Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 1184

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Capo I

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
PER LE IMPRESE

Art. 1.

(Semplificazioni in materia di autotutela)

1. All'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 e al comma 2-bis le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi ».

Art. 2.

(Misure di semplificazione in materia
di interscambio di
pallet)

1. Al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 17-bis.(Istituzione del sistema di interscambio di pallet. Finalità, ambito di applicazione e definizioni)1. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto nell'ambito del territorio nazionale delle merci, riconoscibili e identificabili in quanto contraddistinti da marchi registrati come marchi collettivi o di certificazione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo le tipologie di pallet non interscambiabili, la cui proprietà in capo a un determinato soggetto giuridico sia inequivocabilmente indicata sul prodotto come specifica di capitolato tecnico di produzione. Le stesse disposizioni non si applicano agli scambi commerciali con destinazione o provenienza al di fuori del territorio nazionale.

2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:

a) pallet (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate apparecchiature di movimentazione, utilizzata come supporto per l'assemblaggio, il carico, l'immagazzinamento, la movimentazione, l'accatastamento, il trasporto o l'esposizione di merci e di carichi. Essa può essere costruita con o dotata di una struttura superiore;

b) pallet riutilizzabile (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): pallet destinato ad essere utilizzato per più cicli di utilizzo;

c) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet dotati di capitolati tecnici di produzione e riparazione, utilizzati per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi pallet;

d) pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzabile e non ceduto a titolo di vendita né a titolo gratuito al destinatario della merce, che viene scambiato con un altro pallet della stessa tipologia (riferimento: UNI EN ISO 445:2013, item 9, n° d'ordine 9.4 e successivi aggiornamenti);

e) Sistemi-pallet: sono le organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i pallet interscambiabili di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione. Essi devono avere i seguenti requisiti:

1) essere titolari o gestori di marchi registrati, collettivi o di certificazione, riconoscibili e identificabili (EPAL, EUR-UIC, e altri);

2) avere capitolati e regolamenti tecnici di produzione e riparazione che costituiscono documenti di riferimento nel sistema di interscambio;

3) avere sistemi ispettivi permanenti di verifica e di controllo qualità da parte di enti terzi indipendenti di certificazione, da effettuarsi presso i licenziatari produttori e riparatori autorizzati all'uso del marchio;

4) pubblicare sui propri siti internet ufficiali i documenti tecnici di riferimento, con le caratteristiche di qualità e l'eventuale classificazione dei pallet;

5) adottare una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC, e altri), darne attuazione effettuando il calcolo e pubblicare il valore ottenuto sul proprio sito internet ufficiale;

f) tipologia di pallet: identifica i marchi registrati del Sistema-pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC, e altri);

g) stato di conservazione del pallet: stabilisce il grado di usura del pallet;

h) conformità tecnica del pallet: stabilisce il rispetto delle caratteristiche tecniche del pallet al capitolato di produzione o di riparazione di riferimento »;

b) l'articolo 17-ter è sostituito dal seguente:

« Art. 17-ter.(Disciplina del sistema di interscambio di pallet)1. Fermo restando la disciplina in materia di imballaggi di cui al titolo II – parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quanto previsto dall'articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, i soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita e la cessione a titolo gratuito espressamente indicate nei documenti di trasporto o commerciali, i pallet di cui all'articolo 17-bis, sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente, o al diverso soggetto da questi indicato, nel luogo in cui è avvenuta la consegna o in altro luogo concordato tra le parti e comunque ad una distanza ragionevole, così come definita nelle linee guida di cui al comma 13 del presente articolo, di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti. La tipologia, la quantità e, a discrezione del proprietario dei pallet, la qualità dei pallet interscambiabili di cui all'articolo 17-bis, sono indicate nei relativi documenti di trasporto del mittente e non sono modificabili dai soggetti riceventi.

2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, anche se questi si avvalgono di soggetti terzi e indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi.

