entrate contributive.
Stima delle entrate contributive derivanti da riscatto dei periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa - Biennio 2024-2025 - (complesso dei lavoratori)
Effetti positivi per finanza pubblica (+) /Effetti negativi per finanza pubblica (-)
(in milioni di euro)
Anno | Numero assicurati che esercitano la facoltà di riscatto (unità) | Effetto finanziario lordo fisco |
2024 | 600 | 1,11 |
2025 | 600 | 2,24 |
2026 | 0 | 2,24 |
2027 | 0 | 2,24 |
2028 | 0 | 2,24 |
2029 | 0 | 2,24 |
2030 | 0 | 2,24 |
2031 | 0 | 2,24 |
2032 | 0 | 2,24 |
2033 | 0 | 2,24 |
Si precisa che i maggiori contributi derivanti da tale riscatto genereranno sia anticipi temporali sia maggiori importi di pensione che, stante la condizione di periodo da valutare con il sistema contributivo (e quindi corsi di studio post 1995), si riferiscono, implicitamente, ad iscritti “giovani” i cui corrispondenti oneri pensionistici saranno corrisposti oltre il decennio di previsione.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa | E | CO | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | |||
Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione e di adempimenti relativi a obblighi contributivi | S | C | -1,1 | -2,2 | -2,2 | |||||||
Al riguardo, nel prendere atto dei dati di consuntivo riferibili alla precedente, analoga sperimentazione prevista dal decreto-legge n. 4 del 2019 (articolo 20), nel complesso compatibili con quanto ipotizzato nella relativa RT, si osserva che la quantificazione del gettito contributivo atteso appare corretta e, mutatis mutandis, in linea con le stime formulate nella precedente RT. Si evidenzia, tuttavia, che a differenza di quanto indicato dalla RT al decreto-legge n. 4 del 2019, la presente RT non quantifica gli effetti fiscali indotti, conseguenti alla deducibilità della contribuzione.
Stante il vincolo rappresentato dall’assenza di anzianità contributiva antecedente al 1996, prescindendo dall’imprecisione della RT che accenna sul punto soltanto al riscatto di corsi di studio (limite che in realtà non è previsto dalla norma), si ritiene corretta la mancata contabilizzazione di effetti in termini di anticipi/incrementi pensionistici nel periodo decennale di valutazione dell’impatto della misura, previsto dalla vigente normativa contabile.
Articolo 28
(Disposizioni in materia di adempimenti contributivi)
Il comma dispone che, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 le PP.AA. per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 sono tenute a trasmettere all’INPS, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, esclusivamente le denunce mensili di cui all’articolo 44, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003. I relativi oneri in termini di minori entrate contributive sono valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.
Il comma 2 stabilisce che i risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, al miglioramento dei saldi di bilancio.
Il comma 3 fa salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di entrata in vigore del presente articolo.
La RT evidenzia che i contributi omessi riferiti a periodi ante 2005 e non accertati (e notificati) entro il termine del 31 dicembre 2023 saranno da considerarsi prescritti, stante la disposizione contenuta nell’articolo 3, comma 10-bis, della legge n. 335 del 1995, come modificata dall’articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 198 del 2022.
L’esigenza dell’introduzione del presente articolo 28 deriva dalle difficoltà riscontrate nella ricostruzione dei dati contributivi per i periodi ante 2005 per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche iscritti alle gestioni ex-INPDAP, periodi nei quali la comunicazione delle informazioni ai fini contributivi è stata effettuata con sistemi diversi nel tempo che hanno dato luogo a notevoli criticità.
Con l’introduzione, dal gennaio 2005, del sistema delle denunce mensili di cui all’articolo 44, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003, la verifica della contribuzione versata e la conseguente alimentazione delle posizioni assicurative è stata standardizzata e messa a regime.
La norma, dichiarando assolti gli obblighi contributivi per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, fa decadere la pretesa creditoria dell’INPS (ex-INPDAP) nei confronti dei datori di lavoro pubblici che può essere stimata nell’ammontare di 200 milioni di euro in riferimento all’anno 2022. La stima include anche la quota di contributi a carico del lavoratore correttamente trattenuta dal datore di lavoro pubblico al momento del pagamento della retribuzione.
Tale ammontare annuo di introiti da regolarizzazioni potrà essere considerato esigibile solo se accertato entro la fine del corrente anno, in relazione al termine di sospensione della prescrizione (31/12/2023) stabilito dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 198 del 2022.
Nell’ipotesi in cui la contribuzione da regolarizzazione sia considerata dovuta anche negli anni successivi al 2023, si può stimare che tali somme ammontino a 200 milioni di euro annui per il prossimo decennio.
Si evidenzia che la liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l’intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione, non assistiti dal versamento dei contributi. Non sorgono quindi ulteriori oneri pensionistici legati al riconoscimento dei periodi oggetto di regolarizzazione. L’INPS è tenuto a erogare la pensione indipendentemente dal versamento dei contributi come se lo stesso fosse avvenuto regolarmente; pertanto, gli effetti sono già previsti nel bilancio dell’INPS e sono scontati nei tendenziali di finanza pubblica.
Gli importi dovuti a titolo di regolarizzazioni sono da considerarsi neutri ai fini dei saldi di finanza pubblica considerando la Pubblica Amministrazione nel suo complesso, perché trattasi di regolazioni fra pubbliche amministrazioni. Non lo sono per il singolo ente, che difatti si trova sgravato dell’obbligo di versare contribuzione risalente nel tempo a fronte di avvisi di addebito emessi dall’INPS.
La disposizione comporta oneri per minori entrate contributive con effetti sul solo saldo netto da finanziare per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Regolarizzazione contabile degli obblighi contributivi relativi alla gestione ex-INPDAP per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 | S | C | 200 | 200 | 200 | ||||||
Al riguardo, premesso che non vi sono rilievi da formulare in ordine alla ricostruzione contabile operata dalla RT e alle modalità di contabilizzazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica (limitati al SNF, in corrispondenza di trasferimenti dal bilancio dello Stato all’INPS per ristorarlo della rinuncia alle sue pretese creditizie), si chiede conferma dell’importo indicato e dell’origine di tale dato.
Articolo 29
(Rideterminazione indicizzazione pensioni per l’anno 2024)
Il comma 1 stabilisce che il meccanismo di indicizzazione all’inflazione delle pensioni, recato dal comma 309 della legge n. 197 del 2022, non riguarda più il biennio 2023-2024, ma il solo 2024.
Il comma 2 riconosce nell’anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998:
- per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
- nella misura dell’85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS (in luogo del 32 per cento che è previsto a l.v. dal comma 309 della legge di bilancio per il 2023).
Viene sempre prevista una clausola di salvaguardia volta ad evitare che gli importi delle pensioni più elevate siano superati, attraverso il meccanismo delle rivalutazioni sopra indicato, da quelli delle pensioni inferiori alla data del 31 dicembre 2023.
La RT precisa che la disposizione è diretta a ridurre parzialmente il grado di indicizzazione previsto dall’articolo 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, nell’anno 2024 ed esclusivamente per le pensioni complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS, portandolo da 32 a 22 punti percentuali.
Dalla disposizione derivano effetti positivi per la finanza pubblica. Tali economie strutturali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, che prevedono strutturalmente un contenimento del disavanzo pubblico, alla progressiva riduzione dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e alla progressiva ricostituzione di un adeguato livello di avanzo primario, secondo quanto programmato in relazione al percorso di riduzione del debito pubblico, mantenendo comunque un bilanciamento di valori che oltre alle esigenze di finanza pubblica consideri l’adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico.
La RT tiene conto dei seguenti parametri:
a)distribuzione monte pensioni in relazione a pensioni complessivamente inferiori a determinate soglie (dati 2022):
- quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 54,1%;
- quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 15,7%;
- quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 9,3%;
- quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS: circa 9,0%;
- quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS: circa 4,2%;
- quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS: circa 7,7%;
b)monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – ai fini della indicizzazione 2024 – stima anno 2023: circa 313,8 miliardi di euro;
c)tasso di indicizzazione in linea con quanto previsto sulla base dei più aggiornati elementi nella NADEF 2023 e coerente con le previsioni scontate nel Conto PA della predetta NADEF 2023. In particolare, l’indicizzazione 2024 è computata in base ad un tasso del 5,6 per cento (previsione tasso di inflazione, variazione indice foi nt per l’anno 2023).
Da quanto appena indicato derivano i seguenti effetti finanziari:
(valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
2 | Rideterminazione indicizzazione pensioni per il 2024 | S | C | -135,0 | -135,0 | -135,0 | -135,0 | -135,0 | -135,0 | -135,0 | -135,0 | -135,0 |
E | T | -58,0 | -58,0 | -58,0 | -58,0 | -58,0 | -58,0 | -58,0 | -58,0 | -58,0 | ||
Al riguardo, premesso che i dati riportati risultano in linea con quelli indicati in precedenti, analoghe occasioni di interventi sull’indicizzazione delle pensioni e, in particolare, con quelli della RT all’ultima legge di bilancio, si rileva che il tasso del 5,6% relativo all’indice FOI nt per l’anno 2023 utilizzato dalla RT per la stima dei risparmi potrebbe essere sottostimato, sia pur in modo contenuto, atteso che l’inflazione acquisita per il 2023, sulla base del comunicato ISTAT relativo al mese di settembre(11) , risulta già marginalmente più elevata, attestandosi al 5,7%.
Al netto della lieve, conseguente sottostima dei risparmi, la quantificazione, sia al lordo che al netto degli effetti fiscali, risulta corretta.
11) Disponibile al seguente link: https://www.istat.it/it/files//2023/10/Prezzi-al-consumo-Def-Settembre2023.pdf
Articolo 30
(Misure di flessibilità in uscita)
Il comma 1 proroga al 2024 le disposizioni relative alla cd. APE sociale, di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016, per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del menzionato comma 179 (sostanzialmente disoccupati, invalidi, care givers di familiari o affini o impegnati in lavori gravosi) innalzando però la soglia di età al compimento dei 63 anni e 5 mesi (per il 2023 il limite di età è di 63 anni). Inoltre dispone l’applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1, della legge n. 205 del 2017 (che semplificano la procedura per l'accesso all’APE sociale), anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2024. Infine incrementa la relativa autorizzazione di spesa (comma 186 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016) di 85 milioni di euro per l’anno 2024, di 168 milioni di euro per l’anno 2025, di 127 milioni di euro per l’anno 2026, di 67 milioni di euro per l’anno 2027 e di 24 milioni di euro per l’anno 2028.
Il comma 2 dispone che il beneficio di cui al comma 1 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Il comma 3, intervenendo sul comma 1-bis dell’articolo 16 (opzione donna) del decreto-legge n. 4 del 2019, eleva il requisito dell’età anagrafica (da 60 a 61 anni, sempre ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni), da possedere alla data del 31 dicembre 2023, per l’accesso anche nel 2024 al trattamento pensionistico anticipato, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, per le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2023 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano care givers di parenti o affini o invalide o licenziate o dipendenti da imprese in crisi (l’unica modifica sostanziale apportata alla normativa per il 2023, nel prorogarla al 2024, è l’innalzamento di un anno dell’età anagrafica richiesta).
Il comma 4 apporta le seguenti modificazioni all’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019:
- la lettera a), intervenendo sul comma 1, proroga al 2024 la cd. quota 103 (almeno, congiuntamente, 62 anni di età anagrafica e 41 di anzianità contributiva) per l’accesso anticipato al trattamento pensionistico. Inoltre, dispone che con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell’anno 2024 il trattamento di pensione anticipata di cui al presente articolo è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo n. 180 del 1997 e in ogni caso il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente (resta espressamente fermo a 5 volte il limite per i soggetti che maturano i requisiti pensionistici nel 2023), per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011;
- la lettera b) conferma il differimento di 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il godimento della pensione, se maturati nell’anno 2023, e lo eleva a 7 mesi, se maturati nel 2024;
- la lettera c), integrando il comma 6, lettera b), eleva da 6 a 9 mesi dalla data di maturazione dei requisiti il termine per il decorso del trattamento pensionistico per i dipendenti pubblici, se maturati nel 2024;
- la lettera d) fissa al 28 febbraio 2024 il termine di presentazione della domanda di cessazione dal servizio per il personale del comparto scuola e AFAM.
Il comma 5 reca una novella dell’articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022, per la quale anche i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi di 62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre 2024 possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
La RT, in relazione ai commi 1 e 2 (cd. ape sociale), tenuto conto degli elementi di monitoraggio disponibili per l’applicazione della misura in esame per il 2022, che evidenziano una generazione di beneficiari (sostanzialmente in via di conferma anche per il 2023) di circa 16.600 soggetti, evidenzia la necessità di incrementare la relativa autorizzazione di spesa per gli accessi nel 2024, stimati in circa 12.500, conseguendone i seguenti maggiori oneri:
Numero di prestazioni vigenti alla fine dell'anno | Oneri | |
(mgl di unità) | (mln di euro) | |
2024 | 12,5 | 85 |
2025 | 11,1 | 168 |
2026 | 8,0 | 127 |
2027 | 3,4 | 67 |
2028 | 0,0 | 24 |
2029 | 0,0 | 0 |
Per quanto attiene al comma 3 (cd. opzione donna), la RT ribadisce che la norma eleva da 60 a 61 anni il requisito anagrafico minimo richiesto e ricorda che il beneficio è riconosciuto alle lavoratrici che:
- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge n. 296 del 2006 (per queste ultime lavoratrici il limite anagrafico è ridotto di 2 anni, quindi fissato a 59 anni, a prescindere dal numero dei figli).
La RT ricorda poi che resta confermato il regime delle decorrenze già applicato per le precedenti proroghe, che comporta per le lavoratrici autonome che la prima decorrenza utile sia il 1° agosto 2024 e potendo uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi cinque mesi dell’anno 2023. Per le lavoratrici dipendenti il posticipo dalla data di maturazione dei requisiti è di almeno 12 mesi. Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari complessivi, con il dettaglio delle singole voci di costo. Il numero delle lavoratrici aderenti è stato stimato, prudenzialmente, anche tenendo conto dei dati di monitoraggio, ancorché parziali (anche per l’operare del regime delle decorrenze e un accesso graduale nel tempo), relativi alla prestazione di cui al comma 292 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (opzione donna per il 2023), che a tutto settembre 2023 registrano 2.228 domande, nonché dell’incremento del requisito anagrafico di un anno.

In relazione al comma 4 (cd. quota 103) la RT ricorda che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2024 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni INPS, escludendo conseguentemente tutte le casse professionali. Analogamente a 62-38 (c.d. Quota 100, per i soggetti che maturano i requisiti nel triennio 2019-2021), 64-38 (c.d. Quota 102, per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022), 62-41 (c.d. Quota 103 per il 2023), anche per 62-41 in esame (c.d. Quota 103 per il 2024) dalla decorrenza del trattamento scatta un divieto di cumulo reddituale fino all’età pensionabile di vecchiaia con unica deroga di una soglia di cumulabilità di 5.000 euro di lavoro autonomo occasionale (articolo 67, comma 1, lettera l) del TUIR).
Gli iscritti del comparto privato e autonomo che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2024 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi (per chi matura i requisiti nel 2023 tale posticipo è pari a 3 mesi).
I dipendenti pubblici che maturano i requisiti previsti nel 2024 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 9 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi (per chi matura i requisiti nel 2023 tale posticipo è pari a 6 mesi). Si applicano sempre per i pubblici dipendenti, le regole per l’erogazione del TFR/TFS già previste per la c.d. Quota 100, la c.d. Quota 102 e la c.d. Quota 103 del 2023, al fine di evitare l’insorgenza di nuovi e maggiori oneri, con sua corresponsione alla data di decorrenza della pensione che si sarebbe conseguita sulla base dei requisiti previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011.
In via innovativa rispetto alla misura c.d. Quota 103 del 2023 (per la quale è previsto che la pensione anticipata possa essere erogata per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo, limite applicato in via temporanea fino alla maturazione del requisito di cui all’articolo 24, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011), per la c.d. Quota 103 del 2024 è previsto invece un abbattimento permanente della pensione derivante dall’applicazione integrale del sistema di calcolo contributivo cui si aggiunge la soglia transitoria per l’importo in liquidazione del trattamento anticipato ridotta a 4 volte il trattamento minimo, rispetto appunto al valore di 5 volte il trattamento minimo previsto per chi matura i requisiti nel 2023.
Le percentuali di riduzione del trattamento pensionistico derivanti dall’applicazione integrale del sistema contributivo incidono ovviamente in misura significativamente inferiore sul trattamento pensionistico complessivo essendo la quota retributiva corrispondente ad un numero di anni di anzianità contributiva inferiore.
Tuttavia, va considerato che il canale di pensionamento in esame consente un anticipo del pensionamento significativamente ridotto rispetto alla distanza temporale tra il requisito anagrafico minimo, pur tenendo conto del regime delle decorrenze, e l’età di 67 anni. Infatti, la misura dell’anticipo va soprattutto parametrata alla distanza tra il requisito contributivo di 41 anni e i requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata indipendentemente dall’età anagrafica (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Quindi è di evidenza che di fronte a anticipi massimi inferiori a 1 anno e 10 mesi per gli uomini (per effetto del differente regime delle decorrenze l’anticipo massimo si riduce rispetto al differenziale tra i requisiti di accesso in misura pari al differenziale tra i regimi delle decorrenze in vigore per le due tipologie di pensionamento) e inferiori a 10 mesi per le donne (per lo stesso motivo sopra rappresentato), la presenza di una penalizzazione permanente del trattamento pensionistico, ancorché ridotta e comunque di fatto calcolabile a partire dall’età di 63 anni, anche per l’operare del citato regime delle decorrenze, può condizionare le scelte comportamentali.
Sulla base della stima dei potenziali soggetti interessati, delle considerazioni sopra esposte, di una distribuzione comunque prudenziale delle adesioni e degli accessi al pensionamento, derivano i seguenti maggiori oneri che tengono conto anche degli oneri per anticipo di TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato per le aziende sopra 50 dipendenti, per i quali la prestazione è a carico della finanza pubblica.

In relazione al comma 5 (cd. bonus Maroni), infine, la RT rappresenta che in conseguenza dell'esercizio della facoltà ivi prevista viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
Sulla base della stima di adesione di circa 6.500 soggetti, che si ritiene prudenziale, anche in considerazione delle valutazioni effettuate in materia di costi per anticipo del pensionamento con la maturazione dei requisiti in esame, derivano le seguenti minori entrate contributive, parimenti valutate prudenzialmente in relazione alle possibili tipologie di soggetti che possono aderire.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
1 | Proroga al 2024 dell'APE sociale con incremento del requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi (indennità economica di accompagnamento al pensionamento di vecchiaia, di cui all’art. 1, cc. da 179 a 186, della L. 232/2016) | S | C | 85,0 | 168,0 | 127,0 | 85,0 | 168,0 | 127,0 | 85,0 | 168,0 | 127,0 | |
3 | Proroga Opzione Donna, di cui all'art. 16, del D.L. 4/2019, con aumento di 1 anno del requisito anagrafico | prestazione | S | C | 16,1 | 44,9 | 59,8 | 16,1 | 44,9 | 59,8 | 16,1 | 44,9 | 59,8 |
TFS | S | C | 17,1 | 17,1 | 17,1 | ||||||||
TFS - effetti fiscali | E | T | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||||||
4 | Quota 103 (62 età + 41 contributi) per il 2024 | pensioni | S | C | 112,0 | 804,0 | 414,0 | 112,0 | 804,0 | 414,0 | 112,0 | 804,0 | 414,0 |
TFR | S | C | 50,0 | 42,0 | -79,0 | 50,0 | 42,0 | -79,0 | 50,0 | 42,0 | -79,0 | ||
TFR - effetti fiscali | E | T | 13,0 | 11,0 | -20,0 | 13,0 | 11,0 | -20,0 | 13,0 | 11,0 | -20,0 | ||
5 | Rinuncia all'accumulo di ulteriori versamenti contributivi da parte dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi di pensionamento anticipato flessibile, con versamento diretto a proprio favore della quota a carico del lavoratore | E | CO | -14,0 | -28,6 | -29,2 | -14,0 | -28,6 | -29,2 | ||||
S | C | 14,0 | 28,6 | 29,2 | |||||||||
effetti fiscali | E | T | 5,3 | 10,9 | 11,1 | 5,3 | 10,9 | 11,1 | 5,3 | 10,9 | 11,1 | ||
prestazione | S | C | |||||||||||
Al riguardo, per quanto attiene alla cd. ape sociale, preso atto del dato relativo ai nuovi accessi, peraltro compatibile con quanto indicato nella RT ai commi 288-291 della precedente legge di bilancio (circa 20.000 accessi nel 2023), mentre non si hanno rilievi sul relativo onere per il 2024, che ovviamente sconta una minore durata media del trattamento pensionistico nel primo anno di decorrenza della pensione per effetto del più rigido requisito anagrafico, si osserva che l’onere per il secondo anno sembra inferiore, mutatis mutandis, a quello relativo al secondo anno previsto nella precedente RT. Anche negli anni successivi la discesa degli oneri sembra nel caso in esame più accentuata rispetto a quanto scontato nella RT alla legge di bilancio per il 2023. Ciò potrebbe scaturire da dati di consuntivo sugli oneri finora effettivamente sostenuti inferiori rispetto alle stime iniziali oppure dall’effetto di riduzione del periodo di anticipo rispetto al pensionamento ordinario a causa dell’inasprimento del requisito anagrafico. Ciò premesso, l’assenza di dati sulle permanenze nelle singole annualità e sugli importi pensionistici in questione non consente un riscontro puntuale delle quantificazioni, anche se una loro eventuale sottostima è certamente contenuta. Comunque si ricorda che gli oneri restano configurati come limiti massimi di spesa, fra l’altro assistiti dal consueto meccanismo di monitoraggio da parte dell’INPS, in base al quale qualora dal monitoraggio delle domande emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse disponibili, la decorrenza delle indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.
Per quanto riguarda la cd. opzione donna, si osserva che il dato di preconsuntivo 2023 fornito consente di ritenere corretta la quantificazione della platea operata dalla RT al comma 292 dell’ultima legge di bilancio. Considerando l’inasprimento di 1 anno del requisito anagrafico richiesto si ritiene conseguentemente prudenziale la stima della platea in esame.
Tuttavia si rileva che la RT non esplicita i dati necessari ad una puntuale verifica delle stime degli effetti finanziari connessi alle norme in esame, quali ad esempio l’importo medio pensionistico e quello del TFS, con distinta evidenziazione dei dati riferiti ai soggetti per i quali l’erogazione del trattamento, in anticipo rispetto ai presumibili tempi di fruizione, comporta oneri per la finanza pubblica (parte dei dipendenti presso aziende con oltre 50 dipendenti e dipendenti pubblici), la distribuzione per età e anzianità contributiva dei soggetti potenzialmente interessati e la distribuzione delle decorrenze pensionistiche (scaglionamento delle uscite a partire dalla prima decorrenza utile) distinta per le tre platee di soggetti interessati dalla norma (lavoratrici dipendenti del settore privato, del settore pubblico e le lavoratrici autonome), stante la significativa differenza tradizionalmente esistente fra gli importi medi spettanti alle lavoratrici pubbliche, quelli per le dipendenti private e quelli per le lavoratrici autonome.
Va comunque rilevato che, stante la congruità delle platee indicate, nel complesso riscontrabile, come sopra anticipato, la stima degli oneri appare in linea con quanto indicato nella RT alla legge di bilancio per il 2023, a sua volta omogeneo nella sua evoluzione temporale con quello definito nelle precedenti proroghe, secondo un'impostazione che appare condivisibile. Pertanto la quantificazione dell'onere appare in linea di massima e certamente in termini di ordine di grandezza corretta, anche considerando che gli effetti fiscali sono prudenzialmente calcolati soltanto in relazione al TFS/TFR e che non sono stimati gli effetti in termini di minori retribuzioni nella P.A. (anche nel caso di integrale turnover).
Si ricorda infine anche in questa occasione che con il succedersi delle proroghe ci si può attendere un progressivo aumento delle platee, ceteris paribus, giacché per ogni classe di pensionande il danno derivante dall'obbligo di accettare il metodo contributivo di calcolo della pensione si riduce, visto che aumentano naturalmente gli anni comunque soggetti al calcolo contributivo (in sostanza, con il progressivo stratificarsi di proroghe di opzione donna, la convenienza ad aderirvi aumenta).
In relazione alla cd. quota 103 si osserva che la RT non fornisce i dati e gli elementi necessari ad una verifica puntuale delle stime degli effetti finanziari connessi all’applicazione dell’istituto in esame, quali ad esempio la distribuzione per età e anzianità contributiva dei soggetti potenzialmente interessati, l'entità dell’anticipo medio rispetto al pensionamento accessibile sulla base della legislazione vigente, l'ammontare pensionistico medio, ovviamente inferiore sia a quello stimato in relazione a quota 102 (26.000 euro) che a quello per quota 103 nel 2023 (5 volte il trattamento minimo), e negativamente influenzato dalla modalità di calcolo, integralmente contributivo. Lo stesso ammontare complessivo della platea coinvolta non è esplicitato dalla RT, giacché il dato del 2025 sconta già probabilmente uscite dalla platea di beneficiari di una quota dei percettori indicati per il 2024. In ogni caso, si ritiene che il profilo delle nuove pensioni vigenti a fine anno sia realistico, in considerazione del fatto che l'anticipo pensionistico consentito è in realtà breve (a fronte dei 41 anni anzianità contributiva prevista, accompagnati dal sistema delle decorrenze, a l.v. si ha una possibilità di accedere al pensionamento, prescindendo dall'età anagrafica, in corrispondenza di un'anzianità contributiva di poco superiore per le donne - 41 anni e 10 mesi - e comunque non molto superiore per gli uomini - 42 anni e 10 mesi), soprattutto considerando l’inasprimento dei termini previsti per le decorrenze dei trattamenti. Anche alla luce del calcolo della pensione integralmente con il sistema contributivo, la convenienza del limitato anticipo concesso sembra, soprattutto per le donne, poco apprezzabile, il che suggerisce la ragionevole eventualità che in realtà le stime sulle platee siano addirittura sovrastimate. Si consideri fra l’altro che la propensione ad usufruire di strumenti che anticipano ma riducono il trattamento pensionistico è verosimilmente più elevata nei soggetti con migliori prospettive reddituali, il che va valutato anche alla luce dell’abbassamento, da 5 a 4 volte l’ammontare del trattamento minimo, del valore massimo del trattamento da erogare.
Considerando l’inasprimento del meccanismo delle decorrenze e il livello medio inferiore dei trattamenti attesi rispetto alle precedenti disposizioni di agevolazione, si ritiene più che ragionevole la stima di un onere medio per il 2024 in termini di trattamenti pensionistici pari a circa 6.600 euro. Per quanto attiene al 2025, l’onere pensionistico medio supererebbe i 30.000 euro, il che appare rassicurante, anche scontando che una quota non trascurabile dei percettori nel 2024 cesserebbe di essere fra i percettori ai sensi di quota 103, in quanto nel frattempo avrebbe maturato i requisiti per l’accesso ordinario alla pensione. Per il complesso delle considerazioni appena svolte sulla platea dei beneficiari e sugli importi unitari scontati (ovviamente correlati anche all'entità dell'anticipo pensionistico) si ritiene congrua e, al limite, sovrastimata la quantificazione degli oneri riportati dalla RT.
Si segnala poi che non vengono contabilizzati gli effetti fiscali derivanti dai nuovi trattamenti pensionistici, atteso che essi sono condizionati alla sostituzione del lavoratore che accede al pensionamento, per cui possono considerarsi effetti indiretti non automatici, i quali non dovrebbero appunto essere scontati nei saldi. Nel complesso, comunque, anche tale scelta appare prudenziale.
Pur se destinati ad essere virtuosi per la finanza pubblica a decorrere dal 2027, si segnala anche che la RT non espone una proiezione perlomeno decennale degli effetti finanziari della disposizione, prevista dalla legge di contabilità per il settore pensionistico.
Non sono altresì riportati gli elementi informativi in ordine agli effetti correlati al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS per l'erogazione del TFR dei dipendenti da aziende con almeno 50 addetti e al TFS, quali le platee interessate, gli importi medi percepiti e il numero di soggetti che hanno già richiesto l'anticipazione del TFR/TFS. Comunque l’ordine di grandezza degli impatti scontati dalla RT appare appropriato.
In relazione al comma 5, si osserva che, sulla base del tasso di adesione stimato, che nel complesso appare plausibile, la quantificazione in termini di minor gettito contributivo appare prudenziale, scontando livelli retributivi medi sui 40.000 euro e soggetti che nel 2024 raggiungeranno i requisiti richiesti senza superare l’età anagrafica minima prevista, beneficiando quindi più a lungo del beneficio: infatti, il profilo degli oneri è coerente con un raggiungimento generalizzato dei 67 anni di età per il pensionamento ordinario nel 2029 (appunto a 67 anni per chi ne avrà 62 nel 2024).
In termini di minore spesa pensionistica, premesso che ovviamente la precedente, implicita assunzione della RT si riverbera prudenzialmente anche sull’assenza di risparmi fino al 2029 (contribuendo tuttavia ad accrescerli per il periodo successivo), si rappresenta che il coefficiente di trasformazione applicabile al montante contributivo “perduto” a causa del beneficio contributivo dovrebbe appunto essere quello riferito a 67 anni di età, ovvero il 5,72%. Tale montante contributivo, al netto delle rivalutazioni anno su anno correlate all’andamento del Pil nominale, ammonta a 147,5 milioni di euro. Applicando a tale importo il predetto coefficiente, si ottiene un ammontare pensionistico, corrispondente ai risparmi annuali, pari a 8,5 milioni di euro circa. Considerando l’annuale rivalutazione del montante, anche la quantificazione della minore spesa pensionistica è riscontrabile.
Nulla da osservare sugli effetti fiscali indotti (automatici), sia in rapporto alla minore contribuzione che alla minore spesa pensionistica e, conseguentemente, sulla quantificazione complessiva relativa al comma in esame.
Articolo 31
(Indennità di discontinuità reddituale - ISCRO)
Il comma 1 riconosce dal 1° gennaio 2024 l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dall’articolo 1, comma 386, della legge n. 178 del 2020, in favore dei soggetti di cui al comma 2. L’indennità è erogata dall'INPS.
Il comma 2 prevede che l’indennità sia riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1, dell'articolo 53, del TUIR di cui al DPR n. 917 del 1986.
Il comma 3 riconosce l’indennità ai soggetti di cui al comma 2 che presentano i seguenti requisiti:
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al decreto-legge n. 48 del 2023;
- aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente la presentazione della domanda;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
Il comma 4 dispone che la domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.
Il comma 5 richiede che i requisiti di cui al comma 3, lettere a) e b), siano mantenuti anche durante la percezione dell’indennità.
Il comma 6 stabilisce che l’indennità, pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.
Il comma 7 impone che l’importo di cui al comma 6 si collochi fra i 250 e gli 800 euro mensili.
Il comma 8 dispone la rivalutazione annuale dei limiti di importo di cui al comma 7 sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.
Il comma 9 vieta che la prestazione possa essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa.
Il comma 10 riconnette alla cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell’indennità l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.
Il comma 11 stabilisce che l’indennità di cui ai commi da 1 a 10 concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR di cui al citato DPR n. 917.
Il comma 12 riconosce l’indennità di cui ai commi da 1 a 10 nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l’anno 2024, 20,4 milioni di euro per l’anno 2025, 20,8 milioni di euro per l’anno 2026, 21,2 milioni di euro per l’anno 2027, 21,6 milioni di euro per l’anno 2028, 21,7 milioni di euro per l’anno 2029, 22,1 milioni di euro per l’anno 2030, 22,5 milioni di euro per l’anno 2031, 23 milioni di euro per l’anno 2032, e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell’indennità.
Il comma 13, per far fronte agli oneri derivanti dal comma 12, dispone un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, pari a 0,35 punti percentuali dall’anno 2024. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'IRPEF, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
Il comma 14 condiziona l’erogazione dell’indennità di cui ai commi da 1 a 10 alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto interministeriale sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell’indennità di cui ai commi da 1 a 10.
La RT, dopo aver ribadito il contenuto dell’articolo, considera per la quantificazione dell’onere correlato alla misura i seguenti parametri:
- spesa per prestazioni consuntivo 2022: 12 milioni di euro;
- stima numero beneficiari annui: 4.500;
- monte reddituale (2022): 6,4 miliardi di euro. Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nella NADEF 2023.
Derivano i seguenti effetti finanziari:
ISCRO - Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa - Proiezione decennale dei contributi e della spesa per indennità secondo la proposta di stabilizzazione
(milioni di euro)
Anno | Contributi (lordo fisco) | Contributi (netto fisco) | Oneri | Risultato di esercizio oneri (-)/risparmio (+) |
2024 | 18,8 | 13,3 | 16 | -2,7 |
2025 | 25,5 | 21,7 | 20,4 | 1,3 |
2026 | 25,8 | 20,8 | 20,8 | 0 |
2027 | 26,5 | 21,2 | 21,2 | 0 |
2028 | 27,2 | 21,8 | 21,6 | 0,2 |
2029 | 28 | 22,4 | 21,7 | 0,7 |
2030 | 28,8 | 23 | 22,1 | 0,9 |
2031 | 29,6 | 23,7 | 22,5 | 1,2 |
2032 | 30,4 | 24,4 | 23 | 1,4 |
2033 | 31,3 | 25 | 23,4 | 1,6 |
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co | Descrizione norma | e/s | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
12 | Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), di importo mensile compreso tra i 250 e gli 800 euro, a favore di soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della L. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo - prestazione | S | C | 16,0 | 20,4 | 20,8 | 16,0 | 20,4 | 20,8 | 16,0 | 20,4 | 20,8 | |
13 | ISCRO - Aumento di 0,35% dell'aliquota di cui all'art. 59, c. 16, della L. 449/1997 per soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata | lordo fisco | E | CO | 18,8 | 25,5 | 25,8 | 18,8 | 25,5 | 25,8 | |||
lordo fisco | S | C | -18,8 | -25,5 | -25,8 | ||||||||
effetti fiscali | E | T | -5,5 | -3,8 | -5,0 | -5,5 | -3,8 | -5,0 | -5,5 | -3,8 | -5,0 | ||
Al riguardo, si osserva che il consuntivo INPS 2022 attesta entrate contributive correlate all’aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997, per il finanziamento dell’ISCRO, in misura pari a 23,5 milioni di euro. Tale gettito scaturisce da un’aliquota contributiva dello 0,51%, attualmente vigente. Atteso che l’aliquota prevista a regime dal comma 13 è invece pari allo 0,35%, il gettito corrispondente si sarebbe attestato sui 16,1 milioni di euro nel 2022, il che rende plausibile il dato di 18,8 milioni per il 2024, considerando la rivalutazione del monte retributivo. Per il 2025 (e di conseguenza per gli anni successivi), invece, la quantificazione sembra sovrastimata, scontando un aumento, riconducibile evidentemente alla crescita del monte retributivo, di oltre un terzo rispetto al 2024, il che non sembra plausibile.
Per quanto attiene alle prestazioni, riscontrato come corretto il dato riportato dal consuntivo INPS 2022, si evidenzia che il tasso di aumento dell’onere in questione nel 2022 rispetto al 2021, passando da quasi 5 a 12 milioni di euro, suggerisce la possibilità di ulteriori tassi di crescita presumibilmente correlati al contesto economico e alla maggiore conoscenza dell’istituto. Inoltre, una maggiore diffusione del ricorso all’ISCRO appare inevitabile per una serie di differenze fra la normativa vigente e quella proposta chiaramente favorevoli all’iscritto: in particolare, il limite reddituale per accedere al beneficio viene innalzato da 8.145 a 12.000 euro e il calo reddituale necessario per accedere passa dal 50 al 30% del dato reddituale medio del biennio precedente; si riduce da 4 a 3 il numero di anni richiesti di titolarità di partita IVA e la richiesta della prestazione può essere effettuata ogni biennio e non più ogni triennio. Nel complesso, pertanto, non si può ritenere verificabile l’onere riportato dalla RT pari a regime a circa 20 milioni di euro, soprattutto in presenza di un proseguimento del trend naturale di crescita riscontrato fra il 2021 e il 2022, anche se un’eventuale sottostima dell’onere dovrebbe essere relativamente contenuta.
Va tuttavia considerato che la nuova normativa include l’ISCRO nel reddito imponibile ai fini IRPEF, mentre la vigente lo esclude, e che la RT non considera il conseguente gettito fiscale, il che certamente attenua, se non elimina del tutto, il possibile problema di sottostima dell’onere appena prospettato.
Considerando la platea di beneficiari indicata dalla RT, sulla quale non si dispone tuttavia di autonomi elementi di riscontro, si rileva che l’onere appare invece certamente congruo, scontando di fatto un trattamento mensile medio di quasi 750 euro, molto vicino al massimale previsto di 800 euro (comma 7).
Infine, si ricorda che l’onere è configurato in termini di tetto di spesa, peraltro assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale blocco di ulteriori prestazioni in caso di raggiungimento del limite di spesa, il che – data la natura della misura in esame, gestibile a livello centralizzato – rappresenta un idoneo presidio a tutela del rispetto del medesimo limite di spesa.
Articolo 32
(Modifica della misura dell’indennità di malattia della gente di mare)
Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al regio decreto-legge n. 1918 del 1937:
- la lettera a), integrando l’articolo 6, comma 1, lettera b), dispone che per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, i soggetti di cui alla rubrica hanno diritto ad una indennità giornaliera nella misura del 60% della retribuzione (attualmente la percentuale è del 75%), calcolata ai sensi dell’articolo 10, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ai sensi del regio decreto-legge n. 1773 del 1933;
- la lettera b), integrando l’articolo 10, comma 1, stabilisce che per gli eventi di malattia di cui agli articoli 6 e 7 (che riguarda specificamente il personale arruolato su piroscafi o motonavi addetti al traffico, muniti di carte di bordo, o su rimorchiatori d'alto mare, o su navi di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate, addette alla pesca oltre il Canale di Suez e gli stretti di Gibilterra e dei Dardanelli) del regio decreto-legge n. 1918 del 1937, insorti dal 1° gennaio 2024, l’indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si è verificato nei primi trenta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.
La RT illustra in una sintetica tabella la disciplina del lavoro marittimo, sia relativamente al contratto di lavoro che all’indennità di malattia:
Prestazione | Descrizione |
Malattia fondamentale (Art. 6 RDL n. 1918/1937, convertito in legge 24 aprile 1938, n. 831) | L’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale è erogata ai componenti degli equipaggi assicurati nel caso di malattia che si manifesta durante l’imbarco impedendo la prosecuzione della navigazione. La misura è pari al 75% della retribuzione percepita nei 30 gg precedenti lo sbarco. Viene concessa per la durata massima di un anno. |
Malattia complementare (art. 7 RDL 1918/1937, convertito in legge n. 831 del 1938) | L’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare è erogata, per le malattie insorte entro 28 giorni dallo sbarco, ai componenti degli equipaggi delle categorie dei natanti di cui all’articolo 7 del RDL n. 1918/1937 medesimo. La misura è pari al 75% della retribuzione percepita nei 30 gg precedenti lo sbarco. Viene concessa per la durata massima di un anno. |
Malattia per marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.) sono i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato | I marittimi in continuità di rapporto di lavoro e di disponibilità retribuita hanno diritto, oltre alla indennità di malattia fondamentale e di malattia complementare, alla corresponsione di un’indennità giornaliera per inabilità temporanea da malattia che si manifesta dopo il 28 giorno ed entro il 180° giorno dallo sbarco. La misura è pari al 50% per i primi 20 gg, al 66,66% dal 21° al 180° gg della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia. |
Temporanea Inidoneità all’imbarco (Legge Focaccia legge 16 ottobre 1962, n. 1486) | Destinatari sono i marittimi di I e II categoria che, al termine di un periodo di inabilità per malattia o infortunio siano giudicati temporaneamente non idonei all’espletamento dei servizi della navigazione. |
Il regime speciale di indennità di malattia si presenta più favorevole, sia nell’ammontare che nella durata, rispetto alla malattia comune. In genere, infatti, l’indennità di malattia per i lavoratori non marittimi varia tra il 50% e il 66% della retribuzione giornaliera, mentre per i marittimi l’importo è pari al 75% (105 euro al giorno rispetto ai 40 dei lavoratori non marittimi).
Le differenze e le caratteristiche di tale prestazione sono di seguito riassunte:
- per malattia si intende l’inabilità e non l’incapacità, come per la malattia ordinaria, al lavoro;
- esistono quattro distinte tipologie di prestazione (riportate nello schema sopra esposto) alle quali possono accedere i lavoratori marittimi in base al contratto di lavoro sottoscritto con l’armatore;
- l’aliquota in media è pari al 2,2%. Si precisa che le aliquote per il contributo dell’indennità economica di malattia sono in misura variabile in base al settore e si collocano fra il 2,22% e il 3,21%;
- l’assistenza sanitaria al personale navigante è attribuita al Ministero della salute che la garantisce in Italia tramite gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF), i Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile (SASN) e, ove mancanti i predetti uffici, il conferimento di incarichi ad una rete di medici fiduciari; all’estero le funzioni sono assicurate attraverso i soli incarichi attribuiti ai medici fiduciari (articolo 3 del D.P.R. n. 620 del 1980). L’assistenza sanitaria è assicurata per il tramite di ambulatori USMAF-SASN e di medici fiduciari ai marittimi in costanza di rapporto di lavoro per i periodi di imbarco, oltre che per i periodi di sosta inoperosa a terra, successivi allo sbarco, ove permanga un sotteso rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Al contrario, nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco, lo sbarco comporta la cessazione del rapporto di lavoro; per tale ragione, il lavoratore cessa di essere assistito dall’USMAF-SASN e, sul piano dell’assistenza sanitaria, viene preso in carico dal SSN (o dalla corrispondente istituzione sanitaria estera).
