Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 1112

Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 1112
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori IRTO, BASSO, FINA, NICITA, MALPEZZI, MANCA, GIACOBBE, CAMUSSO, RANDO, LA MARCA, LOSACCO, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, PARRINI, ZAMBITO, LORENZIN, MARTELLA, MIRABELLI, ROJC, VERDUCCI, MELONI, GIORGIS, TAJANI, BAZOLI, ZAMPA, DELRIO, ALFIERI, D'ELIA, ROSSOMANDO e VERINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2024

Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dell'architettura e altre disposizioni in materia di promozione della qualità architettonica e di disciplina della progettazione

Onorevoli Senatrici e Senatori. – L'architettura costituisce espressione della cultura e del patrimonio artistico nazionale. La Repubblica infatti promuove e tutela con ogni mezzo la qualità dell'ideazione e della realizzazione architettoniche come bene di interesse pubblico primario per la salvaguardia e per la trasformazione del paesaggio. In seguito all'adozione della risoluzione per la qualità architettonica del Consiglio dell'Unione europea del 12 febbraio 2001 (2001/C73/04) e delle conclusioni del Consiglio relative all'architettura del Consiglio dell'Unione europea del 13 dicembre 2008 (2008/C319/05), gli Stati membri dell'Unione europea si sono impegnati ad attivare politiche nazionali per l'architettura, in modo da innalzare la qualità delle costruzioni assegnando alla progettazione un ruolo centrale nei processi che portano a nuove realizzazioni o a trasformazioni del territorio. Numerosi Paesi dell'Unione europea, come Francia, Finlandia, Paesi Bassi, Irlanda, Estonia, Lettonia e Norvegia, hanno risposto positivamente all'invito del Consiglio, sia con politiche settoriali sia con leggi e indirizzi nazionali. L'Italia è in ritardo nella definizione di una legge nonostante progetti e disegni di legge presentati in Parlamento nelle scorse legislature e le iniziative prese da diversi Governi nel corso degli anni. L'architettura, le condizioni del patrimonio edilizio italiano, il disegno degli spazi pubblici necessitano di interventi profondi e urgenti, che devono essere definiti all'interno di una politica generale di qualità architettonica in cui fini e mezzi contribuiscano a garantire un nuovo benessere abitativo. In Italia, in base a dati forniti dal Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio (CRESME), risulta che un incarico di progettazione su due viene assegnato sulla base di rapporti fiduciari tra l'amministrazione e il progettista oppure sulla base di gare fondate solo sul prezzo. Ciò significa che i progetti per scuole, case popolari, piazze e uffici, ovvero per la maggior parte degli spazi che ci troveremo ad abitare in futuro, sono assegnati senza preoccuparsi di ciò che sarà realizzato, ma solo di chi sarà a realizzarlo.

Il presente disegno di legge nasce dalla necessità di tutelare e favorire lo sviluppo dell'architettura, una professione che ha radici nel sociale, nell'economia, nell'arte. Era necessario agire per dotare, anche se non con poche difficoltà, di una normativa unitaria l'Italia al fine di garantire il benessere della collettività e delle generazioni future, riconoscendo l'architettura e il paesaggio come patrimonio comune di interesse pubblico primario.
Il fine del presente disegno di legge è quello di dare alla Nazione una legge con un suo quadro normativo per l'architettura, un'opportunità per realizzare il futuro delle nostre città, per attivare processi rigenerativi, per realizzare importanti infrastrutture, per creare le condizioni per la transizione ecologica ed energetica e per attivare processi inclusivi e di partecipazione.
Un disegno di legge che punta sulla qualità e la tutela dell'architettura e del paesaggio per la costruzione di un'identità condivisa che costituisca un patrimonio comune da tutelare.
Il disegno di legge prevede un altro tema centrale ovvero il concorso di architettura per tutte le opere pubbliche, come previsto nella maggior parte dei Paesi europei, con un ruolo importante per le amministrazioni locali tenute a vagliare, attraverso un concorso di architettura, il miglior progetto di un'opera pubblica, piccola o grande che sia. I concorsi, con il presente disegno di legge in buona sostanza, dovranno essere banditi non solo per realizzare musei e biblioteche, gare-evento utili al marketing urbano, ma anche per creare scuole, piazze, parchi all'interno di un mercato trasparente aperto ai giovani e capace di assicurare il consenso e la qualità degli spazi pubblici.
I concorsi, infatti, rappresentano la strada principale per ricominciare a produrre bellezza in Italia.
Oltre a rendere le gare vincolanti il disegno di legge mira a facilitare l'accesso del mercato degli studi per i più giovani, eliminando gli sbarramenti legati al fatturato.
Punti chiave di questo quadro normativo di rinnovo dell'architettura sono: qualità del progetto, tutela dell'opera dell'ingegno, definizione dei ruoli, studio dell'architettura a partire dalla scuola elementare, obbligo di una visione architettonica anche per i programmi di trasformazione urbana, obbligo di concorsi aperti con ingresso anche a giovani architetti per ogni opera pubblica, obbligo di commissioni tecniche qualificate, sia per i concorsi che per le amministrazioni, accompagnate da processi partecipativi, aperti e collaborativi sia in fase di programmazione e istruttoria che di aggiudicazione.
Questo disegno di legge risponde altresì ad obiettivi che richiamano le politiche generali dell'Europa, quali:

– l'apertura, la trasparenza e l'applicazione di princìpi non discriminatori del mercato nell'assegnazione degli incarichi pubblici di progettazione;

– la garanzia di livelli tecnici elevati nelle costruzioni, a difesa dei consumatori e dell'ambiente;

– il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni di trasformazione del territorio;

– la promozione di politiche per i giovani sulla base del merito.

Si prefigura, altresì, una selezione delle opere pubbliche che si basa non sul prezzo dell'opera o sul fatturato di chi la progetta, ma sulla valutazione qualitativa dell'idea progettuale.
La qualità architettonica del progetto, la sua relazione con la città hanno un ruolo marginale nella valutazione dell'interesse pubblico.
L'interesse pubblico è in realtà ottenere un territorio salutare e di qualità per le nostre vite. Lo strumento che abbiamo è proprio quello del concorso di progettazione, dove si possono comparare più proposte, dove viene selezionata quella migliore e il team di progettisti che l'ha presentata. Ergo: tutte le opere pubbliche devono essere progettate mediante concorso.
L'architettura, dunque, prima ancora che lo stile di un edificio, definisce la sua tipologia, ossia la forma che deve avere.
Riguardo all'articolato il disegno di legge, esso è composto come di seguito esposto.
L'articolo 1 enuncia le finalità e definisce l'oggetto del provvedimento e, mutuando il modello francese, stabilisce un principio generale secondo il quale l'architettura è un'espressione della cultura nazionale. Il riferimento all'articolo 9 della Costituzione richiama il concetto della qualità dell'architettura come fenomeno di interesse pubblico, in quanto capace di migliorare le condizioni di vita dei cittadini e di trovare soluzioni innovative e sostenibili per l'ambiente urbano, tutelando il paesaggio e migliorando la vivibilità delle nostre città. L'articolo chiarisce inoltre i confini tra potestà legislativa statale e competenze regionali.
L'articolo 2 dà una definizione di architettura ed elenca alcuni princìpi ispiratori.
L'articolo 3 riserva al Ministero della cultura la funzioni di promozione dell'architettura, tra le quali rientra anche la predisposizione annuale di un Piano per l'architettura.
L'articolo 4 definisce il Piano per l'architettura.
L'articolo 5 dispone norme per la tutela e valorizzazione dell'architettura ed enuncia i compiti del Ministero della cultura riguardo la tutela e la valorizzazione dell'architettura.
L'articolo 6 enuncia criteri per il riconoscimento delle opere di particolare qualità architettonica.
L'articolo 7 prevede la procedura dei concorsi di idee o di progettazione.
L'articolo 8 istituisce il supervisore dei concorsi.
L'articolo 9 delinea e stabilisce i compiti delle commissioni giudicatrici dei concorsi, nelle quali devono essere sempre presenti almeno due componenti esterni all'amministrazione. A uno dei due componenti esterni è anche affidato il ruolo di presidente della commissione. L'obiettivo delle commissioni è far prevalere la qualità delle proposte progettuali rispetto al curriculum dei progettisti, al ribasso sul costo della prestazione e alla riduzione dei tempi di esecuzione.
L'articolo 10 istituisce l'elenco dei giovani architetti presso il Ministero della cultura. L'elenco è aperto ai progettisti di età non superiore a quaranta anni, vincitori di concorsi di idee o di progettazione, ed è a disposizione dei privati intenzionati a promuovere forme di consultazione su invito.
L'articolo 11, rubricato « funzioni di ideazione e progettazione di opere di rilevante interesse architettonico », dispone che per l'ideazione e la progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico, destinate ad attività culturali, il Ministero della cultura debba ricorrere a concorsi di idee o di progettazione.
L'articolo 12 dispone che il Ministero della cultura, d'ufficio o su proposta della regione, della provincia o del comune interessato, dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura.
L'articolo 13 è volto alla promozione della formazione e della ricerca nel campo dell'urbanistica e dell'architettura.
L'articolo 14 il Ministero della cultura organizza annualmente il Premio per la giovane architettura italiana, destinato agli autori nuovi ed emergenti di un'opera architettonica che hanno realizzato un intervento di nuovo rinascimento urbano o di riqualificazione paesaggistico-ambientale.
L'articolo 15 dispone che le regioni possono prevedere norme di incentivazione in favore dei soggetti privati che ricorrono ai concorsi di progettazione.
L'articolo 16 dispone e disciplina sanzioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La Repubblica riconosce l'elevato valore culturale e sociale dell'architettura, elemento fondamentale della storia italiana, forma di espressione artistica essenziale nella vita quotidiana dei cittadini e patrimonio per le nuove generazioni.