3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di un buono pallet, digitale o cartaceo, che può essere ceduto a terzi senza vincoli di forma. Su richiesta del soggetto obbligato alla restituzione, per motivate ragioni organizzative e dimensionali definite nelle linee guida di cui al comma 13, il proprietario dei pallet predispone un buono pallet cartaceo parzialmente precompilato, da allegare ai documenti di trasporto, che il soggetto obbligato alla restituzione completa e sottoscrive contestualmente alla consegna dei pallet e restituisce in copia originale al proprietario o committente. Decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, resta valido solo il buono pallet in formato digitale. Il buono pallet deve essere debitamente sottoscritto dal soggetto obbligato alla restituzione dei pallet o dal soggetto terzo di cui si avvale quest'ultimo e deve contenere: data di emissione, numero progressivo, denominazione e dati identificativi del soggetto obbligato alla restituzione, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza, altro indirizzo di posta elettronica, i dati identificativi del beneficiario del buono, tipologia, quantità e, ove applicabile, qualità dei pallet da restituire. Il buono pallet conferisce al possessore dello stesso il diritto alla restituzione dei pallet indicati nel titolo medesimo ai sensi dell'articolo 1996 del codice civile, oltre a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. La mancata indicazione sul buono pallet di anche uno solo dei suddetti requisiti informativi previsti come necessari comporta il diritto, per il possessore del buono pallet medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.

4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, del pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. È fatto obbligo al possessore del buono pallet di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 9.

5. Il possessore del buono pallet che non pone in essere, entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, almeno una richiesta di recupero dei pallet, trasmessa, con adeguato preavviso, all'indirizzo di posta elettronica fornito nel buono pallet dal soggetto obbligato alla restituzione, non può richiedere il pagamento previsto dal comma 4 dopo la scadenza del sesto mese dall'emissione del buono pallet. In tal caso, il possessore del buono pallet procede ad una richiesta di recupero dei pallet nei confronti del soggetto obbligato alla restituzione, il quale deve rendersi disponibile entro i trenta giorni successivi alla richiesta stessa. Nel caso in cui la restituzione non avvenga entro tale ultimo termine, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto al pagamento in conformità al comma 4.

6. In caso di mancata riconsegna di uno o più pallet e mancata emissione del buono pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto al pagamento immediato di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet parametrato al momento della consegna dello stesso al destinatario, determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.

7. Avuto riguardo alle indicazioni contenute sui documenti di trasporto in merito alla tipologia dei pallet utilizzati, i soggetti coinvolti nell'interscambio di pallet sono tenuti a far riferimento a capitolati, regolamenti tecnici e classificazioni tecnico-qualitative dei marchi registrati EPAL, EUR-UIC, e altri nelle versioni in vigore, disponibili sui siti istituzionali dei Sistemi-pallet di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera e).

8. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-bis è nullo.

9. Ciascun Sistema-pallet determina la metodologia e la relativa applicazione per calcolare il valore medio di mercato del pallet relativo al proprio Sistema-pallet. I Sistemi-pallet pubblicano sul proprio sito internet il valore calcolato entro il quindicesimo giorno dei mesi di gennaio, maggio e settembre. In caso di omessa pubblicazione entro le scadenze indicate al secondo periodo, si applica l'ultimo valore pubblicato.

10. I Sistemi-pallet, ciascuno per il proprio ambito di appartenenza, esercitano l'attività di monitoraggio e controllo del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet e informano le autorità competenti circa possibili violazioni.

11. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni ai Sistemi-pallet e alle autorità competenti.

12. Quanto previsto dal presente articolo non si applica ai Sistemi-pallet che non provvedono ad aggiornare, entro i dodici mesi successivi all'ultimo dato pubblicato sul proprio sito internet, il valore medio di mercato dei pallet di riferimento.

13. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative coinvolte nel sistema di interscambio dei pallet, d'intesa con i Sistemi-pallet, redigono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, linee guida operative, alle quali è data adeguata pubblicità e che sono trasmesse al Ministero delle imprese e del made in Italy »;

c) l'articolo 17-quater è abrogato.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI TURISMO

Art. 3.