Modifica normativa
Al fine di arginare possibili abusi nella fruizione della prestazione ed equiparare le regole della malattia dei marittimi a quella della generalità dei lavoratori dipendenti garantendo, comunque, il rispetto delle peculiarità di tale attività lavorativa, la disposizione modifica la disciplina della malattia fondamentale di cui all’articolo 6 del regio decreto-legge n. 1918 del 1937 e di quella complementare di cui al successivo articolo 7 del medesimo R.D.L., intervenendo esclusivamente sull’importo della stessa.
Si prevede, infatti, al comma 1, lettera a), che l’indennità giornaliera sia commisurata al 60% della retribuzione.
Si modifica, inoltre, al comma 1, lettera b), la retribuzione presa a riferimento per il calcolo dell’indennità, che diventa quella percepita nei 30 giorni precedenti lo sbarco per la sola parte riguardante le componenti fisse della retribuzione.
Sulla base dei dati desunti dagli archivi gestionali INPS, sono state estrapolate le informazioni con riferimento ai pagamenti delle indennità di malattia dei lavoratori marittimi avvenuti entro il 31/12/2022. Per l’anno 2021 le informazioni sono sintetizzate nella tabella seguente distintamente per malattia complementare e fondamentale.

Nella quantificazione degli oneri si è ipotizzata l’invarianza della platea e la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2024. Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nella NADEF 2023.
Nella tabella seguente è riportato il minor onere, rispetto alla normativa vigente, derivante dall’applicazione della disposizione in esame, che consiste nella nuova misura della prestazione di malattia per i lavoratori marittimi (60% della retribuzione per le sole componenti fisse):
LAVORATORI MARITTIMI - Minor onere derivante dalla nuova misura dell'indennità di malattia
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di euro)
Anno | Malattia Complementare | Malattia Fondamentale | Minor onere al lordo degli effetti fiscali | Minor onere al netto degli effetti fiscali |
2024 | 90,6 | 21,1 | 111,7 | 86,0 |
2025 | 101,3 | 23,6 | 124,9 | 96,2 |
2026 | 103,6 | 24,1 | 127,7 | 98,3 |
2027 | 105,7 | 24,6 | 130,3 | 100,3 |
2028 | 107,8 | 25,1 | 132,9 | 102,3 |
2029 | 110,0 | 25,6 | 135,6 | 104,4 |
2030 | 112,2 | 26,1 | 138,3 | 106,5 |
2031 | 114,4 | 26,6 | 141,0 | 108,6 |
2032 | 116,7 | 27,1 | 143,8 | 110,7 |
2033 | 119,0 | 27,6 | 146,6 | 112,9 |
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
1 | Ridefinizione dei criteri per la quantificazione dell’indennità di malattia della gente di mare | prestazione | S | C | -111,7 | -124,9 | -127,7 | -111,7 | -124,9 | -127,7 | -111,7 | -124,9 | -127,7 |
effetti fiscali | E | T | -25,7 | -28,7 | -29,4 | -25,7 | -28,7 | -29,4 | -25,7 | -28,7 | -29,4 | ||
Al riguardo, sulla base dei dati riportati, desunti dagli archivi gestionali INPS, e dell’asserzione della RT che la nuova indennità sarà commisurata alla sola componente fissa della retribuzione, la quantificazione risulta corretta. Tuttavia, l’appena riportata asserzione non sembra trovare riscontro nel dispositivo, il che assume notevole rilevanza, corrispondendo essa in realtà alla componente di maggior peso nella determinazione degli effetti della disposizione (l’abbattimento in termini di aliquota è infatti del 20% - 1/5 del 75% - mentre considerare soltanto la componente fissa della retribuzione riduce la base di calcolo di circa il 60%, incidendo in modo molto rilevante sui risparmi attesi).
Articolo 33
( Disposizioni in materia di adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali)
Il comma 1 stabilisce che le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS) e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni, sono calcolate con l’applicazione dell’aliquota prevista nella tabella di cui all’Allegato II alla presente legge. Per le anzianità superiori a 15 anni seguita a trovare applicazione la tabella di cui all’allegato A della legge n. 965 del 1965.
Il comma 2 stabilisce che per le domande prodotte dalla data del 1° gennaio 2024 la disposizione di cui al comma 1 si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolarsi secondo il sistema retributivo per i quali è previsto l’applicazione della tabella di cui all’allegato A della legge n. 965 del 1965.
Il comma 3 estende la disposizione di cui al comma 1 alle quote di pensione a favore degli iscritti alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG). Per le anzianità superiori a 15 anni seguita a trovare applicazione la tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986.
Il comma 4 stabilisce che per le domande prodotte dalla data del 1° gennaio 2024 la disposizione di cui al comma 3 si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolarsi secondo il sistema retributivo per i quali è previsto l’applicazione della medesima tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986.
Il comma 5 vieta che l’applicazione dei commi da 1 a 4 comporti un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa precedente.
La RT chiarisce che l’articolo modifica le percentuali di rendimento pensionistico contenute nella “Tabella A” della legge n. 965 del 1965 per le Gestioni pensionistiche ex-INPDAP (CPDEL, CPS, CPI) e nella “Tabella A” della legge n. 16 del 1986 per la Gestione degli Ufficiali giudiziari (CPUG). La finalità della disposizione è quella di assicurare una proporzionalità fra l’anzianità utile e la percentuale di rendimento pensionistico per le anzianità inferiori ai 15 anni, che con l’introduzione del sistema cosiddetto “misto” ad opera della legge n. 335 del 1995, saranno utilizzate anche nei prossimi anni per la valorizzazione delle quote retributive delle pensioni per coloro che al 31 dicembre 1995 possiedono un’anzianità utile inferiore ai 18 anni.
I valori contenuti nelle tabelle A delle leggi n. 965/1965 e n. 16/1986, che tra l’altro hanno gli stessi valori fino all’anzianità di quindici anni, partono da un valore in corrispondenza dell’anzianità zero di 23,865%. Il criterio previsto dalla disposizione in esame, invece, garantisce uno sviluppo graduale e proporzionato rispetto all’incremento dell’anzianità utile, calcolato come prodotto fra la percentuale su base annua del 2,5% e il numero di anni posseduti fino all’anzianità di quindici anni, con applicazione proporzionale ai mesi per le frazioni di anno.
Nuovi e vecchi valori contenuti nella Tabella A (L. n. 965/65 e L.n.16/86)
anzianità | L.n.965/65 | Nuove aliquote |
0 | 23,865% | 0,0% |
1 | 24,456% | 2,5% |
2 | 25,093% | 5,0% |
3 | 25,775% | 7,5% |
4 | 26,502% | 10,0% |
5 | 27,275% | 12,5% |
6 | 28,093% | 15,0% |
7 | 28,956% | 17,5% |
8 | 29,865% | 20,0% |
9 | 30,819% | 22,5% |
10 | 31,819% | 25,0% |
11 | 32,865% | 27,5% |
12 | 33,955% | 30,0% |
13 | 35,091% | 32,5% |
14 | 36,273% | 35,0% |
15 | 37,500% | 37,5% |
La percentuale annua utilizzata è pari ad un quindicesimo del coefficiente previsto al quindicesimo anno: 37,5%/15= 2,5% e corrisponde a quella media complessiva prevista su 40 anni di anzianità 100%/40= 2,5%.
Grafico - Nuovi e vecchi valori contenuti nella Tabella A (L. n. 965/65 e L.n.16/86)

La nuova tabella non prevede modifiche per le anzianità superiori a 15 anni, tenuto conto delle disposizioni introdotte dalla legge n. 724 del 1994, ai fini dell’allineamento delle percentuali di rendimento dei fondi esclusivi con quelle vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria.
Per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, si applicheranno i nuovi coefficienti per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolarsi secondo il sistema retributivo per i quali è previsto l’applicazione della Tabella A della Legge n. 965 del 1965.
Il differenziale delle quote retributive sarà via via più consistente al diminuire dell’anzianità utile posseduta al 31.12.1994.
Per quanto concerne l’utilizzo delle nuove aliquote di rendimento ai fini del calcolo degli oneri di riscatto per le quote retributive, il costo dei riscatti subirà un aumento rispetto alla normativa vigente, in relazione alla più accentuata dinamica di crescita dei coefficienti al crescere dell’anzianità. Tali maggiori entrate, in via cautelativa, non sono state quantificate nella stima degli effetti finanziari della norma.
I risparmi derivanti dall’applicazione delle nuove aliquote sono riportati in milioni di euro con segno negativo nella tabella che segue, con una proiezione ventennale.
Nell’ultima colonna figurano i valori complessivi al netto della tassazione IRPEF e relative addizionali, considerando un’aliquota marginale media del 35%.
Effetti conseguenti alla modifica della tabella A della L.n.965/65 e della Tabella A della L.n.16/86
Onere (+) /risparmio (-) (mln €)
Anno | CPDEL | CPS | CPI | CPUG | COMPLESSO | COMPLESSO |
(lordo fisco) | (netto fisco) | |||||
2024 | -10,3 | -7,1 | -0,2 | -0,1 | -17,7 | -11,5 |
2025 | -45,1 | -20,2 | -0,7 | -0,4 | -66,4 | -43,2 |
2026 | -106,9 | -39,8 | -1,7 | -0,7 | -149,1 | -96,9 |
2027 | -180,9 | -59,5 | -2,8 | -1,1 | -244,3 | -158,8 |
2028 | -280,8 | -85,8 | -4,2 | -1,7 | -372,5 | -242,1 |
2029 | -402,5 | -113,2 | -5,6 | -2,3 | -523,6 | -340,3 |
2030 | -555,1 | -148,1 | -7,5 | -3 | -713,7 | -463,9 |
2031 | -722,9 | -182,8 | -10 | -3,8 | -919,5 | -597,7 |
2032 | -918,2 | -230,7 | -13,5 | -4,7 | -1.167,1 | -758,6 |
2033 | -1.123,40 | -272,2 | -17,4 | -5,7 | -1.418,7 | -922,2 |
2034 | -1.359,30 | -319,8 | -21,7 | -6,8 | -1.707,6 | -1.109,9 |
2035 | -1.597,80 | -358,8 | -26 | -8 | -1.990,6 | -1.293,9 |
2036 | -1.839,20 | -405,6 | -30,1 | -9,2 | -2.284,1 | -1.484,7 |
2037 | -2.049,60 | -437,5 | -33,6 | -10,2 | -2.530,9 | -1.645,1 |
2038 | -2.232,10 | -462,9 | -36,5 | -11,2 | -2.742,7 | -1.782,8 |
2039 | -2.368,40 | -487,4 | -39,2 | -12,1 | -2.907,1 | -1.889,6 |
2040 | -2.489,20 | -516,2 | -42 | -12,9 | -3.060,3 | -1.989,2 |
2041 | -2.588,00 | -546,6 | -44,4 | -13,7 | -3.192,7 | -2.075,3 |
2042 | -2.708,50 | -595,1 | -47 | -14,4 | -3.365,0 | -2.187,3 |
2043 | -2.805,20 | -634,8 | -49,3 | -14,9 | -3.504,2 | -2.277,7 |
Il numero delle pensioni vigenti interessate alla modifica della tabella A della legge n. 965/65 e della tabella A della legge n. 16/86 è riportato anno per anno nella tabella che segue.
Numero delle pensioni vigenti interessate dalla modifica della Tabella A della L.n.965/65 e della Tabella A della L.n.16/86
(numeri in migliaia)
Anno | CPDEL | CPS | CPI | CPUG | COMPLESSO |
2024 | 27,1 | 3,8 | 0,4 | 0,2 | 31,5 |
2025 | 72,9 | 7,3 | 1 | 0,3 | 81,5 |
2026 | 132,8 | 12,3 | 1,8 | 0,4 | 147,3 |
2027 | 179,5 | 16,3 | 2,5 | 0,6 | 198,9 |
2028 | 233,7 | 20,6 | 3,1 | 0,7 | 258,1 |
2029 | 282,7 | 23,9 | 3,7 | 0,8 | 311,1 |
2030 | 333,5 | 27,5 | 4,4 | 1 | 366,4 |
2031 | 377,6 | 30,7 | 5,1 | 1,1 | 414,5 |
2032 | 424,2 | 34,3 | 6 | 1,3 | 465,8 |
2033 | 464,2 | 37,2 | 6,7 | 1,4 | 509,5 |
2034 | 508,1 | 40,3 | 7,5 | 1,5 | 557,4 |
2035 | 544 | 43 | 8,1 | 1,7 | 596,8 |
2036 | 579,5 | 45,7 | 8,7 | 1,8 | 635,7 |
2037 | 607,6 | 47,7 | 9,1 | 1,9 | 666,3 |
2038 | 632,9 | 49,5 | 9,4 | 2 | 693,8 |
2039 | 646,8 | 51 | 9,6 | 2,1 | 709,5 |
2040 | 653,9 | 52,1 | 9,8 | 2,1 | 717,9 |
2041 | 659 | 53,3 | 10,1 | 2,2 | 724,6 |
2042 | 662,6 | 54,9 | 10,2 | 2,2 | 729,9 |
2043 | 664,2 | 55,6 | 10,3 | 2,2 | 732,3 |
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS) e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) - prestazioni | S | C | -17,7 | -66,4 | -149,1 | -17,7 | -66,4 | -149,1 | -17,7 | -66,4 | -149,1 |
Adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali CPDEL, CPS, CPI - effetti fiscali | E | T | -6,2 | -23,2 | -52,2 | -6,2 | -23,2 | -52,2 | -6,2 | -23,2 | -52,2 | |
Al riguardo, si osserva che il profilo dei trattamenti pensionistici coinvolti, come prospettato dalla pertinente tabella della RT, appare realistico considerando l’ambito temporale di riferimento della norma e le platee di lavoratori complessivamente interessati, e che la medesima osservazione può essere estesa al profilo dei risparmi, che assumono un andamento più che proporzionale rispetto ai trattamenti vigenti, in quanto i pensionamenti negli anni futuri risentono progressivamente in modo più accentuato della riduzione pensionistica operata con la norma in esame, in quanto ovviamente riguarderanno soggetti con anzianità contributiva decrescente fino al 1995, pertanto destinati a risentire maggiormente delle modifiche apportate alle tabelle A.
Tuttavia, in assenza di indicazioni sulla distribuzione in termini di anzianità contributive dei soggetti interessati, complessive e relative al periodo pre-1995, nonché sulle retribuzioni di riferimento, non appare possibile un puntuale riscontro della quantificazione, anche se l’ordine di grandezza degli impatti indicati appare certamente ragionevole.
Andrebbe comunque chiarito se siano stati considerati nelle stime i possibili cambiamenti nelle scelte di pensionamento, soprattutto da parte dei soggetti maggiormente incisi dalla disposizione.
Nulla da osservare sui correlati effetti fiscali.
Articolo 34
(Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione)
Il comma 1 dispone che, a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2024, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, previste dall’articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015 (che dispone l’erogazione di un’indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in favore dei lavoratori appartenenti alle aziende del settore dei call center, non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, e che abbiano attuato, entro la scadenza del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all’articolo 1, comma 1202, della legge n. 296 del 2006).
Il comma 2 dispone che, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, si provvede, nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2024, al finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri, per l’anno 2024, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 1958, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
Il comma 3, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, stanzia ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l’anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire tra le Regioni con decreto interministeriale, per il finanziamento dei trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa. Le Regioni possono destinare, nell’anno 2024, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell’articolo 53-ter del decreto-legge n. 50 del 2017 (trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di 12 mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che, alla data del 1º gennaio 2017, risultavano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale).
Il comma 4 proroga per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni, per una durata massima di complessivi 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno, il trattamento di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 72 del 2018 (trattamento straordinario di integrazione salariale), in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria. All’onere derivante dal primo periodo si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Il comma 5 proroga, per l’anno 2024, il trattamento di sostegno al reddito di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018 (si tratta di un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, previsto per le imprese che cessano l’attività produttiva) per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2024 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Il comma 6 proroga per il 2024 l'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 243 del 2016 a sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del Gruppo Ilva, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. Al conseguente onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Il comma 7, modificando l’articolo 1, comma 129, della legge n. 234 del 2021, eleva da 50 a 100 milioni di euro lo stanziamento per la proroga al 2024 del periodo di CIGS, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente, per riorganizzazione o crisi aziendale, prevista per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali. Al conseguente onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Il comma 8 consente l’autorizzazione, per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (che prevedono i limiti di durata dei trattamenti di sostegno al reddito), in continuità con le tutele già autorizzate (e quindi anche con effetto retroattivo), di un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. Alla fattispecie di cui al primo periodo non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (inerenti alla consultazione sindacale e ad altri aspetti della fase propedeutica ai trattamenti).
Il comma 9 riconosce i trattamenti di cui al comma 8 nel limite di spesa di 63 milioni di euro per
l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo del presente comma, pari a auro 63 milioni per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione (si ricorda che l’articolo 42 del decreto-legge n. 75 del 2023 ha riconosciuto alle medesime imprese, sempre in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di 40 settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023).
La RT fa presente che la misura di cui al comma 1 risulta già finanziata con risorse a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione nei quattro anni precedenti.
In particolare:
- per l’anno 2020, dall’articolo 11-quater, comma 2, del decreto-legge n. 162 del 2019, per un importo pari a 20 milioni di euro ed una spesa autorizzata di 1.744.080 euro per il prevalente utilizzo delle risorse messe a disposizione per il contrasto al COVID 19;
- per l’anno 2021, dall’articolo 1, comma 280, della legge n. 178 del 2020, con un importo pari a 20 milioni e una spesa autorizzata di circa 10 milioni di euro;
- per l’anno 2022 dall’articolo 1, comma 125, della legge n. 234 del 2021, sempre con un importo di 20 milioni e una spesa autorizzata di circa 11,5 milioni;
- per l’anno 2023, dall’articolo 1, comma 327, della legge n. 197 del 2022, con un importo di 10 milioni di euro e una spesa autorizzata al 31 luglio 2023 di 6.216.043,51 euro.
La disposizione prevede il finanziamento per 10 milioni di euro anche per l’anno 2024 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le relative disponibilità.
La RT ricorda che l’erogazione dell’indennità di cui al comma 2 in favore dei lavoratori della pesca, attraverso il riconoscimento dei periodi di sospensione dal lavoro derivanti dal fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, garantisce il ristoro economico per periodi di mancato lavoro dovuti al fermo biologico ed al fermo per altre disposizioni normative e regolamentari del settore della pesca. Il procedimento prevede la presentazione delle istanze alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. A conclusione dell’istruttoria delle richieste pervenute si provvede attraverso un decreto direttoriale di autorizzazione. La liquidazione delle istanze prevede, entro il mese di settembre, la trasmissione del decreto direttoriale di autorizzazione, corredato dagli elenchi degli aventi diritto e dei decreti di trasferimento delle risorse, ai funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima, autorizzate al pagamento delle relative indennità con oneri e relative coperture finanziarie totalmente a carico del Fondo sociale occupazione e formazione.
La misura finanziata fino al 2020, con fondi del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e liquidata attraverso i funzionari delegati delle 15 Direzioni marittime, è risultata insufficiente a garantire l’indennità giornaliera, prevista in 30 euro, per le annualità 2020, 2021 e 2022, che è stata necessariamente riparametrata per rientrare nelle somme stanziate dalle relative leggi di bilancio.
La disposizione prevede anche per il 2024 il finanziamento di 30 milioni di euro complessivi per entrambe le misure, al fine di garantire un adeguato sostegno al reddito ai lavoratori del settore della pesca marittima a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le relative disponibilità.
In relazione al comma 3, la RT ricorda che l’articolo 1, comma 189, della legge n. 178 del 2020, perseguendo l’intento di semplificare, in un’unica disposizione di carattere generale, tutti gli interventi susseguitisi nel tempo che fanno riferimento all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, ha consentito, per il 2021, di utilizzare le risorse stanziate (180 milioni) nonché i residui di precedenti finanziamenti, per tutti i trattamenti che traggono origine dall’articolo in parola.
Sono stati, pertanto, prorogati e rifinanziati, sebbene non esplicitamente citati, anche i trattamenti di CIGS e mobilità in deroga previsti per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa del Fermano-Maceratese e di Torino, introdotti dall’articolo 1, comma 492, della legge n. 160 del 2019 e il trattamento di CIGS di cui all’articolo 9-quater del decreto-legge n. 91 del 2018, a favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi, stipulati ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 99 del 2009. L’accordo interessato dall’estensione prevista dalla norma sopra richiamata è l’“Accordo di Programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi del gruppo Antonio Merloni”.
Sono stati altresì prorogati e rifinanziati i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all’articolo 1, commi 140 e 141, della legge n. 205 del 2017, e i trattamenti di mobilità in deroga di cui all’articolo 25-ter del decreto-legge n. 119 del 2018, riguardanti i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di Venezia-Porto Marghera (DM 8 marzo 2017) e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata (DM 22 novembre 2017).
La stessa ratio è stata adottata dalla legge n. 234 del 2021, che, all’articolo 1, comma 127, ha prorogato le misure per il 2022, prevedendo lo stanziamento di 60 milioni di euro, e dalla legge n. 197 del 2022, articolo 1, comma 325, che per il 2023 ha stanziato ulteriori 70 milioni di euro.
Il comma in esame, nel solco della medesima formulazione tecnica, prevede la proroga e il finanziamento, per il 2024, di tutte le misure sopra richiamate, esplicitando, in aggiunta, la possibilità di utilizzo di residui di precedenti finanziamenti, come da prassi consolidata.
Le misure per il 2024 sono finanziate con ulteriori complessivi 70 milioni di euro per l’anno 2024 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità. La quantificazione dell’onere di spesa conferma lo stanziamento dell’anno precedente che, sulla scorta delle evidenze del monitoraggio della spesa, risulta congruo rispetto alle esigenze regionali.
In relazione al comma 4 la RT ricorda che l’articolo 1 del decreto legislativo n. 72 del 2015, recante “Tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell’articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161”, ha introdotto un trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività di cui all’articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, fino alla loro assegnazione o destinazione. Il trattamento, originariamente previsto per la durata complessiva di 12 mesi nel triennio 2018-2020, è stato prorogato per il triennio 2021-2023, alle medesime condizioni, dall’articolo 1, comma 284, della legge n. 178 del 2020, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno dei tre anni, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Il comma in esame propone la proroga della misura per il triennio 2024-2026.
Le risorse finanziarie di cui al decreto legislativo n. 72 del 2018, nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l’anno 2020, come disposto dal comma 1 dell’articolo 7, sono state ripartite nella misura del 50% tra il trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro di cui all’articolo 1 e l’indennità di sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 2.
Con decreto interministeriale n. 2 del 29 marzo 2019, sono stati assegnati, pertanto, 3,5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 e 3 milioni per l’anno 2020, per finanziare il trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 72 del 2018, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.
La legge n. 178 del 2020 (articolo 1, comma 284) ha prorogato il trattamento in questione, per gli anni 2021, 2022 e 2023, per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno dei tre anni, prevedendo che al relativo onere si provveda a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Considerato che, ad oggi, la spesa inerente al triennio 2021-2023 risulta, complessivamente, inferiore a 1 milione di euro, si propone di finanziare la misura per il triennio 2024-2026 in misura ridotta, per 0,7 milioni di euro annui per ciascun anno 2024-2026, a valere sulle risorse del Fondo per occupazione e formazione che presenta le relative disponibilità.
Per quanto attiene al comma 5 la RT ribadisce che esso prevede per il 2024 un finanziamento dell’intervento in esame pari a 50 milioni di euro, quale misura di sostegno al reddito per i lavoratori, per specifiche situazioni di crisi aziendali nell’ambito della ripresa dell’attività economica dopo la crisi economica derivante dalla pandemia da Covid-19 e dalla crisi energetica. Per l’anno 2024, si stima che per il presente intervento vada stanziato un finanziamento nella misura di 50 milioni.
Gli oneri sono a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità.
La RT segnala poi che l’integrazione del sostegno al reddito (comma 6) di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge n. 243 del 2016, ha un costo di circa euro 9.500 annui per ogni lavoratore.
I destinatari del trattamento di CIGS per le tre aziende del Gruppo Ilva sono complessivamente 2131 lavoratori, di cui 1808 dipendenti da Ilva, 311 dipendenti da Sanac e 12 dipendenti da Taranto Energia. Dai dati forniti dal personale della Direzione Ilva si prevede una sospensione media rispettivamente di 1.786, 311 e 12 lavoratori, per un totale di 2.109 unità lavorative.
È pertanto determinato un limite di spesa di 19 milioni di euro per l’anno 2024 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità.
La RT segnala poi che l’incremento delle risorse economiche di cui al comma 7, destinate alla copertura dell’intervento in questione, è determinato sulla base del monitoraggio dell’impegno di spesa degli anni 2022 e 2023.
Per l’anno 2022 risultano infatti emessi 68 provvedimenti di autorizzazione al trattamento di proroga della CIGS per un impegno di spesa pari a 158.765.144 euro.
Per l’anno 2023 (fino al mese di agosto 2023) risultano emessi 36 provvedimenti di autorizzazione al trattamento di proroga della CIGS per un impegno di spesa pari a circa 56.003.287 euro.
Pertanto, il limite di spesa è incrementato per l’anno 2024 di 50 milioni di euro e i relativi oneri sono a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità.
In relazione ai commi 8 e 9, la RT, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro, afferma che la platea coinvolta è rappresentata da circa 2.500 lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mittal, limitatamente allo stabilimento di Taranto. Tale numerosità è in linea con le autorizzazioni di cassa pervenute. Si ipotizza il ricorso alla prestazione per il 100% di tale platea fino al 31 dicembre 2024. Di seguito sono riportati gli importi medi mensili connessi alla prestazione in esame utilizzati ai fini della quantificazione dell’onere annuo:
Importo medio mensile CIGS (euro) | 2024 |
- Prestazione | 1.314,04 |
- Copertura figurativa | 795,50 |
TOTALE | 2.109,54 |
L’onere derivante dalla norma in esame, che costituisce limite di spesa, è sintetizzato nella tabella seguente:
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
importi in milioni di euro
CIGS | 2024 |
- Prestazione | -39,4 |
- Copertura figurativa | -23,9 |
TOTALE | -63,3 |
Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le necessarie disponibilità, a seguito del rifinanziamento effettuato in Sezione II.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, anche alla luce dei chiarimenti e dei dati forniti dalla RT non vi sono in linea generale osservazioni da formulare, atteso che gli oneri sono tutti configurati in termini di tetti di spesa e presentano ampi margini di modulabilità. Inoltre, nel caso del comma 9, il limite di spesa risulta anche assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale cessazione di ulteriori erogazioni.
Laddove presenti elementi volti a supportare le quantificazioni degli oneri, esse risultano congrue, con l’eccezione di quanto previsto per il comma 6, il cui onere viene quantificato in 19 milioni di euro - che rappresenta il limite di spesa -, mentre i dati riportati dalla RT conducono ad una stima dell’onere pari a 20 milioni di euro.
Va poi segnalato che il limite di spesa di cui al comma 9, pari a 63 milioni di euro, risulta marginalmente inferiore alla stima dell’onere, correttamente quantificato dalla RT, sulla base dei dati indicati, in 63,3 milioni di euro.
In ogni caso, sul comma 2, posto che la RT afferma che la misura finanziata fino al 2020 è risultata insufficiente a garantire l’indennità giornaliera di 30 euro e che è stata necessariamente riparametrata per rientrare nelle somme stanziate, sarebbe utile disporre di dati sulla relativa platea e i periodi di fermo della pesca al fine di verificare se lo stanziamento in esame che si configura pari a 30 milioni di euro possa garantire la corresponsione dell’indennità fino alla misura massima. Si ricorda che la legge di bilancio 2021 aveva previsto 19 milioni di euro per l’indennità in esame (commi 282-283 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020).
Nulla da osservare per i profili di copertura, alla luce del rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, sul quale insistono tutti gli interventi e che presenta inoltre ampi margini di modulabilità nella sua gestione.
Capo II
Famiglia, pari opportunità e politiche di intervento in materia sociale
Articolo 35
(Incremento della misura di supporto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido)
Il comma 1 modifica l’articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, che ha previsto un contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. La disposizione, da ultimo modificata dall’articolo 1, comma 343, della legge n. 160 del 2019 (bilancio 2020) ha fissato l’importo del contributo a 3.000 euro, nell’ipotesi in cui il nucleo familiare risulti in possesso di un ISEE fino a 25.000 euro e a 2.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro a 40.000 euro e per l’importo di 1.500 euro nell’ipotesi di ISEE oltre la soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza dell’ISEE. Gli importi sono su base annua, parametrati a undici mensilità.
A fronte di tali norme, il comma 1 prevede che con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, l’incremento del buono dal livello minimo è elevato a 2.100 euro e dunque portato a 3.600 euro.
Il comma 2, per effetto di quanto disposto dal comma 1, incrementa l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di 240 milioni di euro per l’anno 2024, 254 milioni di euro per l’anno 2025, 300 milioni di euro per l’anno 2026, 302 milioni di euro per l’anno 2027, 304 milioni di euro per l’anno 2028 e 306 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.
La RT afferma che sulla base dell’attività di monitoraggio per il maggiore utilizzo progressivo della misura di supporto in esame si registra la necessità di incrementare il limite di spesa dal 2024 per consentire l’accesso al beneficio previsto a legislazione vigente. Nel 2023 si sta infatti prefigurando sulla base degli elementi a disposizione una spesa attorno ai 700 mln di euro e prudenzialmente si stima una crescita ulteriore dal 2024, peraltro come dinamica già inclusa nel profilo del limite di spesa a legislazione vigente.
Pertanto, il nuovo limite di spesa, a parità di legislazione, verrebbe rideterminato come segue:
(valori in mln di euro)
Limite spesa a normativa vigente | Maggiori esigenze finanziarie per limite di spesa | Totale limite di spesa per applicare il beneficio a legislazione vigente | |
2024 | 575,8 | 170 | 745,8 |
2025 | 586,8 | 160 | 746,8 |
2026 | 597,8 | 160 | 757,8 |
2027 | 609,8 | 160 | 769,8 |
2028 | 621,8 | 160 | 781,8 |
Dal 2029 | 633,8 | 160 | 793,8 |
La disposizione in esame incrementa il beneficio con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2024 in nuclei con ISEE entro i 40.000 euro e in presenza di un figlio con età inferiore a 10 anni, portando per i nuclei con ISEE fino a 40.000 euro il buono a 3.600 euro dal precedente valore rispettivamente di 3.000 euro (fino a 25.000 euro) e di 2.500 euro (da 25.001 a 40.000 euro).
Considerando nel 2023 una spesa in crescita e una previsione aggiornata di spesa per 700 mln di euro (per una previsione di un numero di beneficiari stimato in circa 515.000 per un importo medio di circa 210 euro per circa 6,5 mensilità) si stima che a regime, che si raggiunge in tre anni, attesa la limitazione ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’innovazione normativa in esame possa riguardare circa 210.000 soggetti per un maggiore onere mensile medio pari a 70 euro per 6,5 mensilità per un totale di 455 euro e un maggiore onere di 96 mln di euro annui, prudenzialmente arrotondato a 100 milioni di euro.
Per tener conto dell’effetto attrattivo che potrebbe avere l’applicazione della norma sulle fasce di reddito ISEE fino a 40 mila euro, si è ipotizzato che un ulteriore 10% di bambini con fratelli di età inferiore a dieci anni potrebbe frequentare in futuro un asilo nido. Assumendo che questi nuovi soggetti abbiano le stesse caratteristiche dei precedenti, il numero di nuovi beneficiari è stimato in circa 21.000 bambini con un importo medio mensile pari a 280 euro e un numero medio di mensilità pagate pari sempre a 6,5; il maggior onere, calcolato come nuove rate in pagamento, sarebbe quindi pari a circa 38 milioni di euro, prudenzialmente arrotondato a 40 milioni di euro: nel complesso il maggior onere a regime risulterebbe quindi pari a 140 milioni di euro, da conseguire in tre anni (il primo anno sono state adottate ulteriori prudenzialità, atteso lo sviluppo dell’istituto, ritenute assorbite negli anni successivi dalla dinamica di spesa già scontata).
Pertanto, per effetto della disposizione in esame derivano gli oneri sottorappresentati da cui consegue il necessario incremento del limite di spesa:
(valori in mln di euro)
A Limite spesa a normativa vigente | Maggiori esigenze finanziarie per limite di spesa | Totale limite di spesa per applicare il beneficio a legislazione vigente | Stima maggiore onere modifica normativa | B Totale complessivo limite spesa | B-A maggiori oneri | |
2024 | 575,8 | 170 | 745,8 | 70 | 815,8 | 240 |
2025 | 586,8 | 160 | 746,8 | 94 | 840,8 | 254 |
2026 | 597,8 | 160 | 757,8 | 140 | 897,8 | 300 |
2027 | 609,8 | 160 | 769,8 | 142 | 911,8 | 302 |
2028 | 621,8 | 160 | 781,8 | 144 | 925,8 | 304 |
dal 2029 | 633,8 | 160 | 793,8 | 146 | 939,8 | 306 |
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Lett. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
1 | b) | Incremento a 2.100 euro del contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido di figli nati dal 1° gennaio 2024, a favore di nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro | S | C | 240 | 254 | 300 | 240 | 254 | 300 | 240 | 254 | 300 |
Al riguardo, si ricorda innanzitutto che la normativa vigente prevede che nel caso in cui in sede di attuazione si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio. Pertanto non ci sono osservazioni in generale.
Comunque, poiché la RT motiva l’incremento dell’autorizzazione di spesa soprattutto per consentire l’accesso al beneficio previsto a legislazione vigente, dunque prescindendo dalle modifiche disposte dal comma 1, si osserva che andrebbero forniti ulteriori elementi. Infatti, sarebbero da addebitare a maggiori esigenze a legislazione vigente 170 milioni dei 240 milioni di incremento nel 2024, e poi 160 milioni annui degli incrementi degli anni successivi (254 milioni di euro per l’anno 2025, 300 milioni di euro per l’anno 2026, 302 milioni di euro per l’anno 2027, 304 milioni di euro per l’anno 2028 e 306 milioni di euro annui a decorrere dal 2029). Tale incremento sarebbe causato dal maggiore utilizzo progressivo della misura di supporto in esame, senza però che vengano forniti dati specifici. È da rilevare invece in senso contrario alla dinamica di incremento che il numero di nascite e dunque la platea potenziale è in costante calo: da circa 405 mila nel 2020 a circa 400 mila nel 2021 a 393 mila nel 2022 e il primo semestre del 2023 ha già registrato un calo sul semestre di ulteriori 3,5 mila nascite(12) .
In ogni caso, i dati di stima del beneficio a legislazione vigente sono coerenti con gli ultimi dati diffusi dall’INPS, anche se scontano un notevole incremento della platea e un lieve incremento dell’importo medio(13) .
Passando al nuovo beneficio previsto, la stima della RT per cui, a fronte di una platea a legislazione vigente di 515 mila beneficiari, i beneficiari della misura in esame sarebbero circa 210 mila, andrebbe supportata da dati più analitici.
In assenza di ulteriori elementi forniti dalla RT, si può rilevare che certamente concorre a ridurre la platea il tasso di nati dopo il primo figlio (circa il 50% dei nati sono del primo ordine(14) ).
Inoltre, un’ulteriore riduzione della platea è da addebitare ai nuclei con ISEE superiore a 40.000 euro che dall’ultimo rapporto ISEE fornito dal Ministero del Lavoro(15) sarebbe pari al 5 per cento circa delle dichiarazioni. Ulteriori riduzioni potrebbero essere da ricondurre ai beneficiari del bonus asili nido che non presentano dichiarazione ISEE e che sarebbero esclusi dalla nuova misura, su cui tuttavia non si dispone di dati.
Infine, andrebbe considerata la quota di famiglie con distanza di 10 anni tra primo e secondo figlio (o meglio tra penultimo e ultimo figlio), esclusa dal beneficio in esame.
Anche per valutare compiutamente la quantificazione del maggior onere, servirebbero dati sui beneficiari distinti per fasce ISEE, considerato che il nuovo beneficio è maggiore per le famiglie con ISEE tra 25 e 40 mila euro, che registrano un incremento del 44%, e inferiore per le famiglie con ISEE sotto i 25 mila euro, che registrano un incremento del 20%. Il nuovo onere stimato è pari ad un incremento di circa il 33% e dunque sarebbe verificato ove il numero di beneficiari si dividesse all’incirca a metà tra le due fasce ISEE.
12) Cfr. Istat, Comunicato stampa 26 ottobre 2023.
13) Secondo il XXII Rapporto annuale dell'Inps nel 2022 si è registrato un picco di 425mila beneficiari, per un importo medio di 202 euro al mese (p.363 e ss.). La RT invece stima 515 mila beneficiari per un importo medio di 210 euro al mese.
14) Cfr. Istat, Report natalità, 26 ottobre 2023, p.4 “Nel 2022 quasi un nato su due è primogenito. I nati del primo ordine ammontano, infatti, a 192.525 unità, il 48,9% del totale dei nati”.
15) Cfr. Rapporto di monitoraggio ISEE 2021, pubblicato il 10 febbraio 2023, pagina 30.
Articolo 36
(Misure in materia di congedi parentali)
La norma modifica il comma 1, primo periodo, dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, per aggiungere un secondo mese, nell’ambito dei 3 complessivamente previsti di congedo parentale che possono essere fruiti, in alternativa tra i genitori, fino al sesto anno di vita del bambino, con un’indennità rispetto alla retribuzione più elevata rispetto al livello vigente del 30%: tale percentuale sale all’80% per il 2024 e al 60% a decorrere dal 2025. La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo successivamente al 31 dicembre 2023.
La RT afferma che la disposizione mira a integrare quanto già disposto dall’articolo 1, comma 359, della legge n. 197/2022 prevedendo, in aggiunta all’elevazione dal 30 all’80 per cento della misura del congedo parentale per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, l’elevazione dal 30 al 60 per cento per un ulteriore mese, con ulteriore incremento solo per il 2024 della percentuale del 60 all’80 per cento.
Sulla base delle basi tecniche adottate in sede di legge n. 197/2022 (il tempo intercorso dalla prima modifica è troppo contenuto per avere informazioni consolidate di monitoraggio sull’applicazione della prima disposizione, tenuto anche conto dei tempi di attuazione), si stimano i seguenti oneri.
(valori in mln di euro)
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
Maggiore spesa per prestazioni | 122 | 149 | 153 | 155 | 157 | 159 | 161 | 163 | 165 | 167 |
Maggiore spesa per contribuzione figurativa | 16 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Totale | 138 | 175 | 179 | 181 | 183 | 185 | 188 | 190 | 192 | 194 |
Con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori del pubblico impiego, dalla norma in esame non derivano oneri di sostituzione del personale scolastico in considerazione del fatto che il periodo temporale in esame può essere utilizzato in maniera frazionata e che in base alla normativa vigente non possono essere conferite supplenze brevi agli assistenti amministrativi, agli assistenti tecnici ai collaboratori scolastici (per i primi 7 giorni di assenza) e che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia in servizio.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Incremento della misura del congedo parentale da fruire entro il sesto anno di vita del bambino (fino all’80% per un mese e fino al 60% per un ulteriore mese) - prestazione | S | C | 122,0 | 149,0 | 153,0 | 122,0 | 149,0 | 153,0 | 122,0 | 149,0 | 153,0 |
1 | Incremento della misura del congedo parentale da fruire entro il sesto anno di vita del bambino (fino all’80% per un mese e fino al 60% per un ulteriore mese) - contribuzione figurativa | S | C | 16,0 | 26,0 | 26,0 | ||||||
Al riguardo, si osserva che la RT, pur rinviando alla base dati della legge di bilancio dell’anno precedente e fornendo lo sviluppo degli oneri su base decennale, non fornisce adeguati elementi a supporto della quantificazione. Infatti, va rilevato che l’intervento in esame differisce da quello dell’anno precedente per due aspetti che rendono quindi solo parzialmente utilizzabile la RT allegata alla legge di bilancio 2023.
Innanzitutto, la modifica in esame riguarda il secondo mese di congedo parentale mentre la precedente legge aveva riguardato il primo mese di congedo: è ben possibile ipotizzare un tasso decrescente di fruizione del beneficio tra il primo e il secondo mese, mentre la RT sconta un effetto attrattivo (desumibile dall’onere per contribuzione figurativa) sostanzialmente identico a quello ipotizzato nella scorsa legge di bilancio, il che comunque assume carattere prudenziale.