2. La Repubblica promuove e tutela con ogni mezzo la qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica come bene di interesse pubblico primario per la salvaguardia e la trasformazione del paesaggio. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e conformemente agli orientamenti e agli indirizzi dell'Unione europea in materia di sviluppo sostenibile e di qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale, la presente legge detta i principi generali di promozione e valorizzazione della qualità architettonica, nella prospettiva della conservazione del patrimonio architettonico italiano.

3. Le regioni si adeguano ai principi di cui al comma 1 nell'esercizio della propria potestà legislativa e regolamentare.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

a) per « architettura » si intende l'arte e la tecnica di progettare e costruire edifici e opere e di organizzare l'ambiente antropizzato, con lo scopo di migliorare lo stile di vita e il rapporto dei cittadini con l'ambiente urbano e rurale:

b) per « nuovo rinascimento urbano » si intende un modello integrato di riqualificazione urbana che metta al centro dell'attenzione i cambiamenti demografici della popolazione, la coesione sociale, la revisione della base economica urbana, la rivalutazione del patrimonio naturale, i processi di dematerializzazione, la città energetica e le biodiversità.

2. Ai sensi della presente legge lo sviluppo e la valorizzazione dell'architettura è finalizzatoa contribuire efficacemente alla coesione sociale, alla creazione di posti di lavoro, alla promozione del turismo culturale nonché allo sviluppo economico regionale e locale.

Art. 3.

(Promozione dell'architettura)

1. Il Ministero della cultura svolge, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, nonché in conformità ai principi stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, funzioni e compiti di promozione e diffusione dell'architettura e di sensibilizzazione nei confronti della medesima. Il Ministero provvede, in particolare, a:

a) promuovere la qualità delle opere e dei progetti architettonici, con particolare riferimento agli interventi di nuovo rinascimento urbano tesi alla salvaguardia delle città storiche e alla riqualificazione delle periferie degradate;

b) ideare e progettare opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2;

c) tutelare e valorizzare le opere dell'architettura nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2;

d) promuovere e sostenere l'organizzazione di eventi, manifestazioni, esposizioni, mostre, convegni e seminari in materia di architettura;

e) organizzare annualmente il Premio per la giovane architettura italiana, di cui all'articolo 14 della presente legge, al fine di individuare e di valorizzare il talento artistico nel settore dell'architettura;

f) vigilare sulla qualità architettonica nell'ambito degli atti e dei programmi adottati dal Ministero medesimo;

g) tutelare, gestire e valorizzare gli archivi di urbanistica e di architettura, con particolare riguardo a quelle del XX secolo, anche mediante la costituzione di appositi centri di documentazione;

h) promuovere ed elaborare progetti in materia di promozione dell'architettura nell'ambito dei programmi culturali dell'Unione europea.

2. Nelle attività di promozione dell'architettura di cui al comma 1 il Ministero della cultura collabora con enti, università, istituzioni culturali e altri organismi nazionali e internazionali.

Art. 4.

(Piano per l'architettura)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Ministero della cultura, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, predispone annualmente un Piano per l'architettura, di seguito denominato « Piano ».

2. Il Piano, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 2, determina:

a) gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità degli interventi in materia di architettura;

b) le linee programmatiche per la realizzazione delle iniziative di promozione e diffusione della cultura urbanistica e architettonica;

c) i criteri generali per la localizzazione e la selezione degli interventi relativi alla salvaguardia, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio architettonico;

d) le indicazioni per la redazione dei progetti e dei programmi di intervento e i parametri e criteri per la valutazione della loro qualità, validità ed efficacia.