(Misure di semplificazione della disciplina della professione di guida alpina)

1. Alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 21, comma 2, le parole: « delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli » sono sostituite dalle seguenti: « dei ghiacciai e dei terreni ».

Art. 4.

(Misure di semplificazione per l'istituzione di aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere)

1. All'articolo 20 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di concessione alle strutture alberghiere, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici a uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli ».

Capo III

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI NAVIGAZIONE

Art. 5.

(Esenzione dall'annotazione
di imbarco e sbarco)

1. All'articolo 172-bis del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per i marittimi arruolati con il patto di cui all'articolo 327, secondo comma, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale, l'autorità marittima competente per il porto di partenza o nel quale si svolge il servizio può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo all'annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi. Tale autorizzazione è valida nell'ambito dei porti e delle rade nazionali oggetto dei servizi sopra indicati anche se ricompresi nella competenza di altre autorità marittime »;

b) al comma 2, dopo le parole: « all'autorità marittima » sono inserite le seguenti: « che ha rilasciato l'autorizzazione, »;

c) al comma 4, le parole: « tramite telefax, all'autorità marittima » sono sostituite dalle seguenti: « in formato digitale, all'autorità marittima che ha rilasciato l'autorizzazione »;

d) al comma 5, dopo le parole: « di cui al presente articolo » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , e comunica settimanalmente all'autorità marittima che ha rilasciato l'autorizzazione l'orario di lavoro effettivamente compiuto dai marittimi di cui al comma 1 ».

Art. 6.

(Forma del contratto)

1. Al codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 328:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 331, il contratto di arruolamento del comandante della nave deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave è all'estero, dall'autorità consolare o dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore. I contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullità, essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo »;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il contratto deve, a pena di nullità, essere annotato dall'autorità marittima o consolare sul ruolo di equipaggio o sulla licenza nei casi previsti dal primo periodo del primo comma e dal comandante della nave nei casi previsti dal secondo periodo del medesimo comma. Nei casi di cui al primo periodo del primo comma, quando la nave è all'estero e il contratto è stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore, l'annotazione è effettuata dall'autorità marittima o consolare nel primo porto di approdo in cui ha sede una di tali autorità ».

3) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma non si applicano nei casi previsti dall'articolo 330 »;

b) l'articolo 329 è abrogato.

2. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « ; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357, comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 » sono soppresse.

Art. 7.

(Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore)

1. All'articolo 331 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: « telegraficamente » è sostituita dalle seguenti: « in formato elettronico »;

b) al terzo comma, dopo le parole: « porto d'imbarco » sono inserite le seguenti: « , anche in formato digitale »;

2. All'articolo 438, terzo comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le parole: « telegraficamente » e « telegrafica » sono soppresse.

Art. 8.

(Riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi mercantili nazionali)

1. Al fine di riordinare e semplificare la disciplina del servizio sanitario reso a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con l'autorità politica delegata in materia di politiche del mare e i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i requisiti dei medici e degli infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo, i modi di selezione, le condizioni di imbarco, i compiti e i percorsi di formazione.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, adottato di concerto anche con l'autorità politica delegata in materia di politiche del mare, sono individuate le tipologie di nave che devono dotarsi di cabine per quarantena o isolamento, di locali di medicazione e di un ospedale di bordo, e sono definite le caratteristiche strutturali e tecniche dei locali all'uopo adibiti.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanità marittima di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, è abrogato.

Capo IV

ULTERIORI MISURE
DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 9.

(Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro)

1. All'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: « sul piano nazionale » sono inserite le seguenti: « , anche avvalendosi delle rispettive articolazioni territoriali, ».

Art. 10.