Inoltre, il beneficio in esame è modulato in misura differente negli anni e appare ragionevole ipotizzare un tasso di attrattività minore negli anni (dal 2025) in cui l’aumento è più contenuto (al 60%): anche in questo caso, invece, la RT sconta un effetto attrattivo del tutto sovrapponibile a quello ipotizzato a fronte di un aumento dell’indennità all’80%.
Anche tale scelta dovrebbe condurre ad una sovrastima dell’onere.
Per gli anni dal 2025 in poi, scorporando il dato relativo ai nuovi percettori (effetto “attrazione”) si evince che l’onere l’anno scorso stimato a regime per l’aumento del beneficio all’80% per coloro che comunque avrebbero fruito del congedo era pari a circa 120 milioni di euro, mentre l’omologo dato relativo all’aumento al 60% dovrebbe essere pari a circa 100 milioni di euro e dunque non è proporzionato al differente aumento percentuale(16) . Anche tale dato assume quindi carattere di evidente prudenzialità.
Nel complesso, appare realistico ipotizzare una sovrastima dell’onere complessivo, assumendo per appropriata la quantificazione recata dalla più dettagliata RT alla precedente legge di bilancio.
Per quanto attiene al personale scolastico, appare utile acquisire l’avviso del Governo circa la prudenzialità dell’assunzione di invarianza degli oneri adottata dalla RT, atteso che l’utilizzo del congedo parentale potrebbe essere esercitato continuativamente per l’intero periodo massimo fruibile (1 mese), mentre il limite sotto il quale possono essere effettuate le sostituzioni dei docenti assenti con personale in servizio è di 10 giorni.
16) La RT all’articolo 1, comma 359, della legge di bilancio 2023 prevedeva una maggiore spesa per prestazioni di 120 milioni di euro nel 2023, 209 milioni nel 2024 e 215 milioni nel 2025 ma a fronte di un incremento dal 30 all’80 per cento mentre il caso in esame considera un aumento al 60 per cento.
Articolo 37
(Decontribuzione delle lavoratrici con figli)
Il comma 1, fermo restando quanto previsto all’articolo 5, riconosce per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
Il comma 2 riconosce l’esonero di cui al comma 1, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Il comma 3 stabilisce che per gli esoneri di cui ai commi 1 e 2 resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La RT afferma che dagli archivi gestionali INPS è stata desunta, per l’anno 2022, la seguente platea di lavoratrici con tre o più figli, di cui almeno uno di età inferiore a 18 anni, rientrante nel campo di applicazione della norma in esame:
Lavoratrici non agricole settore privato a tempo indeterminato:
- n° lavoratrici: 110.470;
- retribuzione media mensile: 1.970 euro;
- n° medi mesi lavorati nell’anno: 10;
Lavoratrici agricole a tempo indeterminato:
- n° lavoratrici: 390;
- retribuzione media mensile: 1.825 euro;
- n° medi mesi lavorati nell’anno: 8.
Dai medesimi archivi gestionali INPS è stata desunta, per l’anno 2022, la seguente platea di lavoratrici con due o più figli, di cui almeno un minore con età inferiore a 10 anni, rientrante nel campo di applicazione della norma in esame:
Lavoratrici non agricole settore privato a tempo indeterminato:
- n° lavoratrici: 569.000;
- retribuzione media mensile: 2.030 euro;
- n° medi mesi lavorati nell’anno: 10;
Lavoratrici agricole a tempo indeterminato:
- n° lavoratrici: 1.475;
- retribuzione media mensile: 1.818 euro;
- n° medi mesi lavorati nell’anno: 8.
Ai fini della quantificazione dell’onere si è ipotizzata prudenzialmente l’invarianza della platea nel periodo oggetto della valutazione e l’effetto di compensazione tra i nuovi ingressi e le uscite per raggiungimento del 18° anno del figlio minore.
Sono stati inoltre utilizzati i seguenti parametri:
- decorrenza della norma: 1° gennaio 2024.
- aliquota contributiva a carico della lavoratrice dipendente non agricola: 9,19%;
- aliquota contributiva a carico della lavoratrice dipendente agricola: 8,84%.
Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nella NADEF.
Per quanto attiene all’onere derivante dall’applicazione della norma alle lavoratrici nel settore pubblico la stima è stata predisposta sulla base delle osservazioni relative alla distribuzione per età delle lavoratrici del settore pubblico rapportata a quelle del settore privato e immaginando una uguale distribuzione dei figli per età. Si è poi ipotizzato una maggiorazione dell’onere del 20% rispetto a quello derivante dall’applicazione della norma nel settore privato.
La valutazione è stata effettuata al netto degli effetti dell’applicazione della norma relativa al cuneo fiscale che riduce mediamente l’aliquota generale (contributiva) a carico della lavoratrice di cinque punti percentuali.
Sono stati considerati, infine, gli effetti fiscali derivanti dall’esonero contributivo in esame applicando un’aliquota media fiscale del 24% alle lavoratrici (sulla base delle nuove aliquote Irpef in vigore dal 2023).
Nella tabella seguente sono riportati gli oneri finanziari derivanti dalla disposizione in esame.
Onere derivante dall'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice dipendente del settore privato agricolo e non agricolo e del settore pubblico con 3 o più figli fino al 18-simo anno del figlio più piccolo nel limite annuo di 3.000 euro calcolato su base annua per gli anni 2024-2026 e, per il solo anno 2024, per le donne con 2 o più figli fino al 10° anno di età del figlio più piccolo
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di euro)
Anno | Sgravio lavoratrice non | Sgravio lavoratrice | Totale | ||||||
Onere di sgravio al lordo effetti fiscali | Effetti fiscali | Onere di sgravio al netto effetti fiscali | Onere di sgravio al lordo effetti fiscali | Effetti fiscali | Onere di sgravio al netto effetti fiscali | Onere di sgravio al lordo effetti fiscali | Effetti fiscali | Onere di sgravio al netto effetti fiscali | |
2024 | -746,0 | 179,1 | -566,9 | -1,1 | 0,2 | -0,9 | -747,1 | 179,3 | -567,8 |
2025 | -262,2 | 62,9 | -199,3 | -0,5 | 0,1 | -0,4 | -262,7 | 63,0 | -199,7 |
2026 | -268,2 | 64,3 | -203,9 | -0,5 | 0,1 | -0,4 | -268,7 | 64,4 | -204,3 |
2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
1 | Abbattimento del 100% della quota di contributi previdenziali a carico di lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con 3 o più figli (fino a 18 anni) e, in via sperimentale, per le donne con 2 o più figli (fino a 10 anni), per il triennio 2024-2026 | E | CO |
|
|
| -747,1 | -262,7 | -268,7 | -747,1 | -262,7 | -268,7 | |
S | C | 747,1 | 262,7 | 268,7 |
|
|
|
|
|
| |||
effetti fiscali | E | T | 179,3 | 63,0 | 64,4 | 179,3 | 63,0 | 64,4 | 179,3 | 63,0 | 64,4 | ||
Al riguardo, sulla base dei dati indicati dalla RT e premesso che non risultano forniti sufficienti elementi informativi in merito alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico, ipotizzando una numerosità per queste ultime pari a circa un quarto di quella ascritta alle dipendenti private (dovrebbe teoricamente – sulla base di meri criteri di proporzionalità - attestarsi su un quinto, ma il settore pubblico tipicamente registra più elevati tassi di occupazione femminile) e livelli stipendiali identici (in quanto il loro verosimile, maggiore importo medio dovrebbe essere assorbito dall’aumento dell’onere del 20% operato prudenzialmente dalla RT), la quantificazione riferibile al 2024 per le dipendenti non agricole appare sostanzialmente corretta.
Si osserva poi che l’asserita riduzione dell’onere per tenere conto dell’esonero contributivo generale viene stimata pari mediamente a 5 p.p., il che, anche considerando i livelli retributivi medi indicati dalla RT, sembra nel complesso un’ipotesi prudenziale, potendosi ritenere plausibile una riduzione maggiore dell’aliquota contributiva per effetto dell’esonero valido per tutti i lavoratori e quindi un minor impatto della norma in esame. Questo ridurrebbe l’importo della quantificazione.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, mutatis mutandis (assenza del beneficio di cui al comma 2 e dell’esonero contributivo generalizzato, previsto anch’esso per il solo 2024), anche le quantificazioni per il 2025 e il 2026 sembrano corrette.
Nulla da osservare sugli oneri relativi alle lavoratrici dipendenti del settore agricolo e, per tutte le lavoratrici, sugli effetti fiscali indotti.
Articolo 38
(Esclusione titoli di Stato dal calcolo ISEE)
Il comma 1 esclude, nella determinazione dell’ISEE, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di stato di cui all’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al DPR n. 398 del 2003, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.
Il comma 2 dispone che all’attuazione della disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante l’aggiornamento del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (in materia di modalità di calcolo dell’ISEE), di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011.
Il comma 3, per effetto di quanto disposto dai commi 1 e 2, incrementa di 44 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 230 del 2021 (l’assegno unico e universale per i figli a carico).
La RT afferma che la disposizione produce l’effetto di far diminuire il valore dell’ISEE con conseguenze in termini di maggiori spese per prestazioni legate alla prova dei mezzi misurata appunto attraverso l’ISEE.
La maggior parte delle prestazioni legate alla prova dei mezzi prevedono livelli di ISEE decisamente contenuti e tali da considerare trascurabile l’effetto di riduzione dell’ISEE per effetto dell’esclusione dei titoli di stato dal patrimonio. In tali casi l’effetto in termini di finanza pubblica è da considerarsi trascurabile. Diversamente per l’assegno unico considerata l’universalità della prestazione e la granularità delle classi di ISEE cui corrispondono livelli di prestazioni diverse si determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Dagli archivi amministrativi si rileva che l’effetto dell’esclusione dal patrimonio di tali investimenti ha un peso irrilevante per valori di ISEE bassi e che cresce al crescere dell’ISEE; tuttavia, il peso stimato risulta contenuto e mediamente quasi dello 0,7%, con incidenza in media sull’importo della prestazione dello 0,23%. Si determina quindi una maggior spesa per prestazione pari a circa 44 milioni di euro annui. Pertanto, dalla disposizione derivano nuovi e maggiori oneri per 44 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell'ISEE - prestazioni | S | C | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Al riguardo, premesso che l’asserzione circa l’effetto in linea di massima trascurabile della disposizione in esame sulla quasi totalità delle prestazioni legate alla prova dei mezzi tramite l’ISEE appare plausibile ma non suffragata da elementi a sostegno, si osserva che l’onere stimato in termini di maggiori erogazioni per l’assegno unico e universale per i figli a carico è appropriato rispetto alla ipotizzata percentuale di aumento delle stesse in misura pari allo 0,23%, che a sua volta appare una percentuale ragionevole rispetto ad un effetto medio in riduzione dell’ISEE stimato pari allo 0,7% in conseguenza dell’esclusione dal calcolo dei titoli di Stato. Su tale ultima percentuale, tuttavia, in assenza di ulteriori dati, non è possibile procedere ad un autonomo riscontro, prendendo atto che si tratta di elementi informativi desunti dagli archivi amministrativi.
Articolo 39
(Misure in materia sociale)
Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono anche le risorse per il finanziamento dei progetti per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze di cui all’articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Il comma 2 incrementa di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, istituito dall'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Il comma 3 prevede la riduzione di 2 milioni di euro (da 5 milioni a 3 milioni) dello stanziamento in favore dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona-Istituto degli Innocenti di Firenze, destinato alle attività istituzionali del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, e richiede, al fine dell’attribuzione delle risorse, la stipulazione di una convenzione di durata triennale tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la medesima Azienda.
Il comma 4 autorizza la spesa di 1.250.000 euro annui a decorrere dal 2024 per il supporto tecnico-scientifico al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’attuazione, nel monitoraggio e nell’analisi degli interventi di cui alle lettere da d) a r) dell’articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il comma 5 prevede l’incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di 1 milione di euro annui a partire dal 2024.
La RT si limita a descrivere il contenuto delle norme.
La Relazione illustrativa in relazione al comma 2 precisa che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2020 si è proceduto alla definizione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, pari a 3 milioni di euro, come previsto dal medesimo articolo 105-bis per l’anno 2020, e alla determinazione del «reddito di libertà» in un contributo mensile, erogato dall’INPS, nella misura massima di 400 euro pro capite per un periodo massimo di dodici mesi a favore delle donne vittime di violenza, che ne facciano richiesta.
Dopo aver ripercorso la successione di finanziamenti legislativi, afferma che a fronte dei 3 milioni messi a disposizione per l’anno 2020 sono state presentate 3.083 domande e ne sono state accolte 599, utilizzando di fatto la totalità delle risorse (2.894.400 di euro), dati a marzo 2022. Sulla base del DPCM 1° giugno 2022, con il trasferimento ad INPS delle risorse 2021-2022, in base ai dati aggiornati al 12 luglio 2023, di 9 milioni di euro, sono state soddisfatte 2.408 domande (il dato cumula le domande accolte precedentemente) a fronte di 5.249 richieste. Ne restano inevase per insufficienza di budget 2.424, per un fabbisogno complessivo che ammonterebbe a circa 11 milioni di euro.
Non sono ancora elaborati i dati sull’erogazione dei pagamenti a valere del recente trasferimento delle risorse 2023 di 1.850.000 euro. Presumibilmente tali risorse saranno destinate a soddisfare le domande già presentate e non finanziate per insufficienza di budget. Afferma che dall’andamento delle richieste emerge un ampio bisogno da parte delle beneficiarie teso a far fronte almeno nell’immediato a urgenze e necessità per proseguire il percorso verso la fuoriuscita dal circuito della violenza. Secondo i dati forniti in occasione dell’audizione dell’Istituto nazionale di statistica presso la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati nel febbraio 2022, la potenziale platea beneficiaria è stimata in circa 21 mila donne l’anno.
In relazione al comma 4 afferma che la disposizione risponde all’esigenza di efficientamento dell’attività di monitoraggio e di valutazione degli interventi in questione, in grado di generare economie di scala in ragione dell’orizzonte programmatorio pluriennale, a fronte del meccanismo attuale che impone una disponibilità di risorse solo su base annuale.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Lett. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
1 | Istituzione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga | S | C | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
2 | Incremento del Fondo per il Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza, di cui all'art. 105-bis del D.L. 34/2020 | S | C | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
3 | a) | Riduzione trasferimenti all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP)-Istituto Innocenti di Firenze, di cui all'art. 1 c. 215 della L. 205/2017 | S | C | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
4 | Risorse destinate al supporto tecnico-scientifico al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’attuazione, nel monitoraggio e nell’analisi degli interventi di cui alle lett. da d) a r) dell’art. 1, c. 1250, della L. 296/2006 | S | C | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
5 | Incremento del Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui all’art.1, comma 369, L n. 205/2017 | S | C | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Al riguardo, trattandosi di oneri limitati agli stanziamenti, nulla da osservare.
Capo III
Disabilità
Articolo 40
(Fondo Unico per l’inclusione delle persone con disabilità)
Il comma 1 istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2024 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico p er l’inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di euro 231.807.485 euro annui a decorrere dall’anno 2024.
Il comma 2 sopprime a decorrere dal 1° gennaio 2024 i seguenti fondi abrogando le relative disposizioni:
- «Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità» istituito dall’articolo 34, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
- «Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità» istituito dall’articolo 1, commi 179 e 180 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
- «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare» istituito dall’articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205,
- «Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia» istituito dall’articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il comma 3 precisa che le risorse del nuovo fondo istituito dal comma 1 sono destinate a finanziare iniziative collegate a una delle seguenti finalità:
- potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;
- inclusione lavorativa e sportiva;
- turismo accessibile;
- iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;
- interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;
- promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione;
- iniziative e progetti di rilevanza nazionale per la promozione dell’accessibilità e inclusione delle persone con disabilità.
Il comma 4 prevede che l'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza. I decreti sono adottati:
previa acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza unificata per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola (lettera a)), sentita la Conferenza unificata per le altre finalità di cui alle lettere b), c), d), e), f) g), h).
Il comma 5 prevede che a decorrere dall’anno 2025, gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 sono sottoposti a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio.
Il comma 6 incrementa di 85 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
La RT, dopo aver descritto le norme, fornisce la seguente tabella in relazione ai fondi soppressi dal comma 2:
Autorizzazione di Spesa | Cap. | Descrizione Capitolo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | dal 2028 |
Art. 34 decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 «Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità» | 2081 | Somma da trasferire alla Presidenza del consiglio dei ministri per il fondo per l'inclusione delle persone con disabilità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità» | 2080 | Somma da trasferire alla Presidenza del consiglio dei ministri per il fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
Art. 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare» | 2090 | Fondo da trasferire alla Presidenza del consiglio dei ministri per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare | 25.807.485 | 25.807.485 | 25.807.485 | 25.807.485 | 25.807.485 |
Art. 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia» | 2121 | Fondo da trasferire alla Presidenza del consiglio dei ministri per l'inclusione delle persone sorde e con ipocusia | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
Totale Generale NUOVO "Fondo Unico per l’inclusione delle persone con disabilità" | 231.807.485 | 231.807.485 | 231.807.485 | 231.807.485 | 231.807.485 |
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Istituzione del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità | S | C | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 |
2 | Abrogazione del Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, da trasferire alla PCM di cui all'art. 1, c. 179 della L. 234/2021 | S | C | -200,0 | -200,0 | -200,0 | -200,0 | -200,0 | -200,0 | -200,0 | -200,0 | -200,0 |
Abrogazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'art. 1, c. 254 della L. 205/2017 | S | C | -25,8 | -25,8 | -25,8 | -25,8 | -25,8 | -25,8 | -25,8 | -25,8 | -25,8 | |
Abrogazione del Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, di cui all'art. 1, c. 456, della L. 145/2018 | S | C | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | |
6 | Incremento del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui all'art. 1 comma 178 legge n.234/2021 | S | C | 85,0 | 85,0 | 85,0 | ||||||
Al riguardo, nulla da osservare trattandosi di stanziamenti limitati alle risorse disponibili.
Titolo VI
Sanità
Capo I
Misure per il potenziamento del sistema sanitario
Articolo 41
(Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale)
Il comma 1 incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 3.000 milioni di euro per l’anno 2024, 4.000 milioni di euro per l’anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.
La RT afferma che il livello del finanziamento risulta capiente ai fini della copertura delle misure onerose di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 42, 44, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3. Anche le disposizioni introdotte dagli articoli 43 e 45, pur non essendo onerose, sono attuate a valere sul livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, come rideterminato ai sensi del presente articolo.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale | S | C | 3.000,0 | 4.000,0 | 4.200,0 | 1.874,8 | 2.753,6 | 2.905,1 | 1.874,8 | 2.753,6 | 2.905,1 |
Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione, essendo gli oneri limitati all’entità dei rifinanziamenti previsti. In termini di impatto sui saldi si segnala che il prospetto riepilogativo sconta effetti (identici) più contenuti sul fabbisogno e l’indebitamento, compresi fra il 62 e il 69% circa di quelli contabilizzati sul SNF. Considerando i presumibili effetti sui saldi delle misure recate dalle disposizioni la cui attuazione è perseguita con il rifinanziamento in esame (articoli 10, commi 3, 4 e 5, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3), la suddetta discrasia sembra ascrivibile, in linea di massima, alla finalizzazione di somme valutabili in circa 2,6 miliardi di euro nel 2024 e circa 3 miliardi di euro per il 2025 e il 2026 a spese di personale (riconducibili agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 42 e 50, comma 1), le quali scontano tipicamente effetti riflessi (entrate fiscali e contributive, che ovviamente riducono l’impatto in termini di cassa e competenza economica) pari a circa il 45% dello stanziamento. Tale ricostruzione andrebbe confermata con dati maggiormente analitici, al fine di chiarire i motivi dei differenti impatti sui saldi e di consentirne una compiuta verifica.
Articolo 42
(Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale sanitario del comparto sanità operante nelle Aziende e negli Enti del SSN)
Il comma 1 estende fino al 31 dicembre 2026 l’autorizzazione agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive del personale medico - di cui all’articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area Sanità del 19 dicembre 2019 - prevista, per l’anno 2023, dall’articolo 11, comma 1, del D.L. n. 34/2023 (fino a 100 euro lordi onnicomprensivi per i medici e fino a 50 euro lordi onnicomprensivi per gli infermieri, entrambi al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione), disponendo, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte. Vengono poi espressamente fatte salve le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive riguardanti il volume di prestazioni erogabili, l’orario massimo di lavoro ed i prescritti riposi.
Il comma 2 prevede poi l’applicazione fino al 31 dicembre 2026 delle disposizioni richiamate (art. 11, comma 1, D.L. n. 34/2023) anche per le prestazioni aggiuntive svolte - ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d) del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 dell’Area sanità -, dal personale sanitario operante nelle aziende ed enti del SSN, disponendosi, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte. Viene poi stabilito che l’aumento della tariffa possa arrivare fino a 60 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione. Anche in tal caso vengono poi espressamente fatte salve le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive riguardanti il volume di prestazioni erogabili, l’orario massimo di lavoro ed i prescritti riposi.
Il comma 3 autorizza, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 la spesa di 200 milioni di euro per il personale medico e di 80 milioni di euro per il personale sanitario del comparto. Al relativo finanziamento accedono tutte le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Gli importi di cui all’allegato III della legge in esame costituiscono limite di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma per le finalità dell’articolo in commento.
Il comma 4 stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari complessivamente a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard come rideterminato dall’articolo 41.
Il comma 5 stabilisce che l’Organismo paritetico regionale istituito a seguito dell’adozione del Piano nazionale per il governo delle liste d’attesa del 21 febbraio 2019 presenta al Comitato LEA una relazione semestrale sullo svolgimento dell’attività intramoenia, da prendere in considerazione per la valutazione degli adempimenti relativi alle liste di attesa.
La RT ribadisce che i commi da 1 a 4 prevedono di applicare, fino al 31 dicembre 2026, le tariffe orarie per le prestazioni aggiuntive introdotte dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 34/2023 solo per il personale medico ed infermieristico per il settore dell’emergenza urgenza, nonché di estendere tali tariffe dal 2024 al 2026 a tutto il personale medico e al personale sanitario del comparto sanità operante presso le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale.
Inoltre, viene previsto, per il personale sanitario del predetto comparto, che la tariffa oraria possa essere aumentata fino a 60 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.
Per tale finalità la norma prevede che per il medesimo periodo 2024-2026 sia autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il personale medico e di 80 milioni di euro annui per il personale sanitario del comparto. Ai predetti oneri, pari complessivamente a 280 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come incrementato dall’articolo 41. Nell’allegato III è indicato il riparto tra le Regioni e le Province autonome dei già menzionati importi che costituiscono limite massimo di spesa comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione.
In merito al comma 5, segnala che la disposizione prevede che l’Organismo paritetico regionale - istituito a seguito dell’adozione del Piano nazionale per il governo delle liste di attesa di cui all’Intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 21.02.2019- presenti una relazione semestrale sullo svolgimento dell’attività intramoenia al Comitato LEA. Dall’attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto alle attività ivi previste si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 1-3, premesso che si prevede un’autorizzazione per il triennio 2024-2026 chiaramente predisposta come tetto massimo di spesa, in considerazione della rimodulabilità dell’onere nel limite delle risorse stanziate, nulla di particolare da osservare.
Sul comma 4, che provvede alla copertura del relativo onere ponendolo a carico del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard come rideterminato dall’articolo 41, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla disponibilità di risorse a valere su tale stanziamento al netto della componente prevista a copertura dei fabbisogni assistenziali.
Venendo anche al comma 5, laddove si prevede che l’Organismo paritetico regionale presenti una relazione semestrale sullo svolgimento dell’attività intramoenia al Comitato LEA e che dall’attuazione della disposizione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto alle attività ivi previste si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, si rammenta che il comma 6-bis dell’articolo 17 della legge di contabilità impone che in presenza di nuove norme che si associano a clausole di invarianza le stesse debbano sempre accompagnarsi alla illustrazione in RT dei dati ed elementi che siano idonei a comprovarne la sostenibilità.
Articolo 43
(Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica)
Il comma 1, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 282, della legge n. 234 del 2021, ridetermina il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all’articolo 1, comma 398, della legge n. 232 del 2016, rispetto a quanto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 234, nella misura dell’8,5 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard a decorrere dall’anno 2024 (attualmente è fissato per il 2024 all’8,3%, dopo essere stato pari all’8,15% per il 2023 e all’8% per il 2022). Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica convenzionata è rideterminato nel valore del 6,8 per cento a decorrere dal medesimo anno (attualmente è il 7%). Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge n. 145 del 2018 (0,2%)(17) .
La RT chiarisce che la modifica si traduce in un incremento dello 0,2 per cento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e nella contestuale riduzione, nella stessa misura, del tetto della spesa farmaceutica convenzionata. In tali termini, poiché il valore complessivo della spesa farmaceutica programmata resta costante, la disposizione non comporta effetti finanziari.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, si osserva che l’asserzione della RT circa la neutralità finanziaria complessiva della disposizione è condivisibile soltanto ove non si considerino gli effetti della correlata disciplina del pay-back in caso di sforamento dei tetti che comporta il versamento di un contributo a carico delle aziende farmaceutiche pari alla metà della quota eccedente il tetto di spesa.
Infatti, come noto, risulta molto differenziato il rispetto dei due distinti tetti. Esso – come si evince anche dall’ultimo rapporto di monitoraggio AIFA disponibile, riferito al periodo gennaio-maggio 2023(18) , che conferma comunque le risultanze emerse negli ultimi anni – è conseguito dalla maggior parte delle regioni in relazione al tetto per la farmaceutica convenzionata(19) , per cui un suo abbassamento non inciderà che sulla parte di spesa per la farmaceutica convenzionata compresa fra il nuovo e il precedente tetto (con un impatto in termini di pay-back inevitabilmente contenuto), non incidendo affatto su tutti i SSR che già si trovano sotto al livello corrispondente al nuovo tetto.
Viceversa, l’innalzamento del tetto per la spesa per acquisti diretti si rifletterà in misura corrispondente alla metà dell’incremento sull’ammontare del pay-back riveniente dalle imprese farmaceutiche, atteso che tutti i SSR attualmente sforano il tetto vigente(20) , anche se va osservato che la relazione AIFA continua a fare riferimento ad un tetto del 7,65%, quando in realtà per il 2023 esso si colloca all’8,15%. Anche considerando ciò, per i primi mesi 5 mesi del 2023 il tetto passerebbe da circa 4,1 a circa 4,3 miliardi di euro, a fronte di una spesa per acquisti diretti pari a oltre 5,5 miliardi di euro nel corrispondente periodo.
Pertanto, l'asserzione della RT circa l'assenza di effetti sui saldi della rimodulazione dei tetti, fermo restando il livello del tetto complessivo, è da valutare nell’ambito della complessiva disciplina considerando gli effetti del payback con particolare riguardo all’impatto sui bilanci delle regioni. Appare necessario un aggiornamento della RT con l’indicazione dei riflessi in termini di minori entrate da pay-back, sulla base dei valori effettivi di spesa farmaceutica registrati negli ultimi anni.
17) Resta altresì invariato il tetto complessivo, pari al 15,15 per cento nell'anno 2023 e al 15,30 per cento a decorrere dall'anno 2024.
18) Cfr. AIFA, Monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale gennaio-maggio 2023, 20 settembre 2023.
19) Si vedano pagina 21 e grafico 3 a pagina 34 del citato rapporto AIFA.
20) Si vedano le tabelle 8-ter, 12-bis e grafico 3 del citato rapporto AIFA.
Articolo 44
(Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali)
Il comma 1, allo scopo di favorire gli assistiti nell’accesso al farmaco in termini di prossimità. stabilisce che l’AIFA provvede ad aggiornare il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) individuando l’elenco vincolante di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione A-PHT di cui alla Determina AIFA 29 ottobre 2004 e successive modificazioni e integrazioni, alla classe A di cui all’articolo 8, comma 10, della legge n. 537 del 1993 (farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche), nonché l’elenco vincolante dei medicinali del PHT non coperti da brevetto che possono essere assegnati alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico. L’aggiornamento del prontuario deve avvenire la prima volta entro e non oltre il 30 marzo 2024 e, successivamente, con cadenza annuale, come già previsto dall’articolo 1, comma 426, della legge n. 147 del 2013.
Il comma 2 dispone che, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 (spending review in ambito sanitario), nell’ambito dei limiti fissati per la spesa a carico del SSN per i farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, a decorrere dal 1° marzo 2024 il sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN è sostituito da una quota variabile e da quote fisse, così determinate:
- una quota percentuale del 6% (ridotta rispetto a quella attuale, pari al 30,35% ma assoggettata ad una serie di sconti a beneficio del SSN) rapportata al prezzo al pubblico al netto dell’IVA per ogni confezione di farmaco;
- una quota fissa pari a 0,55 euro per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a 4,00 euro;
- una quota fissa pari a 1,66 euro per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico compreso tra 4,01 e 11,00 euro;
- una quota fissa pari a 2,50 euro per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico superiore a 11,00 euro;
- una quota fissa aggiuntiva pari a 0,1 euro per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza.
Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a), della legge n. 537 del 1993 (farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche) è da intendersi invariato.
Il comma 3 ridetermina in 0,115 euro a decorrere dal 1° gennaio 2025 la quota di cui al comma 2, lettera e).
Il comma 4, al fine di confermare e rafforzare la capillarità della rete delle farmacie sul territorio nazionale, riconosce inoltre:
- una quota fissa aggiuntiva pari a 1,20 euro per ogni farmaco erogato dalle farmacie con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a 150.000 euro;
- una quota fissa aggiuntiva pari a 0,58 euro per ogni farmaco erogato dalle farmacie – ad esclusione di quelle di cui alla lettera c) - con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a 300.000 euro;
- una quota fissa aggiuntiva pari a 0,62 euro per ogni farmaco erogato dalle farmacie rurali sussidiate, come definite dalla legge n. 221 del 1968, con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a 450.000 euro.
Il coma 5, ferme restando le quote di spettanza per le aziende farmaceutiche sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a) della legge n. 537 del 1993 e dei farmaci equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 347 del 2001 (con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano fruito di licenze derivanti da tale brevetto), dispone che a decorrere dal 1° marzo 2024 cessi l’applicazione dei seguenti sconti:
- sconto a beneficio del SSN proporzionale al prezzo del farmaco per le diverse tipologie di farmacia definito ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996;
- sconto disposto con Determinazione AIFA del 9 febbraio 2007 (recante approvazione delle richieste relative alle aziende farmaceutiche, che si sono avvalse della facoltà di ripianare l'eccedenza di spesa farmaceutica secondo le modalità di pay-back);
- sconto di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 156 del 2004, previsto a favore della distribuzione intermedia e, nel caso di forniture dirette alle farmacie, direttamente a queste ultime;
- sconto di cui all’articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010 previsto a favore del Servizio sanitario nazionale e pari all'1,82 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Lo sconto dell'1,82 per cento non si applica alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a euro 387.324,67 e alle altre farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a euro 258.228,45.
Il comma 6 istituisce, allo scopo di operare periodicamente la verifica di sostenibilità economica delle previsioni di cui al presente articolo, con decreto del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposto tavolo tecnico che, a far data dal 1° marzo 2024 e con cadenza annuale, monitora l’andamento della spesa connessa all’espletamento del servizio di dispensazione dei farmaci SSN da parte delle farmacie. Al tavolo tecnico partecipano i rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Agenzia italiana del farmaco, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il comma 7 abroga a decorrere dal 1° marzo 2024 le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 532, 533 e 534 della legge n. 197 del 2022 (che prevedono la cd. remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, espressamente finalizzata a salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, con tetto di spesa pari a 150 milioni di euro).
Il comma 8, al fine di garantire l’uniformità dell’erogazione dei LEA su tutto il territorio nazionale, anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni concernenti le modalità di erogazione dei medicinali agli assistiti di cui all’articolo 8 del decreto-legge n. 347 del 2001(21) , prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, sentita l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), predisponga linee guida dirette a definire modalità e tempistiche per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 2012 (aggiornamento dei prontuari terapeutici regionali).
La RT assicura che il comma 1 non comporta effetti finanziari, limitandosi a fissare nel 31 marzo 2024 il termine entro il quale l’AIFA provvede alla revisione del prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT). Trattasi di attività che comunque l’AIFA effettua periodicamente ai sensi dell’articolo 1, comma 426, della legge n. 147 del 2013.
I commi 2-5 dispongono in merito all’introduzione di un nuovo sistema di remunerazione dei farmacisti, il cui contenuto viene ribadito dalla RT.
Ai fini di una valutazione dell’impatto finanziario della nuova remunerazione, il Ministero della salute, con l’ausilio di AIFA, ha effettuato una valutazione sull’anno 2022, applicando la nuova remunerazione ai farmaci venduti dalle farmacie in tale anno. Per effetto della nuova remunerazione, il margine dei farmacisti si incrementerebbe di circa 227 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, al netto della remunerazione aggiuntiva introdotta dall’articolo 1, commi 532, 533 e 534 della legge n. 197 del 2022, abrogata dal comma 7, che attualmente comporta un onere annuo pari a 150 milioni di euro.
In tali termini l’effetto netto complessivo determinato dalla disposizione è pari a 77 milioni di euro annui, che per l’anno 2024 sono rideterminati in 53 milioni di euro, tenuto conto della data di entrata in vigore della norma (1° marzo 2024) e della circostanza che la quota di cui al comma 2, lettera e), è inferiore a quella prevista a regime.
I suddetti oneri sono coperti dall’incremento del fabbisogno sanitario di cui all’articolo 41.
La RT infine esclude che il comma 8 comporti effetti finanziari in quanto diretto a prevedere che il Ministero della salute elabori linee guida che consentano alle regioni un uniforme e più tempestivo aggiornamento dei propri prontuari farmaceutici regionali, anche per le finalità di cui all’articolo 8 del decreto-legge n. 347 del 2001, concernente particolari modalità di distribuzione dei medicinali.
In ordine al nuovo sistema di remunerazione delle farmacie, la R.Ill. rappresenta che esso non sarebbe più puramente proporzionale al prezzo del farmaco, ma assumerebbe un valore complessivamente pari al 75% in parte fissa e al 25% in parte variabile. Tutto ciò nel rispetto sia del tetto della spesa farmaceutica in rapporto al FSN come annualmente determinato, sia dello specifico tetto relativo alla spesa farmaceutica convenzionata, distinto da quello della spesa per acquisti diretti. Il criterio adottato per tale nuovo modello di remunerazione è quello del superamento della remunerazione a percentuale sul prezzo del farmaco, per adottare la soluzione prevalente nei Paesi dell’Unione europea, fondata su di un sistema misto a due quote, di cui una fissa e una variabile, e sulla valorizzazione dell’atto professionale della dispensazione dei medicinali.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, in ordine al nuovo sistema complessivo di remunerazione delle farmacie, in assenza di dati analitici che consentano una verifica, perlomeno di massima, della quantificazione, si prende atto degli oneri riportati, il cui ordine di grandezza appare comunque appropriato. Sarebbe comunque necessaria un’integrazione della RT che ripercorra analiticamente tutte le modifiche in oggetto, dalle nuove quote fisse, all’abolizione degli sconti vigenti, fornendo per ognuna i relativi parametri quali numerosità dei farmaci venduti nelle varie fasce di prezzo e la suddivisione delle farmacie per fatturato.
Nulla da rilevare sulle restanti disposizioni.
21) Che consente alle regioni e alle province autonome di: a) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione regionale; b) assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale; c) disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.
Articolo 45
(Misure per l’abbattimento delle liste d’attesa)
Il comma 1, per garantire la completa attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa, consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di avvalersi, fino al 31 dicembre 2024, delle misure previste dall’articolo 42 [prestazioni aggiuntive degli operatori sanitari sulla base di una tariffa oraria] e di coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012(22) , come rideterminato dall’articolo 46 (che prevede l’incremento di 1 punto percentuale per l’anno 2024, di 3 punti percentuali per l’anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall’anno 2026 del valore della spesa consuntivata nell'anno 2011). Per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024.
La RT puntualizza che le regioni e province autonome possono avvalersi delle prestazioni aggiuntive (con aumento della tariffa oraria fino a 100 euro lordi onnicomprensivi per il personale medico e fino a 60 euro lordi per gli altri lavoratori), il cui finanziamento è stato incrementato ai sensi dell’articolo 42 e possono, altresì, coinvolgere per tale finalità anche gli erogatori privati accreditati, anche in deroga al tetto vigente, peraltro incrementato ai sensi dell’articolo 46. Per l'attuazione di tali misure le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l’anno 2024, come incrementato dall’articolo 41.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che le misure previste operano comunque nel limite di un tetto di spesa (pari a circa 500 milioni di euro complessivi) nell’ambito del FSN, che si è provveduto a uno specifico finanziamento per l’aumento delle prestazioni aggiuntive alle quali le regioni e le province autonome possono ricorrere (articolo 42) e a un aumento del livello delle risorse utilizzabili per l’acquisto di prestazioni da operatori privati accreditati (articolo 46) e, più in generale, che gli interventi previsti mirano comunque a garantire compiti propri e caratteristici del SSN, potendosi quindi escludere la sussistenza di eventuali criticità sulla normale operatività del SSN per effetto delle misure in esame.
22) Che originariamente prevedeva che ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applicasse una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. Successivamente tale parametro-obiettivo era stato equiparato alla spesa consuntivata per l’anno 2011 (articolo 45 del decreto-legge n. 124 del 2019).
Articolo 46
( Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati)
Il comma 1, al fine di concorrere all’ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei LEA, ridetermina il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012 per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l’anno 2024, di 3 punti percentuali per l’anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall’anno 2026, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale.
La RT afferma che, sulla base dei dati di Conto Economico delle regioni, l’onere per l’anno 2024 è pari a circa 123 milioni di euro, quello per l’anno 2025 è pari a 368 milioni di euro e quello a regime a partire dal 2026 è pari a 490 milioni di euro. Il suddetto onere trova copertura nell’ambito dell’incremento del fabbisogno sanitario di cui all’articolo 41.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, si ricorda che attualmente il limite della spesa in esame corrisponde (ai sensi dell’articolo 45 del decreto-legge n. 124 del 2019) alla spesa consuntivata nel 2011 (ai sensi della disposizione originaria citata nel dispositivo il limite era, invece, la medesima spesa del 2011 ridotta del 2 per cento). Il valore alla base del calcolo corrisponderebbe a circa 12,3 miliardi di euro, dal quale, applicando le percentuali di incremento riconosciute dall’articolo, scaturiscono appunto i valori indicati dalla RT. Il predetto importo corrisponde sostanzialmente a quello riportato dalla RT relativa all’articolo 15, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, che lo stimava, su dati di preconsuntivo, in circa 14 miliardi di euro. Comunque, una conferma in merito all’esattezza del parametro di riferimento in questione sarebbe auspicabile.
Articolo 47
(Proroga del finanziamento delle quote premiali in sanità)
Il comma 1, novellando l’articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge n. 191 del 2009, proroga al 2024 la disposizione (già più volte prorogata) ai sensi della quale è affidato al Ministero della salute, in via transitoria, il compito di ripartire le quote premiali fra le regioni “tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome” (si tratta a regime dello 0,25% del FSN, in favore delle regioni che istituiscano una centrale regionale per gli acquisti e per l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi, e per le regioni che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 502 del 1992).
Il comma 2, integrando l’articolo 2, comma 67-bis, dispone che, limitatamente all'anno 2024, la percentuale indicata all’articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012 (l’anzidetto valore standard dello 0,25% riferibile alla quota premiale), è pari allo 0,50 per cento.
La RT afferma che, riguardando una componente del finanziamento del Servizio sanitario nazionale annuo, la norma non comporta effetti finanziari.
La R.Ill. precisa che in materia il legislatore è già intervenuto con specifiche disposizioni normative di anno in anno, dal 2012 al 2023, affidando al Ministero della salute, in via transitoria, il compito di ripartire le rispettive quote premiali “tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome”. Alla luce di tutto quanto premesso e, in particolare, per moderare le molteplici criticità che annualmente emergono tra le regioni in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard, con la disposizione in esame si rinnovano, anche per il 2024, le disposizioni già intervenute negli ultimi anni e si fissa nella misura dello 0,50% la cosiddetta “quota premiale”.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT, andrebbe comunque assicurato che l'ulteriore incremento della quota premiale non determini tensioni finanziarie per le regioni eventualmente penalizzate. Appare pertanto necessaria l’acquisizione di dati, perlomeno di massima, in ordine agli effettivi riparti fra le regioni che si avrebbero sulla base della normativa vigente e della presente disposizione.
Articolo 48
(Finanziamento per aggiornamento dei LEA)
Il comma 1, per consentire l’aggiornamento dei LEA in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 558 e 559, della legge n. 208 del 2015, vincola una quota pari a 50 milioni di euro per l’anno 2024 e una quota pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come rideterminato dall’articolo 41.
La RT sottolinea che gli importi indicati scaturiscono dall ’istruttoria predisposta dall’apposita Commissione istituita ai sensi dell’articolo1, comma 556, della legge n. 208 del 2015 e ribadisce che il relativo onere trova copertura nell’ambito dell’incremento del fabbisogno sanitario di cui all’articolo 41.
La R.Ill. evidenzia che negli ultimi anni si è registrato un rilevante incremento del numero di richieste di inclusione di prestazioni nei LEA o di aggiornamento degli stessi.