3. Il Piano è adottato dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. Il Piano è gestito dalla Direzione creatività contemporanea del Ministero della cultura, con la consulenza tecnico-scientifica della commissione di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 5.

(Tutela e valorizzazione dell'architettura)

1. Al fine di salvaguardare e di valorizzare le opere dell'architettura, il Ministero della cultura:

a) conferisce, di propria iniziativa, riconoscimenti a progetti e a opere di particolare qualità architettonica;

b) dichiara, su richiesta dell'autore, l'importante carattere artistico delle opere di architettura di cui all'articolo 12;

c) concede agevolazioni per i lavori di manutenzione, restauro o consolidamento di edifici esistenti, nonché per la realizzazione di nuovi edifici.

Art. 6.

(Commissione per la salvaguardia e la valorizzazione delle opere dell'architettura)

1. Presso il Ministero della cultura è istituita la Commissione per la salvaguardia e la valorizzazione delle opere dell'architettura, composta da studiosi, italiani e stranieri, di comprovata esperienza nelle discipline urbanistiche, architettoniche e paesaggistico-ambientali.

2. Con regolamento del Ministro della cultura, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di nomina e di funzionamento della Commissione di cui al comma 1.

3. La Commissione di cui al comma 1 del presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, svolge funzioni di supporto al Ministero della cultura nelle attività di salvaguardia e di valorizzazione delle opere dell'architettura e nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5.

Art. 7.

(Concorso di progettazione e concorso di idee)

1. Ai fini di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di semplificazione burocratica e amministrativa, in deroga al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e nel rispetto dei principi costituzionali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, qualora la progettazione riguardi appalti di lavori, servizi e forniture relativi a opere pubbliche di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo o tecnico al di sopra delle soglie di cui al comma 2 del presente articolo, le stazioni appaltanti applicano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

2. Le soglie di cui al comma 1 sono:

a) per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni: 5.382.000 euro;

b) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014: 140.000 euro;

c) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti subcentrali: 215.000 euro.

3. Ogni modalità di affidamento degli appalti di cui al comma 1 diversa dal concorso di progettazione o dal concorso di idee deve essere approvata e motivata dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), pena la nullità del bando.

Art. 8.

(Supervisore dei concorsi)

1. Ai fini di cui all'articolo 7 è istituita la figura del supervisore dei concorsi.

2. Il supervisore dei concorsi è un consulente specialista in possesso di requisiti di elevata professionalità, in grado di coadiuvare le amministrazioni pubbliche nell'organizzazione e nella gestione dei concorsi di cui all'articolo 7.

3. Presso il Ministero della cultura è istituito l'elenco dei supervisori dei concorsi, al quale possono iscriversi i soggetti che siano in possesso dei requisiti di elevata professionalità individuati con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Commissioni giudicatrici)

1. Ai fini della presente legge, nelle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui all'articolo 7 sono presenti almeno due componenti esterni all'amministrazione appaltante. A uno dei due componenti esterni è anche affidato il ruolo di presidente della commissione.

2. I punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice nelle gare di progettazione si basano su criteri qualitativi delle proposte progettuali al ribasso sul costo della prestazione e alla riduzione dei tempi di esecuzione. Sono esclusi criteri selettivi basati sul curriculum dei progettisti.

Art. 10.

(Giovani architetti)

1. Presso il Ministero della cultura è istituto un elenco annuale dei giovani architetti, di età non superiore a quarant'anni, vincitori di concorsi di progettazione o di concorsi di idee. L'elenco è aggiornato entro il 30 aprile di ciascun anno dal Ministero medesimo.

2. Le attività e il profilo degli studi degli architetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 è pubblicata nel sito internet del Ministero della cultura, e valorizzata al fine della consultazione da parte dei privati.

Art. 11.

(Funzioni di ideazione e progettazione
di opere di rilevante interesse architettonico)

1. Per l'ideazione e la progettazione delle opere di propria competenza di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali, il Ministero della cultura ricorre ai concorsi di idee o ai concorsi di progettazione di cui all'articolo 7.

2. Il Ministero della cultura provvede all'ideazione e, d'intesa con le amministrazioni competenti, alla progettazione di opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali.

3. Il Ministero della cultura può provvedere, su richiesta delle amministrazioni competenti, all'ideazione o alla progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico che incidono in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale.