(Modifiche alla disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. Al fine di permettere l'effettivo utilizzo del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al medesimo articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 398:

1) al primo periodo, le parole: « , secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano all'ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui al medesimo comma 396 » sono soppresse;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni incorporanti trasmettono all'ACRI, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, le delibere d'impegno a effettuare le erogazioni di cui al comma 396, in uno o più degli anni suindicati, unitamente al progetto di fusione e all'atto pubblico di fusione. »;

3) al secondo periodo, le parole: « Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta » sono sostituite dalle seguenti: « Nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 400 » e le parole: « in ordine cronologico di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « secondo l'ordine temporale di stipula dell'atto pubblico di fusione »;

4) al terzo periodo, le parole: « secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno » sono sostituite dalle seguenti: « secondo l'ordine previsto dall'elenco delle fondazioni incorporanti trasmesso dall'ACRI », le parole: « con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, » sono soppresse e dopo le seguenti: « credito d'imposta riconosciuto » sono inserite le seguenti: « per ognuno degli anni indicati nelle delibere d'impegno annualmente »;

5) al quarto periodo, le parole: « Entro i sessanta giorni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « Successivamente all'assunzione delle delibere d'impegno e comunque entro i sessanta giorni successivi »;

6) al quinto periodo, le parole: « i versamenti » sono sostituite dalle seguenti: « le erogazioni »;

7) al sesto periodo, le parole: « al versamento » sono sostituite dalle seguenti: « all'erogazione »;

b) al comma 399:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo, le parole: « a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui l'ACRI ha trasmesso all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni ».

TITOLO II

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
IN FAVORE DEI CITTADINI

Capo I

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN FAVORE DEI CITTADINI

Art. 11.

(Misure di semplificazione in materia di rilascio delle autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all'affido o dispersione delle ceneri)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: « l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia », sono inserite le seguenti: « anche in modalità digitale, » e dopo le parole: « acquisito un certificato in carta libera » sono inserite le seguenti: « , o con modalità digitale, »;

b) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

« a-bis) gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione e l'affido o la dispersione delle ceneri sono formati e inoltrati tempestivamente da parte del comune in cui è avvenuto il decesso agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata, anche per via telematica; »;

c) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

« b-bis) le dichiarazioni di cui alla lettera b), numero 3), sono rese con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante e sono acquisite, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica; ».

Art. 12.

(Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, le parole: « Trascorsi due anni » sono sostituite dalle seguenti: « Trascorso un anno »;

b) all'articolo 58, primo comma, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

Art. 13.

(Disposizioni in materia
di traduzioni giurate)

1. Al regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Art. 5. – Gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali sono ricevuti dal cancelliere. Le perizie stragiudiziali, ivi comprese le traduzioni giurate, possono altresì essere formate, sottoscritte e trasmesse digitalmente nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici nel processo civile, fermo restando il versamento dell'imposta di bollo e degli altri diritti di cui sia prevista l'esazione, ove dovuti. In tal caso, l'atto contiene il giuramento di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate, allo scopo di far conoscere la verità e, se si tratta di traduzioni giurate, l'attestazione di conformità del testo tradotto al testo in lingua originale ».

Art. 14.

(Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati)

1. All'articolo 20, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 » sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Qualora l'immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall'autorità preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire ».

Art. 15.

(Semplificazioni in materia di agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni)

1. Al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 561, primo comma:

1) al primo periodo, le parole: « o il donatario » sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652 »;

3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri »;

4) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata »;

b) all'articolo 562, le parole: « o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente » sono sostituite dalle seguenti: « o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563 »;

c) l'articolo 563 è sostituito dal seguente:

« Art. 563. – (Effetti della riduzione della donazione) – La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero uno del primo comma dell'articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell'articolo 2690 »;

d) all'articolo 2652, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al numero 1, dopo le parole: « le domande di revocazione delle donazioni, » sono inserite le seguenti: « le domande di riduzione delle donazioni, »;

2) il numero 8 è sostituito dal seguente:

« 8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda; »;

e) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole: « delle donazioni e » sono soppresse, e dopo le parole: « i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti » sono inserite le seguenti: « dall'erede o dal legatario ».

2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Capo II

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 16.

(Misure in materia di parità scolastica)

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Non può essere autorizzata l'attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria. L'attivazione della classe collaterale di cui al primo periodo è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentarsi entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento ».

2. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, l'articolo 13, comma 8-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è abrogato.