Ricorda poi che l’articolo 1, comma 288, della legge n. 234 del 2021, ha finalizzato l’importo di 200 milioni di euro a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale per finanziare le proposte di aggiornamento. È noto essere in corso di definizione uno schema di decreto per l’aggiornamento dei LEA che esaurirà la disponibilità finanziaria citata, impedendo per il futuro il recepimento delle ulteriori richieste di aggiornamento non presenti nell’emanando decreto. Tanto premesso, al fine di consentire ulteriori aggiornamenti dei LEA, nonché per garantire che l’erogazione dei LEA avvenga in tutte le regioni in relazione a specifici livelli, si prevede che sia vincolata una quota pari a 50 milioni di euro per l’anno 2024 e una quota pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato il cui valore, individuato dall’articolo 1, comma 535, della legge n. 197 del 2022, viene conseguentemente incrementato di pari importo.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, non vi sono rilievi da formulare, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento, verosimilmente congruo rispetto alle più recenti (e per ora verosimilmente limitate) proposte di aggiornamento, e alla luce della predisposizione di corrispondenti risorse aggiuntive (da rinvenire nell’ambito del rifinanziamento complessivo del FSN di cui all’articolo 41).
Articolo 49
(Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri, contributo al Servizio sanitario nazionale e osservanza degli obblighi anagrafici)
Il comma 1 obbliga a versare alla regione di residenza una quota di compartecipazione al SSN:
- i residenti che lavorano e soggiornano in Svizzera che utilizzano il SSN;
- i frontalieri di cui all’articolo 9, comma 1, dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge n. 83 del 2023, nei casi in cui è stato esercitato il diritto di opzione per l'assicurazione malattie come previsto al paragrafo 3, lettera b), dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza europeo, aggiunto conformemente paragrafo 1, lettera i), della sezione A dell'allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge n. 364 del 2000, e successive modificazioni;
- i familiari a carico dei soggetti di cui alle lettere a) e b);
Il comma 2 stabilisce che la regione di residenza definisce annualmente la quota di compartecipazione familiare, compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, da applicare, a decorrere dal 2024, al salario netto percepito in Svizzera. Le somme di cui al primo periodo, affluite sul bilancio di ciascuna regione interessata, sono destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, quale trattamento accessorio, in misura non superiore al 20 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente a partire dal 2024 per tale finalità ai sensi del comma 3.
Il comma 3 demanda ad un apposito decreto interministeriale l’individuazione delle modalità di assegnazione delle somme, di versamento del contributo e della quota da destinare, da parte di ciascuna delle predette regioni, al personale di cui al comma 2.
Il comma 4 apporta le seguenti modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2024, all'articolo 34 (in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri), del decreto legislativo n. 286 del 1998:
- la lettera a), intervenendo sul comma 3, innova circa l’importo minimo del contributo dovuto dallo straniero che opti per l’iscrizione al SSN in luogo della stipula di polizza assicurativa: detto importo, in base alla novella, sarebbe fissato in 2.000 euro annui, e non più stabilito con un rinvio al contributo minimo previsto dalle norme vigenti;
- la lettera b), integrando il comma 5, in materia di contributi per l’iscrizione volontaria al SSN degli stranieri soggiornanti con permesso di soggiorno per motivi di studio e degli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, stabilisce che tale contributo non è in ogni caso inferiore a 700 euro annui nei casi di soggiornanti per motivi di studio e a 1.200 euro nei casi di soggiornanti collocati alla pari;
- La lettera c), aggiungendo il comma 6-bis, prevede che con decreto interministeriale annuale gli importi minimi di cui al comma 3 e al comma 5 possano essere adeguati anche tenendo conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
Il comma 5 stabilisce che i versamenti degli importi di cui al comma 4 sono eseguiti in favore delle regioni presso le quali i richiedenti chiedono l’iscrizione al SSN, utilizzando esclusivamente il modello F24.
Il comma 6 sostituisce l'articolo 11 (obblighi anagrafici e relativi al trasferimento a o dall’estero) della legge n. 1228 del 1954 (recante l’“Ordinamento delle anagrafi della popolazione nazionale”). I seguenti commi sono quelli del nuovo articolo:
- il comma 1, salvo che il fatto costituisca reato, assoggetta chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge n. 470 del 1988 e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi (relativi agli obblighi anagrafici), alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 500 euro (attualmente da 25,82 a 129,11 euro). La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
- il comma 2, salvo che il fatto costituisca reato, assoggetta l'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero entro i termini normativamente previsti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro (attualmente da 51,65 a 258,23) per ciascun anno in cui perdura l'omissione. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
- il comma 3 individua l'autorità competente all'accertamento e all'irrogazione della sanzione nel comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge n. 689 del 1981. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.
- il comma 4 stabilisce che i proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione.
Il comma 7 del presente articolo 49, aggiungendo i commi 9-ter e 9-quater all'articolo 6, della legge n. 470 del 1988, dispone che le PP.AA. di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 262 del 2005, che, nell'esercizio delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all'estero da parte del cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all'ufficio consolare competente per territorio rispettivamente per i provvedimenti di competenza, inclusi quelli di cui all'articolo 11 della legge n. 1228 del 1954 (comma 9-ter). Inoltre prevede che il comune comunichi le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio dall'anagrafe degli italiani all'estero all'Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza (comma 9-quater).
La RT afferma che i commi 1-3 non determinano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che il trattamento accessorio da riconoscere al personale sanitario ivi citato sarà definito nell'ambito dei rispettivi CCNL nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente a partire dal 2024 per tale finalità.
In relazione al comma 4, che modifica l’articolo 34 del decreto legislativo n. 286 del 1998 in materia di contributo volontario richiesto ad alcune categorie di cittadini stranieri per usufruire dell’assistenza del SSN, la RT rappresenta che per tutti i lavoratori che intendano iscriversi volontariamente al Servizio sanitario nazionale il contributo attualmente è calcolato in ragione di un’aliquota del 7,50% fino alla quota di reddito pari a 20.658,28 euro e di un’aliquota del 4% sugli importi eccedenti ai 20.658,28 e fino al limite dei 51.645,69 euro. Il contributo non può comunque essere inferiore a 387,34 euro. Si stima che in media il contributo pagato dai cittadini stranieri fino al 2022 fosse di circa 1.200 euro. Va considerato che la spesa sanitaria pubblica pro-capite in Italia nel 2022 è stata pari a 2.102 euro. Pertanto, l’aggiornamento disposto dalla norma è coerente con gli attuali costi sostenuti dal SSN. Inoltre, per i cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio il contributo passa dagli attuali 149 euro ad un valore non inferiore a 700 euro, mentre per i cittadini stranieri collocati alla pari il contributo passa dagli attuali 219 euro ad un valore non inferiore a 1200 euro.
Prudenzialmente, alla disposizione non vengono ascritti effetti finanziari.
Oltre a ribadire il contenuto dei commi 5 e 7, la RT afferma che in via prudenziale non sono ascritti effetti finanziari all’aumento delle sanzioni di cui al comma 6.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, in relazione ai commi 1-3, va osservato che il comma 2 prevede che le somme versate come quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale affluiscano sul bilancio di ciascuna regione interessata e quindi sembra intendere che si riversino integralmente e direttamente con il versamento. Ove però le regioni possano spendere integralmente tali somme non si terrebbe conto del fatto che tale contributo, in quanto relativo a spese sanitarie, dovrebbe essere detraibile dall’imponibile fiscale, conducendo quindi a minori entrate statali. È possibile che tali effetti fiscali si compensino in relazione alla destinazione delle somme a spese di personale che genereranno maggiori entrate, tuttavia si osserva che la norma destina le somme al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e solo prioritariamente a beneficio del personale. Sarebbe quindi opportuno un approfondimento.
Nulla da osservare sui restanti commi.
Articolo 50
(Ulteriori misure in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e dell’assistenza territoriale)
Il comma 1, al fine di supportare ulteriormente l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal PNRR per il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello convenzionato, incrementa la spesa massima autorizzata ai sensi dell’articolo 1, comma 274, della legge n. 234 del 2021 (finalizzata appunto al reclutamento di personale in deroga ai vigenti vincoli assunzionali), di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 a valere sul finanziamento del SSN. Con decreto interministeriale le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.
Il comma 2, integrando l’articolo 12, comma 2, della legge n. 38 del 2010, incrementa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 l’importo delle risorse del FSN destinate all’attuazione della legge n. 38 del 2010 per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
Il comma 3 destina una quota delle risorse incrementali di cui all’articolo 41, pari a 240 milioni di euro per l’anno 2025 e a 310 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge n. 662 del 1996 (progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA).
La RT, dopo aver illustrato le disposizioni e sottolineato le loro finalità, afferma che i relativi oneri trovano copertura nell’ambito dell’incremento del fabbisogno sanitario di cui all’articolo 41.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, nulla da osservare.
Titolo VII
Crescita e investimenti
Capo I
Misure in favore delle imprese
Articolo 51
(Misure a sostegno del credito alle esportazioni)
Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 143 del 1998 (nell’ambito del Fondo per il credito all’export di cui all’articolo 3 della legge n. 295 del 1973):
- la lettera a) prevede che non si effettuino più semplicemente gli accantonamenti, bensì prima le stime degli stessi, sempre con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente;
- la lettera b) conseguentemente dispone che sulla base di tali stime il Gestore provvede ad effettuare gli accantonamenti, se necessari, ai fini della copertura delle uscite di cassa stimate per il triennio successivo che, tenuto conto delle disponibilità di cassa presenti sul Fondo e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente, anche in via pluriennale, ne assicurino la continuità, l’operatività e la sostenibilità ;
- la lettera c), aggiungendovi il comma 1-ter, per le finalità di cui al comma 1-bis (ovvero per garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l’operatività del citato Fondo), nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 295 del 1973, autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, ad effettuare operazioni finanziarie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del DPR n. 398 del 2003 (TU in materia di debito pubblico), rappresentate dal rimborso anticipato dei titoli, da trasformazioni di scadenze, da operazioni di scambio nonché da sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali. A tal fine le somme disponibili sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all'articolo 3, della legge n. 295, necessarie in relazione alle predette operazioni finanziarie, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Le somme derivanti dalle predette operazioni finanziarie e affluite sugli appositi capitoli dello stato di previsione dell’entrata ad essi relativi, sono riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per essere versate sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 295.
La RT afferma che l’articolo è volto a migliorare il processo di gestione delle risorse pubbliche necessarie per l’implementazione del Contributo Export a valere sul Fondo 295/73, prevedendo che il Gestore proceda, in linea con le migliori pratiche di mercato di gestione del rischio, alla quantificazione degli accantonamenti necessari per la copertura a vita intera del rischio di variazione dei tassi di interesse e di cambio per gli impegni in essere e per quelli da assumere annualmente, e ad effettuare gli accantonamenti necessari ad assicurare la copertura delle uscite di cassa attese per il triennio successivo, tenuto conto delle risorse disponibili sul Fondo a legislazione vigente.
Esso non reca nuovi oneri per lo Stato ma razionalizza ed efficienta l’utilizzo delle predette risorse.
La medesima ratio soggiace alla previsione che autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad effettuare, laddove lo ritenga opportuno, operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del DPR n. 398 del 2003, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, al fine di sterilizzare la volatilità del rischio di tasso di interesse e di cambio, con conseguente minor assorbimento di risorse disponibili sul Fondo e funzionali alla copertura della componente di stress alla quale la misura è esposta.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.
Articolo 52
(Modifica copertura credito d’imposta Zes unica del Mezzogiorno)
L’articolo prevede che all’articolo 16 (Credito d'imposta ZES unica) del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione) sia sostituito il comma 6, prevedendosi che il credito di imposta di cui al medesimo articolo sia riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024 e che gli importi di cui al presente articolo siano versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. É inoltre stabilito che con d ecreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
La RT rileva che la disposizione oggetto di novella prevedeva l’utilizzo delle risorse europee e nazionali della politica di coesione, come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, demandando a un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la puntuale individuazione delle risorse europee e nazionali della politica di coesione da destinare alla concessione dei crediti d’imposta che avrebbero, quindi, costituito il limite di spesa della misura.
Con la novella si sostituisce integralmente il comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, stabilendo il limite massimo di spesa della misura in 1.800 milioni di euro per l’anno 2024, prevedendo che tale importo venga versato alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.
Conseguentemente, si demanda al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la sola definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del predetto limite di spesa.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Credito d’imposta in favore delle imprese per l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zes unica del Mezzogiorno | S | K | 1.800 | 1.800 | 1.800 | ||||||
Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma in esame provvede a colmare la lacuna della mancata indicazione, al comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 124/2023, del limite massimo delle risorse previste per il riconoscimento dei crediti d’imposta per la ZES unica per l’anno 2024 in favore di imprese che effettuano acquisizione di beni strumentali, nulla da osservare.
Articolo 53
(Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo)
Il comma 1 autorizza l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo per un importo massimo pari al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dall’impresa richiedente e, comunque, non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni.
Il comma 2 stabilisce che i prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
Il comma 3, ai fini dell’erogazione dei citati prestiti cambiari, autorizza ISMEA ad utilizzare, fino ad esaurimento, le risorse residue del fondo di cui all’articolo 19, comma 2, decreto-legge del 21 marzo 2022, n. 21 per la concessione delle garanzie gratuite da parte di ISMEA in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Per l’integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento, ISMEA è autorizzato ad utilizzare, fino a 5 milioni di euro, le risorse residue di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, finalizzate alla concessione gratuita di garanzia in favore delle imprese agricole.
La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che i prestiti cambiari sono a tasso agevolato, pari a zero, e che le risorse del Fondo per il sostegno delle imprese agricole di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022 sono pari a 19,3 milioni di euro. Inoltre conferma che sul Fondo per il credito alle imprese agricole di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, residuano idonee disponibilità. Per la RT la disposizione nel suo complesso non genera nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica in quanto utilizza somme che hanno già determinato i loro effetti sui saldi di finanza pubblica nel momento in cui le risorse sopra richiamate sono state trasferite ad ISMEA.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, si prende atto che le risorse utilizzate per consentire a ISMEA di concedere prestiti cambiari sono già state trasferite ad ISMEA e dunque hanno già determinato effetti sui saldi di finanza pubblica. Tuttavia, al fine di verificare la effettiva disponibilità di tali risorse e atteso che le stesse erano finalizzate originariamente alla concessione da parte di ISMEA di garanzie in favore delle imprese agricole, subordinate alla disponibilità di risorse, andrebbe chiarito se le predette risorse sono destinabili alla nuova finalizzazione senza che siano pregiudicate quelle previste a legislazione vigente.
Articolo 54
(Misure in favore delle imprese)
Il comma 1 autorizza la spesa complessiva di 190 milioni di euro per l’anno 2024 e di 210 milioni di euro per l’anno 2025 per il finanziamento dei contratti di sviluppo, relativi ai programmi di sviluppo industriale, disciplinati ai sensi dell’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
Ai sensi del comma 2, il Ministero delle imprese e del made in Italy può impartire al Soggetto gestore direttive specifiche per l’utilizzo delle risorse, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.
Il comma 3 incrementa di 100 milioni di euro per l’anno 2024 l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (cosiddetta Nuova Sabatini) al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.
Il comma 4 incrementa di 110 milioni di euro per l’anno 2024 e di 220 milioni di euro per l’anno 2025 la dotazione del Fondo per la Crescita Sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.
La RT sul comma 1 afferma che l’assegnazione di risorse garantirà un adeguato margine di operatività allo sportello dello strumento agevolativo, riducendo i tempi di attesa da parte delle imprese e consentendo di fornire alle stesse un pronto sostegno nella realizzazione di programmi di investimento strategici per lo sviluppo del Paese, quanto mai necessario nell’attuale situazione di crisi scaturente dai noti eventi internazionali.
Sul comma 2 afferma che la disposizione ha carattere procedurale e pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Sui commi 3 e 4 si limita a ribadire il contenuto delle norme.
Sul comma 3, la Relazione illustrativa informa che nel 2021 e 2022 il Ministero ha concesso contributi rispettivamente per circa 815 e oltre 960 milioni di euro e disposto erogazioni, anche a valere su concessioni degli anni precedenti, rispettivamente per quasi 400 milioni di euro nel 2021 e oltre un miliardo di euro nel 2022.
A fronte dell’assorbimento di risorse registrato nel corso del 2022 e nei primi dieci mesi del 2023 (pari a circa 60 milioni di euro mensili) e di quello ipotizzato per i restanti mesi dell’anno, si stima un fabbisogno di 578 milioni di euro al fine di garantire la continuità operativa della misura per tutto il 2024.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Al riguardo, nulla da osservare trattandosi di fondi che operano nei limiti delle risorse stanziate.
Si segnala comunque, con riferimento al rifinanziamento di cui al comma 3 (Nuova Sabatini), che lo stanziamento è inferiore rispetto alle esigenze stimate dalla relazione illustrativa.
Per quanto riguarda l’impatto sui saldi, trattandosi di spese in conto capitale, queste scontano solitamente un impatto più graduale e diluito nel tempo sui saldi di fabbisogno e indebitamento. Tale dinamica è riscontrabile nel prospetto riepilogativo per quanto riguarda le misure di cui ai commi 1 e 4.
Con riferimento al comma 1, la dinamica è in linea con quanto riscontrato in passato sul primo anno per cui gli effetti di cassa sono stimati in misura pari a circa 1/3 rispetto a quelli contabilizzati ai fini del SNF mentre risulta più accelerata rispetto al passato nel secondo anno ove si registrava un impatto di circa 2/3 mentre nel caso in esame sono circa 4/5(23) .
Con riferimento al comma 4 e al rifinanziamento del Fondo per la Crescita Sostenibile si osserva però che in passato la RT aveva fornito specifici elementi utili a riscostruire l’impatto differenziato sui saldi. Infatti, in relazione al rifinanziamento operato dal comma 80 della legge di bilancio 2021 (l. 178/2020), forniva distintamente dati di previsione della ripartizione della spesa tra le due componenti di finanziamento agevolato e di contributo a fondo perduto e il piano previsto delle erogazioni da cui evincere il profilo temporale degli effetti in termini di fabbisogno e, limitatamente alla componente a fondo perduto, di indebitamento netto.
Sarebbero utili quindi maggiori dettagli per ricostruire tali impatti.
Invece, il rifinanziamento di cui al comma 3 pur essendo classificato spesa in conto capitale ha un impatto simmetrico su tutti i saldi. Tuttavia, questa specifica misura anche nei finanziamenti precedenti ha registrato i medesimi impatti sui saldi, per cui nulla da osservare.
23) Cfr. XVI Legislatura, Nota di lettura n. 10, p. 71, A.S. 949, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
Articolo 55
(Garanzie concesse dalla SACE S.p.A. a condizioni di mercato e garanzia green)
Il comma 1, al fine di supportare investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, anche in ambiti caratterizzati da condizioni di parziale fallimento di mercato e di livelli subottimali di investimento, connessi alla elevata rischiosità anche associata a esposizioni di medio-lungo periodo, all’uso di tecnologie innovative o alla limitata offerta di prodotti finanziari, abilita SACE S.p.A. a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell’industria e ai processi di transizione verso un’economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e l’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.
Il comma 2 prevede che le garanzie di cui al presente articolo:
- possano essere rilasciate in favore dei soggetti identificati come partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU di cui al Regolamento (UE) 2021/523 ovvero di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia;
- possano riguardare finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese, con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie imprese e dalle imprese in difficoltà;
- possano essere rilasciate in favore di imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, nonché in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari partecipativi e non convertibili anche di rango subordinato;
- possano essere concesse previa istruttoria da parte di SACE S.p.A., svolta in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, ivi inclusa la previa valutazione dell’idoneità delle predette garanzie a generare elementi di addizionalità, ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1017, ove applicabile;
- siano concesse per una durata massima di 25 anni e per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento, ovvero il 60 per cento, ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l’esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore, ovvero il 50 per cento nel caso di esposizioni di rango subordinato. Con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti, la percentuale massima di copertura di ciascuna tranche, anche con percentuali asimmetriche tra tranches, è pari al 50 per cento, ovvero al 100 per cento qualora nella tranche sia incluso non oltre il 50 per cento di ciascun finanziamento, fermo restando che per le tranche “junior” o “mezzanine” il relativo spessore non può in ogni caso superare il 15 per cento dell’importo nominale complessivo del portafoglio e la percentuale massima di copertura è pari al 50 per cento.
Il comma 3 stabilisce che gli impegni derivanti dall’attività di cui al presente articolo sono assunti da SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura del 80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà. I predetti impegni sono assunti da SACE S.p.A. coerentemente con un piano annuale di attività, che definisce l'ammontare previsto di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori tematici, evidenziando gli importi delle operazioni, e di un sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework - "RAF"), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o settori di attività nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). L’attività di SACE S.p.A. è assistita dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato.
Il comma 4 dispone che SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui al presente articolo anche in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda 375 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell’impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato, e in ogni caso qualora l'importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro ovvero, per le garanzie su singoli portafogli di finanziamenti, l’importo garantito del portafoglio superi 3 miliardi di euro, è subordinato al nulla osta del Ministro dell’Economia e delle Finanze adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE S.p.A. Per le garanzie su portafogli di finanziamenti, i parametri di cui al presente comma devono essere calcolati avuto riguardo alla percentuale garantita di ogni singolo finanziamento e ai dati di fatturato di ciascuna impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a SACE S.p.A.
Il comma 5 stabilisce che i criteri e le modalità di rilascio della garanzia nonché di definizione della composizione del portafoglio di garanzie gestito da SACE S.p.A., ai sensi del presente articolo, inclusi i profili relativi alla distribuzione dei relativi limiti di rischio, in funzione dell'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi e in considerazione dell'andamento complessivo delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla medesima SACE S.p.A., sono definiti conformemente alle disposizioni di cui all’allegato tecnico, recato dall’allegato IV alla presente legge.
Il comma 6 dispone che SACE S.p.A. determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti in conformità al comma 1.
Il comma 7 demanda alla SACE S.p.A. la definizione delle modalità operative ai fini della assunzione e gestione delle garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché della documentazione necessaria ai fini del rilascio delle garanzie, inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all’inadempimento da parte del soggetto garantito agli impegni previsti.
Il comma 8 dispone che SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale.
Il comma 9 prevede che agli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo, che non possono superare l'importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro, tenuto conto degli impegni, tempo per tempo in essere, già assunti da SACE S.p.A. a valere sulle disponibilità del fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, e il cui limite di impegni assumibili annualmente è fissato dalla legge di bilancio, si provveda nei limiti delle risorse libere ivi disponibili. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, versati sul conto corrente di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23, al netto delle commissioni trattenute dalla medesima SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all’esito dell’approvazione del bilancio. Tali commissioni sono limitate alla copertura dei costi sostenuti, imputabili alle attività svolte per l’acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.
Il comma 10 fissa in 10 miliardi di euro il limite massimo degli impegni che SACE S.p.A. può assumere per il rilascio di garanzie nell’anno 2024 ai sensi del presente articolo. Le garanzie rilasciate ai sensi del comma 2, lettera c), non possono superare il 10 per cento dell’importo di cui al primo periodo. Tale percentuale può essere rideterminata, nel rispetto del limite di impegni di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Il comma 11, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 76 del 2020 (garanzie da parte di SACE per gli investimenti afferenti al green new deal), destina per l'anno 2024 le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, alla copertura delle garanzie di cui al citato articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020, nel limite di impegno assumibile dalla SACE Spa pari a 3 miliardi di euro. Le predette garanzie sono concesse in misura non eccedente il 50 per cento, ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l’esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore.
Il comma 12, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziari nell’economia, per l’espletamento delle attività di natura amministrativa e contabile connesse all’attuazione di tali interventi, autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad avvalersi del supporto tecnico – operativo di società interamente partecipate dal Ministero medesimo, che esercita il controllo analogo in conformità alla disciplina interna e dell’Unione europea in materia di in-house providing. Con apposito disciplinare, da sottoscrivere tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le predette società partecipate, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024.
Il comma 13, per la redazione del Piano di attività di cui al comma 3 e al fine di assicurare il coordinamento e l'efficace attuazione degli interventi in garanzia a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale e per la tutela della risorsa idrica e dell’ambiente, prevede che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e SACE S.p.A. stipulano un’apposita convenzione, avente ad oggetto la disciplina dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari ovvero eleggibili alla fruizione delle garanzie di cui al presente articolo ovvero di quelle di cui all’articolo 58 della legge n. 221 del 2015 (istitutivo del Fondo di garanzia delle opere idriche) e relative disposizioni attuative, delle modalità di comunicazione e informativa, riguardante i predetti interventi, al Ministero dell’economia e delle finanze e delle procedure operative inerenti le attività di originazione, di istruttoria, gestione, indennizzo e recupero delle predette garanzie. Ai fini della definizione dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari ovvero eleggibili alla fruizione delle garanzie di cui al primo periodo, si tiene conto anche dei criteri adottati per la definizione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico di cui all’articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017 (finalizzato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e alla promozione del potenziamento e dell'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche). Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività disciplinate dalla convenzione si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 58 della legge n. 221 del 2015, nel limite delle risorse destinate alla copertura dei costi di gestione dello stesso.
La RT puntualizza che l’articolo introduce un nuovo schema di coassicurazione pubblica per effetto del quale gli impegni sono assunti nella misura dell’80% dallo Stato e nella misura del 20% da SACE S.p.A., quota rispetto alla quale è accordata di diritto la garanzia di ultima istanza da parte dello Stato. La durata dello strumento è indicata in 6 anni, ovvero fino al 2029, ed è fissato un importo massimo di impegni assumibili da parte dello Stato e di SACE di 60 miliardi di euro, con un limite di flusso annuale, fissato per l'anno 2024 ex lege in 10 miliardi di euro e da definire per gli anni successivi in legge di bilancio. Le garanzie rilasciate sui titoli di debito non possono però superare il 10 per cento del predetto importo di flusso fissato annualmente in legge di bilancio, salva una possibile rideterminazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro i limiti di impegno massimo assumibili.
Le garanzie sono concesse per una durata massima di 25 anni e per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento, ovvero il 60 per cento, ove rilasciate in caso di fideiussioni, cauzioni e altri impegni di firma, richieste alle imprese dalla normativa di riferimento in caso di affidamento di contratti pubblici a garanzia della corretta esecuzione dei medesimi. La percentuale massima è ridotta al 50 per cento nel caso di esposizioni di rango subordinato.
Il rilascio della garanzia e delle coperture assicurative per singole operazioni finanziarie di rilevanza e di importo significativo è subordinato al nulla osta del Ministro dell’economia e delle finanze adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..
Le garanzie sono rilasciate da SACE a titolo oneroso e a tal riguardo è previsto che i premi a titolo di remunerazione siano quantificati in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, oltre che sulla base della loro natura e degli obiettivi perseguiti.
Ai potenziali oneri per lo Stato derivanti dal rilascio delle predette garanzie, nella misura dell'80% e di quelli correlati alle esposizioni di SACE, a titolo di garanzia di ultima istanza, si provvede mediante le disponibilità residue sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, a valere sulle quali sono attualmente coperti gli impegni assunti in relazione alle garanzie di cui alle misure di Garanzia Italia, Riassicurazione Crediti Commerciali, ex articolo 35 del decreto-legge n. 34 del 2020, SupportItalia e Riassicurazione Crediti Energia, ex articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 21 del 2022, per un ammontare complessivo, al 30 giugno 2023, pari a circa 47 miliardi di euro.
Pertanto, tali impegni per lo Stato, fissati in un massimo di 60 miliardi di euro e, per l’anno 2024, in un flusso di massimo 10 miliardi di euro, costituiscono il plafond complessivo di garanzie assumibili a valere sulle disponibilità residue sul predetto Fondo, rispetto alle quali si deve tener conto di tutte le esposizioni assunte a valere sulle misure già in essere, sopra citate, e i cui portafogli già sono o stanno entrando in fase di ammortamento e di quelle assumibili ai sensi dell’articolo 24 in relazione ai rischi catastrofali.
A livello sistematico, il plafond risulta quindi unico ma al contempo mobile, nella misura in cui l’integrale rimborso delle esposizioni assunte in relazione agli schemi di garanzia spirati, comporterà la liberazione di spazi per il rilascio di nuove garanzie ma fermo restando che le esposizioni tempo per tempo in essere non potranno superare i 60 miliardi di euro.
Inoltre la RT rappresenta che dal punto di vista del trattamento statistico contabile le garanzie rilasciate a valere sul presente schema presentano le caratteristiche per essere classificate come one-off ai fini dei conti nazionali: ciò in considerazione di alcuni elementi strutturali delle stesse, quali l’esclusione delle piccole e medie imprese e delle imprese in difficoltà, la previsione di un’istruttoria ad hoc da parte di SACE sulle singole operazioni e la presenza di un presidio rafforzato del MEF per le operazioni rilevanti.
Sulla base di quanto premesso, trattandosi di garanzia onerosa e considerato che le disponibilità del Fondo, anche tenuto conto della riserva di 5 miliardi di euro di cui all’articolo 24 in materia di rischi catastrofali, ammontano, al 30 giugno 2023, a circa 18 miliardi, la RT assicura che la disposizione non richiede un rifinanziamento del fondo e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri sui saldi di finanza pubblica.
Con riferimento alle garanzie cosiddette green, il comma 11 dispone la proroga dell’operatività al 2024, fissando un limite massimo di flusso annuale pari a 3 miliardi di euro. Tenuto conto dell'esposizione in essere che, al 30 giugno 2023, ammonta a circa 4,4 miliardi di euro di garanzie perfezionate e dei relativi assorbimenti, rendicontati da SACE, alla medesima data, pari a circa 200 milioni di euro, i potenziali oneri derivanti dall'estensione dell'operatività nei limiti predetti risulta sufficientemente coperta dalle risorse disponibili sul Fondo e già versate o da versare entro il 31 dicembre 2023 sull'apposito conto corrente di tesoreria, per un importo complessivo pari a circa 2 miliardi di euro, senza necessità di rifinanziamento del Fondo stesso. Trattandosi di una garanzia one-off, dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La RT, infine, dopo aver ribadito il contenuto dei commi 12 e 13, afferma che le disponibilità del Fondo di cui all’articolo 58 della legge n. 221 del 2015 sono pari a circa 55 milioni di euro e che i costi di gestione dello stesso – che rappresentano il limite delle somme utilizzabili a copertura ai sensi del comma 13 - ammontano al 2% delle citate risorse (quindi 1,1 milioni di euro).
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
12 | Supporto tecnico operativo di società partecipate dal Mef per realizzazione degli interventi finanziari nell’economia e l’espletamento delle attività di natura amministrativa e contabile connesse all’attuazione di tali interventi | S | C | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Al riguardo, si osserva che, come si evince anche dal prospetto riepilogativo dei saldi, l’unico impatto finanziario ascritto all’articolo risulta correlato alla facoltà per il MEF di avvalersi del supporto tecnico – operativo di società interamente partecipate dal Ministero medesimo, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziari nell’economia, per l’espletamento delle attività di natura amministrativa e contabile connesse all’attuazione degli interventi in esame (comma 12).
Sul punto non vi sono rilievi da formulare.
In merito alle nuove tipologie di garanzie previste, si prende atto della ricostruzione della RT e dei dati forniti in merito alla disponibilità ancora utilizzabili, per i quali il fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, originariamente con una dotazione di 1 miliardo di euro, poi elevata a 31 miliardi di euro, di cui 7,6 miliardi di euro destinati a specifiche sezioni speciali, presenta risorse libere per circa 18 miliardi di euro, che appaiono certamente idonee ad assicurare impegni in garanzia per 60 miliardi di euro. In ogni caso, sarebbe utile una valutazione del Governo sull’aumento del rischio di escussione delle garanzie alla luce dell’aumento dei tassi di interesse, unitamente ad informazioni su richieste di escussione già ricevute sulle garanzie prestate a partite dal 2020.
Analogamente risultano appropriate le risorse relative alla misura di cui al comma 11, sempre sulla base della ricostruzione quantitativa recata dalla RT. Sul punto va tuttavia evidenziato che la RT fa riferimento ad un flusso annuale di 3 miliardi di euro, mentre il dispositivo indica in tale importo l’ammontare massimo (e non riferibile ad un solo anno) degli impegni assumibili in garanzia.
Per quanto riguarda gli effetti contabili sui saldi, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT, si chiede comunque conferma che le misure in esame non determineranno un’alterazione dei profili di spesa in termini di impegni ipotizzabili sulla base della vigente normativa.
Per gli effetti di cassa, si ribadiscono le osservazioni già formulate in più occasioni in merito alla limitata prudenzialità della mancata indicazione di effetti sul fabbisogno di cassa, pur trattandosi di impostazione conforme alla vigente normativa sui criteri di contabilizzazione delle garanzie.
Nulla da osservare sul comma 13.
Articolo 56
(Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, nonché disposizioni in materia di commissari straordinari)
Il comma 1, al fine di consentire l’approvazione da parte del CIPESS entro l’anno 2024 del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina ai sensi dell’articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, nelle more dell’individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l’onere a carico del bilancio dello Stato, autorizza la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l’anno 2024, 1.035 milioni per l’anno 2025, 1.300 milioni per l’anno 2026, 1.780 milioni per l’anno 2027, 1885 milioni per l’anno 2028, 1.700 milioni per l’anno 2029, 1.430 milioni per l’anno 2030, 1.460 milioni per l’anno 2031 e 260 milioni per l’anno 2032. Entro il 30 giugno di ogni anno e fino all’entrata in esercizio dell’opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale a copertura dei costi di realizzazione dell’opera. Con apposite delibere il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al secondo periodo indicando conseguentemente la corrispondente riduzione annuale dell’autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.
Il comma 2, per la celere realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché per garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale, attribuisce al Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale (Commissario straordinario di cui all’articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), i compiti e le funzioni finora attribuite al provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona (relativi allo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18). Il predetto Presidente dell'Autorità di sistema portuale può nominare fino a due sub-commissari, il cui compenso può essere fissato in misura non superiore a 50 mila euro annui di parte fissa e 50 mila euro annui di parte variabile (indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98), e i relativi oneri sono posti a carico delle risorse di cui all’allegato V alla presente legge. L’incarico dei sub-commissari cessa alla scadenza del Commissario straordinario di cui all’articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Il comma 3 per il finanziamento degli interventi di cui all’allegato V alla presente legge autorizza la spesa complessiva di euro 210.265.400 per l’anno 2024, 154 milioni di euro per l’anno 2025, 176 milioni di euro per l’anno 2026, 70 milioni di euro per l’anno 2027, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038. Qui di seguito si riporta il prospetto riepilogativo degli interventi di cui all’allegato V.
(milioni di euro)
Finalità | Ministero | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Annui 2030-2038 | Totale |
Impianto funiviario di Savona – Subcommissari | MIT | 0,2654 | 0,2654 | ||||||
Contributo per la realizzazione Campus dell’Università degli studi di Milano EXPO 2015 | MUR | 30 | 24 | 16 | 10 | 80 | |||
Completamento Progetto Bandiera @Erzelli – strutture sanitarie per la ricerca traslazionale, di cui all’Allegato C del DPCM 14 settembre 2022 | MUR | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | |
Adeguamento e ristrutturazione della rete del sistema dell’emergenza del servizio sanitario regionale della Regione Lazio | MEF | 40 | 50 | 55 | 145 | ||||
Integrazione risorse per le finalità di cui all’articolo 9, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022 (Giochi del Mediterraneo di Taranto) | PCM | 40 | 40 | 45 | 125 | ||||
Incremento dotazione del fondo di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 | PCM | 50 | 50 | ||||||
Adeguamento tecnologico del sistema di allarme pubblico (IT ALERT) | PCM | 10 | 10 | ||||||
Contributo per il Comune di Milano per gli oneri del rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4-M5 | MIT | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 560 |
Totale | 210,3 | 154,0 | 176,0 | 70,0 | 60,0 | 60,0 | 40,0 | 1090,3 |
Il comma 4 modifica l’articolo 18 del decreto-legge n. 104 del 2023 relativo alla realizzazione degli interventi del PNRR affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato. Nello specifico le modifiche intervengono sulla norma che già dispone che le somme, nel limite massimo stanziato, sono riconosciute al contraente generale, a seguito di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, a titolo di revisione dei prezzi, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate entro il 31 dicembre 2024, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe di Rete ferroviaria italiana Spa, nonché per le modifiche dei contratti per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi. Viene eliminato in tale procedimento di verifica del fabbisogno aggiuntivo il riferimento all’art.120, co.1, lett. c) del Codice dei contratti pubblici che condiziona la possibilità di modificare i contratti di appalto senza una nuova procedura di affidamento per le varianti in corso d'opera a modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, tra cui rientrano nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.
Inoltre, si specifica che le modifiche contrattuali che il soggetto attuatore è autorizzato a negoziare con il contraente generale al fine di garantire il rispetto degli impegni per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, non debbano più derivare in alternativa da cause di forza maggiore o sorpresa geologica ma che le due tipologie di cause debbano ricorrere entrambe.
Il comma 5 autorizza una spesa pari a 350 milioni di euro, di cui 150 milioni per l’anno 2024, e 200 milioni per l’anno 2025 per la realizzazione degli interventi per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato. Conseguentemente, viene ridotta di 150 milioni di euro per l’anno 2024 e di 200 milioni di euro per l’anno 2025 l’autorizzazione di spesa in favore di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI) per l'accelerazione degli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica.
Il comma 6, al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi finalizzati alla velocizzazione e al potenziamento della linea ferroviaria adriatica, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia nominato un Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione degli interventi, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi in esame, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari. Al Commissario straordinario e ai due sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il comma 7 prevede che tramite un Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sia aggiornato il documento recante la Definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità di cui all’Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano raggiunto il 28 febbraio 2008.
La RT , in merito al comma 1, afferma che la norma autorizza la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro dal 2024 al 2032, al fine di consentire l’approvazione da parte del CIPESS, già dai primi mesi dell’anno 2024, del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023. Tale stanziamento, articolato temporalmente in base al cronoprogramma previsto, assicura infatti - unitamente ai 370 milioni di euro costituiti dall’apporto al capitale della Società Stretto di Messina da parte del MEF ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 35/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2023 - l’integrale copertura finanziaria del costo del collegamento ferroviario e stradale (escluse le opere a terra, di competenza di RFI), quantificato in 12.000 milioni di euro sulla base dei criteri previsti dall’articolo 2, comma 8-bis e seguenti, del medesimo decreto-legge.
Al riguardo la RT precisa, in particolare, che ai sensi del comma 8-bis il costo complessivo dell'opera è stato rideterminato escludendo:
- gli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall’investitore privato, non coerenti con l’impianto finanziario delineato dal richiamato D.L. n. 35/2023;
- gli oneri funzionali all’adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del medesimo decreto-legge, che sono previsti nell’aggiornamento complessivo del costo del progetto.
Viene prevista, inoltre, la riduzione del contributo statale a fronte dell’individuazione di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale disponendo espressamente che il reperimento di tali risorse concorre al finanziamento dell’opera e determina la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a carico dello Stato.
La disposizione pertanto autorizza la spesa di 780 milioni di euro per l’anno 2024, 1.035 milioni per l’anno 2025, 1.300 milioni per l’anno 2026, 1.780 milioni per l’anno 2027, 1885 milioni per l’anno 2028, 1.700 milioni per l’anno 2029, 1.430 milioni per l’anno 2030, 1.460 milioni per l’anno 2031 e 260 milioni per l’anno 2032 in termini di saldo netto da finanziare.
Con riferimento al comma 2, la RT evidenzia che la norma è finalizzata a semplificare le procedure per la celere realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali.
Al riguardo ricorda che l’articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto la nomina di due distinti Commissari straordinari che operano a titolo gratuito:
- il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a.;
- il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, con il compito di provvedere ad eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, nonché all'individuazione di un nuovo concessionario e provvedere altresì, alla gestione diretta dell'impianto funiviario.
Concentrare in un un’unica figura Commissariale le funzioni sopra descritte, e attualmente previste dal citato articolo 94-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 in capo a due distinti Commissari straordinari, consentirebbe una più celere realizzazione degli interventi ed un più efficiente e sinergico svolgimento delle attività.
Si prevede che dalla data di entrata in vigore della disposizione, al Presidente dell’autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, già Commissario straordinario di cui al citato articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono attribuiti i compiti e le funzioni relativi allo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94-bis. Tali attività riguardano in particolare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a.
La disposizione precisa che per lo svolgimento di tali attività il Presidente dell’autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, già Commissario straordinario, opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, e può nominare fino a due sub-commissari il cui compenso può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, i cui oneri, quantificati nel limite massimo di euro 265.400, comprensivi degli oneri a carico dell’Amministrazione, sono posti a carico delle risorse di cui all’allegato V alla presente legge. La quantificazione è stata effettuata:
- assumendo come periodo di operatività di tali figure commissariali il termine di cui al comma 7-bis dell’articolo 94-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 relativo al Commissario di cui al medesimo comma 7-bis (il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, nominato con il compito di provvedere ad eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, nonché all'individuazione di un nuovo concessionario e provvedere, altresì, alla gestione diretta dell'impianto funiviario);
- sulla base di quanto previsto all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che prevede che il compenso dei commissari o sub commissari è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Al riguardo, la RT precisa che l’eventuale nomina dei sub-commissari appare funzionale ad una più celere realizzazione degli interventi ed un più efficiente e sinergico svolgimento delle attività, ivi incluse quelle finalizzate al recupero della piena funzionalità tecnica della funivia.
