Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 1375

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti, secondo le disposizioni del presente articolo, senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato nel numero di rate di eguale importo individuato dal debitore, nel limite massimo di centoventi rate, la prima con scadenza al 31 luglio 2025 e le restanti con scadenza all'ultimo giorno di ogni mese fino all'estinzione del debito.

3. L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari per individuare i carichi definibili ai sensi del presente articolo.

4. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la propria volontà di procedere alla definizione ai sensi del comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2025, apposita dichiarazione con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente rende note mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa compresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che sono sospesi dal giudice, previa presentazione di copia della dichiarazione medesima, nelle more del pagamento delle somme dovute. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Entro il 30 aprile 2025 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 4, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

7. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Se il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la propria volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 4.

8. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

9. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 4, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni operanti alla data di presentazione della dichiarazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica l'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

10. Entro il 30 giugno 2025, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet istituzionale dell'agente della riscossione.

11. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 10;

b) mediante modelli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 10;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

12. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 4:

a) le dilazioni sospese ai sensi del comma 9, lettera b), sono automaticamente revocate alla data del 31 luglio 2025;

b) il pagamento della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

13. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di otto rate, anche non consecutive, tra quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tale caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.

14. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano in procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti dal decreto di omologazione.

15. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1 che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

16. Possono essere estinti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche se con riferimento a essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2022 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

c) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

d) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

e) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

f) dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

17. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2030, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

18. Le disposizioni dei commi da 1 a 17 si applicano altresì ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2025 e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

19. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione anche quando i relativi ruoli, cartelle e avvisi di addebito siano stati successivamente oggetto di provvedimento amministrativo di rideterminazione o di provvedimento giurisdizionale di accertamento e di condanna al pagamento in favore dell'ente creditore, ovvero per cifre inferiori a quelle originariamente affidate e iscritte a ruolo. Le stesse disposizioni si applicano anche qualora l'ente creditore abbia proceduto ad azzerare il debito iscritto a ruolo, con o senza reiscrizione a ruolo, per le somme accertate come dovute alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque alle comunicazioni di irregolarità e agli avvisi telematici notificati fino al 31 dicembre 2024 a seguito di controlli delle dichiarazioni fiscali.

Art. 2.

(Estensione della facoltà di definizione agevolata alle entrate delle regioni e degli enti locali)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, con riferimento alle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2018 al 2023, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, la definizione agevolata, su istanza del debitore, senza corresponsione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali di cui al primo periodo, entro trenta giorni dalla data di adozione dell'atto di cui al medesimo periodo, ferme restando le forme di pubblicità legale per esso previste, ne danno notizia mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

2. Con gli atti adottati ai sensi del comma 1, gli enti territoriali ivi indicati stabiliscono anche:

a) il numero massimo delle rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2026;

b) le forme e le modalità con cui il debitore presenta l'istanza con la quale manifesta la propria volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza di cui alla lettera b), in cui il debitore indica il numero delle rate in cui intende ripartire il pagamento nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata ed eventualmente quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 2, lettere b) e c), sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, la definizione di cui al comma 1 non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti dall'ente territoriale a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.