3. All'articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'ufficio scolastico regionale. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento ».

4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 27 è abrogato;

b) dopo il comma 31, sono inseriti i seguenti:

« 31-bis. Le disposizioni di cui ai commi 29, 30 e 31 si applicano alle scuole paritarie a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

31-ter. Le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano il protocollo informatico, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Art. 17.

(Misure di semplificazione in ambito
scolastico per studenti e famiglie)

1. All'articolo 21, comma 4-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo ciclo sono effettuate con modalità telematica mediante la piattaforma di cui al primo periodo. Ai fini dell'iscrizione degli alunni al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di primo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione di ammissione al successivo grado di istruzione obbligatoria dalla piattaforma di cui al primo periodo. Ai fini dell'iscrizione degli studenti al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione di superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, comprensivo del voto finale, dalla piattaforma di cui al primo periodo. L'attestazione di cui all'ottavo periodo è valida ai fini dell'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione ».

2. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo » sono soppresse.

3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il “Piano delle arti” è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'università e della ricerca, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

4. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parte I, titolo I, il capo II è abrogato.

5. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. I servizi educativi per l'infanzia sono caratterizzati da un progetto educativo in continuità con la scuola dell'infanzia e spazi, tempi e organizzazione coerenti con tale progetto. Nei servizi educativi per l'infanzia opera personale educativo qualificato in possesso del titolo di accesso di cui all'articolo 14, comma 3, del presente decreto. Non rientrano tra i servizi educativi per l'infanzia i servizi ludico-ricreativi o di mero accudimento »;

b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta, in fine, la seguente:

« f-bis) attiva azioni di monitoraggio, che coinvolgono le regioni e gli enti locali, in merito all'impiego delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 12, delle risorse regionali della programmazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui all'articolo 12, comma 4, e delle risorse stanziate dagli enti locali per gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui articolo 8 »;

c) all'articolo 6, comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e lettera f-bis). A tal fine, verificati i dati comunicati dagli enti locali in merito all'impiego delle risorse e alla coerenza degli stessi con la programmazione regionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano li convalidano e li trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito »;

d) all'articolo 7, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e trasmettono annualmente i dati relativi al monitoraggio statale e regionale in merito all'impiego delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12. A tal fine, rendicontano l'utilizzo delle risorse statali, regionali e comunali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del presente decreto »;

e) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Alla scadenza del Piano di azione nazionale pluriennale vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta i successivi Piani di azione nazionale di durata quinquennale »;

f) all'articolo 10, comma 5, il secondo periodo è soppresso;

g) all'articolo 12, comma 2, lettera b), dopo le parole: « dei servizi educativi per l'infanzia » sono inserite le seguenti: « pubblici e privati accreditati » e dopo le parole: « e della loro qualificazione » sono aggiunte le seguenti: « , anche al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie »;

h) all'articolo 14, comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea triennale L-19 e la laurea quinquennale LM-85bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle previgenti normative regionali, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019 ».

TITOLO III

ULTERIORI MISURE
DI SEMPLIFICAZIONE

Capo I

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

Art. 18.

(Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito delle università)

1. L'articolo 111 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:

« Art. 111. – 1. Ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di professore emerito qualora abbiano prestato servizio nel ruolo di professore di prima fascia per almeno venti anni, e il titolo di professore onorario qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni.

2. Il titolo è conferito con decreto del rettore, previa deliberazione della Facoltà o Scuola cui l'interessato apparteneva all'atto della cessazione dal servizio, tenuto conto della qualità e della continuità della produzione scientifica del professore.

3. Ai professori emeriti non compete alcuna prerogativa accademica. L'elenco dei professori emeriti è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ateneo.

4. Il titolo di professore emerito non può essere conferito a coloro che hanno subito provvedimenti disciplinari più gravi della censura o hanno riportato condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni accademiche nonché a quanti hanno, in ogni caso, causato discredito all'ateneo.

5. Con successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definiti ulteriori requisiti ai fini del conferimento del titolo ».

Art. 19.

(Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università)

1. All'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: « e i regolamenti di ateneo » sono sostituite dalle seguenti: « , il regolamento generale di ateneo, il regolamento per il trasferimento e la mobilità interna dei docenti e il regolamento di amministrazione finanza e contabilità, » e la parola: « Ministro » è sostituita dalle seguenti: « Ministero competente »;

b) al comma 10:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Ministero può, per una sola volta, con proprio provvedimento, rinviare gli statuti e i regolamenti di cui al comma 9 all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito »;

2) il secondo periodo è soppresso;

3) la parola: « Ministro » è sostituita dalle seguenti: « Ministero competente »;

c) al comma 11, le parole: « nel Bollettino Ufficiale del Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « sul sito internet istituzionale delle università ».

Art. 20.

(Semplificazione della procedura di riconoscimento dei Consorzi universitari)

1. All'articolo 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « personalità giuridica » sono sostituite dalle seguenti: « personalità giuridica di diritto pubblico con decreto del Ministro. »;

b) al secondo comma, dopo la parola: « funzionamento » sono inserite le seguenti: « , approvato dal Ministero, in sede di prima adozione e per le successive modifiche »;

c) il terzo comma è abrogato.

Art. 21.

(Semplificazione della procedura di designazione e nomina dei rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca nei collegi dei revisori dei conti delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie)

1. Al fine di potenziare l'attività di controllo, i rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca nei collegi di revisione delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie sono scelti tra gli iscritti in un elenco tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico e stabiliti, nel rispetto del diritto unionale, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, sono designati e nominati i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali presso il predetto Ministero nonché i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono incarichi di componente presso i collegi di cui al presente comma. Sono fatte salve le designazioni e le nomine del Ministero dell'università e della ricerca effettuate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
IN MATERIA SANITARIA

Art. 22.

(Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina)

1. All'articolo 55-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: « dati clinici non direttamente » sono inserite le seguenti: « , o indirettamente attraverso sistemi di telemedicina, »;

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono definiti i casi e le modalità di ricorso alla telecertificazione ».

Art. 23.

(Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025)

1. Al fine di potenziare le attività di vigilanza, controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti e di garantire un tempestivo adeguamento dei servizi alle esigenze sanitarie derivanti dall'ingresso sul territorio nazionale dei pellegrini che parteciperanno al Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025, tre unità di personale con il profilo di dirigente sanitario medico e quindici unità di personale dell'area dei funzionari con il profilo di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, che abbiano già prestato servizio presso il Ministero medesimo sino al 31 dicembre 2023, per almeno quindici mesi, con contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa per il personale pari ad euro 263.759 per l'anno 2024 e di euro 1.055.035 per l'anno 2025, di euro 8.316 per l'anno 2024 ed euro 33.264 per l'anno 2025 per l'erogazione dei buoni pasto, di euro 18.846 per l'anno 2024 ed euro 69.103 per l'anno 2025 per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a euro 290.921 per l'anno 2024 e a euro 1.157.402 per l'anno 2025, si provvede, per gli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 24.

(Modifiche alla disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288)

1. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo le parole: « decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , nominato con decreto del Ministro della salute, sulla base della composizione prevista dallo statuto. Con il decreto di cui al primo periodo è nominato il Presidente del consiglio di amministrazione, su designazione della Fondazione “Gerolamo Gaslini” ».

Art. 25.

(Misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci e dei dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale; »;

b) alla lettera e), le parole: « rientranti nell'ambito dell'autocontrollo » sono soppresse;

c) la lettera e-quater) è sostituita dalla seguente:

« e-quater) la somministrazione presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa »;

d) dopo la lettera e-quater) sono inserite le seguenti:

« e-quinquies) l'effettuazione da parte del farmacista dei test diagnostici per il contrasto all'antibiotico-resistenza, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta ai fini dell'appropriatezza prescrittiva;

e-sexies) l'effettuazione da parte del farmacista, nei limiti delle proprie competenze professionali, dei servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali »;

e) alla lettera f), dopo le parole: « spesa a carico del cittadino, » sono inserite le seguenti: « scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il Servizio sanitario regionale, ».