Conseguentemente si prevede che dalla data di entrata in vigore della disposizione, il Commissario straordinario di cui al comma 3 del medesimo articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 cessa le proprie funzioni, precisando che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.
Per quanto attiene alla attività in corso e, in particolare, alle scadenze indicate dall’attuale comma 7-bis dell’articolo 94-bis del citato decreto-legge n. 18 del 2020, la RT evidenzia che la tempistica di 24 mesi per la realizzazione degli interventi, risulta, sulla base dello stato di avanzamento delle attività, ancora congrua e coerente con il cronoprogramma degli interventi in corso di realizzazione per il ripristino della operatività dell’impianto. Precisa che le procedure per l’individuazione del nuovo concessionario saranno avviate, nei termini previsti dal sopra richiamato comma 7-bis, a completamento dei sopra detti interventi e comunque entro il 31 dicembre 2024.
Relativamente al comma 3 la RT afferma che la norma prevede per il finanziamento degli interventi di cui all’allegato V alla presente legge l’autorizzazione di spesa complessiva di 210.265.400 per l’anno 2024, 154 milioni per l’anno 2025, 176 milioni per l’anno 2026, 70 milioni per l’anno 2027, 60 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038.
In particolare, si tratta di:
- euro 265.400 per l’anno 2024 per l’attuazione di quanto previsto al comma 2;
- 30 milioni nell’anno 2024, 24 milioni di euro nell’anno 2025, di 16 milioni di euro nell’anno 2026 e di 10 milioni di euro nell’anno 2027 per la realizzazione del nuovo Campus dell’Università degli studi di Milano nell’ ex sito EXPO 2015;
- 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 destinata al sito di Genova Erzelli;
- 40 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l’anno 2025 e 55 milioni di euro per l'anno 2026, per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio;
- 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 45 milioni di euro per l’anno 2026 per le finalità indicate all’articolo 9, comma 5-bis, del decreto-legge n. 4 del 2022, vale a dire “la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità”. Per tali finalità la predetta disposizione reca un’autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. La finalizzazione delle complessive risorse disponibili è effettuata in maniera unitaria nell’ambito del programma degli interventi ai sensi dell’articolo 9, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 4/2022, e da approvarsi, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- 50 milioni di euro per l’anno 2024 per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per i finanziamenti istituito presso l’Istituto per il credito sportivo;
- 10 milioni di euro per l’anno 2024 per il sistema di allarme pubblico IT-Alert, il quale, per essere pienamente operativo, necessita di una serie di adeguamenti tecnologici anche da parte degli operatori di comunicazioni elettroniche della rete mobile, pure in considerazione dell’inclusione nel perimetro della sicurezza cibernetica nazionale del sistema;
- 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2038 a favore del comune di Milano, a titolo di contributo alle spese di rimborso dei prestiti derivanti dalle operazioni di project financing riguardanti le due linee metropolitane M4 e M5 e determina corrispondenti oneri sui saldi di finanza pubblica. Gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento derivano dall’ampliamento della capacità di spesa del comune di Milano che utilizzando il contributo statale per il rimborso del prestito, può destinare risorse di pari importo al finanziamento di altre spese.
Per quanto riguarda il comma 4, la RT evidenzia che la norma apporta modifiche all’articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2023, al fine di precisare le condizioni per il finanziamento delle varianti in corso d’opera emerse dal confronto tra soggetto attuatore e contraente generale per l’intervento relativo alla linea ferroviaria AV/AC Terzo Valico dei Giovi. In particolare:
- la lettera a) reca modifiche di mero coordinamento normativo tra le previsioni del secondo e del terzo periodo del richiamato articolo 18, comma 2;
- la lettera b) chiarisce che le modifiche contrattuali autorizzate dalla disposizione possono essere congiuntamente negoziate e sottoscritte in relazione a cause di forza maggiore e sorpresa geologica.
Per la RT le suddette disposizioni, di natura ordinamentale, non determinano effetti sulla finanza pubblica.
In merito al comma 5 la RT sottolinea la previsione di ulteriori risorse per il finanziamento delle varianti di cui all’articolo 18, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, determinando oneri pari a 150 milioni di euro per l’anno 2024 e a 200 milioni di euro per l’anno 2025, che andranno recepite nel prossimo aggiornamento del Contratto di programma parte Investimenti sottoscritto con RFI. Viene, conseguentemente, previsto il definanziamento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 394, della legge n. 234 del 2021 relativa alla linea ferroviaria AC/AV adriatica per 150 milioni di euro per l’anno 2024 e 200 milioni di euro per l’anno 2025.
Relativamente al comma 6 che prevede la nomina di un commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione degli interventi finalizzati alla velocizzazione e al potenziamento della linea ferroviaria adriatica, per la RT la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo espressamente previsto che il suddetto commissario e gli eventuali sub-commissari da questi nominati non percepiscono compensi né rimborsi spese.
Con riferimento al comma 7 la RT si limita a ribadire il contenuto della norma.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Ponte sullo Stretto di Messina | S | K | 780,0 | 1.035,0 | 1.300,0 | 410,0 | 650,0 | 800,0 | 410,0 | 650,0 | 800,0 |
2 | Norme in materia di investimenti (Allegato V) - spesa corrente | S | C | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||
2 | Norme in materia di investimenti (Allegato V) - spesa in conto capitale | S | K | 210,0 | 154,0 | 176,0 | 75,0 | 120,0 | 190,0 | 75,0 | 120,0 | 190,0 |
5 | Linea AV/AC Milano-Genova: terzo valico del Giovi | S | K | 150,0 | 200,0 | 50,0 | 80,0 | 80,0 | 50,0 | 80,0 | 80,0 | |
5 | Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 394, della L. 234/2021 (AV/AC linea ferroviaria Adriatica) | S | K | -150,0 | -200,0 | -50,0 | -80,0 | -80,0 | -50,0 | -80,0 | -80,0 | |
Al riguardo, in merito al comma 1 e alla realizzazione dell’opera Ponte sullo Stretto di Messina, si osserva che lo stanziamento disposto in norma, secondo quanto affermato dalla RT, è ritenuto idoneo per l’integrale copertura finanziaria del costo del collegamento ferroviario e stradale (escluse le opere a terra, di competenza di RFI), quantificato in 12.000 milioni di euro sulla base dei criteri previsti dall’articolo 2, comma 8-bis e seguenti, del decreto-legge n. 35 del 2023. Tale quantificazione dell’onere andrebbe accompagnata da dati e elementi al fine di effettuare una valutazione circa la congruità delle risorse stanziate. A tal fine, si segnala che la quantificazione dei costi dell’opera è demandata al futuro piano economico finanziario della concessione e il comma 8-bis dell’articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2023 stabilisce che il costo complessivo dell'opera, nel limite massimo dell'importo indicato nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza, è rideterminato escludendo gli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall'investitore privato e gli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2(24) , che sono previsti nell'aggiornamento complessivo del costo del progetto, e comprendendo l'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati.
Si ricorda che l’Allegato “Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica” al Documento di economia e finanza 2023 in relazione al costo aggiornato dell’opera stima un costo complessivo di 13,5 miliardi. Le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria, che dovranno essere oggetto del contratto di programma con RFI, si stima avranno un costo di 1,1 mld di euro. Le opere di ottimizzazione e complementari alle connessioni stradali, invece, di minor impatto economico, verranno meglio definite e dettagliate nell’ambito dei prossimi contratti di programma con ANAS.
Si osserva quindi che le opere di messa a terra ferroviarie e le connessioni stradali, sono escluse dalla quantificazione secondo la RT e dovranno essere oggetto dei contratti programma con RFI e con ANAS.
Inoltre, in relazione agli effetti d’impatto sui saldi di finanza pubblica, appare utile che sia fornita la rappresentazione degli effetti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, anche oltre il triennio considerato dalla norma.
Con riferimento al comma 2, nel prendere atto di quanto chiarito dalla RT e che l’onere per la nomina dei due sub-commissari, prevista nell’Allegato V, si configura come limite di spesa, si osserva che i compensi per i due sub-commissari dovrebbero ammontare a 200.000 euro mentre sono indicati nell’Allegato V in 265.000 euro.
Si segnala che il predetto onere, limitato all’anno 2024, presuppone che le attività di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi, necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., cessino improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024.
Relativamente al comma 3, atteso che gli oneri sono limitati all’entità degli stanziamenti, non si hanno osservazioni da formulare. Andrebbe comunque fornita una rappresentazione degli effetti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, anche oltre il triennio considerato dalla norma.
In relazione al comma 4, posto che si esclude il ricorrere di una delle condizioni previste dal codice degli appalti per le modifiche dei contratti di appalto senza una nuova procedura di affidamento, andrebbe confermata la compatibilità con la normativa comunitari di tale deroga, al fine di escludere eventuali contenziosi e conseguenti oneri.
Per quanto riguarda il comma 5 e il connesso definanziamento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 394, della legge n. 234 del 2021 relativa alla linea ferroviaria AC/AV adriatica per 150 milioni di euro per l’anno 2024 e 200 milioni di euro per l’anno 2025, si osserva che le risorse di cui al predetto comma sono considerate immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, sin dalla data di entrata in vigore della legge n. 234 del 2021. Andrebbe dunque assicurato che le risorse in questione siano libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e non pregiudichino le finalizzazioni già previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Relativamente ai commi 6 e 7, non si formulano osservazioni, atteso che al comma 6 si prevede che al commissario e ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, e che il comma 7 ha natura ordinamentale.
24) Si ricorda che tale norma prevede nel progetto definitivo dell'opera una relazione del progettista, in cui sono indicate tra l’altro le ulteriori prescrizioni da sviluppare nel progetto esecutivo al fine di adeguarlo:
a)alle norme tecniche per le costruzioni NTC2018 e alle conseguenti modifiche alla modellazione geologica e alla caratterizzazione geotecnica;
b)alla normativa vigente in materia di sicurezza;
c)alle regole di progettazione specifiche di cui ai manuali di progettazione attualmente in uso, salve deroghe;
d)alla compatibilità ambientale;
e)agli eventuali ulteriori adeguamenti progettuali ritenuti indispensabili anche in relazione all'evoluzione tecnologica e all'utilizzo dei materiali di costruzione;
f)alle prove sperimentali richieste dal parere espresso dal Comitato scientifico sul progetto definitivo approvato dal Consiglio di amministrazione della società il 29 luglio 2011.
Articolo 57
(Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)
La norma apporta una serie di modifiche all’articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 concernente il meccanismo di compensazione dell’incremento prezzi. In particolare:
- al comma 6-bis, relativo ai contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, si prevede l’adozione di un nuovo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 gennaio 2024, mediante il quale definire le nuove modalità di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;
- al comma 6-quater, la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche viene incrementata dagli attuali 500 milioni di euro a 700 milioni per l’anno 2024 stanziando al contempo 100 milioni di euro anche per l’anno 2025;
- al comma 12, relativo ai contratti affidati a contraente generale delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dell’ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022, per i quali si estende la maggiorazione del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Al contempo viene precisato che tale proroga non incide sulla norma speciale introdotta dall’articolo 18, comma 2 del decreto-legge n. 104 del 2023 per gli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021.
La RT afferma che la disposizione proroga il meccanismo di compensazione dell’incremento prezzi di cui all’articolo 26 del decreto-legge n.50/2022, limitatamente ai commi riferiti ai contratti pubblici di appalto in corso di esecuzione, anche ai lavori eseguiti o contabilizzati fino al 31 dicembre 2024. Per le predette finalità, la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 è incrementata di 200 mln di euro per il 2024 e di 100 mln di euro per il 2025. Al riguardo, la RT precisa che il riconoscimento delle risorse a titolo di compensazione in favore delle stazioni appaltanti nonché delle imprese appaltatrici avviene nei limiti della dotazione del citato Fondo.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Lett. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
1 | c) | Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’art. 26, del decreto-legge n. 50/2022. | S | K | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | |||
Al riguardo, alla luce di quanto chiarito dalla RT e considerato che l’articolo 7 del decreto-legge n. 76 del 2020 prevede che le risorse siano assegnate nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 58
(Programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni degli investimenti e operazioni finanziabili mediante mutui concessi dalle organizzazioni e istituzioni internazionali e comunitarie a favore della Repubblica italiana)
La disposizione prevede che al fine di incentivare forme alternative di provvista dello Stato italiano mediante il ricorso a linee di finanziamento offerte dalle organizzazioni o dalle istituzioni internazionali o comunitarie di cui all’articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di programmazione degli investimenti e di quantificazione degli appositi stanziamenti, sono valutati preliminarmente i progetti proposti dalle amministrazioni pubbliche che abbiano espresso contestualmente alla richiesta di finanziamento e per i medesimi investimenti la propria disponibilità a stipulare accordi di progetto con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie, per consentire al Ministero dell’economia e delle finanze di sottoscrivere, in rappresentanza della Repubblica italiana, mutui con le predette organizzazioni e istituzioni internazionali o comunitarie.
La RT evidenzia che la proposta normativa in oggetto è volta ad incentivare le amministrazioni pubbliche ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui stipulati dal Ministero dell’economia e delle finanze con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie, di cui all’articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Il richiamato articolo 54, comma 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel sancire l’abrogazione di tutte le norme che autorizzavano la contrazione da parte del Tesoro di mutui destinati a specifiche finalità, ha contestualmente disposto una specifica eccezione: la Repubblica Italiana può infatti contrarre mutui esclusivamente con organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie, al cui capitale o al cui fondo lo Stato medesimo partecipi. Tali organizzazioni però devono essere vincolate per statuto a concedere mutui solo per finalità specifiche di interesse pubblico.
Le organizzazioni/istituzioni internazionali o comunitarie con cui lo Stato ha già stipulato mutui sono: la Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB), ai cui capitali lo Stato italiano partecipa rispettivamente ai sensi dell’articolo 308 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed ai sensi dell’articolo 17 del Terzo protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa del 6 marzo 1959 e degli articoli III e IV del nuovo statuto della banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB), approvato con risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del 16 giugno 1993 e successive modifiche del 17 dicembre 1999, del 26 novembre 2010 e del 25 novembre 2011.
La Repubblica Italiana, per il tramite del Ministero dell’economia e delle finanze (definito il “prenditore”), e le citate banche possono stipulare un contratto di finanziamento, denominato “Contratto quadro” o “Accordo quadro”, in base al quale, identificato lo specifico progetto da finanziare, la banca mette a disposizione dello Stato italiano una linea di finanziamento per un importo specifico, la cui erogazione avverrà in diverse tranche a seguito della successiva stipula di singoli “Contratti di prestito”. Il Contratto è definito “Quadro” in quanto contiene tutte le clausole contrattuali, i diritti e le obbligazioni delle parti che fanno da “cornice” alle singole erogazioni attualizzate per il tramite dei successivi “Contratti di prestito”.
Parallelamente, il “Soggetto promotore” (ovvero colui che cura la realizzazione del progetto oggetto del finanziamento: le altre amministrazioni pubbliche e/o le società partecipate dallo Stato come RFI e ANAS) stipula con la banca un diverso contratto, denominato “Contratto di progetto” o “Accordo di progetto”, in forza del quale il promotore assume per tutta la durata dell’intervento della banca impegni di varia natura relativi al progetto finanziato quali, tra gli altri, gli obblighi informativi e di reportistica.
Ad oggi le iniziative di finanziamento da parte dello Stato italiano sono vincolate alla necessità di prevedere appositi stanziamenti di bilancio a copertura delle misure e dei progetti da realizzare. Tali stanziamenti – valutata la convenienza economica in termini di tassi di interessi e di durata delle offerte di finanziamento delle citate banche rispetto ad analogo finanziamento tramite ricorso a BTP – possono essere “sostituiti” con linee di finanziamento delle due banche, il cui ammortamento è disposto a valere sui capitoli di bilancio 2223 (interessi) e 9503 (capitale) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.
Al riguardo rappresenta che i tassi offerti dalla BEI e dalla CEB, beneficiando del miglior rating sul mercato delle citate istituzioni, risultano molto più convenienti rispetto ad analoga provvista tramite ricorso ad emissione di BTP dello Stato italiano. A tutela dell’erario, infatti, le proposte delle banche vengono sottoposte a preventiva idonea valutazione di convenienza in termini di interessi ad opera delle strutture competenti del Dipartimento del tesoro. Le operazioni finanziarie verranno concluse solo se alla data di comparazione tra i due strumenti di finanziamento emerga che, individuando il BTP con una durata finanziaria sostanzialmente pari a quella del piano di ammortamento indicato nell’offerta delle citate banche, il costo della raccolta della Repubblica Italiana sia superiore rispetto a quello offerto su base annua dalle banche medesime.
In considerazione della richiamata convenienza economica a contrarre i summenzionati mutui, la normativa in discorso mira a standardizzare tali operazioni di provvista incentivando a tal fine le amministrazioni ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui della BEI e della CEB. Le amministrazioni potrebbero così sfruttare integralmente le relative convenienze derivanti dai differenziali di interessi e durata.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.
Articolo 59
(Investimenti INAIL in edilizia sanitaria)
Il comma 1 autorizza l’INAIL, nell'ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto interministeriale ai sensi dell’articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, a destinare parte delle risorse finanziarie alla realizzazione e all'acquisto di immobili per le esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale.
Il comma 2 prevede che le iniziative di investimento, identificate dal Codice Unico di Progetto (CUP), ai sensi della legge n. 3 del 2003, da inserire nei piani triennali di cui al comma 1, siano individuate con decreto interministeriale adottato entro il 31 luglio di ciascun anno, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
La RT ricorda che gli investimenti INAIL nel campo dell’edilizia sanitaria sono stati sinora ricompresi nella programmazione triennale degli investimenti a seguito di specifica previsione normativa, di volta in volta emanata, che demandava l’individuazione delle iniziative da realizzare ad appositi DPCM, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 1, commi 602 e 603, della legge n. 232 del 2016; art. 25-quinquies del decreto-legge n. 162 del 2019; art. 56-bis del decreto-legge n. 77 del 2021).
La presente disposizione supera la necessità di disporre di norme primarie ad hoc prevedendo, in via generale, la possibilità per l’INAIL di destinare, nell’ambito dei piani triennali di investimento dell’Istituto, risorse finanziarie alla realizzazione e all’acquisto di immobili per le esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale.
La RT assicura che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli interventi oggetto della norma trovano inquadramento nei limiti delle risorse programmate nei piani triennali di investimento dell’INAIL, autorizzati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 15 del decreto-legge n. 78 del 2010.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.
Articolo 60
(Enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca)
Il comma 1 istituisce un fondo di 35,32 milioni annui a decorrere dal 2024, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, da ripartire in favore del personale di enti di ricerca non vigilati dal Ministro dell’università e della ricerca. In particolare, si tratta dei seguenti enti: l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l’Istituto superiore di sanità (ISS), l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP), l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), il Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – personale ex ISPESL (INAIL), l’Agenzia spaziale italiana (ASI) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).
Tali risorse sono specificamente destinate quanto a 14,52 milioni di euro per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio e quanto a 20,80 milioni di euro alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi di ricerca. Gli enti provvedono all’assegnazione delle risorse al personale tecnico amministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 3.
Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la ripartizione delle risorse tra gli enti di ricerca beneficiari.
La RT dopo aver confermato il contenuto delle norme, afferma che la quantificazione delle risorse del Fondo è stata individuata assumendo a riferimento quella definita per gli enti vigilati dal MUR, ai sensi del comma 310, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riproporzionata sulla base del personale, ricercatore/tecnologo e tecnico amministrativo, in servizio presso gli enti non vigilati dal MUR, alla data del 31 dicembre 2022.
La quantificazione del Fondo tiene conto delle risorse previste dall’articolo 19-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 - recante “Misure per la valorizzazione dell’‘attività di ricerca dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile” - che prevede, per le medesime finalità della presente disposizione, l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di un fondo di 2 milioni da ripartire a decorrere dall’anno 2024, in favore dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). In particolare, sono stati previsti 1,5 milioni di euro annui, per l’espletamento di procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge e 0,5 milioni di euro annui finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca pubblica.
L’articolo 3 del citato decreto-legge n. 75/2023 ha previsto la soppressione della ANPAL e il trasferimento delle risorse umane al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, che viene trasferito, unitamente alle correlate risorse finanziarie, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche.
Il comma 3 prevede che le risorse del Fondo sono ripartite fra gli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Istituzione di un fondo in favore degli enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca | S | C | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
1 | Istituzione Fondo in favore degli enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca- effetti riflessi | E | TC | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | |||
Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che la RT assicura che la quantificazione delle risorse è stata individuata assumendo a riferimento quella definita per gli enti vigilati dal MUR, ai sensi del comma 310, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riproporzionata sulla base del personale, ricercatore/tecnologo e tecnico amministrativo degli enti interessati non vigilati dal MUR, alla data del 31 dicembre 2022, andrebbero richiesti dettagli in merito ai dati inerenti i parametri espressamente indicati, ai fini della quantificazione delle risorse relativamente ai distinti ambiti di finalizzazione richiamati dal comma 2.
Venendo infine allo scrutinio degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i quadri di calcolo degli effetti indotti con l’indicazione delle aliquote applicate, come espressamente previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.(25) .
25) Paragrafo 5.
Articolo 61
(Borse di studio per l’Erasmus italiano)
Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca il Fondo per l’Erasmus italiano, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2024 e 7 milioni di euro per l’anno 2025, finalizzato all’erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dall’articolo 5, comma 5-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, come modificato dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 6 giugno 2023, n. 96.
Il comma 2 precisa che i contributi di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione fiscale.
Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministero dell’università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la determinazione dell’ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l’erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l’accesso alla borsa di studio.
La RT afferma che considerando che l’importo annuo della borsa di studio per ciascuno studente sarà pari a circa 1.000 euro, beneficeranno della predetta misura n. 3000 studenti per l’anno 2024 e n. 7000 studenti per l’anno 2025, per un numero complessivo di 10.000 studenti universitari.
In relazione al comma 2, che prevede che i contributi di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione fiscale, afferma che la disposizione si configura come rinuncia a maggior gettito.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Istituzione del Fondo per l'Erasmus italiano | S | C | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||
Al riguardo, trattandosi di oneri limitati agli stanziamenti, nulla da osservare.
Articolo 62
( Disposizioni in materia di innovazione digitale nei settori dell’informazione e dell’editoria)
L’articolo interviene in materia di Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, contestualmente ridenominato Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell’editoria.
In particolare, il comma 1, alle lettere a) e b), apporta una serie di modifiche all’art. 1 della L. 198/2016:
- si modifica, all’art. 1, comma 1, la denominazione del «Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione», che diviene «Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell’editoria»;
- si aggiunge un nuovo comma 6-bis, con cui si prevede che, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5%, la quota del Fondo a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell’informazione e dell’editoria.
Il comma 2 dispone poi che, al fine di razionalizzare l’impiego delle risorse finanziarie del medesimo Fondo, anche in ragione della trasformazione tecnologica digitale e dei nuovi contenuti informativi, con regolamento di delegificazione si provvede alla ridefinizione e integrazione dei criteri per l’erogazione dei contributi a sostegno del settore dell’editoria e dell’informazione, nel rispetto di una serie di norme generali, regolatrici della materia, definite alle lettere a)-i).
Il comma 3 prevede che il regolamento individua le disposizioni del D.lgs. n. 70/2017 da abrogare.
Il comma 4 stabilisce che per le finalità di cui all’articolo 1, comma 500 (Prepensionamenti Lavoratori case editrici), della legge di bilancio 2020, e in aggiunta alle risorse ivi previste, è autorizzata la spesa massima di euro 1,5 milioni di euro per l’anno 2024 e di euro 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell’editoria relative ad eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione.
Il comma 5 stabilisce che, a decorrere dal 2024, alla copertura degli oneri derivanti dal pensionamento anticipato dei giornalisti professionisti previsto dall’articolo 25-bis del DL 48/2023 si provvede a valere sulla quota del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell’editoria relativa ad eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione. Si ricorda che invece la disposizione vigente prevede la copertura per gli anni 2023-2027 mediante riduzione della quota del medesimo Fondo spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
La RT sui commi 1-3 ribadisce il contenuto delle norme.
Precisa sul comma 2 che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi, tenuto conto che si tratta della ridefinizione della disciplina per l’accesso ai contributi.
In relazione al comma 4, conferma che per le finalità di cui all’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse ivi previste, è autorizzata la spesa massima di euro 1,5 milioni di euro per l’anno 2024 e di euro 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (trattamento di pensione lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023). Alla copertura dei suddetti oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell’editoria di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della, legge 26 ottobre 2016, n. 198, secondo le modalità previste dal comma 6-bis del medesimo articolo 1 (aggiunto dal comma 1 dell’articolo in esame).
In relazione al comma 5, conferma che la disposizione prevede che, a decorrere dall’anno 2024, agli oneri derivanti dall’articolo 25-bis, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell’editoria di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, secondo le modalità previste dal comma 6-bis del medesimo articolo 1.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non ascrive effetti alle disposizioni
Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale delle norme di cui ai commi 1-3, non ci sono osservazioni.
Sul comma 4, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti elementi informativi in merito ai fabbisogni aggiuntivi previsti per il 2024 e per il quadriennio 2025-2028 rispetto alle risorse già previste dalla legislazione per l’accesso al pensionamento anticipato previsto dal comma 500 della legge di bilancio 2020, nonché rassicurazioni in merito all’adeguatezza delle medesime risorse. Si ricorda che il comma 500 aveva approntato risorse fino al 2027 che costituivano limite di spesa per cui l’INPS al raggiungimento del limite anche in termini prospettici non prendeva in considerazione ulteriori domande(26) .
Per i profili di copertura dei commi 4 e 5, andrebbero richiesti elementi di conferma che l’utilizzo delle risorse del Fondo non pregiudichi la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse(27) .
Il comma 6 prevede, per gli anni 2024 e 2025, un credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.
La RT evidenzia che la norma prevede che il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sia riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2023 e 2024, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.
Alle disposizioni si ascrivono effetti sul gettito pari al limite di spesa previsto di 60 milioni di euro per ciascun anno 2024 e 2025. Le citate risorse, destinate al riconoscimento del beneficio fiscale, iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, saranno trasferite alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
6 | Credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici, di cui all'art. 188 del D.L. 34/2020 | S | C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur trattandosi di dispositivo la cui attuazione è individuata nel limite delle risorse stanziate per le sole annualità 2024 e 2025, è altresì previsto che la misura del beneficio sia commisurata al 30% delle spese sostenute negli anni 2023 e 2024 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite. Andrebbero pertanto forniti elementi di conferma in merito alla piena congruità delle risorse stanziate.
Circa lo scrutinio degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.
Il comma 7 estende anche ai quotidiani, a decorrere dall'a.s. 2024-2025, il contributo fino al 90 per cento della spesa già previsto per l’acquisto di abbonamenti a periodici e riviste per le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado. A decorrere dall’a.s. 2024-2025 (quindi da settembre 2024), abroga i commi 390 e 391 della legge di bilancio 2020 (l. n. 160/2019) che prevedono:
- l’erogazione di un contributo fino al 90% della spesa per l’acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani alle sole scuole secondarie di primo grado statali e paritarie che adottano, nell’ambito del piano triennale per l’offerta formativa (PTOF), programmi per la promozione della lettura critica e per l’educazione ai contenuti informativi (articolo 1, comma 390, della legge di bilancio per il 2020 - L. n. 160/2019).
- l’assegnazione di un contributo in forma di voucher, associato alla Carta dello studente “Io studio”, per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale agli studenti censiti nell’Anagrafe nazionale degli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano, nella scuola di appartenenza, a programmi per la promozione della lettura critica e per l’educazione ai contenuti informativi (articolo 1, comma 391, della legge di bilancio per il 2020 - L. n. 160/2019).
Il comma 8 prevede che restano fermi i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del made in Italy destinate, rispettivamente, alle diverse forme di sostegno all'editoria, quotidiana e periodica, e all’emittenza radiofonica e televisiva.
La RT rileva che il comma 7 prevede una diversa modalità di attribuzione del contributo di cui all’articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha previsto un limite di spesa fino a 20 milioni di euro, nell’ambito delle risorse che confluiscono nel Fondo per il pluralismo. Si limita a ribadire il contenuto del comma 8.
Al riguardo, si rileva che il comma 7 amplia l’oggetto del contributo prevedendo che tutte le istituzioni scolastiche possano richiederlo anche per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani mentre finora gli abbonamenti ai quotidiani erano previsti solo per determinate scuole, tuttavia il comma 392 della legge di bilancio 2020 prevede un complessivo limite di spesa di 20 milioni di euro annui per cui non ci sono osservazioni.
26) In particolare sono previsti 50,8 milioni di euro nel 2024, 33,3 milioni di euro per l’anno 2025, 19,3 milioni di euro per l’anno 2026 e 1,3 milioni di euro per l’anno 2027.
27) Cap. 2196 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Articolo 63
(Agenda SUD)
Il comma 1 proroga dal 1° gennaio al 15 aprile 2024 i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell’ambito degli organici PNRR e Agenda Sud, per le seguenti finalità:
- per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori (articolo 21, comma 4-bis, del D.L. n. 75/2023 - L. n. 112/2023);
- al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (articolo 21, comma 4-bis.1, del D.L. n. 75/2023 - L. n. 112/2023).
Il comma 2 rifinanzia di 50,33 milioni di euro per il 2024 il fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per far fronte all’attivazione di incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato nell’ambito degli organici PNRR e Agenda Sud.
Il comma 3 conferma, per l’a.s. 2024/2025, l’autorizzazione di spesa di 3.333.000 euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per il 2025, già disposta per l’a.s. 2023/2024, al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud».
Il comma 4 autorizza per il 2025 la spesa di 40 milioni di euro destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale.
Il comma 5 incrementa di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il fondo per la valorizzazione del personale scolastico, istituito dall’articolo 1, comma 561, della legge di bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022), ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento. Le modalità ed i criteri di utilizzo delle risorse sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale in una apposita sessione contrattuale che disciplina l’utilizzo anche delle ulteriori risorse individuate nell’ambito della contrattazione collettiva del comparto Istruzione e Ricerca, ovvero derivanti da altre fonti di finanziamento europee. Tra i criteri di cui al secondo periodo è assegnata priorità alle attività, di cui al primo periodo, svolte nelle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano «Agenda Sud» sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI.
La RT conferma che il comma 1 provvede alla proroga fino al 15 aprile 2024 dei contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, ai sensi dell’articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge n. 75/2023, rispettivamente, per il supporto nella realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori e per contrastare la dispersione scolastica.
Gli oneri sono quantificati in euro 50,33 milioni di euro per l’anno 2024 e sono stati stimati sulla base del costo mensile di seguito riportato.
Per la stima relativa al periodo 1° gennaio 2024 – 15 aprile 2024, sono state considerate le seguenti tabelle recanti gli oneri delle disposizioni che vengono qui prorogate.
Organico PNRR (comma 4-bis)
Nel 2023 è prevista la seguente spesa per il periodo 16 ottobre – 31 dicembre:
NUMERO UNITA’ DI PERSONALE | SPESA | ACCANTONAMENTO PER SOSTITUZIONI | |
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI/TECNICI | 2.948 | 20,5 mln | 2,7 mln |
COLLABORATORI SCOLASTICI | 4.235 | 26,7 mln |
Per la misura in esame, si stima pertanto un costo mensile per i collaboratori scolastici pari a 10,68 (26,7/2,5) milioni di euro.
Organico Decreto Sud (comma 4-bis.1)
Nel 2023 è prevista la seguente spesa per il periodo 1° novembre – 31 dicembre:
NUMERO UNITA’ DI PERSONALE | SPESA | ACCANTONAMENTO PER SOSTITUZIONI | |
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI/TECNICI | 355 | 1,9 mln | 2,6 mln |
COLLABORATORI SCOLASTICI | 1473 | 7,4 mln |
Per la misura in esame, si stima pertanto un costo mensile per i collaboratori scolastici pari a 3,7 (7,4/2) milioni di euro.
Pertanto, a fronte di una spesa mensile di 14,38 milioni di euro, l’onere complessivo per il periodo 1° gennaio 2024 - 15 aprile 2024 è pari a 50,33 milioni di euro.
Sul comma 3, afferma che la quantificazione tiene conto della volontà di conferire entro il limite di spesa indicato dalla disposizione normativa incarichi di supplenza non anteriori al 1° novembre e fino al 30 giugno con una proporzione che prudenzialmente prende in considerazione il trattamento economico lordo stato di un docente di scuola secondaria di secondo grado ripartito per 2/12 sul 2024 e 6/12 sul 2025.
In relazione ai commi 4 e 5, si limita a ribadirne il contenuto.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
1 | Proroga incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione per attuazione interventi PNRR | S | C | 50,3 | 50,3 | 50,3 | |||||||
Proroga incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione per attuazione interventi PNRR, di cui all'articolo 21, commi 4bis e 4bis.1 D.L n.75/2023- effetti riflessi | E | TC | 24,4 | 24,4 | |||||||||
3 | Potenziamento organico docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano "Agenda Sud" di cui all'articolo 10, comma 2 D.L. n.123/2023 | S | C | 3,3 | 10,0 | 3,3 | 10,0 | 3,3 | 10,0 | ||||
effetti riflessi | E | TC | 1,6 | 4,9 | 1,6 | 4,9 | |||||||
4 | Rifinanziamento azioni e interventi per riduzione divari territoriali, contrasto dispersione scolastica e prevenzione processi di emarginazione sociale, di cui all'articolo 10, comma 3 D.L. n.123/2023 | S | C | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |||||||
effetti riflessi | E | TC | 19,4 | 19,4 | |||||||||
5 | Rifinanziamento Fondo per la valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 561 legge n.197/2022 | S | C | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | ||||
effetti riflessi | E | TC | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | |||||||
Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 1, nulla da osservare considerando in linea di massima congrua la quantificazione della spesa mensile per 3,5 mensilità del 2024, alla luce delle platee indicate di personale e dei relativi costi mensili.
Sul comma 3, si osserva che lo stanziamento per l’anno scolastico 2024/2025 è pari a quello già previsto per l’anno scolastico precedente. Andrebbe quindi soltanto considerata la possibilità di rivalutazione degli oneri. Si ravvisa in ogni caso la prudenzialità della quantificazione operata dalla RT, interamente calibrata sulla posizione retributiva di docente di scuola secondaria di secondo grado.
Nulla da osservare sui commi 4 e 5, trattandosi di oneri rimodulabili.
Sarebbero comunque utili elementi informativi idonei a dare dimostrazione del grado di congruità delle risorse stanziate a fronte dei fabbisogni di spesa espressamente richiamati.
In relazione a tutte le disposizioni, andrebbero richiesti i quadri di computo degli effetti indotti, con l’indicazione delle aliquote applicate(28) , che comunque appaiono ampiamente prudenziali.
28) Come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S., paragrafo 5.
Articolo 64
(Misure in materia di beni culturali)
Il comma 1 autorizza la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, nonché interventi per la sicurezza e la conservazione e attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico.
Il comma 2 stabilisce che al fine di favorire la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, i pagamenti effettuati dai visitatori per i servizi per il pubblico di cui all’articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gestiti in forma diretta da tutti gli istituti e luoghi della cultura, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere effettuati anche mediante strumenti diversi da quelli messi a disposizione dalla piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Il comma 3 interviene sull’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 consentendo che i versamenti al bilancio dello Stato, disposti con decreto del Ministro della cultura, di risorse depositate sui conti di tesoreria degli istituti del medesimo Ministero, dotati di autonomia speciale, nonché degli utili delle società ALES S.p.A. possano essere riassegnati al bilancio del Ministero della cultura non solo per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ma anche per il sostegno, la valorizzazione e la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali.
Il comma 4 autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un processo virtuoso di manutenzione ordinaria e programmata.
Il comma 5 novella l’articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in modo da finanziare in via permanente il Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali prevedendo che ad esso siano destinati fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. Aggiunge tra le finalità del Piano, oltre alla maggiore diffusione e omogeneità nella distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale, la finalità di stimolare gli investimenti per l’adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità. Infine attribuisce al Ministro della cultura anziché al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, il compito di adottare le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione.
Il comma 6 consente al Ministro della cultura di disporre con propri decreti che una quota dei proventi conseguiti in occasione di concerti, mostre, manifestazioni culturali e altri eventi, dagli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia o, in accordo con i soggetti interessati, dagli enti controllati o vigilati dal medesimo Ministero, incluse le Fondazioni lirico sinfoniche e i teatri nazionali, nonché dai teatri di tradizione, dalle istituzioni concertistico – orchestrali e dai musei accreditati al sistema museale al netto dei relativi oneri, sia versata all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnata nel corrispondente esercizio finanziario con decreti del Ragioniere generale dello Stato allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per essere destinata alla tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.
La RT ribadisce il contenuto del comma 1.
Sul comma 2 evidenzia che la disposizione ha carattere di semplificazione contabile e non produce effetti finanziari.
In relazione al comma 3 si limita ad assicurare che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Quanto al comma 4 ne ribadisce il contenuto.
Sul comma 5 riferisce che la disposizione stabilizza la sezione del Fondo per il cinema e l’audiovisivo dedicata al piano per il potenziamento delle sale cinematografiche e polifunzionali con una dotazione fino a 20 milioni di euro a decorrere dal 2024, senza quindi avere effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220.
Assicura che il comma 6 non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio dello Stato. L’eventuale maggiore spesa prevista correlata alle acquisizioni a vario titolo dei beni culturali è finanziata, infatti, con le risorse provenienti da soggetti terzi che partecipano a iniziative culturali (concerti, manifestazioni culturali e altri eventi) organizzate dagli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia o, in accordo con i soggetti interessati, dagli enti controllati o vigilati dal medesimo Ministero, incluse le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri nazionali, nonché dai teatri di tradizione, dalle istituzioni concertistico-orchestrali e dai musei accreditati al sistema museale nazionale. Una quota di tali risorse si prevede che possa essere versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per essere destinata alla tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, nonché interventi per la sicurezza e la conservazione e attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico | S | K | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Manutenzione ordinaria e programmata delle aree e dei parchi archeologici | S | C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Al riguardo, per i profili di quantificazione dei commi 1 e 4, pur non avendo particolari osservazioni tenuto conto della circostanza che si tratta di risorse stanziate entro limiti massimi di spesa, sarebbero comunque utili elementi informativi circa i fabbisogni di spesa richiamati.
Inoltre, venendo allo scrutinio degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si osserva che al comma 1 sono associati effetti d’impatto su fabbisogno e indebitamento simmetrici a quelli previsti sul saldo netto da finanziare pur trattandosi di spesa in conto capitale, la cui distribuzione degli effetti d’impatto è normalmente articolata in più annualità.
In merito al comma 5, considerato che il Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche può essere finanziato dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di cui all’articolo 13 della legge n. 220/2016, e che la disposizione non predetermina l’ammontare annuo che sarà destinato al Piano stabilendo solo un tetto massimo, nulla da osservare.
Titolo VIII
Misure per la difesa e la sicurezza nazionale
Capo I
Misure per la difesa nazionale e per la sicurezza
Articolo 65
( Misure per la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio e per il potenziamento e l’ammodernamento di mezzi, sistemi e dispositivi per la sicurezza)
Il comma 1 proroga, fino al 31 dicembre 2024, l’impiego di un contingente di personale delle Forze armate nell’ambito dell’operazione Strade sicure. Tale contingente è fissato in 6.000 unità (con un incremento di 1000 unità rispetto al contingente attualmente impiegato). Il personale è destinato ai soli servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili.
Il comma 2 autorizza a tal fine la spesa complessiva di euro 190.899.776 per l’anno 2024, con specifica destinazione, per l’anno 2024, di euro 185.310.224 e di euro 5.589.552, rispettivamente, per il personale delle Forze armate e per il personale delle Forze di polizia.
Il comma 3 proroga invece, sempre per il 2024, l’impiego di un contingente di personale delle Forze armate per la finalità specifica di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie del Paese. Tale contingente è fissato a 800 unità (con un incremento di 400 unità rispetto al contingente attualmente impiegato).
Il comma 4 dispone a tal fine l’autorizzazione ad una spesa complessiva di euro 34.171.409 per l’anno 2024, di cui euro 18.024.237 per gli oneri connessi con il personale ed euro 16.147.172 per gli oneri connessi con il funzionamento.
Il comma 5 istituisce un Fondo da ripartire per le necessità di potenziamento ed ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture del Ministero dell’interno, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno. La sua dotazione è pari a: 20 milioni nel 2024; 40 milioni nel 2025;50 milioni nel 2026; 60 milioni nel 2027; 60 milioni nel 2028; 40 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031. Le risorse saranno ripartite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
La RT riferisce che ai fini dell’attuazione del comma 1 gli oneri stimati per le Forze armate, come meglio dettagliati nelle schede allegate, ammontano a euro 185.310.224 per l’anno 2024. Per la loro quantificazione sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:
Spese di PERSONALE:
- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze armate è stata prevista l’indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all’indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell’importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall’art. 51, comma 5, del D.P.R. 917 del 1986) ed euro 13 per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di 55 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell’amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di euro 13,31 in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è costituita da graduati e militari di truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP: 8,5%).