4. Le amministrazioni pubbliche ricorrono ai concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 7 per l'ideazione e la progettazione delle opere di rilevante interesse infrastrutturale, nonché per la progettazione geotecnica, strutturale, stradale e idraulica di opere di viabilità destinate a soddisfare i bisogni di una comunità in modo efficiente e sostenibile.

5. Le commissioni di cui all'articolo 9 conferiscono riconoscimenti di carattere non economico a enti pubblici e a soggetti privati che hanno commissionato, ideato o realizzato progetti e opere di rilevante interesse architettonico, od opere dichiarate di particolare valore artistico, o iniziative di rilevante qualità architettonica, sociale, infrastrutturale o viabilistica. I riconoscimenti di cui al primo periodo possono altresì essere assegnati a progetti relativi a modificazioni o a interventi di nuovo rinascimento urbano e di riqualificazione paesaggistico-ambientale, e possono essere attribuiti per differenti categorie di intervento.

6. Nella fase di selezione dei progetti di cui al comma 5 sono sentiti i rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati.

Art. 12.

(Dichiarazione di importante carattere
artistico delle opere di architettura)

1. Il Ministero della cultura, d'ufficio o su proposta della regione, della provincia o del comune interessato, dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura. La dichiarazione di importante carattere artistico è comunicata all'autore, al proprietario, al possessore o al detentore dell'opera nonché al comune nel cui territorio l'opera è ubicata.

2. Le variazioni dell'opera dichiarata ai sensi del comma 1 sono comunicate alle amministrazioni interessate affinché verifichino se permanga l'importante carattere artistico dell'opera nonostante le modificazioni progettate o realizzate. Qualora la verifica si concluda con esito negativo e le modificazioni vengano comunque realizzate, la dichiarazione è revocata.

Art. 13.

(Promozione della formazione e della ricerca nel campo dell'urbanistica e dell'architettura)

1. Il Ministro della cultura, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, e d'intesa con le regioni e con gli enti locali, favorisce l'istituzione e lo sviluppo di insegnamenti scolastici volti alla conoscenza della cultura urbanistica e architettonica, con particolare riguardo alla tutela del paesaggio.

2. Le regioni e gli enti locali provvedono a istituire corsi di formazione professionale nel campo dell'urbanistica e dell'architettura, anche tramite la costituzione di appositi cantieri-scuola.

Art. 14.

(Premio per la giovane architettura italiana)

1. Il Ministero della cultura organizza annualmente il Premio per la giovane architettura italiana, di seguito denominato « Premio », destinato agli autori nuovi ed emergenti di un'opera architettonica che costituisca un intervento di nuovo rinascimento urbano o di riqualificazione paesaggistico-ambientale.

2. Il Premio ha lo scopo di individuare e di valorizzare il talento artistico e professionale nel settore dell'architettura, nonché progetti aventi un valore esemplare o di manifesto.

3. Con decreto del Ministro della cultura è istituita e sono stabilite le modalità di funzionamento di una commissione indipendente di esperti, rappresentanti delle principali tendenze nell'architettura contemporanea, incaricata di selezionare e di valutare i progetti presentati ai fini del conferimento del Premio.

4. Il Ministero della cultura assicura al Premio e agli altri eventuali riconoscimenti comunque collegati al suo svolgimento la massima visibilità su scala nazionale. A tale fine, ai progetti vincitori e ai progetti menzionati sono assicurate idonee forme di pubblicità attraverso apposite pubblicazioni, sulla stampa quotidiana e periodica, nei mezzi di comunicazione radiotelevisivi e mediante l'allestimento di esposizioni itineranti.

Art. 15.

(Incentivi ai privati)

1. Le regioni possono prevedere incentivi in favore dei soggetti privati che ricorrono ai concorsi di progettazione per selezionare i progetti di opere di nuova costruzione.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 possono essere costituiti da riduzioni dell'importo degli oneri di urbanizzazione.

Art. 16.

(Sanzioni)

1. I soggetti responsabili delle amministrazioni che non si siano avvalsi di concorsi di progettazione o di idee di cui all'articolo 7 come procedura selettiva sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra lo 0,5 per cento e l'1 per cento del valore dell'opera medesima.

2. L'ANAC verifica il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 e irroga le relative sanzioni.

3. La mancata realizzazione di un progetto selezionato tramite concorso di progettazione o l'affidamento del suo sviluppo a un soggetto diverso dal vincitore del concorso medesimo configura la fattispecie di danno erariale sanzionabile dalla Corte dei conti.