2. Le prestazioni erogate dalle farmacie ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere da e-quater) a e-sexies) del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono a carico degli utenti.

3. Per l'erogazione da parte delle farmacie dei servizi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, i soggetti titolari di farmacia possono utilizzare locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia. In detti locali è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti.

4. L'erogazione dei servizi sanitari di cui al comma 3 è soggetta alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente nonché all'accertamento dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali. L'amministrazione, in particolare, verifica che i locali ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica e che siano situati a una distanza non inferiore a duecento metri dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia.

5. Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali di cui al comma 4, i soggetti titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un'insegna riportante la denominazione « Farmacia dei servizi », e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi.

6. Due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, anche utilizzando i medesimi locali separati di cui al comma 3, previa stipula del contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. L'autorizzazione all'utilizzo dei locali di cui al comma 3 da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete è rilasciata al rappresentante di rete.

7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 26.

(Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sul riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche)

1. Al fine di favorire la piena inclusione sociale delle persone con sordocecità, in attuazione degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « specifica unica » sono aggiunte le seguenti: « , distinta dalla somma delle disabilità uditiva e visiva »;

b) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini della presente legge, si definiscono sordocieche le persone con durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell'udito, congenite o acquisite, che in interazione con barriere di diversa natura comportano difficoltà nell'orientamento e nella mobilità, nell'accesso all'informazione e alla comunicazione, ostacolando la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennità economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, in cui la duratura compromissione dell'udito sia acquisita successivamente al superamento dell'età evolutiva, le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennità economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Le persone sordocieche percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) »;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « di entrambe le disabilità » sono sostituite dalle seguenti: « delle disabilità » e, al terzo periodo, le parole: « di cecità civile e di sordità civile » sono sostituite dalle seguenti: « di cecità civile, di sordità civile e di invalidità civile. »;

2) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La condizione di sordocieco è altresì riconosciuta ai soggetti nei cui confronti sono accertate la condizione di cecità civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche in seguito all'età evolutiva, la condizione di invalidità civile ».

Capo III

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA

Art. 27.

(Misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi)

1. La competenza al rilascio della licenza prevista dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al prefetto competente per territorio. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attività delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.

Art. 28.

(Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza)

1. La competenza al rilascio della licenza prevista dall'articolo 46 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al prefetto competente per territorio. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attività delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.

2. La competenza al rilascio della licenza di cui all'articolo 54, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richieste dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al prefetto della provincia di destinazione dei prodotti esplodenti.

Art. 29.

(Disposizioni in materia di oggetti preziosi)

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, alla sezione I (Attività commerciali e assimilabili), sottosezione 1.10 (Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti), numero 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella colonna « regime amministrativo », le parole: « silenzio-assenso », ovunque ricorrano, sono soppresse;

b) nella colonna « concentrazione di regimi amministrativi », le parole da: « o del decorso » fino a: « silenzio-assenso » sono soppresse.

Capo IV

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA
DI ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DI LEGGE

Art. 30.

(Modifiche alla disciplina sulla promozione dell'economia circolare di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 2022, n. 60)

1. All'articolo 4 della legge 17 maggio 2022, n. 60, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di promuovere obiettivi di economia circolare per i rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, i criteri specifici e le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto sono stabiliti ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ».

Art. 31.

(Abrogazioni e soppressioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221;

b) articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114;

c) articolo 1, comma 265, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

d) articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

e) articolo 7-quater del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;

f) articolo 99, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

g) articolo 13, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

h) articolo 1, comma 560, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

i) articolo 2, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7;

l) articolo 32, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, il quarto periodo è soppresso.

3. Alla legge 15 luglio 2022, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 2 è abrogato;

b) all'articolo 4, il comma 5 è abrogato;

c) all'articolo 6, il comma 2 è abrogato;

d) all'articolo 9, comma 3, il primo periodo è soppresso.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 23, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 33.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.