Spese di FUNZIONAMENTO:
- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento pro capite giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero pro capite di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l’incremento pro capite giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a € 2,40;
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero pro capite di € 35 per l’alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo pro capite giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di energia elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l’incremento pro capite giornaliero è stato ricondotto a € 2,10;
- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo pro capite giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell’entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora)(29) e i costi unitari giornalieri degli automezzi in leasing(30) , a cui si prevede di ricorrere tenuto conto della vetustà e usura dell’attuale parco mezzi, dell’impossibilità di acquisire e introdurre in servizio in tempi brevi un numero sufficiente di nuovi veicoli, delle elevate percorrenze rilevate dei veicoli già impegnati e dai correlati costi di gestione;
- una tantum:
- indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell’indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di € 518.305 circa per 5.200 militari impiegati per l’anno 2024 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di € 64.788 circa;
- acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutture per un onere complessivo di circa € 110.000 per l’anno 2024;
- acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 104.400 per l’anno 2024.


Sul comma 2 conferma che ai fini dell’attuazione del comma 1 si autorizza la spesa complessiva di euro 190.899.776 per l’anno 2024, di cui euro 185.310.224 per il personale delle Forze armate ed euro 5.589.552 al personale delle Forze di polizia.
Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l’impiego di 850 unità, di cui 800 unità in sede e 50 unità fuori sede.
L’onere, pari complessivamente a euro 5.589.552 per l’anno 2024, concerne il pagamento dell’indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l’indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede e a euro 29,44 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per quelli fuori sede.
Evidenzia sul comma 3 che ai fini dell’attuazione del presente comma gli oneri stimati per l’impiego del contingente integrativo, come meglio dettagliati nella scheda allegata, ammontano complessivamente a euro 34.171.409.
Per la quantificazione degli oneri sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:
Spese di PERSONALE:
- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze armate è stata prevista l’indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all’indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell’importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall’articolo 51, comma 5, del D.P.R. 917 del 1986). A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze armate, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di 55 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell’Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di euro 13,31 in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è costituita da graduati e militari di truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP: 8,5%).
Spese di FUNZIONAMENTO:
- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero pro-capite di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili;
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero pro-capite di € 35 per l’alloggiamento presso strutture civili;
- equipaggiamento/vestiario: è stato previsto un costo pro-capite giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell’entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto e impiego ed utilizzati i costi unitari giornalieri degli automezzi in leasing(31) , a cui si prevede di ricorrere tenuto conto della vetustà e usura dell’attuale parco mezzi, l’impossibilità di acquisire e introdurre in servizio in tempi brevi un numero sufficiente di nuovi veicoli, le elevate percorrenze rilevate dei veicoli già impegnati e dai correlati costi di gestione;
- una tantum:
- indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell’indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di € 79.725 circa per 800 militari impiegati fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di € 9.966 circa;
- acquisto materiali, attrezzature varie e pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 22.310.

Sul comma 4, conferma che ai fini dell’attuazione del comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di euro 34.171.409 per l’anno 2024, di cui euro 18.024.237 per gli oneri connessi con il personale ed euro 16.147.172 per gli oneri connessi con il funzionamento.
Evidenzia che il comma 5 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo di conto capitale da ripartire per le necessità di potenziamento ed ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture del Ministero, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato con una dotazione pari a euro 20 milioni nel 2024, euro 40 milioni nel 2025, euro 50 milioni nel 2026, euro 60 milioni nel 2027, euro 60 milioni nel 2028 e euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031. Le predette risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
2 | Proroga concorso Forze armate per strade sicure-oneri di personale | S | C | 131,5 | 131,5 | 131,5 | |||||||
effetti riflessi | E | TC | 63,8 | 63,8 | |||||||||
oneri di funzionamento | S | C | 53,8 | 53,8 | 53,8 | ||||||||
Proroga concorso Forze di Polizia per strade sicure | S | C | 5,6 | 5,6 | 5,6 | ||||||||
effetti riflessi | E | TC | 2,7 | 2,7 | |||||||||
3 | Proroga concorso Forze di Polizia per stazioni sicure | oneri di personale | S | C | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||||||
effetti riflessi | E | TC | 8,7 | 8,7 | |||||||||
oneri di funzionamento | S | C | 16,1 | 16,1 | 16,1 | ||||||||
5 | Istituzione di un fondo per le necessità di potenziamento ed ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture del Ministero, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato | S | K | 20,0 | 40,0 | 50,0 | 20,0 | 40,0 | 50,0 | 20,0 | 40,0 | 50,0 | |
Al riguardo, per i profili di quantificazione del comma 1, alla luce degli elementi di dettaglio forniti dalla RT in merito alla quantificazione degli oneri di personale, comprensivi di tutti gli elementi indennitari previsti, per l’impiego in sede e fuori sede, e per le spese di funzionamento, connesse alla prosecuzione per il 2024 dell’impiego di 6.000 unità di Forze armate, nulla da osservare.
Invece, in relazione al contingente di 850 unità delle Forze di polizia la RT si limita a fornire i parametri di calcolo degli oneri di personale per indennità omnicomprensiva, senza che siano considerati oneri per straordinario, oneri di funzionamento e oneri una tantum, come invece quantificato per il personale delle Forze armate.
Per i profili di quantificazione del comma 3, premesso che relativamente al contingente aggiuntivo di n. 800 unità delle Forze armate la quantificazione è stata effettuata nell’ipotesi che l’intero contingente sia impiegato fuori sede, nulla da osservare.
Infine, richiamando il paragrafo 5 della Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S., andrebbero richiesti i quadri di calcolo degli effetti indotti per l’erario, fornendosi indicazioni più analitiche in merito alla composizione per gradi/carriere dei contingenti dei militari e degli appartenenti alle Forze di polizia che saranno interessati dall’impiego.
Per quanto riguarda il fondo di conto capitale istituito dal comma 5, considerato che la norma reca una autorizzazione chiaramente predisposta come limite massimo di spesa e che i fattori d’oneri sottesi ai fabbisogni appaiono chiaramente rimodulabili, non ci sono particolari osservazioni.
Si rileva tuttavia che, pur trattandosi di risorse per investimenti, alle stesse sono associati effetti simmetrici sui tre saldi, presupponendo quindi un’immediata spendibilità delle stesse. Al contrario, per le spese in conto capitale l’effetto che si registra sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto è solitamente attenuato nei primi anni di previsione. Andrebbe quindi confermata la peculiare dinamica di effetti sui saldi e illustrate le relative ragioni.
29) In tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.
30) Derivanti dall’attivazione di un contratto di noleggio a lungo termine senza conducente assimilabile all’accordo quadro CONSIP già impiegato per le esigenze di ordine pubblico del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri.
31) Derivanti dall’attivazione di un contratto di noleggio a lungo termine senza conducente assimilabile all’accordo quadro CONSIP già impiegato per le esigenze di ordine pubblico del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri.
Capo II
Misure per l’immigrazione
Articolo 66
( Misure in materia di immigrazione)
Il comma 1 dispone il rifinanziamento del Fondo per l’immigrazione istituito dall’articolo 21, comma 1, del DL n. 145/2023 ai fini del finanziamento di misure urgenti connesse all’accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnanti, nella misura di 190 milioni di euro per l’anno 2024, di 290 milioni di euro per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro per l’anno 2026. I criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Al successivo riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
La RT si limita a ribadire il contenuto della norma.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Rifinanziamento Fondo per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnanti, di cui all'articolo 21, comma 1 D.L. n.145/2023 | S | C | 190 | 290 | 200 | 190 | 290 | 200 | 190 | 290 | 200 |
Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che la disposizione reca una autorizzazione predisposta quale limite massimo di spesa per le annualità del triennio 2024/2026, sarebbero utili maggiori informazioni circa gli interventi previsti.
Il comma 2 autorizza la corresponsione di un contributo di un milione di euro, a decorrere dall’anno 2024, in favore dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), a valere sul Fondo sanitario nazionale, al fine di potenziare l’attività di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica. Il contributo viene destinato, tra l’altro, alle iniziative finalizzate dall’INMP alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e socio-sanitario del SSN, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sulle tematiche preventive e assistenziali relative alla salute dei migranti e dei rifugiati in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità.
Il comma 3 con una modifica all’articolo 12-bis, comma 6, primo periodo, del D.lgs. n. 502/1992, inserisce l’INMP tra i soggetti deputati a svolgere le attività di ricerca corrente e finalizzata.
La RT, in merito al comma 2, prevede che rientri, tra le linee di finanziamento strutturali dell’INMP il contributo annuo di 1 milione di euro, a valere sul Fondo sanitario nazionale, da riconoscere in favore dell’Istituto medesimo a decorrere dall’anno 2024, considerato tra l’altro il ruolo rivestito dall’ente nella promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e socio-sanitario del SSN, anche in qualità di centro collaboratore dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’evidenza scientifica e il capacity building sulla salute dei migranti, che prevede l’istituzione e la conduzione di un centro internazionale per lo sviluppo delle competenze sanitarie e socio-assistenziali del personale dipendente e convenzionato con il SSN, in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità.
In relazione al comma 3, ribadisce che la disposizione prevede l’inserimento dell’Istituto tra gli enti ammessi a presentare progetti di ricerca finalizzata di cui al comma 5 dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Al riguardo, precisa che le attività di ricerca per la salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà svolte dall’INMP, considerata la loro natura sovraregionale, necessitano di un sistema di facilitazione rispetto all’attuale sistema che prevede, per la presentazione delle proposte progettuali a valere sul predetto fondo, il necessario passaggio tramite il destinatario istituzionale della regione in cui insiste l’Istituto, al pari delle altre strutture del SSN. Ciò risulta fortemente limitante per lo sviluppo di tali attività di ricerca che invece si ritiene necessario incrementare. L’area di ricerca per il contrasto alle patologie collegate alle migrazioni e alla povertà, infatti, attualmente si presenta come un’area cd. orfana rispetto ad altri settori di ricerca biomedica e, pertanto, si rileva necessario stimolare lo sviluppo della produzione scientifica in tale ambito. Stante quanto precede e considerato il carattere nazionale del predetto Istituto nell’essere individuato, all’interno del SSN, quale centro di riferimento della rete nazionale nel settore di propria competenza, si ritiene necessario, con la norma in questione, far rientrare l’INMP, in analogia agli altri enti di cui al comma 6 dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tra gli enti che possono presentare direttamente progetti di ricerca biomedica finalizzata, consentendogli così di candidarsi direttamente ai bandi ministeriali senza dover precedentemente passare per il predetto vaglio della regione. In assenza della predetta previsione normativa si avrebbe una perdita significativa nello sviluppo delle attività di ricerca per il contrasto alle patologie collegate con le migrazioni e la povertà.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non ascrive effetti alle norme richiamate.
Al riguardo, sul comma 3, nulla da osservare per i profili di quantificazione, trattandosi di autorizzazione chiaramente predisposta come limite massimo di spesa a decorrere dal 2024.
Titolo IX
Giustizia
Articolo 67
(Misure in materia di magistratura onoraria)
Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un apposito fondo per dare attuazione agli interventi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante una riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, con la finalità dichiarata di assicurare la continuità delle funzioni svolte dai magistrati onorari e aumentarne il grado di efficienza. La dotazione è di euro 179 milioni per l’anno 2024, euro 158 milioni per l’anno 2025, euro 157 milioni per l’anno 2026, euro 152 milioni per l’anno 2027, euro 151 milioni per l’anno 2028, euro 146 milioni per l’anno 2029, euro 145 milioni per l’anno 2030, euro 138 milioni per l’anno 2031, euro 136 milioni per l’anno 2032 e di euro 124 milioni annui a decorrere dall’anno 2033.
Il comma 2 dispone che, nell’ambito dei limiti di spesa costituiti dagli stanziamenti del fondo di cui al comma 1, si provveda con legge ad apportare le modifiche al Capo XI del citato d.lgs. n. 116 del 2017 che si rendano necessarie al fine di costituire un ruolo a esaurimento dei magistrati onorari attualmente in servizio, composto sia dai magistrati che, dopo la verifica, optino per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sia da quelli che intendano esercitare tali funzioni in via non esclusiva.
Il comma 3 delinea il regime previdenziale e assistenziale da applicare ai magistrati onorari confermati in base all’opzione esercitata (regime esclusivo/non esclusivo), stabilendo che:
- i magistrati onorari confermati che hanno optato per il regime esclusivo sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS;
- i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il comma 4 stabilisce che il compenso corrisposto ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e che sarà definito con le modifiche previste dal comma 2 è assimilato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
La RT rileva che la disposizione prevede l’istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione pari a euro 179 milioni per l’anno 2024, euro 158 milioni per l’anno 2025, euro 157 milioni per l’anno 2026, euro 152 milioni per l’anno 2027, euro 151 milioni per l’anno 2028, euro 146 milioni per l’anno 2029, euro 145 milioni per l’anno 2030, euro 138 milioni per l’anno 2031, euro 136 milioni per l’anno 2032 e euro 124 milioni annui a decorrere dall’anno 2033, destinato a finanziare la riforma della disciplina dei magistrati onorari ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Fondo per interventi in materia di magistratura onoraria | S | C | 179,0 | 158,0 | 157,0 | 179,0 | 158,0 | 157,0 | 179,0 | 158,0 | 157,0 |
1 | Fondo per interventi in materia di magistratura onoraria - effetti riflessi | E | TC | 86,8 | 76,6 | 76,1 | 86,8 | 76,6 | 76,1 | |||
Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma in esame reca un’autorizzazione di spesa per le annualità 2024/2032 e a decorrere dal 2033, le cui risorse sono espressamente finalizzate all’attuazione di interventi di completamento della riforma della magistratura onoraria, di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, considerato che tali interventi normativi dovranno giocoforza trovare attuazione nel limite delle risorse stanziate, nulla da osservare.
Titolo X
Misure per la partecipazione dell’Italia all’Unione europea e a organismi internazionali , nonché misure in favore dell’Ucraina
Articolo 68
(Partecipazione dello Stato italiano al programma della Banca europea per gli investimenti a supporto dell’Ucraina)
Il comma 1 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a porre in essere tutti gli atti e accordi necessari per la partecipazione dello Stato italiano al programma della Banca europea per gli investimenti denominato EU for Ukraine Fund (EU4U), nell’ambito del Pacchetto di Supporto all’Ucraina (Ukraine Support package); autorizza al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di euro 100.000.000 per l’anno 2024, per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei potenziali rischi correlati.
Il comma 2 dispone la copertura degli oneri derivanti dal comma1, pari a 100.000.000 di euro per l’anno 2024, a valere sulle somme disponibili sulla contabilità speciale ai sensi dell’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato).
Il comma 3 autorizza la spesa di 3,5 milioni di euro per l’anno 2024 e di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025 per il pagamento delle commissioni spettanti alla Banca per le attività di gestione svolte per l’attuazione dell’iniziativa.
La RT in relazione alle somme disponibili sulla contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, utilizzate in copertura, afferma che la giacenza è pari a circa 1,96 miliardi di euro.
La Relazione illustrativa precisa che il fondo di garanzie denominato EU for Ukraine Fund (EU4U) sostiene gli investimenti in Ucraina e richiede il supporto della Commissione europea e degli Stati membri, principalmente attraverso contributi sotto forma di contributo a fondo perduto o garanzie.
In merito a questo schema di intervento, l’Italia ha annunciato, nel corso della Conferenza Italia-Ucraina del 26 aprile a Roma, la disponibilità a conferire un contributo sotto forma di garanzia, per un ammontare pari a 100.000.000 di euro, che ha poi trovato ufficializzazione con la sottoscrizione da parte dell’Italia di una lettera di intenti (Letter of Intent) il 13 luglio 2023, quale atto di valore meramente ricognitivo.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
3 | Commissioni spettanti alla Banca europea per gli investimenti per le attività di gestione svolte per l'attuazione dell'iniziativa EU for Ukraine Fund | S | C | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 |
Al riguardo, in relazione alla concessione di garanzie per 100 milioni di euro e alla relativa copertura tramite risorse in contabilità speciale si osserva che ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera c) della legge di contabilità la copertura finanziaria delle leggi dovrebbe avvenire mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa e ove dette autorizzazioni siano affluite in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento.
Inoltre, pur avendo la contabilità speciale citata una giacenza secondo la RT pari a circa 1,96 miliardi di euro(32) andrebbero fornite rassicurazioni sulla adeguatezza delle rimanenti risorse per fare fronte alle finalità cui sono preposte.
In relazione al comma 3, al fine di verificare la congruità dello stanziamento andrebbero fornite informazioni circa le commissioni spettanti alla Banca europea per gli investimenti per le attività di gestione svolte.
32) Il dato è coerente con quanto riportato dalla Corte dei conti nella relazione al rendiconto 2022: si tratta della contabilità speciale 6077, aperta in data 4 dicembre 2017, il cui saldo, alla data del 31 dicembre 2022, ammonta a circa 1,99 miliardi. Le entrate di provenienza statale ammontano a 250 milioni e le uscite a 24,83 milioni. Cfr. Corte dei Conti, Relazione sul rendiconto generale dello stato 2022, Volume I, Tomo II, pag. 184
Articolo 69
(Rifinanziamento della European Peace Facility e del NATO Innovation Fund)
Il comma 1 incrementa il contributo allo Strumento europeo per la pace di 203.000.000 euro per l’anno 2024, di 258.889.134 euro per l’anno 2025, di 265.680.411 euro per l’anno 2026 e di 273.980.862 euro per l’anno 2027.
Il comma 2 autorizza la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2024 al fine di far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del fondo multi-sovrano di venture capital denominato NATO Innovation Fund previsto dall’articolo 1, comma 724, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (che aveva autorizzato una spesa di 8 milioni di euro per il solo 2023).
La RT descrive le norme.
La relazione illustrativa afferma in relazione al comma 2 che il fondo sosterrà, con finanziamenti mirati, pari a un totale di circa 1 miliardo di euro in un orizzonte temporale di 15 anni, le start up in fase iniziale e altri fondi di venture capital che sviluppano tecnologie emergenti a duplice uso prioritarie per la NATO.
Aggiunge che il Fondo si è reso operativo con la firma del Limited Partnership Agreement (LPA), documento che definisce il perimetro legale e operativo del Fondo e che contiene, altresì, le quote di contribuzione. Per l’Italia, terzo investitore dopo Germania e Regno Unito con 76,53 milioni di euro da investire nel corso di 15 anni (l’80% nei primi otto anni) risulta finanziata la sola quota di contribuzione per il 2023, fissata in iniziali euro 8.000.000 (versati 7,65 M€).
Si rende pertanto indispensabile provvedere alla copertura finanziaria delle successive annualità, nella considerazione del fatto che, secondo il cronoprogramma delle contribuzioni contenuto nel Limited Partnership Agreement (LPA), l’Italia si è impegnata al versamento di quote pari a 7,65 M€ per i primi 8 anni di operatività del fondo allo scopo di coprire l’80% della contribuzione totale. Si rende, inoltre, necessaria la copertura delle spese per eventuali compensi da riconoscere ad operatori privati di comprovata esperienza e specializzazione, individuati nel rispetto della normativa vigente, che prestino la propria opera di supporto al rappresentante italiano in seno al comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori. Tale compenso non potrà comunque eccedere il limite dell’1% della quota di partecipazione nazionale al Fondo NATO per l’Innovazione e include la partecipazione alle riunioni del comitato tecnico nazionale e alle riunioni del comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Rifinanziamento della European Peace Facility | S | C | 203,0 | 258,9 | 265,7 | 203,0 | 258,9 | 265,7 | 203,0 | 258,9 | 265,7 |
2 | Impegni derivanti dalla sottoscrizione del fondo multi-sovrano di venture capital denominato NATO Innovation Fund di cui all’articolo 1, comma 724, della legge n. 197/2022. | S | K | 1,0 | 1,0 | |||||||
Al riguardo, in relazione al comma 1, andrebbero fornite rassicurazioni circa la congruità delle risorse stanziate rispetto agli impegni assunti dall’Italia.
Sul comma 2, alla luce delle informazioni fornite dalla relazione illustrativa, si rileva che lo stanziamento risulta inferiore rispetto a quanto l’Italia dovrebbe versare. Sarebbero quindi utili chiarimenti.
Articolo 70
(Fondo per le attività connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina)
La disposizione autorizza per l’anno 2024 la spesa di 300 milioni al fine del proseguimento delle attività connesse allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina. In tal senso modifica l’articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, in corso di conversione in legge, che ha autorizzato la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023.
La RT descrive la norma.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Incremento Fondo per le attività connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina di cui all'art. 21, c. 9, del decreto-legge 145/2023. | S | K | 300 | ||||||||
S | C | 300 | 300 | |||||||||
Al riguardo, posto che la disposizione si limita a prevedere una autorizzazione di spesa per il 2024, chiaramente predisposta come limite massimo, nulla da osservare. Ad ogni modo, anche al fine di consentire una valutazione in merito alla congruità delle risorse stanziate a fronte dei fabbisogni imposti dall’emergenza richiamata, andrebbero forniti elementi informativi circa gli interventi di spesa da sostenersi.
Quanto agli effetti sui saldi, andrebbe chiarito per qual motivo la medesima spesa è classificata in conto capitale per il saldo netto da finanziare e come corrente per i saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Si ricorda che nel decreto-legge n. 145/2023 la spesa è classificata come corrente su tutti i saldi.
Titolo XI
Misure in materia di calamità naturali ed emergenze
Articolo 71
(Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici)
Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per il finanziamento di un «Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici», con una dotazione iniziale pari a 45 milioni di euro per l’anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028.
Il comma 2 prevede l’istituzione con decreto ministeriale della Cabina di coordinamento per la mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica, presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. La predetta Cabina di coordinamento opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta da rappresentanti dei Ministeri dell’economia e delle finanze, della giustizia, dell’interno, della difesa, della cultura, dell’istruzione e del merito, dell’università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, nonché dell’Agenzia del demanio, della Conferenza delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI. Ai componenti della Cabina di coordinamento non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.
Il comma 3 prevede l’approvazione con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, declinato attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività per la prevenzione del rischio sismico previste dall’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Fondo per la prevenzione del rischio sismico finanziato con 5 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029). Il Programma individua le priorità di intervento, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti, ferme rimanendo le regole gestionali vigenti in relazione alla quota di risorse destinate all’integrazione dei piani di intervento già in essere. All’attuazione del Programma possono concorrere risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonché risorse europee e nazionali della coesione allo scopo destinate.
Il comma 4 che modifica l’articolo 1, comma 465, della legge di bilancio 2022, prevede che gli 0,8 milioni di euro, previsti per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 59/2021 (c.d. Fondo nazionale complementare), per il supporto tecnico-operativo e le attività connesse alla definizione, attuazione, e valutazione degli interventi da avviare nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia), siano impiegati anche per le attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico ed alla mitigazione del rischio sismico da avviare nei medesimi territori.
La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, al comma 2 afferma che la disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre al comma 3 sottolinea che la norma è di natura procedurale e, pertanto, non comporta oneri per la finanza pubblica. Infine, con riferimento al comma 4 la RT conferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica dal momento che si limita ad introdurre ulteriori finalità ferme restando le risorse già previste a legislazione vigente.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Istituzione del Fondo per il finanziamento di un Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici | S | K | 45,0 | 60,0 | 60,0 | 10,0 | 25,0 | 35,0 | 10,0 | 25,0 | 35,0 |
Al riguardo, in merito al comma 1, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento.
Relativamente all’istituzione della Cabina di coordinamento per la mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica, andrebbe confermato che per il suo funzionamento si possa far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie presenti a legislazione vigente.
Nulla da osservare sui rimanenti commi.
Per quanto riguarda gli effetti sui saldi, pur se è stato già contabilizzato un effetto attenuato sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, considerato che si tratta di interventi in conto capitale e che questi presuppongono un’attività preparatoria attraverso l’approvazione di un programma che individuerà le linee di azione, tenendo anche conto delle procedure di evidenza pubblica cui si dovrà ricorrere, andrebbe confermato che effettivamente si possano produrre effetti già dal primo anno.
Articolo 72
(Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli uffici speciali per la ricostruzione)
Il comma 1 incrementa di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 le risorse per la proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell’Aquila e dagli altri comuni del cratere sismico 2009, in virtù delle speciali disposizioni normative che nel corso degli anni hanno consentito a tali enti di potersi avvalere di personale assunto con contratto a tempo determinato, in deroga alle ordinarie disposizioni applicabili in materia.
Il comma 2 prevede che, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, il Comune dell'Aquila possa avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l’anno 2026, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.
Il comma 3 stabilisce che le destinazioni già previste per le risorse stanziate fino all’anno 2020 si applicano anche ai successivi finanziamenti dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 39 del 2009, articolo 3, comma 1 e che quindi quota parte dei fondi possa essere destinata anche al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica, delle spese obbligatorie, nonché degli interventi di sviluppo attuati nell’ambito di un nuovo Programma di sviluppo, in applicazione delle medesime procedure già adottate e pertanto in continuità con la normativa vigente
La RT in merito al comma 1 afferma che la disposizione comporta un onere pari a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Con riferimento al comma 2 la RT chiarisce che la norma prevede l’estensione in forma stabile del regime derogatorio di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, rispetto al tetto di spesa per il lavoro a tempo determinato fissato dal D.L. n. 78/2010 e s.m.i. Per il Comune dell’Aquila, la previsione di tale sistema derogatorio, più volte prorogato nel corso degli anni, trova la propria ratio nella circostanza per cui la norma ordinaria, nel prevedere tale limite di spesa per i rapporti di lavoro a tempo determinato, è parametrata alla spesa sostenuta nell’anno 2009, vale a dire l’anno in cui si è verificato il sisma. Pertanto, considerare tale annualità come base di riferimento, risulta penalizzante per il Comune dell’Aquila. Il limite di spesa previsto in euro 1 milione per l’anno 2026 è posto a valere sulle risorse di bilancio dell’ente e pertanto senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
Relativamente al comma 3 la RT evidenzia che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
1 | Proroga contratti di lavoro del personale impiegato presso il Comune de L'Aquila ed i Comuni del Cratere- Sisma 2009. Incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, c. 773, della legge della legge 197/2022. | S | K | 1,4 | 1,4 | ||||||||
S | C | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||||||||
effetti riflessi | E | TC | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||
Al riguardo, in merito al comma 1, si segnala che l’articolo 1, comma 773, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), ha prorogato i contratti di lavoro del personale impiegato presso il Comune de L'Aquila ed i Comuni del Cratere- Sisma 2009, di cui all'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge n. 148 del 2017, per gli anni dal 2023 al 2025, prevedendo una spesa annua di 1,45 milioni di euro. Alla luce di quanto esposto, andrebbero spiegati i motivi per cui, per gli anni 2024 e 2025, la presente disposizione procede ad incrementare le risorse per i predetti contratti di lavoro. In particolare, andrebbe chiarito se ciò è dovuto ad una maggiore onerosità per effetto degli incrementi dei prezzi nel frattempo intercorsi delle diverse componenti considerate oppure risulta incrementato il numero dei contratti oggetto di proroga.
Con riferimento al comma 2, si osserva che la norma, nel prorogare di un anno la facoltà del comune de L’Aquila di potersi avvalere di personale a tempo determinato, per una spesa di 1 milione per l’anno 2026, rispetto alle precedenti proroghe pone il predetto onere a valere sulle risorse di bilancio dell’ente, anziché a carico del bilancio dello Stato. Andrebbe dunque assicurato che il comune de L’Aquila disponga in bilancio delle sufficienti disponibilità a fronteggiare l’onere e senza che siano pregiudicati i relativi equilibri di bilancio.
Nulla da osservare, in riferimento al comma 3, trattandosi di ulteriore finalizzazione di risorse già previste a legislazione vigente.
Il comma 4 integra l’articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, prevedendo che, allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione e riparazione delle chiese o degli altri edifici interessati, i competenti uffici territoriali del Ministero della cultura possono altresì delegare attraverso accordi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di stazione appaltante ai competenti uffici periferici del Provveditorato alle opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione, ai comuni e alle diocesi.
La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, atteso che la norma prevede una espressa clausola di invarianza finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare.
Il comma 5 proroga il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, per le regioni Lombardia e Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2024 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
Il comma 6 autorizza la spesa di 12,2 milioni di euro per l'anno 2024 per spese relative al funzionamento, all’assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012.
Il comma 7, al fine di garantire il fabbisogno di risorse umane necessario per supportare i commissari straordinari, le Prefetture, gli enti locali e gli uffici territoriali del Ministero della cultura durante l’intera durata dello stato di emergenza, proroga fino a tutto il 2024 le disposizioni dell’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016, nel limite di spesa di 8,1 milioni di euro per l'anno 2024.
Il comma 8 prevede che le somme disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario per la ricostruzione per la regione Lombardia, di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 74 del 2012 e aperta ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge, siano utilizzate per la prosecuzione delle attività di ricostruzione pubblica e privata.
La RT in merito al comma 5 afferma che alla proroga fino al 31 dicembre 2024 dello stato di emergenza e le gestioni commissariali concernenti le attività di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 regioni Emilia-Romagna e Lombardia non vengono ascritti oneri.
Per ciò che concerne il comma 6 la RT specifica che l’autorizzazione di spesa di euro 12.200.000 per l’anno 2024 è così suddivisa: funzionamento: 3,3 mln di euro; assistenza tecnica: 5 mln di euro; CAS e assistenza alla popolazione: 1,4 mln di euro; interventi sostitutivi (materiale sostegno, immobili inagibili, affitti, traslochi): 2,5 mln di euro.
Con riferimento al comma 7 la RT chiarisce che il relativo onere è quantificato per l’anno 2024 in 8,1 mln di euro di cui 7,5 mln per la Regione Emilia- Romagna e 0,6 mln per la Regione Lombardia.
Relativamente al comma 8 che consente l’utilizzo delle risorse già assegnate, disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la Regione Lombardia anche ai fini della ricostruzione pubblica, la RT afferma che lo stato di avanzamento della ricostruzione, come desumibile dalle relazioni semestrali prodotte dalla Gestione commissariale, evidenzia un risparmio sui fondi destinati alla ricostruzione privata che in attuazione della presente norma può essere utilizzato per dare copertura finanziaria alla ricostruzione pubblica senza pregiudizio per la ricostruzione privata. Per la RT la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
6 | Spese per il funzionamento, l’assistenza tecnica, l'assistenza alla popolazione e interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012 | S | K | 12,2 | |||||||||
S | C | 12,2 | 12,2 | ||||||||||
7 | Proroga assunzioni con contratto di lavoro flessibile per il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 per i Comuni, Prefetture e Province di cui all'art. 3-bis, c. 2, del decreto-legge 113/2016. | S | K | 8,1 | |||||||||
S | C | 8,1 | 8,1 | ||||||||||
effetti riflessi | E | TC | 3,9 | 3,9 | |||||||||
Al riguardo, in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2024 dello stato di emergenza e le gestioni commissariali concernenti le attività di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 regioni Emilia-Romagna e Lombardia di cui al comma 5, pur se la RT non associa oneri, andrebbero forniti maggiori chiarimenti circa le disponibilità presenti sulle relative contabilità speciali, destinate alla prosecuzione delle gestioni commissariali, evidenziandone la loro idoneità allo scopo connesso alla proroga.
Per quanto riguarda l'autorizzazione di spesa di euro 12.200.000 per l’anno 2024, di cui al comma 6, per funzionamento, assistenza tecnica, contributo di autonoma assistenza e assistenza alla popolazione relativamente agli eventi sismici del 2012, andrebbe chiarita la diversa classificazione dell’onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto (spesa di natura corrente) rispetto alla classificazione operata nel prospetto riepilogativo riferito alla legge di bilancio 2023 (spesa in conto capitale).
Relativamente al comma 7, non si formulano osservazioni, atteso che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.
Non si formulano osservazioni in merito al comma 8 che prevede l’utilizzo delle risorse già assegnate, disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la Regione Lombardia anche ai fini della ricostruzione pubblica, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT e trattandosi di finalizzazione di risorse già previste a legislazione vigente.
I commi da 9 a 22 si riferiscono a misure nei confronti dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Il comma 9 nell’integrare l'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dispone che lo stato di emergenza per gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei citati territori sia prorogato fino al 31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2024.
Il comma 10 nel modificare l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, proroga al 31 dicembre 2024 la gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016. A tal fine è autorizzata la spesa di 71,8 milioni di euro per l'anno 2024.
Il comma 11 proroga all’anno 2024 le previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 riguardante il personale ricompreso nella struttura del Commissario straordinario, in relazione alla proroga di contratti per 5 unità di esperti e 1 unità con funzioni dirigenziali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 470.000 per l'anno 2024.
Il comma 12 stabilisce che il Commissario straordinario possa, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024.
Il comma 13 proroga fino al 31 dicembre 2024 le esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle 'zone rosse', istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi 2016 e 2017, previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.
Il comma 14 modifica l'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, prorogando fino al 31 dicembre 2024, per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017, le agevolazioni nei settori dell’energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia.
Il comma 15 differisce il termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.
Il comma 16 proroga al 31 dicembre 2024 – in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta sita nei medesimi comuni – il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
Il comma 17 proroga al 31 dicembre 2024 la misura di cui all’articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 che prevede la sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, delle rate in scadenza entro la predetta data del 31 dicembre 2024 dei mutui e dei finanziamenti di cui al comma 12, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell’opzione tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale.
Il comma 18 prevede che lo Stato concorra, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 16 e 17, nei limiti di spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2024.
Il comma 19, lettera a) proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 l’esenzione per il pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati dalla pubblica amministrazione a favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Alla lettera b) vengono apportate due modifiche al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
La lettera b), n. 1) prevede la proroga fino all’anno di imposta 2023 dell’esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia. L’esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.
La lettera b), n. 2), viene disposta la proroga al 2024 dell’esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016.
Il comma 20 prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2024, dei termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia.
Il comma 21 prevede la proroga fino al 31 dicembre 2024, previo parere degli organi tecnico-sanitari, della deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017.
Il comma 22, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prevede che la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 si intenda in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
La RT con riferimento al comma 9 afferma che la norma si rende necessaria per consentire la prosecuzione in un regime giuridico coerente con la situazione emergenziale ancora in atto nelle zone colpite dal sisma del 2016. Al fine di far fronte agli oneri relativi all’assistenza alla popolazione, alla mobilitazione delle strutture del Servizio nazionale di protezione civile, al personale di Regioni, Province e Comuni, alle strutture abitative emergenziali e alle opere di messa in sicurezza, viene incrementato il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018 di 130 milioni di euro per l’anno 2024.
In particolare, l’incremento è destinato alle seguenti voci di spesa:
- Assistenza alla popolazione
- Costi di mobilitazione delle componenti e strutture operative del SNPC per la gestione dell'emergenza
- Oneri di personale per Regioni, Province e Comuni
- Manutenzioni e indennità di occupazione SAE e MAPRE
- Opere di messa in sicurezza
In merito al comma 10 che prevede la proroga al 31 dicembre 2024 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, la RT evidenzia la seguente composizione del limite di spesa complessivo pari a 71,8 milioni di euro per l’anno 2024:
2024 | |||
Art. 50, comma 8, D.L. 189/16 | Personale | Struttura | 18.500.000 |
Commissariale | |||
Art. 50-bis, comma 1-ter, D.L. 189/16 | 200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato | 8.300.000 | |
Art. 50-bis, comma 1, D.L. 189/16 | Personale destinato a regioni, province e comuni | 29.000.000 | |
Art. 3, D.L 189/16 | Personale USR - comandi e distacchi presso USR | 13.000.000 | |
Art 1-ter, D.L. 123/2019 (modifica art. 3 D.L. 189/16) | Personale amministrativo contabile - USR, Regioni, province, comuni. | 3.000.000 | |
Con riferimento al comma 11 la RT specifica che la proroga all’anno 2024 delle previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 50 del DL 189/2016 riguardante il personale ricompreso nella struttura del Commissario straordinario, in relazione alla proroga di contratti per 5 unità di esperti e 1 unità con funzioni dirigenziali, comporta oneri pari a 470.000 euro per l’anno 2024.
Relativamente al comma 12 la RT sottolinea che la proroga all’anno 2024 dell’utilizzo mediante convenzione di ulteriore personale Invitalia e Fintecna, da destinare agli Uffici speciali per la ricostruzione, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per gli anni 2022 e 2023, comporta oneri pari a 7,5 milioni di euro per l’anno 2024.
Per quanto riguarda il comma 13 e le esenzioni fino al 31 dicembre 2024 in favore delle utenze localizzate nelle 'zone rosse', istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi 2016 e 2017, la RT dichiara che dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
In merito al comma 14 che proroga fino al 31 dicembre 2024, per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017, le agevolazioni nei settori dell’energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia, la RT afferma dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo
Con riferimento al comma 15 che differisce il termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze, la RT chiarisce che la disposizione comporta un onere pari a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Relativamente ai commi 16 e 17 la RT si limita a descrivere la norma, mentre al comma 18 la RT ribadisce che lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 16 e 17, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2024.
In merito al comma 19 la RT afferma che:
- alla lettera a) di proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 dell’esenzione per il pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati dalla pubblica amministrazione a favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, si configura una rinuncia a maggior gettito, senza oneri per la finanza pubblica;
- alla lettera b), n. 1) di proroga fino all’anno di imposta 2023 dell’esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia, sulla base dei dati delle dichiarazioni presentate nell’anno 2022, si stimano i seguenti effetti di ordine finanziario (in milioni di euro):
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
IRPEF/IRES | -3,7 | 1,6 | ||
Addizionale regionale | -0,1 | 0 | ||
Addizionale comunale | -0,04 | 0 | ||
Totale | -3,84 | 1,6 |
- alla lettera b), n. 2) di proroga al 2024 dell’esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016, sulla base dei dati utilizzati per il ristoro ai comuni del minor gettito 2023, si stima una perdita IMU per l’anno 2024 pari a 15,7 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro per IMU quota comune e 0,7 milioni di euro per IMU quota Stato.
Gli oneri derivanti dal comma risultano complessivamente pari a 19,54 milioni di euro per l’anno 2024.
Per quanto riguarda il comma 20 di proroga, fino al 31 dicembre 2024, dei termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia, la RT afferma che dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.
Relativamente al comma 21 di proroga fino al 31 dicembre 2024, previo parere degli organi tecnico-sanitari, della deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017, la RT specifica che dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.
Con riferimento al comma 22 di proroga, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, fino al 31 dicembre 2024 della deroga ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e della deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la RT conferma che dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Lett. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
9 | Proroga al 31/12/2024 dello stato di emergenza per gli eventi sismici del 2016 di cui all'art.1, c. 4-bis del decreto legge n. 189/2016 - incremento del Fondo per le emergenze nazionali | S | K | 130,0 | 130,0 | 130,0 | ||||||||
10 | Proroga gestione straordinaria sisma 2016 di cui all'art. 1, c. 990, della legge n. 145/2018 - oneri di personale | S | C | 71,8 | 71,8 | 71,8 | ||||||||
effetti riflessi | E | TC | 34,8 | 34,8 | ||||||||||
11 | Spese di personale della struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'art. 50, c. 3, del decreto-legge n. 189/2016. | S | C | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
effetti riflessi | E | TC | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
12 | Destinazione di ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli Enti locali e alla struttura commissariale mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'art. 50, c. 3, lettere b) e c), del decreto-legge n. 189/2016 | S | C | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||||||||
15 | Differimento del termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze | S | C | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||
18 | Concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla sospensione dei mutui del settore privato | S | K | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||
19 | b) | Proroga esenzione di imposta del reddito imponibile dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 2016 e 2017 in centro Italia al 31/12/2024 | IRPEF/IRES | E | T | -3,7 | 1,6 | -3,7 | 1,6 | -3,7 | 1,6 | |||
addizionale regionale | E | T | -0,1 | -0,1 | ||||||||||
S | C | 0,1 | ||||||||||||
addizionale comunale | E | T | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
b.1) | S | C | 0,0 | |||||||||||
b.2) | Proroga dell'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 al 31/12/2024 | quota Stato | E | T | -0,7 | -0,7 | -0,7 | |||||||
quota Comune | E | T | -15,0 | -15,0 | ||||||||||
S | C | 15,0 | ||||||||||||
Al riguardo, in merito ai commi da 9 a 12, pur se gli oneri previsti dalle disposizioni si limitano all'entità degli stanziamenti, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi di dettaglio idonei a suffragare la congruità degli stessi ed escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Nulla da osservare, con riferimento ai commi 13 e 14 in quanto i relativi oneri sono a carico degli utenti sulla componente tariffaria.
Con riferimento al comma 15 che differisce il termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali, i cui oneri sono quantificati in 0,8 mln di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si rileva che la RT nel determinare l'onere in 0,8 milioni di euro non fornisce i dati e gli elementi informativi posti alla base della quantificazione. Sul punto, considerato che per i precedenti differimenti sono sempre stati ascritti effetti finanziari diversi (l’ultimo differimento operato dall’articolo 1, comma 745, della legge n. 197 del 2022 quantificava un effetto di minor gettito pari a 1,9 milioni annui per il 2023 e il 2024) appare necessario acquisire ulteriori informazioni in merito agli elementi sottostanti la revisione delle stime dell’onere.
Relativamente ai commi da 16 a 18, atteso che la quantificazione dell’onere è in linea con quella dell’anno precedente, non si hanno osservazioni da formulare.
Al comma 19, per quanto concerne la proroga fino all’anno d’imposta 2023 del regime di esenzione dall’IRPEF nonché l’esclusione da IMU e TARI per il 2024 in riferimento agli immobili inagibili, totalmente o parzialmente, in conseguenza del terremoto dell’Italia centrale del 2016, si segnala che la RT stima gli effetti di gettito senza fornire i dati ed i criteri adottati per la quantificazione e, di conseguenza, non risulta possibile effettuare una puntuale verifica della stima effettuata, anche se la quantificazione appare in linea con quelle fornite nei precedenti interventi di proroga delle medesime misure.
In merito ai commi 20 e 21 in materia di rifiuti e relativo smaltimento, andrebbe soltanto assicurata la compatibilità delle proroghe con la normativa europea in argomento.
Infine, relativamente al comma 22, premesso che la prevista deroga ai limiti di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato non può in ogni caso comportare l’automatica costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le Amministrazioni interessate, ai sensi del comma 5 dell’articolo 36 del T.U.P.I e potendo le stesse eventualmente avvalersi a tal fine delle sole procedure di stabilizzazione ad hoc del personale di cui alla lettera b), comma 2, dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 nei soli limiti delle facoltà assunzionali già previste ai sensi della legislazione vigente, nulla da osservare.
Il comma 23, al fine di assicurare il completamento dei percorsi di stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dalle amministrazioni ubicate negli ambiti territoriali dei crateri interessati dai sismi 2002, 2009, 2012 e 2016 per le esigenze correlate alla ricostruzione, incrementa di 15 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2024, il Fondo previsto dal comma 3-bis dell’articolo 57, del decreto-legge n. 104/2020. Conseguentemente, le risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari ai sensi della presente norma e destinate ad assunzioni a tempo determinato sono rese indisponibili per nuove assunzioni a tempo determinato in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione in esame e restano a disposizione delle strutture commissariali nella medesima annualità per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.
La RT ribadisce il contenuto della norma.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
23 | Incremento Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato per assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione di cui al c. 3-bis, dell'art. 57 del decreto legge 104/2020. | S | C | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
23 | Incremento Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato per assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione di cui al c. 3-bis, dell'art. 57 del decreto legge 104/2020 - effetti riflessi | E | TC | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | |||
Al riguardo, atteso che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.
Il comma 24 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 126, comma 3, del Regolamento.
Il comma 25 rifinanzia per 5 milioni di euro per il 2024 il fondo di cui al comma 1 dell’articolo 17-ter del decreto-legge n. 183 del 2020, allo scopo di far fronte alle minori entrate derivanti dalla proroga dell’esenzione, fino al 31 dicembre 2024, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ricompresi nel cratere sismico, di tutti i canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’installazione di mezzi pubblicitari.
La RT afferma che dalla disposizione discende un onere corrispondente al limite di spesa previsto normativamente, pari a 5 milioni di euro per il 2024.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
25 | Esonero imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160/2019. | E | T | -5,0 | -5,0 | |||||||
Incremento del Fondo per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dagli esoneri fiscali per le popolazioni colpite dal sisma del 2016 di cui al c. 1 dell'art. 17-ter del decreto-legge 183/2020. | S | C | 5,0 | |||||||||
Al riguardo, si osserva che la precedente proroga contenuta all’articolo 1, comma 751, della legge n. 197 del 2022 stanziava, per l’anno 2023, 4 milioni di euro. Considerato che la presente disposizione per la medesima proroga prevede un rifinanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2024 e che l’onere non appare idoneo a configurarsi entro un limite di spesa, andrebbero chiariti i motivi della rideterminazione del finanziamento in aumento e la sua idoneità rispetto all’onere derivante dalle esenzioni in esame.
Il comma 26, per far fronte alle esigenze legate ai compiti e alle funzioni istituzionali della Struttura di missione, presso il Ministero dell'interno, prevista dall’articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, cui è affidata la prevenzione ed il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione, autorizza la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024.
La RT riporta il dettaglio dell’onere pari a 0,5 milioni di euro per l’anno 2024:
Oneri per compenso per prestazioni di lavoro straord. del personale | Euro 300.000,00 |
Oneri per concessione Buoni Pasto al personale | Euro 35.000,00 |
Oneri per spese di Missioni | Euro 10.800,00 |
Oneri di funzionamento per dotazioni strumentali | Euro 154.200,00 |
Totale | Euro 500.000,00 |
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
26 | Struttura deputata alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni colpiti dal sisma del 2016 di cui all'art. 30, c. 1, del decreto-legge n. 189/2016. | S | C | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
effetti riflessi | E | TC | 0,1 | 0,1 | |||||||||
Al riguardo, atteso che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.
Il comma 27 prevede che anche per l’anno 2024, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno 2024, ai fini dell’accertamento dell’indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.
La RT ribadisce il contenuto della norma e che la stessa determina oneri pari a 2 milioni per l’anno 2024 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
27 | Proroga dell'esclusione degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali ai fini dell’accertamento dell’indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE) di cui all’art. 1, c. 986, della legge n. 145/2018 | S | C | 2,0 | 2,0 | |||||||
Al riguardo, pur se la proroga in esame conferma il limite di spesa di 2 milioni di euro, analogamente a quanto previsto nei precedenti anni oggetto di proroga, appare necessario che siano forniti maggiori chiarimenti circa i profili applicativi delle disposizioni e gli effetti finanziari ad esse ascritti. In particolare, andrebbero illustrati il valore degli immobili in questione che sono esclusi dal calcolo dell'ISEE, la platea interessata e i conseguenti benefici legati all'ISEE che determineranno l'onere, chiarendo quali ipotesi sono state assunte in ordine all'accesso a tali benefici. Posto che si tratta di una proroga, sarebbe utile acquisire i dati di consuntivo per gli anni precedenti delle maggiori spese derivanti dalla norma in esame. Inoltre, andrebbero acquisite indicazioni circa le modalità con le quali sarà garantito il rispetto del limite di spesa indicato.
Il comma 28 al fine di garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.
La RT sottolinea che la norma autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, una compensazione per la perdita di gettito TARI e che la disposizione determina quindi un onere pari a 10 milioni di euro per l’anno 2024.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
28 | Perdita di gettito TARI nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’art. 1 del D.L. 189/2016 | E | EXT | -10,0 | -10,0 | |||||||
Compensazione del minor gettito TARI concessa dal Commissario ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’art. 1 del D.L. 189/2016 | S | K | 10,0 | |||||||||
Al riguardo, atteso che l’onere è configurato come limite di spesa, non si hanno osservazioni da formulare.
Il comma 29 prevede che la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l’area di Ischia nell’anno 2017, cessa entro la data del 31 dicembre 2024, prorogando di un anno la precedente scadenza. A tal fine è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2024.
La RT afferma che la disposizione comporta un onere pari a 4,5 milioni di euro per l’anno 2024, corrispondente al limite di spesa previsto.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
29 | Proroga incarico di commissario straordinario (attività relative all'assistenza alla popolazione) di cui all'art. 17, c. 2, del decreto-legge n. 109/2018. | S | K | 4,5 | ||||||||
S | C | 4,5 | 4,5 | |||||||||
Al riguardo, pur se gli oneri previsti dalla disposizione sono limitati all'entità dello stanziamento, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi di dettaglio idonei a suffragare la congruità degli oneri stessi ed escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. In particolare, si segnala che la precedente proroga della gestione straordinaria, recata dall’articolo 1, comma, comma 734, della legge n. 197 del 2022, esponeva oneri per 4,95 milioni per l’anno 2023.
Il comma 30 autorizza, per l'anno 2024, la spesa di 5.050.000 euro, di cui:
- 1.409.000 euro per le spese di funzionamento della struttura commissariale prevista dall’articolo 31 del decreto- legge n. 109 del 2018;
- euro 641.000 euro per rafforzare la capacità amministrativa della struttura commissariale ai sensi dell’art. 5-septies del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186;
- 2.000.000 euro per assicurare la proroga della convenzione con Invitalia prevista dall’articolo 18, comma 5, del decreto-legge n 109 del 2018;
- 1.000.000 euro per garantire l’operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, dei comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme ai sensi dell’articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, mostra il seguente dettaglio della spesa:
- 1.409.000 euro per le spese di funzionamento della struttura commissariale prevista dall’articolo 31 del decreto-legge n. 109 del 2018;
- euro 641.000 euro per rafforzare la capacità amministrativa della struttura commissariale ai sensi dell’art. 5-septies del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;
- 2.000.000 euro per assicurare la proroga della convenzione con Invitalia prevista dall’articolo 18, comma 5, del D.L. n. 109/2018 per l’intera annualità 2023.
- 1.000.000 euro per garantire l’operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, dei comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme ai sensi dell’articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
Tabella dettaglio spese lett. a) e b)
Previsione di spesa | ||
Personale ed esperti art. 31 D.L. 109/2018; spese di funzionamento della struttura commissariale | 12 unità di personale non dirigenziale; 1 unità di personale dirigenziale; 3 esperti | 1.409.000 |
Personale ed esperti art. 5-septies D.L. 186/2022 | 5 unità di personale non dirigenziale; 2 unità di personale dirigenziale non generale; 2 esperti | 641.000 |
Totale | 2.050.000 |
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Lett. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
30 | a) | Spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'art. 31 del decreto-legge n. 109/2018 | S | K | 1,4 | |||||||||
personale | S | C | 1,4 | 1,4 | ||||||||||
personale - effetti riflessi | E | TC | 0,7 | 0,7 | ||||||||||
b) | Rafforzamento della capacità amministrativa e risorse della struttura commissariale relativa agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 di cui all’art. 5-septies del decreto-legge n. 186/2022. | S | K | 0,6 | ||||||||||
S | C | 0,6 | 0,6 | |||||||||||
effetti riflessi | E | TC | 0,3 | 0,3 | ||||||||||
c) | Attività del commissario straordinario - convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. di cui all'art. 18, c. 5 del decreto legge n. 109/2018. | S | K | 2,0 | ||||||||||
S | C | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
d) | Assunzioni di personale addetto alla ricostruzione di Ischia di cui all'art. 30-ter del decreto-legge n. 41/2021. | S | C | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
effetti riflessi | E | TC | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
Al riguardo, atteso che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.
Il comma 31 proroga, per gli eventi sismici del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e del 26 dicembre 2018 che ha colpito l’Area Etnea, le relative gestioni commissariali, portando al 31 dicembre 2024 l’attuale termine del 31 dicembre 2023. La norma nel prolungare la durata della gestione commissariale conferma i limiti di spesa per il funzionamento della struttura commissariale (articolo 18 del decreto-legge 32/2019) e per il personale a tempo determinato aggiuntivo di supporto a comuni interessati (articolo 14-bis del decreto-legge n. 32/2019). La norma, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, prevede l’automatica proroga di tutto il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2024.
La RT afferma che per i due eventi sismici in esame la norma nel prolungare la durata della gestione commissariale conferma, in analogia con le attuali previsioni, i limiti di spesa per il funzionamento della struttura commissariale (articolo 18 del decreto-legge n. 32/2019) e per il personale a tempo determinato aggiuntivo di supporto a comuni interessati (articolo 14-bis del decreto-legge n. 32/2019). La norma, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, prevede l’automatica proroga di tutto il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto. La disposizione prevede maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per complessivi 2,60 milioni di euro per l’anno 2024 finanziando la proroga delle due gestioni commissariali relative ai sismi del 2018, tenuto conto che gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi ai due Commissari restano a carico delle risorse disponibili sulle rispettive contabilità speciali.
Commissario straordinario ricostruzione area Etnea - sisma 2018 | Anno 2024 |
Struttura commissariale | 616.500,00 euro |
Spese di funzionamento | 60.000 euro |
Comuni personale | 1.660.000 euro |
TOTALE area etnea | 2.336.500 euro |
Commissario straordinario ricostruzione Molise - sisma 2018 | Anno 2024 |
Struttura commissariale | 233.500 euro |
Spese di funzionamento | 30.000 euro |
TOTALE area molisana | 263.500 euro |
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
31 | Proroga del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 di cui agli artt. 14-bis e 18 del decreto legge n. 32/2019. | S | K | 2,6 | |||||||||
S | C | 2,6 | 2,6 | ||||||||||
effetti riflessi | E | TC | 1,2 | 1,2 | |||||||||
Al riguardo, atteso che l'onere esposto in norma corrisponde a quello previsto nella precedente proroga (art. 1, comma 733, della legge n. 197 del 2022), andrebbe chiarito se alla luce degli aumenti dei prezzi registrati nell'ultimo anno tale stanziamento di risorse risulti in linea con le effettive esigenze di spesa e non determini la necessità di ulteriori rifinanziamenti in costanza di proroga.
Il comma 32 stabilisce che la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 del personale assunto a tempo determinato dai comuni della città metropolitana di Catania ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 si intende in deroga, limitatamente all’annualità 2024, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
La RT afferma che la norma prevede una deroga ai limiti di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato stabiliti dalla disciplina di settore.
Al riguardo, relativamente al comma 32, premesso che la prevista deroga ai limiti di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato non può in ogni caso comportare l’automatica costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le amministrazioni interessate, ai sensi del comma 5 dell’articolo 36 del T.U.P.I, e potendo le stesse eventualmente avvalersi a tal fine delle sole procedure di stabilizzazione ad hoc del personale di cui alla lettera b), comma 2, dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 nei soli limiti delle facoltà assunzionali già previste ai sensi della legislazione vigente, nulla da osservare.
Articolo 73
(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)
Il comma 1 disciplina l’erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 destinati a talune finalità, nello specifico quelle indicate dall’art. 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del D.L. n. 61/2023. In particolare, si dispone che i contributi in questione siano erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell’art. 20-septies del D.L. n. 61/2023, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di:
- 20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive;
- 40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive.
L’erogazione avviene nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario e disciplinata dall’art. 20-quinquies del D.L. n. 61/2023.
Per i contributi di cui all’art. 20-sexies, comma 3, lettera f), del D.L. n. 61/2023, cioè per i contributi per far fronte a “oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei”, resta fermo quanto previsto dal medesimo articolo.
Il comma 2 dispone che i contributi di importo complessivamente superiore a quelli di cui al comma precedente possono essere erogati, per l’intero importo, anche con le modalità del finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento relativi alla esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi ed alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
Il comma 3 dispone che, per l’erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma precedente, i soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l’Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell’art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del D.L. n. 269/2003, al fine di concedere – ai soggetti titolari dei contributi per la ricostruzione privata riconosciuti in base alla procedura prevista dall’art. 20-septies, comma 4, del D.L. n. 61/2023 – finanziamenti agevolati:
- della durata massima di 25 anni e comunque nel limite temporale dell’autorizzazione di spesa annua indicato nel comma 8;
- assistiti dalla garanzia dello Stato;
- nel limite massimo di 700 milioni di euro.
Con appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono concesse le garanzie dello Stato e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell’importo massimo succitato. Le garanzie dello Stato in esame sono elencate nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel quale sono indicate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.
Il comma 4 indica le cause di risoluzione dei contratti di finanziamento nonché la disciplina delle conseguenze nel caso di mancato tempestivo pagamento da parte del beneficiario.
Il comma 5 riconosce al soggetto beneficiario del finanziamento un credito di imposta, da utilizzare in compensazione, in misura pari alla sorte capitale, agli interessi dovuti, nonché alle spese strettamente necessarie alla gestione. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate.
Il comma 7 dispone che i contributi disciplinati dai commi da 2 a 5 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il comma 6 prevede che le disposizioni recate dall’articolo in esame si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare, dall'articolo 50.
Il comma 8 autorizza, per l’attuazione dei commi da 2 a 7, la spesa di 50 milioni di euro annui per 25 anni a decorrere dall’annualità 2024.
La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma in merito al comma 7 che gli effetti dell’eventuale inserimento dei contributi in esame nella base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP non risultano scontati nelle attuali previsioni di bilancio e dunque la misura configura una rinuncia a maggior gettito.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
2 | Credito di imposta per finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 | S | K | 50 | 50 | 50 | 150 | 350 | 200 | 150 | 350 | 200 |
Al riguardo, in merito al riconoscimento del credito di imposta in favore dei beneficiari dei finanziamenti bancari agevolati di cui al comma 2, si rileva che la norma prevede un onere di 50 milioni di euro annui per 25 anni a decorrere dall’anno 2024, senza che però siano fornite ulteriori informazioni a supporto della quantificazione fornita. Sul punto, al fine di valutare la congruità delle risorse stanziate rispetto alle finalità perseguite, andrebbero forniti maggiori elementi di chiarimento.
Inoltre, andrebbero fornite delucidazioni circa la rappresentazione degli effetti della misura sui saldi di finanza pubblica, oltre a fornire informazioni circa lo sviluppo degli stessi oltre il triennio considerato, tenuto conto che a fronte di un onere in termini di saldo netto da finanziarie pari a 50 milioni di euro annui per 25 anni, a decorrere dall’anno 2024, vengono ascritti importi sistematicamente superiori in termini di fabbisogno e indebitamento netto.
Ancora, si osserva che la previsione di una garanzia statale sui contratti di assunzione di finanziamento da parte degli istituti di credito e sui finanziamenti agevolati ai soggetti titolari dei contributi per la ricostruzione privata determina da parte della Stato l’assunzione del correlato rischio di escussione. A fronte di tale rischio, non viene individuata una specifica copertura finanziaria né la RT fornisce elementi informativi a supporto, ma viene disposto l’inserimento della garanzia nell’allegato allo stato di previsione del MEF, di cui all’articolo 31 della legge n. 196 del 2009. A tal proposito, si segnala, come evidenziato in passato anche dalla Corte dei conti(33) , che, se da un lato non possa ritenersi sussistente l’obbligo di una copertura "integrale" della garanzia erariale, proprio a ragione del carattere soltanto "eventuale" della sua attivazione, dall’altro non può ritenersi soddisfacente l'eventuale e ipotetico rinvio a fondi già stanziati in bilancio a tal fine, essendo tali fondi quantificati in base alla legislazione vigente. Pertanto, nel silenzio della relazione tecnica, al fine di valutare il carattere remoto dell’ipotesi di escussione della garanzia, sarebbe opportuno acquisire ulteriori chiarimenti circa le argomentazioni che supportano tale valutazione e al fine di verificare la prudenzialità della mancata previsione di una specifica copertura a fronte della concessione di una garanzia dello Stato.
Non si hanno osservazioni da formulare in merito al comma 7, circa l’esclusione dei contributi in esame dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT che configura la misura come rinuncia a maggior gettito.
33) Corte dei conti, deliberazione n. 11/2001, Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2001.
Articolo 74
(Fondo per le emergenze in agricoltura)
La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo per la gestione delle emergenze finalizzato a sostenere le imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca con una dotazione di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Con uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.
Si specifica che agli interventi del Fondo si applicano, ove compatibili con gli aiuti di Stato, le disposizioni in materia di operazioni di credito agrario e di esonero dai contributi previdenziali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
La RT ribadisce il contenuto della norma.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Istituzione Fondo per le emergenze in agricoltura | S | K | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 40,0 | 60,0 | 60,0 | 40,0 | 60,0 | 60,0 |
Al riguardo, atteso che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.
Titolo XII
Enti territoriali
Capo I
Regioni
Articolo 75
(Norme per l’attuazione degli accordi con la Regione siciliana e le Province Autonome di Trento e Bolzano)
Il comma 1, al fine di dare attuazione al punto 9 dell’Accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana, riconosce in favore della medesima Regione l’importo di 350 milioni di euro per l’anno 2024, 400 milioni di euro per l’anno 2025, 450 milioni di euro per l’anno 2026, 500 milioni di euro per l’anno 2027, 550 milioni di euro per l’anno 2028, 600 milioni di euro per l’anno 2029 e di 630 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030 al fine di concorrere progressivamente all’onere derivante dall’innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento di cui all’articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il comma 2, al fine di dare attuazione ai punti 1 e 2 dell’accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell’economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, tenuto conto di quanto già attribuito per l’anno 2023, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, riconosce alla Provincia autonoma di Trento l’importo di euro 107.035.000 e alla Provincia autonoma di Bolzano l’importo di euro 56.935.000 in relazione alle minori entrate alle stesse attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all’articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari).
La RT, in merito al comma 1, afferma che la disposizione comporta oneri per 350 milioni di euro per l’anno 2024, 400 milioni di euro per l’anno 2025, 450 milioni di euro per l’anno 2026, 500 milioni di euro per l’anno 2027, 550 milioni di euro per l’anno 2028, 600 milioni di euro per l’anno 2029 e di 630 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030.

Con riferimento al comma 2, la RT evidenzia che la disposizione comporta oneri per complessivi euro 163.970.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Attuazione accordo Regione Siciliana-concorso all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento | S | C | 350,0 | 400,0 | 450,0 | 350,0 | 400,0 | 450,0 | 350,0 | 400,0 | 450,0 |
2 | Attuazione accordo Province Autonome di Trento--contributo in relazione alle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento | S | C | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
Attuazione accordo Province Autonome di Bolzano-contributo in relazione alle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento | S | C | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | |
Al riguardo, atteso che gli oneri recati dalle disposizioni sono limitati all’entità degli stanziamenti che conseguono ad accordi tra lo Stato e la Regione siciliana e tra lo Stato e Regione Trentino Alto Adige e relative Province, non si hanno osservazioni da formulare.
In ogni caso, posto che secondo la relazione illustrativa l’accordo con la regione siciliana è anche volto a trovare una soluzione al fine di garantire l’integrale finanziamento dei LEA, anche in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 62 del 2020, sarebbe utile disporre di elementi di quantificazione.
Sul comma 2, atteso che i contributi riconosciuti alle province autonome di Trento e Bolzano sono relativi alle minori entrate alle stesse attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento, al netto di trasferimenti statali per leggi di settore, sarebbe utile disporre di un quadro dettagliato di tali partite finanziarie.
Articolo 76
(Sospensione delle quote capitale delle anticipazioni di liquidità delle Regioni)
Il comma 1 estende agli esercizi 2024-2026 la sospensione, per le regioni colpite dal sisma 2016, della restituzione della quota capitale delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013. Tale sospensione è stata introdotta dall’articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016 e, a legislazione vigente, è prevista dal 2017 al 2023.
Il comma 2 prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, in riferimento all'esercizio 2024 ed entro il 30 settembre di ogni anno precedente agli esercizi 2025 e 2026, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione di cui al comma 1.
Il comma 3 per l’attuazione del comma 1 autorizza la spesa pari a 13 milioni di euro per l’anno 2024, 28 milioni di euro per l’anno 2025 e 43 milioni di euro per l’anno 2026.
La RT afferma che la norma determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica pari a 13 milioni di euro nel 2024, 28 milioni di euro nel 2025 e 43 milioni di euro nel 2026, corrispondenti ai maggiori interessi passivi sostenuti in virtù del minore ammortamento dei titoli di Stato a seguito del mancato incasso delle quote capitale, dal 2024 al 2026, che richiedono adeguata copertura.
Il mancato versamento al bilancio dello Stato delle quote capitale non ha effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto:
- tali entrate sono destinate al Fondo ammortamento titoli di Stato;
- per effetto del regime di vincoli previsto a decorrere dal 2022 dall’art. 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, non si determinano ampliamenti della capacità di spesa delle Regioni interessate.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
3 | Sospensione versamenti della quota capitale annuale relativa al rimborso delle anticipazioni di liquidità alle Regioni | S | C | 13,0 | 28,0 | 43,0 | 13,0 | 28,0 | 43,0 | 13,0 | 28,0 | 43,0 |
Al riguardo, si osserva che la RT non riporta gli elementi in base ai quali sono stati determinati gli oneri. A tal fine si ricorda che per le analoghe proroghe previste per gli anni 2022 e 2023, rispettivamente, dall'articolo 39, commi 14-bis e 14-ter, del decreto-legge n. 162 del 2019 e dall’articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 sono stati ascritti oneri per l'anno 2022 pari a 5,8 milioni di euro e per l’anno 2023 pari a 5,2 milioni di euro. Andrebbero, pertanto, acquisiti ulteriori elementi di dettaglio, necessari ai fini della verifica della quantificazione proposta.
Articolo 77
(Ripiano disavanzo)
Il comma 1 riconosce, nelle more dell’individuazione dei LEP e dell’attuazione del federalismo regionale, alle regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, per gli anni 2024-2033 un contributo annuo di euro 20 milioni, da ripartire, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente.
Il comma 2 attribuisce ad un decreto ministeriale il riparto del contributo. Ai fini del calcolo del disavanzo pro capite, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2021, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 15 ottobre 2023, anche su dati di preconsuntivo.
Il comma 3 stabilisce che i contributi in esame sono prioritariamente vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari.
Il comma 4 subordina l'erogazione del contributo alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2024, di un accordo per il ripiano del disavanzo tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il Presidente della Regione, in cui la Regione si impegna per tutto il periodo in cui risulta beneficiario del contributo di cui al comma 1 ad assicurare, per ciascun anno o con altra cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad almeno la metà del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso parte o tutte le seguenti misure da adottare per il perimetro non sanitario del bilancio, da individuare per ciascuna Regione nell'ambito del predetto accordo:
- istituzione, con legge regionale, di un incremento dell'addizionale regionale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dalla legislazione vigente;
- valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti ed istituti pubblici e privati;
- riduzioni strutturali del 2 per cento annuo degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», ad esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2021;
- completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e all'integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all'articolo 19 del medesimo testo unico;
- misure volte:
- alla riorganizzazione e allo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali;
- al conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni;
- al rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni;
- al contenimento della spesa del personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale all'effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali;
- razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione di spesa per locazioni passive;
- ulteriori interventi di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuati in piena autonomia dall'ente.
Il comma 5 stabilisce che l’accordo si corredato del cronoprogramma delle fasi intermedie, con cadenza semestrale, di attuazione degli obiettivi. Per l'esercizio 2024 il cronoprogramma prevede obiettivi annuali.
I commi 6 e 7, al fine di una quantificazione dei debiti commerciali, prevede che gli enti di cui al comma 1, per i quali siano state rilevate per l'anno 2023 le condizioni di cui al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardanti i ritardi nei tempi di pagamento dei debiti commerciali, predispongano, entro il 15 maggio 2024, il piano di rilevazione dei debiti commerciali certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2023. A tal fine, gli enti ne danno avviso tramite affissione all'albo pretorio on line entro il 31 gennaio 2024 e adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del piano di rilevazione, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a sessanta giorni per la presentazione da parte dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio sono inserite nella rilevazione del debito pregresso e liquidate previa adozione della deliberazione di Consiglio o di Giunta nel rispetto dell'articolo 73, commi 1 e 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori determina l'automatica cancellazione del credito vantato.
Valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute ai sensi del comma 6, le regioni, entro il 15 giugno 2024, propongono individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, nel rispetto dell'ordine cronologico delle fatture di pagamento o delle note di debito, la definizione transattiva del credito offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e l'80 per cento del debito, in relazione alle seguenti anzianità dello stesso:
- 40 per cento per i debiti con anzianità maggiore di dieci anni;
- 50 per cento per i debiti con anzianità maggiore di cinque anni;
- 60 per cento per i debiti con anzianità maggiore di tre anni;
- 80 per cento per i debiti con anzianità inferiore a tre anni.
La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a trenta giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro venti giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.
Il comma 8 stabilisce che nei confronti della liquidità derivante dai contributi annuali di cui al comma 1 e dalle riscossioni annuali di cui al comma 4, lettera a), non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme. Dalla data di approvazione del piano di rilevazione dei debiti commerciali di cui al comma 6 e sino al completamento della presentazione da parte della regione delle proposte transattive di cui al comma 7, non possono essere intraprese o proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel predetto piano e i debiti non producono interessi né sono soggetti alla rivalutazione monetaria. Le procedure esecutive pendenti alla predetta data, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nel piano stesso dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dalla data di approvazione del piano di rilevazione e sino al momento della presentazione di tutte le proposte transattive ai creditori non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalità di legge.
Il comma 9 dispone che la verifica dell'attuazione dell'accordo di cui al comma 4 e il monitoraggio delle misure adottate ai fini del corretto utilizzo delle risorse di cui al comma 1 siano effettuati dalla Sezione regionale della Corte dei conti, con cadenza semestrale. In caso di esito negativo delle verifiche, comunicato dalla Sezione regionale della Corte dei conti alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze, è sospesa l’erogazione del contributo per le annualità successive a quella relativa all’esercizio in corso. La prima verifica dell'attuazione dell'accordo è effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2024.
La RT afferma che la norma comporta un onere annuo, in termini di saldo netto da finanziare, di indebitamento netto e fabbisogno, di euro 20 milioni dall’anno 2024 fino all’anno 2033, in misura corrispondente al contributo annuale previsto in favore delle regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, risultante dai rendiconti 2021 inviati alla BDAP entro il 15 ottobre 2023, anche su dati di preconsuntivo.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Contributo annuo alle Regioni a statuto ordinario con disavanzo di amministrazione | S | C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Al riguardo, per i profili di quantificazione si rileva che l'onere di cui al comma 1 è limitato all'entità dello stanziamento, e sotto questo profilo non si hanno osservazioni da formulare.
In merito alle attività di ricognizione, valorizzazione, riorganizzazione e razionalizzazione che le regioni dovranno porre in essere in base all’accordo da sottoscrivere per l’erogazione del contributo, andrebbe confermato che a tali attività i predetti enti potranno provvedere nell’ambito delle proprie risorse previste a legislazione vigente.
Analoga conferma andrebbe fornita per il piano di rilevazione dei debiti commerciali certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2023 che le regioni dovranno predisporre e per i compiti di verifica dell'attuazione dell'accordo e di monitoraggio delle misure adottate che la norma attribuisce alla Corte dei conti.
Articolo 78
(Risorse per investimenti Regioni a statuto ordinario)
Il comma 1 assegna alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Gli importi spettanti a ciascuna regione sono indicati nella tabella 1 e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2024, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Tabella 1

Il comma 2 dispone che le regioni a statuto ordinario utilizzino i predetti contributi per la realizzazione di una o più opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili.
Il comma 3 prevede che l’atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, completo per ciascun intervento del codice unico di progetto (CUP) e del relativo importo, sia trasmesso, entro il 28 febbraio di ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Il comma 4 stabilisce che le regioni a statuto ordinario siano tenute a stipulare i contratti di affidamento lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dall’atto di individuazione degli interventi di cui al comma 3: a) per le opere con costo fino a 150.000 euro entro tre mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 150.001 euro e 750.000 euro entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro entro venti mesi. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di monitoraggio cui al comma 6, le somme sono revocate e acquisite al bilancio dello Stato.
Il comma 5 prevede che i contributi per ciascuno degli interventi oggetto di finanziamento, identificati dal codice unico di progetto (CUP), siano erogati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il 30 per cento previa verifica della stipula del contratto di affidamento dei lavori di cui al comma 4, per il 50 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 6, anche al fine di valutare i tempi di realizzazione delle opere oggetto di finanziamento ed il rispetto del cronoprogramma procedurale.
Il comma 6 affida il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 5 alle regioni beneficiarie attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
La RT afferma che la norma è volta a favorire gli investimenti diretti delle regioni a statuto ordinario per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Il contributo spettante a ciascuna regione, indicato nella tabella 1 allegata alla norma in esame, potrà essere modificato, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2024, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
La RT evidenzia che la norma, tenendo conto delle tempistiche dell’atto di individuazione degli interventi e dei tempi di realizzazione delle opere, comporta maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 15 milioni di euro nell’anno 2024, 40 milioni di euro nell’anno 2025, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, 35 milioni di euro nell’anno 2029 e 10 milioni di euro nell’anno 2030.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Risorse per gli investimenti delle Regioni a statuto ordinario | S | K | 50 | 50 | 50 | 15 | 40 | 50 | 15 | 40 | 50 |
Al riguardo, considerato che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.
Altresì non si formulano osservazioni con riferimento agli effetti ascritti sui saldi di finanza pubblica tenuto conto della tipologia degli interventi e dei tempi di realizzazione delle opere.
Capo II
Enti locali
Articolo 79
(Patti con i Comuni)
Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2033 da ripartire tra i comuni che sottoscrivono gli accordi di cui all’articolo 43, commi 2 e 8, del decreto - legge 17 maggio 2022, n. 50, stipulati con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e che intendono avviare un percorso di riequilibrio finanziario e strutturale. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell’interno ed è effettuato in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, da inviare entro il 31 gennaio 2024, a firma del legale rappresentante dell'ente.
Il comma 2 stabilisce che il contributo non possa eccedere, per ogni anno, la somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa. Le somme non assegnate per eventuali eccedenze rispetto alla somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sono ripartite con il medesimo criterio tra i restanti comuni.
Il comma 3 dispone che l’importo del contributo erogato annualmente sia vincolato prioritariamente al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le quote capitali annuali di ammortamento dei debiti finanziari.
Il comma 4 prevede che il contributo si aggiunga agli effetti delle misure inserite nell’accordo di cui all’articolo 43, commi 2 e 8, del decreto - legge 17 maggio 2022, n. 50, ai fini del ripiano anticipato del disavanzo e non viene assegnato per quelle annualità che non sono ricomprese nell’arco temporale di durata dell’accordo.
Il comma 5 stabilisce che, a decorrere dal 2025, l’effettiva erogazione annuale del contributo sia condizionata alla verifica, con esito positivo, da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL) di cui all’articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, del rispetto degli indicatori del cronoprogramma allegato all’accordo relativi all’esercizio precedente, secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 577, della legge n. 234 del 2021 e della riduzione del disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente per un importo almeno pari agli effetti finanziari delle misure inserite nell’accordo per tale anno e del contributo di cui al comma 1.
La RT afferma che la norma prevede l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione annua di 50 milioni di euro dal 2024 al 2033, da ripartire tra i comuni che sottoscrivono gli accordi di cui all’articolo 43, commi 2 e 8, del decreto - legge 17 maggio 2022, n. 50. Tali accordi, stipulati con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, sono sottoscritti dai comuni che intendano avviare un percorso di riequilibrio finanziario e strutturale (comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro e comuni capoluoghi di provincia con un debito pro-capite superiore ad euro 1.000, sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla Banca dati amministrazioni pubbliche - BDAP al 30 giugno 2022).
La norma comporta un onere, in termini di saldo netto da finanziare, di indebitamento netto e fabbisogno, di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 e fino al 2033, in misura corrispondente al contributo annuale che viene previsto in favore dei comuni che sottoscrivono i predetti accordi. Il riparto è previsto, entro il 31 marzo 2024, previa adozione di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Contributo ai comuni che hanno sottoscritto accordi con lo Stato per il rientro dal disavanzo | S | C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Al riguardo, per i profili finanziari, considerato che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.
In merito all’attività che è chiamata a svolgere la COSFEL, andrebbe confermato che la predetta commissione potrà svolgere i compiti previsti dalla norma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Articolo 80
(Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario)
Il comma 1 riconosce un contributo di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038, ai comuni capoluogo di città metropolitana che alla data del 31 dicembre 2023 terminano il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Il contributo è ripartito in proporzione al disavanzo risultante dal rendiconto 2022 trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 31 dicembre 2023, anche su dati di preconsuntivo.
Il comma 2 prevede il riparto del contributo, vincolato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024.
Il comma 3 attribuisce ai comuni di cui al comma 1 la facoltà di istituire, con apposite delibere del Consiglio comunale, un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, non superiore a 0,4 punti percentuali, e un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non superiore a 3 euro per passeggero. La predetta facoltà può essere esercitata previa adozione delle misure finalizzate all’incremento della riscossione delle proprie entrate di cui all’articolo 1, comma 572, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Il comma 4 prevede per i comuni, di cui al comma 1, che si trovino a dover soddisfare debiti provenienti dal dissesto a causa dell'insufficienza della massa attiva, la facoltà di proporre ai singoli creditori la definizione transattiva del credito secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai medesimi enti è riconosciuta, altresì, la facoltà di ricorrere ad un piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dalla Commissione (OSL). La rinuncia da parte dei creditori agli interessi dà diritto a essere soddisfatti entro il primo biennio.
La RT afferma che la norma comporta un onere, in termini di saldo netto da finanziare, di indebitamento netto e fabbisogno, di 10 milioni di euro annui dal 2024 fino al 2038 in misura corrispondente al contributo annuale che viene previsto in favore dei comuni capoluogo di città metropolitana che, alla data del 31 dicembre 2023, terminano il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
In merito alla previsione della facoltà di istituire, con apposite delibere del Consiglio comunale, un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, non superiore a 0,4 punti percentuali, e un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non superiore a 3 euro per passeggero, la RT afferma che la norma non determina oneri a carico della finanza pubblica.
Analogamente per la RT la disposizione di cui al comma 4 non determina effetti finanziari in quanto attribuisce ai comuni in esame che si trovino a dover soddisfare debiti provenienti dal dissesto a causa dell'insufficienza della massa attiva, la possibilità di proporre ai singoli creditori la definizione transattiva del credito secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 575 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai medesimi enti è riconosciuta, altresì, la facoltà di ricorrere ad un piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dalla Commissione (OSL).
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario ai comuni capoluogo di città metropolitana | S | C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Al riguardo, per i profili finanziari, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento.
Non si formulano, altresì, osservazioni in merito al comma 4, considerato che la disposizione attribuisce ai comuni una facoltà transattiva del credito, così come disciplinata ai sensi dell’articolo 1, comma 575, della legge n. 234 del 2021.
Articolo 81
(Contributi progettazione enti locali)
La norma modifica l’articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo ai contributi per progettazione a favore degli enti locali per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.
In particolare, con la soppressione delle parole “definitiva ed esecutiva” non si subordina più l’assegnazione dei contributi per le sole spese di progettazione “definitiva ed esecutiva”. Inoltre, si integrano di 100 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026, i contributi per le predette finalizzazioni.
La RT afferma che la soppressione delle parole “definitiva ed esecutiva” riferite alla progettazione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica mentre la integrazione di risorse in misura pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026 comporta oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto in misura pari a 50 milioni di euro nell’anno 2024, 80 milioni di euro nell’anno 2025, 100 milioni di euro nell’anno 2026 e 70 milioni di euro nell’anno 2027.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Incremento dei contributi per la progettazione delle opere pubbliche degli enti locali di cui all'art.1, c. 51 della L. 160/2019 | S | K | 100 | 100 | 100 | 50 | 80 | 100 | 50 | 80 | 100 |
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.
Articolo 82
(Interventi per il Giubileo)
Il comma 1, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell’anno 2024, di 305 milioni di euro nell’anno 2025 e di 8 milioni di euro nell’anno 2026; è altresì’ autorizzata la spesa per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l’anno 2025 e 100 milioni di euro per l’anno 2026.
Il comma 2, per l’anno 2025, in occasione del “Giubileo 2025”, attribuisce ai comuni capoluogo di provincia, alle unioni di comuni nonché ai comuni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, la facoltà di incrementare l’ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito rimane nella disponibilità dei predetti enti per essere destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi del Giubileo 2025. Per Roma Capitale e il Comune di Venezia il contributo previsto dall’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e dall’articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere incrementato per un ammontare fino a 2 euro.
Il comma 3 destina anche al finanziamento dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti il gettito dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale.
La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, in merito al comma 2 afferma che attualmente il limite massimo dell’imposta di soggiorno è di 5 euro a notte e la presente disposizione è suscettibile di comportare potenziali effetti positivi in termini di gettito che non si valutano trattandosi di una facoltà per gli enti, mentre non comporta nuovi o maggiori oneri, trattandosi di una nuova finalità, la previsione di cui al comma 3 che destina anche al finanziamento dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti il gettito dell'imposta di soggiorno.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Interventi funzionali al Giubileo | S | C | 75 | 305 | 8 | 75 | 305 | 8 | 75 | 305 | 8 |
1 | Interventi di conto capitale per il Giubileo | S | K | 50 | 70 | 100 | 10 | 35 | 45 | 10 | 35 | 45 |
Al riguardo, in merito al comma 1 e al finanziamento degli interventi in conto capitale per il Giubileo, appare utile che siano fornite informazioni circa l’impatto della misura, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, anche per gli anni successivi al triennio considerato dal prospetto riepilogativo.
Nulla da osservare sui restanti commi.
Articolo 83
(Rimodulazione fondo di solidarietà comunale)
Il comma 1, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023(34) , rimodula il Fondo di solidarietà comunale, per gli anni dal 2025 al 2030, modificando gli importi contenuti all’articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le modifiche sono rappresentate nel seguente prospetto:

Il comma 2, conseguentemente, modifica l’articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sopprimendo, a partire dall’anno 2025, le risorse destinate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti dai comuni delle regioni a statuto ordinario e dai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna di cui alla lettera d-quinquies), agli asili nido di cui alla lettera d-sexies), al trasporto studenti disabili di cui alla lettera d-octies), così come evidenziato dal seguente prospetto:

Vengono poi soppresse le previsioni che recano gli strumenti di recupero delle risorse in caso di mancato utilizzo, ritenute insufficienti a garantire gli obiettivi di servizio/ LEP.
Inoltre, si introducono, sempre al citato comma 449 le lettere da d-novies) a d-undecies), che prevedono la seguente destinazione delle risorse del FSC:
- a decorrere dal 2029, euro 1.100.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi gli asili nido;
- a decorrere dal 2029, euro 120.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilità;
- a decorrere dal 2031, euro 763.923.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna, in proporzione ai fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente per la funzione servizi sociali.
Infine, la lettera d-duodecies) specifica che, a decorrere dall’anno 2030, le assegnazioni in favore di ciascun comune, come risultanti dalle lettere da a) a d-undecies), sono ridotte in misura pari a euro 71.982.000 per effetto dell’articolo 19, comma 8, lettera f), del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.
La RT chiarisce che la dotazione annuale del fondo di solidarietà comunale viene rimodulata come segue:

Conseguentemente al comma 2, con riferimento all’articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni, si sopprimono, a partire dall’anno 2025, le risorse destinate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti dai comuni delle regioni a statuto ordinario e dai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna di cui alla lettera d-quinquies), agli asili nido di cui alla lettera d-sexies), al trasporto studenti disabili di cui alla lettera d-octies).

Inoltre, dopo la lettera d-octies), si prevede l’aggiunta al comma 449 delle seguenti lettere:
- d-novies) che destina, a decorrere dal 2029, euro 1.100.000.000 annui ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna per il finanziamento degli asili nido;
- d-decies) che destina, a decorrere dal 2029, euro 120.000.000 annui ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna per il finanziamento del trasporto alunni con disabilità;
- d-undecies) che destina, a decorrere dal 2031, euro 763.923.000 annui ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna per i servizi sociali.
- d-duodecies) che tiene conto che la dotazione del fondo di solidarietà comunale, a decorrere dall’anno 2030, è ridotta in misura pari a euro 71.982.000 per effetto dell’articolo 19, comma 8, lettera f), del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.
La RT afferma che le norme di cui ai commi 1 e 2 comportano minori oneri a carico della finanza pubblica per ciascuno degli anni 2025-2030 – minori spese che costituiscono la copertura degli oneri recati dall’articolo 84 – secondo la seguente tabella:

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Rimodulazione del Fondo di solidarietà comunale | S | C | -858,9 | -1.069,9 | -858,9 | -1.069,9 | -858,9 | -1.069,9 | |||
Al riguardo, atteso che la rimodulazione del Fondo di solidarietà comunale è finalizzata a collocare le risorse relative al potenziamento dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto degli studenti con disabilità in un apposito fondo di cui al successivo articolo 84 per gli anni dal 2025 al 2030, senza una variazione degli importi per le predette finalità, non si hanno osservazioni da formulare.
Non si formulano, altresì, osservazioni per l’integrazione dell’articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, con le lettere da d-novies) a d-duodecies), trattandosi di finalizzazione di risorse già previste a legislazione vigente.
34) La Corte costituzionale, con la sentenza n. 71 del 23 febbraio 2023, ha avuto modo di esprimersi sulla conformità agli articoli 5 e 119 della Costituzione relativamente alle destinazioni delle quote di risorse del Fondo di solidarietà comunale, introdotte con le leggi n. 178 del 2020 e n. 234 del 2021, volte al potenziamento degli obiettivi dei servizi sociali, educativi per l’infanzia e del trasporto studenti con disabilità. Preliminarmente, la Corte ha evidenziato che si è configurata una forma ibrida di perequazione, in quanto «all’interno del FSC e in aggiunta alla tradizionale perequazione ordinaria – strutturata, fin dalla sua istituzione, secondo i canoni del terzo comma dell’art. 119 Cost. e quindi senza alcun vincolo di destinazione – è stata, dunque, progressivamente introdotta, a partire dal 2021, una componente perequativa speciale, non più diretta a colmare le differenze di capacità fiscale, ma puntualmente vincolata a raggiungere determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio.». I giudici hanno chiarito, quindi, che le risorse correlate ai citati obiettivi di servizio e LEP non possono che essere attratte negli interventi speciali di cui all’articolo 119, comma 5, della Costituzione. Nella sentenza è sottolineato, infatti, che «questa nuova determinante del Fondo, (…) presenta caratteri tipicamente riconducibili al quinto comma dell’art. 119 Cost., che prevede la possibilità per lo Stato di effettuare «interventi speciali», diretti soltanto a determinati enti territoriali, assegnando «risorse aggiuntive» con un vincolo di destinazione, quando lo richiedano, per quanto qui interessa, «la coesione e la solidarietà sociale», la rimozione di «squilibri economici e sociali», o infine, «l’effettivo esercizio dei diritti della persona.». Ciò premesso, secondo la Corte, al fine di evitare un eccesso di “centralizzazione” del processo perequativo, è il principio di tipicità che deve orientare il legislatore, con lo scopo di distinguere nettamente “i contenitori” e, quindi, i fondi. Sul punto, così la Corte: “nello specifico le risorse aggiuntive per le finalità considerate dall’articolo 119, quinto comma, Costituzione non possono essere stanziate nell’ambito del contenitore finanziario del FSC, specificandone il carattere vincolato e il meccanismo di assegnazione dedicato alle speciali finalità perequative in quanto ciò confligge con il richiamato rigore con cui questa Corte, al fine di evitare un eccesso di centralizzazione a scapito dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, fin dalle prime pronunce in materia ha, in definitiva, rimarcato il «principio di tipicità delle ipotesi e dei procedimenti attinenti alla perequazione (sentenze n. 46 del 2013 e n. 176 del 2012)”. In altre parole, a tutela dell’autonomia degli enti territoriali, occorre mantenere necessariamente distinte le due forme di perequazione.
Articolo 84
(Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi)
Il comma 1, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, istituisce, presso il Ministero dell’interno, un Fondo speciale con una dotazione pari a euro 858.923.000 per il 2025, a euro 1.069.923.000 per il 2026, a euro 1.808.923.000 per il 2027, a euro 1.876.923.000 per il 2028, a euro 725.923.000 per il 2029 e a euro 763.923.000 per l’anno 2030. Il Fondo di cui al primo periodo:
- è destinato quanto a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro per l’anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I predetti contributi sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del LEP definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di cui al comma 1 è destinato, per un importo di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro nel 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 30 novembre per l’anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio. I predetti contributi, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, sono stabiliti entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato;
- è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. L'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il predetto contributo è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse;
- è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.
Il comma 2 provvede agli oneri di cui al comma 1, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalle modifiche degli importi del Fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 83, comma 1.
I commi da 3 a 6 individuano le procedure volte a garantire ai cittadini, in ogni caso, l’erogazione del servizio. In particolare, il comma 5 specifica che le somme erogate al fine del raggiungimento degli obiettivi assegnati per il servizio sociale, per i servizi educativi dell’infanzia e per il trasporto degli studenti disabili, restano nelle disponibilità degli enti beneficiari, per essere comunque destinate alle finalità originarie. Per le somme relative a ciascuno degli anni 2021 e successivi non utilizzate, viene quindi delineata una procedura che coinvolge SOSE S.p.A. e, in caso di perdurante inadempimento degli enti, porta al loro commissariamento. Nel caso in cui il comune certifichi l’assenza di utenti potenziali le risorse vengono recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi. Con decreto del Ministero dell’interno si provvede alla disciplina attuativa di tale procedura
La RT afferma che ai fini di quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, il comma 1 istituisce il Fondo speciale equità livello dei servizi, in cui confluiscono le risorse derivanti dalle soppressioni di cui al comma 2 dell’articolo 83.
Il citato fondo si esaurisce a decorrere dall’anno 2031, data fissata per il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni per tutte e tre le funzioni.
Si prevede che le risorse siano specificatamente destinate al potenziamento dei servizi sociali, agli asili nido e al trasporto alunni con disabilità, dei comuni delle RSO e delle regioni Sicilia e Sardegna.
Il comma 1 comporta oneri per ciascuno degli anni 2025-2030, secondo il seguente profilo:

A tali oneri si fa fronte con le modifiche degli importi di cui all’articolo 83, comma 1.
Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 individuano le procedure volte a garantire ai cittadini, in ogni caso, l’erogazione del servizio. Il comma 5, infatti, specifica che le somme erogate al fine del raggiungimento degli obiettivi assegnati per il servizio sociale, per i servizi educativi dell’infanzia e per il trasporto degli studenti disabili, restano nelle disponibilità degli enti beneficiari, per essere comunque destinate alle finalità originarie. Per le somme relative a ciascuno degli anni 2021 e successivi non utilizzate, viene quindi delineata una procedura che porta al commissariamento degli enti risultati inadempienti a seguito del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse del Fondo speciale equità livello dei servizi e del monitoraggio di cui alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) dell’articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016.
Infine, il comma 5 chiarisce che nel caso in cui il comune certifichi l’assenza di utenti potenziali, le risorse vengono recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi.
La disciplina attuativa di tale procedura è rinviata ad apposito decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Per la RT, i commi da 3 a 6, di natura ordinamentale, non comportano oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività ivi previste il Ministero dell’interno provvede nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi | S | C | 858,9 | 1.069,9 | 858,9 | 1.069,9 | 858,9 | 1.069,9 | |||
Al riguardo, in merito al comma 1 e 2, non si hanno osservazioni da formulare, trattandosi di oneri e coperture derivanti dalla rimodulazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al precedente articolo 83, senza che si siano verificati nuovi oneri aggiuntivi.
Con riferimento alle procedure volte a garantire ai cittadini, in ogni caso, l’erogazione dei servizi in esame di cui ai commi da 3 a 6, andrebbe confermato che SOSE S.p.A. potrà adempiere ai compiti assegnatigli dalla norma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Inoltre, con riferimento al commissario designato dal Prefetto per l’esercizio del potere sostitutivo statale a fronte del mancato raggiungimento di obiettivi, previsto dal comma 4, andrebbe chiarito se allo stesso spettino compensi o altri emolumenti e le relative risorse cui attingere.
Articolo 85
(Misure in favore di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate)
Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da:
- popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022 ridottasi di oltre il 5 per cento rispetto al 2011;
- reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell’ultimo anno di imposta disponibili;
- Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale.
Il comma 2 prevede la ripartizione del citato Fondo in proporzione alla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024.
Il comma 3, nel modificare l’articolo 17, comma 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, interviene sugli obblighi di adeguata verifica dei prestatori di servizi di pagamento con riferimento al servizio di contanti tramite reti di soggetti convenzionati. In particolare, i prestatori di servizi di pagamento, limitatamente alle operazioni di prelievo di contante effettuate - per il tramite di soggetti convenzionati e agenti - su richiesta di soggetti che non siano già loro clienti, adempiono agli obblighi di adeguata verifica solo in relazione a quei prelievi di importo superiore a 250 euro al giorno.
Il comma 4 incrementa il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
La RT, con riferimento ai commi 1 e 2, afferma che le disposizioni comportano un onere, in termini di saldo netto da finanziare, di indebitamento netto e fabbisogno, di 30 milioni di euro per l’anno 2024, in misura corrispondente al contributo previsto in favore dei comuni con problemi di spopolamento che presentano una riduzione della popolazione definitiva ISTAT, al 31 dicembre 2022, di oltre il 5 per cento rispetto al 2011, il reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell’ultimo anno di imposta disponibili, nonché un Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale.
In merito al comma 3 la RT afferma che la disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si limita a ribadire il contenuto del comma 4.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Istituzione del Fondo in favore dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna soggetti a spopolamento | S | C | 30 | 30 | 30 | ||||||
4 | Incremento del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 6, c. 7, del decreto-legge n. 81/2007. | S | C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Al riguardo, considerato che gli oneri di cui ai commi 1 e 4 sono configurati come limite di spesa, non si hanno osservazioni da formulare.
Nulla da osservare con riferimento al comma 3.
Titolo XIII
Disposizioni finanziarie di revisione della spesa e finali
Capo I
Fondi
Articolo 86
(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - parte corrente e conto capitale e altri fondi)
Il comma 1 dispone in ordine all’entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B (fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2024-2026), allegate al disegno di legge in esame.
Il comma 2 incrementa di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 il Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
La RT descrive le norme.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Incremento Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente | S | C | 164,8 | 512,5 | 530,0 | 164,8 | 512,5 | 530,0 | 164,8 | 512,5 | 530,0 |
Incremento Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di conto capitale | S | K | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | |
2 | Incremento del Fondo esigenze indifferibili (FEI) di cui all'art. 1, c. 200 della legge n. 190/2014. | S | C | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Al riguardo, nulla da osservare.
Articolo 87
(Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso)
L’articolo prevede il rifinanziamento del Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per un importo di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze a ripartire le risorse del predetto Fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle suddette partite, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le risorse del suddetto fondo non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
La RT evidenzia che la norma produce effetti solo sul saldo netto da finanziare per un ammontare di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Gli effetti sul fabbisogno del settore statale e sull’indebitamento netto sono registrati nel momento in cui sono effettuati i pagamenti a favore dei beneficiari, che danno luogo a contabilizzazioni in conto sospeso.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Rifinanziamento del Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso | S | C | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||||
Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma reca una autorizzazione di spesa configurata quale tetto massimo, nulla da osservare. Ad ogni modo, andrebbero comunque richiesti elementi informativi idonei a dare dimostrazione del grado di congruità delle risorse stanziate a fronte dei fabbisogni di spesa richiamati dalla RT(35) .
In tal senso, richiamando gli stanziamenti che sono già iscritti in bilancio ai sensi della normativa vigente(36) , si rammenta che i pagamenti in conto sospeso, ovvero sprovvisti di stanziamento di bilancio al momento della loro effettuazione, sono espressamente previsti in casi particolari dalla normativa contabile, che ne impone la pronta regolarizzazione(37) .
Inoltre, relativamente al previsto mantenimento dello stanziamento in bilancio al termine dell’esercizio, anche nell’eventualità che lo stesso non sia impegnato, si segnala che, trattandosi di risorse di parte corrente, ciò si pone in deroga alla regola generale stabilita dal comma 1 dell’articolo 34-bis della legge di contabilità.
Quanto infine alla mancata evidenziazione di effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di regolarizzazione di pagamenti già avvenuti, i cui effetti si sono già registrati sia in termini di fabbisogno che di indebitamento netto, nulla da osservare.
35) A fine 2022 i “Pagamenti in conto sospeso” effettuati dalla Banca d’Italia e non regolarizzati a quella data, erano indicati pari a complessivi 52,73 miliardi, riferibili, in parte, a “Pagamenti urgenti”, per 1,28 miliardi, in cui rientrano le provvigioni per la sottoscrizione dei BTP, il rimborso di prestiti esteri in valuta diversa dall’euro ed i pagamenti autorizzati dalla Ragioneria generale dello Stato, ovvero, previsti da disposizioni legislative o regolamentari - fra cui, in particolare, quelli urgenti ex art. 14 d.l. n. 669 del 1996 (Speciali Ordini di Pagamento – e, in altra parte, riferibili a “Partite varie”, per complessivi 51,44 miliardi, all’interno delle quali sono state registrate, fra le altre, le operazioni per gli impieghi temporanei della liquidità, le cd. “OPTES” (per 12,6 miliardi), le anticipazioni alle regioni per il finanziamento del SSN (17,5 miliardi), le anticipazioni per il fondo FEOGA (4,67 miliardi) e le anticipazioni alle Poste S.p.A. (4,92 miliardi), oltre alla quota residua delle anticipazioni autorizzate dai decreti-legge dovuti all’emergenza da Covid-19 (poco più di 362 milioni). Cfr. Corte dei conti, SS.RR. in sede di controllo, Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2022, Volume I, Tomo I, pagine 343-344.
36) Capitoli 3035 e 3036 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il primo capitolo, intestato alla regolarizzazione dei pagamenti genericamente in conto sospeso, ha registrato per il 2023 dotazione nulla, il secondo relativo alla sistemazione delle partite contabili derivanti dal pagamento tramite canale postale gestite dall’INPS, la cui dotazione 2023, integralmente disponibile, è di 4,5 miliardi di euro. Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema Datamart/R.G.S, interrogazione al 30 ottobre 2023,,sul sito interne del dipartimento.
37) Comma 2 dell’articolo 17 del D.M. 29 maggio 2007.
Capo II
Revisione della spesa
Articolo 88
(Misure in materia di revisione della spesa)
Il comma 1 istituisce, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali al fine di procedere a valutare i parametri e i criteri da utilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2027 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale per i quali è prevista, a legislazione vigente, la suddetta rivalutazione sulla base dell’indice del costo della vita, anche considerando a tali fini il deflatore del PIL. All’attuazione del presente comma si procede, anche sentito il CNEL e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Ai componenti della commissione di cui al presente comma non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate.
Il comma 2 riduce il periodo transitorio durante il quale il valore del requisito di anzianità contributiva, relativo al trattamento pensionistico anticipato, non è oggetto di adeguamenti in base all’evoluzione della speranza di vita; il termine finale di esclusione dell’applicazione degli adeguamenti viene anticipato dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2024; la riduzione del periodo temporale ha una valenza solo formale , in quanto per il biennio 2025-2026, come accertato dal decreto del Ragioniere generale dello Stato del 18 luglio 2023, comunque non ha luogo un incremento dei requisiti pensionistici in base all’evoluzione della speranza di vita. I trattamenti interessati dalla norma oggetto della presente novella sono le pensioni di anzianità maturate in base al solo requisito di anzianità contributiva, ivi comprese quelle riconosciute in base al requisito ridotto in favore dei cosiddetti lavoratori precoci.
Il comma 3 riduce le dotazioni di competenza e di cassa per gli anni 2024, 2025 e a decorrere dall’anno 2026, degli importi ivi indicati relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato VI annesso alla presente legge che le individua per Ministero, Missione e Programma, nell’Allegato VI. Di seguito una tabella con le riduzioni complessive per Ministero (migliaia di euro).
Ministero | 2024 | 2025 | 2026 |
Economia e finanze | 371.864 | 378.598 | 392.340 |
Imprese e made in Italy | 39.000 | 65.700 | 92.300 |
Lavoro e politiche sociali | 37.476 | 80.819 | 35.011 |
Giustizia | 13.400 | 17.480 | 24.480 |
Esteri | 54.608 | 55.725 | 56.960 |
Istruzione e merito | 44.042 | 44.808 | 11.900 |
Interno | 37.327 | 41.885 | 42.459 |
Ambiente | 7.708 | 10.130 | 9.300 |
Infrastrutture e trasporti | 29.381 | 39.981 | 57.581 |
Università e ricerca | 82.075 | 19.500 | 27.500 |
Difesa | 51.288 | 64.430 | 90.400 |
Agricoltura | 10.603 | 11.220 | 11.173 |
Cultura | 23.473 | 23.751 | 23.742 |
Salute | 13.816 | 19.763 | 21.091 |
Turismo | 5.635 | 3.408 | 1.915 |
TOTALE | 821.696 | 877.200 | 898.151 |
Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro l’anno 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
Il comma 4 prevede che, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro l’anno 2024, è possibile modificare in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa le riprogrammazioni delle spese in conto capitale operate dalla sezione seconda della presente legge, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, inerenti al riparto dei seguenti fondi investimenti:
- Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e rifinanziato dall’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018);
- Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese di cui all’articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il comma 6 prevede che le misure proposte dai Ministeri ai sensi dell’articolo 22-bis, comma 3, della legge n. 196 del 2009 sono oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, i cui contenuti, le modalità ed i termini sono definiti secondo le linee guida adottate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2022 e pubblicate sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato. I Ministeri sono tenuti a fornire gli elementi necessari per lo svolgimento del suddetto monitoraggio al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale può richiedere agli stessi eventuali integrazioni degli elementi trasmessi. Con riferimento agli obiettivi di spesa definiti ai sensi del predetto articolo 22-bis, concorrono le riduzioni degli stanziamenti del bilancio dello Stato disposti dalla presente legge, ad eccezione delle riprogrammazioni di cui al comma 4, valorizzando a tal fine anche le eventuali variazioni di bilancio disposte ai sensi del secondo periodo del comma 3.
Il comma 7 prevede un contributo alla finanza pubblica da parte delle Regioni a statuto ordinario, pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Il riparto del concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è effettuato, entro il 30 aprile 2024, in sede di autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto è effettuato, entro il 31 maggio 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle spese relative alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia e alla Missione 13: Tutela della salute, come risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall’ultimo rendiconto approvato. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare gli importi del concorso alla finanza pubblica, come determinati ai sensi dei periodi precedenti, all’entrata del bilancio dello Stato sul capo X – capitolo n. 3465 - art. 2 (“Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario”) entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 dandone comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione.
Il comma 8 prevede un contributo alla finanza pubblica da parte dei comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall’ultimo rendiconto approvato e tenuto conto delle risorse PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, così come risultanti dal sistema informativo di cui all’articolo 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178. Sono esclusi dal concorso di cui al periodo precedente gli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del TUEL o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell’articolo 243-bis del TUEL, alla data del 1 gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti di cui all’articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e accordi per il ripiano del disavanzo di cui all’articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
Il comma 9 precisa che gli importi del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 8 a carico di ciascun ente sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il termine del 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro 20 giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto è comunque adottato.
Il comma 10 specifica che il contributo alla finanza pubblica, come determinato ai sensi del comma 9, è trattenuto dal Ministero dell’interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all’ articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni, e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all’articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti, rispettivamente, per i comuni a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e per le province e città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all’articolo 1, comma 783 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 9, provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. In caso di incapienza dei fondi di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Il comma 11 modifica il criterio in base al quale sono individuati i soggetti su cui gravano gli oneri per la fruizione dei permessi retribuiti dei dipendenti degli enti locali che esercitano le funzioni di amministratori in un ente locale diverso da quello in cui prestano servizio. In particolare, per effetto della disposizione in commento, tali oneri vengono posti a carico dell’ente presso cui le predette funzioni sono svolte, senza modificare la quantità dei permessi retribuiti previsti dalla vigente normativa ma identificando unicamente un diverso soggetto su cui i predetti oneri gravano in via diretta, con le modalità di rimborso previste dall’articolo 80 del TUEL.
Il comma 12 estende al 2026 la facoltà per le Agenzie fiscali di assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento. Inoltre precisa che rimane ferma per tali Agenzie l’esenzione dalle limitazioni delle spese per l'acquisto di beni e servizi previste dall’articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Il comma 13 riduce il Fondo per il cinema e l'audiovisivo di 50 milioni di euro annui, portando lo stanziamento minimo del fondo da 750 milioni di euro annui a 700 milioni di euro annui.
Il comma 14 modifica il TU spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002) inerenti alla disciplina del processo di recupero del contributo unificato. In particolare:
- abroga il comma 1-ter dell’articolo 16, nella parte in cui disciplina la notifica, anche per posta elettronica certificata, della sanzione da omesso versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- modifica l’articolo 248 TU spese di giustizia prevedendo che debba essere data espressa avvertenza che si procederà non solo ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale ma anche all’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 16 comma 1-bis.
Il comma 15 abroga l’articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 che prevede che ai componenti non togati dei consigli giudiziari è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, la cui entità è stabilita con decreto del Ministro della giustizia.
Il comma 16 abroga a decorrere dal 2025 i commi 1089 e 1090 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che hanno istituito il Fondo per commercio equo e solidale.
Il comma 17 sopprime l’ultimo periodo all’articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti Spa a valere sulle risorse della gestione separata possono beneficiare della garanzia del Fondo italiano per il clima secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica.
Il comma 18 abroga il comma 4-bis dell’articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125 e in tal modo esclude la possibilità che le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, nei confronti di Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, possano essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
Il comma 19 prevede la riprogrammazione dei programmi di spesa e delle relative consegne del Ministero della difesa con una riduzione di 95 milioni di euro nel 2024, di 1.546,78 milioni di euro nel 2026 e di 245,63 milioni nel 2028 ed un aumento di 96,250 milioni di euro nel 2027 e 1.791,16 milioni nel 2029 in termini di indebitamento netto. Con apposito decreto, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2024, ridetermina i programmi dei settori interessati e le relative consegne. Il decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
La RT in relazione al comma 1 afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto dell’espressa previsione che esclude la corresponsione di emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati ai componenti della predetta Commissione. Parimenti è espressamente previsto che dall’attuazione delle finalità ivi previste non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In relazione al comma 2 afferma che esso anticipa al 1° gennaio 2025, rispetto alla data del 1° gennaio 2027, la ripresa dell’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato alle variazioni della speranza di vita.
La disposizione non ha effetti finanziari, atteso che come indicato dal relativo decreto direttoriale del 18 luglio 2023, pubblicato in GU, serie generale n. 243, il 17 ottobre 2023 l’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento con decorrenza 1° gennaio 2025 è pari a zero mesi.
Sui commi da 3 a 6 si limita a descrivere le norme.
La relazione illustrativa aggiunge che il comma 6 è in linea con l’obiettivo della riforma 1.3 del PNRR (riforma della revisione della spesa).
La RT descrive quindi i commi da 7 a 10.
In relazione al comma 11, afferma che la disposizione modifica il criterio in base al quale sono fatti gravare gli oneri per la fruizione dei permessi retribuiti dei dipendenti degli enti locali che esercitano le funzioni di amministratori in un ente diverso da quello in cui prestano servizio, attualmente posti direttamente a carico dell’ente cui le predette funzioni sono svolte. Tale innovazione, non modificando la quantità dei permessi retribuiti previsti dalla vigente normativa ma identificando unicamente un diverso soggetto su cui i predetti oneri gravano in via diretta, con le modalità di rimborso previste dall’ articolo 80 del TUEL, non determina nuove o maggiori spese a carico della finanza pubblica.
Afferma che il comma 12 intende prorogare all’annualità 2026 il periodo di vigenza dell’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce alle agenzie fiscali la facoltà di assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa degli apparati amministrativi mediante un riversamento a favore dell’entrata del bilancio dello Stato pari all’1% delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192. La disposizione prevede inoltre che rimangano ferme le previsioni recate dall’articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha introdotto una disciplina omogenea in materia di norme di contenimento della spesa pubblica riguardanti enti ed organismi pubblici afferenti alla finanza statale, stabilendo espressamente che tale disciplina non si applica alle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594 del medesimo articolo (ossia con una maggiorazione del 10% dell’importo dovuto nel 2018).
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto garantisce il mantenimento dello stesso importo del versamento annuo finora dovuto in favore dell’entrata del bilancio dello Stato.
La medesima disposizione, inoltre, intende prorogare la facoltà, attualmente prevista fino al 2023 per le agenzie fiscali, di conferire incarichi dirigenziali anche in deroga alle misure percentuali previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La stessa non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la relativa copertura finanziaria è posta a valere sulle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.
Il comma 13 novella l’articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, prevedendo una riduzione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2024 che concorrono alla copertura della manovra.
Sul comma 14 afferma che la disposizione prevede l’abrogazione del comma 1-ter dell’articolo 16 e la modifica dell’articolo 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ed è finalizzata a rendere più lineare e tempestiva l’intera procedura di recupero del contributo unificato e della relativa sanzione.
Nel dettaglio si intendono ridurre le fasi di recupero ad una sola fase di riscossione bonaria e ad una sola fase di riscossione a mezzo ruolo, mediante l’inserimento della sanzione per la mancata integrazione o versamento del contributo unificato direttamente all’interno del ruolo esattoriale, alla stregua di ciò che avviene per la maggior parte dei tributi.
Rispetto alla legislazione vigente, la procedura prevede che, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato nel momento in cui ha origine l’obbligo di versamento dello stesso, al ricorrente è notificato l’invito al pagamento dell’importo dovuto, con l’espressa avvertenza che in caso di mancato pagamento entro un mese, si procederà all’iscrizione a ruolo della somma richiesta, con addebito degli interessi al saggio legale, oltre che all’applicazione della relativa sanzione.
Evidenti risultano i vantaggi conseguibili mediante la proposta: vi sarà, infatti, una razionalizzazione e velocizzazione del processo di recupero mediante il superamento della doppia fase di riscossione bonaria e della doppia fase di riscossione coattiva, qualora il contribuente intenda prevenire la notifica della cartella esattoriale. Inoltre, si verificherà una riduzione degli atti notificati ai debitori di giustizia ed agli avvocati, limitandosi alla notifica di un solo avviso di pagamento ed una sola cartella esattoriale in caso di mancato pagamento, con conseguente risparmio di costi relativi alle spese di notifica degli atti, cartellazione degli inviti non pagati ed acquisizione dei modelli F23.
Dal punto di vista finanziario, la proposta normativa in esame potrebbe determinare minori spese, prudenzialmente non quantificate. Quanto agli effetti sul recupero di entrate da contributo unificato derivanti dalla nuova procedura, si osserva che, pur a fronte dell’effetto di anticipazione correlato al comportamento dei debitori che non intendano addivenire alla notifica della cartella, con i relativi aggravi, deve sempre essere considerata la possibilità di rateizzazione del relativo debito, ove iscritto a ruolo. Nel complesso, quindi, si reputa prudenziale non considerare, ai fini dei saldi, eventuali effetti positivi.
Relativamente al comma 15, afferma che dalla disposizione discende un risparmio di spesa di 121.440 euro annui a decorrere dall’anno 2024 come rappresentato dalle seguenti tabelle:
GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI NON TOGATI DEI CONSIGLI GIUDIZIARI - Prospetto dimostrativo dei risparmi di spesa
Importo gettone di presenza in euro | 30,00 |
Numero complessivo componenti non togati Consigli giudiziari | 92 |
Sedute mensili previste | 2 |
Mesi attività | 11 |
Numero complessivo gettoni di presenza | 2.024 |
Totale annuo in euro | 60.720,00 |
GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI NON TOGATI DEI CONSIGLI GIUDIZIARI (Sezione autonoma giudici di pace) - Prospetto dimostrativo dei risparmi di spesa
Importo gettone di presenza in euro | 30,00 |
Numero complessivo componenti non togati Consigli giudiziari | 92 |
Sedute mensili previste | 2 |
Mesi attività | 11 |
Numero complessivo gettoni di presenza | 2.024 |
Totale annuo in euro | 60.720,00 |
Totale Complessivo in euro | 121.440,00 |
Il comma 16 prevede l’abrogazione dell’articolo 1, commi 1089 e 1090, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, di istituzione del Fondo per il commercio equo e solidale. L’abrogazione comporta effetti positivi sui saldi di finanza pubblica pari a 800.000 euro per gli anni 2025 e 2026 e 1 milione di euro a decorrere dal 2027.
In relazione ai commi 17 e 18, osserva che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 e all’articolo 22, comma 4-bis, della legge 11 agosto 2014, n. 125 prevedono per la Cassa depositi e prestiti la possibilità di operare con risorse proprie per interventi di finanziamento riconducibili, rispettivamente, al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Fondo italiano per il clima e all’operatività nell’ambito della cooperazione allo sviluppo. Per tali esposizioni di CDP la normativa vigente prevede la possibilità di accedere alla garanzia statale. La disposizione è volta ad escludere tale possibilità e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, determinando anzi la riduzione dell’esposizione dello Stato con possibili effetti migliorativi, prudenzialmente non valutati.
In relazione al comma 19 si limita a ripetere il contenuto della norma.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
3 | Concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici della NADEF 2023 | S | C | -769,6 | -780,3 | -753,4 | -769,6 | -780,3 | -753,4 | -769,6 | -780,3 | -753,4 |
S | K | -52,0 | -96,9 | -144,7 | -46,2 | -87,6 | -129,5 | -46,2 | -87,6 | -129,5 | ||
7 | Contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario | S | C |
|
|
| -350,0 | -350,0 | -350,0 | -350,0 | -350,0 | -350,0 |
Contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario - versamento all'entrata del bilancio dello Stato | E | EXT | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
|
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| ||
8 | Contributo alla finanza pubblica dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna | S | C |
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| -200,0 | -200,0 | -200,0 | -200,0 | -200,0 | -200,0 |
E | EXT | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
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| |||
Contributo alla finanza pubblica delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna | S | C |
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| -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | |
E | EXT | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|
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13 | Riduzione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti per il cinema e l'audiovisivo, di cui all'art. 13, c.2, della L. 220/2016 | S | K | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 |
14 | Abrogazione dei gettoni di presenza ai componenti non togati dei consigli giudiziari, di cui all'art. 14 del D.Lgs. 25/2006 | S | C | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
16 | Abrogazione dell’art. 1, c. 1089-1090, della L. 205/2017 (Fondo per il commercio equo e solidale) | S | C |
| -0,8 | -0,8 |
| -0,8 | -0,8 |
| -0,8 | -0,8 |
19 | Riprogrammazione dei programmi di spesa del Ministero della Difesa e delle relative consegne | S | K |
|
|
|
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| -95,0 |
| -1.546,8 |
Al riguardo, nulla avendo da osservare sui primi due commi, in relazione alle riduzioni delle spese dei ministeri previste dal comma 3 e dall’allegato VI, per i profili di quantificazione e copertura, occorre procedere alla formulazione di alcune osservazioni di carattere metodologico, già segnalate in precedenti occasioni, relativamente alla coerenza contabile di dispositivi di copertura che prendano a riferimento la riduzione degli aggregati di spesa individuati in Missioni e programmi di spesa.
Sul punto, va infatti nuovamente ribadito che al fine di consentire una maggiore leggibilità della tipologia di stanziamenti che vengono effettivamente incisi, sarebbe necessaria l’indicazione da parte della RT delle autorizzazioni legislative o dei capitoli di bilancio all’interno dei programmi. Soltanto tali indicazioni consentono di conoscere i fattori di oneri interessati che sono ad essi sottesi, secondo le coordinate metodologiche indicate dall’articolo 21, comma 5, lettere a)-c), della legge di contabilità, la loro natura economica, se afferente alla spesa corrente ovvero quella in conto capitale, oltre che le finalità di spesa implicate. D’altronde, anche dal punto di vista prettamente “contabilistico”, la disponibilità del puntuale raccordo tra stanziamenti e la tipologia di fattori legislativi interessati in ordine alla natura economica della spesa, risulta verificabile solo all’esito della ricognizione puntuale dei capitoli interessati dalle riduzioni(38) . A tale proposito, si rammenta infatti che la predisposizione delle coperture dei nuovi o maggiori oneri dovrebbe opportunamente conformarsi a quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettere a)-c), della legge di contabilità, onde consentire al Parlamento il puntuale esame e la verifica dei fattori legislativi interessati dalla riduzione degli stanziamenti e poter valutare la modulabilità delle riduzioni di spesa effettuate e l’assenza di riduzioni a carico di capitoli di spesa giuridicamente “obbligatoria”. Ai fini della trasparenza dei dispositivi di riduzione di stanziamenti iscritti in bilancio dal 2024, si rende quindi indispensabile l’acquisizione delle coordinate dei capitoli interessati dalle riduzioni, unitamente a documentate conferme in merito all’ammontare delle disponibilità libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché circa l’adeguatezza delle rimanenti risorse, a fronte degli interventi di spesa previsti per ciascuno stanziamento dalla legislazione vigente.
Inoltre, venendo anche allo scrutinio degli effetti d’impatto sui saldi di finanza pubblica, si osserva che le riduzioni di spesa in conto capitale hanno un impatto sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto pari a circa il 90 per cento dell’impatto sul saldo netto da finanziare, mentre solitamente tali spese registrano un effetto più attenuato per le note ragioni connesse alla tempistica di procedure di evidenza pubblica, che ne condizionano il perfezionamento degli impegni e dunque la tempistica dei pagamenti.
In relazione ai contributi alla finanza pubblica da parte delle autonomie territoriali, andrebbe confermata la sostenibilità degli stessi a carico dei relativi bilanci, fornendo informazioni circa la presenza di avanzi di bilancio e sulla quota di spesa rimodulabile a tal fine, considerato che viene esclusa quella relativa alla missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.
In relazione al comma 15 e ai risparmi conseguenti dall’abolizione del gettone di presenza per i componenti non togati dei consigli giudiziari, andrebbe soltanto fornita la fonte dei dati, posto che in sede di approvazione della norma di rango legislativo che ora viene abrogata, la relativa RT aveva utilizzato altri parametri, che peraltro darebbero luogo a maggiori risparmi(39) .
Sul comma 19 e la relativa riduzione di programmi di spesa e consegne del Ministero della difesa andrebbero fornite maggiori informazioni, posto che è possibile solo evincere dal prospetto riepilogativo che si tratta di spese in conto capitale e che hanno un impatto soltanto in termini di indebitamento netto, almeno per gli anni 2024 e 2026.
38) È noto che i capitoli contrassegnati da un numero sino a 6999 sono di natura economica corrente, mentre quelli intestati a un numero superiore recano stanziamenti destinati alla spesa in conto capitale.
39) Cfr. XIV Legislatura, Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 545, Schema di decreto legislativo recante disciplina della composizione, delle competenze e della durata in carica dei Consigli giudiziari, nonché istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150. La relazione tecnica riportava i seguenti dati: importo stimato del gettone di presenza euro 206,58; componenti non togati Consigli giudiziari n. 5; sedute mensili previste n. 2; mesi di attività n. 11; numero Consigli giudiziari n. 26.
Articolo 89
(Disposizioni in materia di interessi passivi sui titoli del debito pubblico)
La norma prevede che gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento, autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l’11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono valutati in 215 milioni di euro per l'anno 2024, 568 milioni di euro per l'anno 2025, 662 milioni di euro per l'anno 2026, 580 milioni di euro per l'anno 2027, 597 milioni di euro per l'anno 2028, 656 milioni di euro per l'anno 2029, 692 milioni di euro per l'anno 2030, 731 milioni di euro per l'anno 2031, 775 milioni di euro per l'anno 2032, 818 milioni di euro per l'anno 2033 e 887 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 291 milioni di euro per l'anno 2024, 642 milioni di euro per l'anno 2025, 617 milioni di euro per l'anno 2027, 657 milioni di euro per l'anno 2028, 703 milioni di euro per l'anno 2029, 751 milioni di euro per l'anno 2030, 798 milioni di euro per l'anno 2031, 846 milioni di euro per l'anno 2032, 891 milioni di euro per l'anno 2033 e 940 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.
La RT ribadisce il contenuto della norma. Sempre la RT alla sezione II, relativa ai criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente, afferma che la previsione della spesa per interessi risente della consistenza e della struttura del debito per scadenze, dell’evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:
- con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2023 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- con riferimento all’evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel DEF 2023 e nella relativa Nota di aggiornamento.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Interessi passivi derivanti dalle maggiori emissioni di debito | S | C | 215 | 568 | 662 | 215 | 568 | 662 | 291 | 642 | 662 |
Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la RT si limita a ribadire il contenuto della disposizione e alla sezione II fornisce indicazioni di carattere generale, sarebbe opportuno una sua integrazione con l’illustrazione dei dati, dei parametri e delle ipotesi considerate nella stima della maggiore spesa in conto interessi(40) .
A tal fine, andrebbero in particolare esposte le ipotesi assunte circa l’evoluzione nei prossimi anni della vita media dei titoli del debito (ad oggi di circa 6,98 anni) e i costi medi delle emissioni programmate in ragione annua, alla luce degli scenari in atto nei mercati finanziari internazionali.
In merito ai differenti importi contabilizzati in termini di SNF e fabbisogno, rispetto a quelli in termini di indebitamento, si ricorda che il trattamento contabile degli interessi sul debito pubblico può seguire un criterio di competenza finanziaria (come nel SNF e nel fabbisogno) o un criterio di competenza economica, rilevante ai fini dell’indebitamento netto secondo i criteri applicativi indicati dalla disciplina contabile europea. Secondo le regole contabili europee, “Gli interessi sono registrati nel periodo contabile in cui maturano, a prescindere dal fatto che essi vengano corrisposti in tale periodo o meno”, per cui, ad esempio, titoli in cui gli interessi non garantiscono cedole ma sono incorporati nel prezzo di rimborso producono effetti diversi sui saldi considerati. Tuttavia, sul livello sistematicamente più elevato degli importi in termini di indebitamento (ad esclusione dell’anno 2026) sarebbero utili maggiori informazioni.
40) Si rammenta che nel bilancio dello Stato gli interessi sulle emissioni di titoli di Stato sono registrati in termini sia di competenza finanziaria che in termini di cassa. In particolare, gli interessi sui titoli a breve (BOT) e sui zero coupon (CTZ) sono registrati alla scadenza quale differenziale tra il valore di rimborso e il netto ricavo all'emissione. Mentre per i titoli a medio-lungo termine, gli interessi sono, in linea generale, registrati semestralmente alla scadenza delle relative cedole. Sono registrati nel bilancio dello Stato anche gli interessi liquidati all'atto del rimborso dei crediti di imposta e quelli pagati sui mutui contratti direttamente dallo Stato. Non è invece iscritta tra gli interessi passivi del bilancio dello Stato la quota interessi connessa a operazioni finanziarie di attualizzazione di contributi pluriennali, come tale classificata nelle statistiche del debito a carico dello Stato. Cfr. Senato della Repubblica, XVI legislatura, Doc. XXVII, n. 9, pagina 26.