Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 1125
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della Giornata nazionale
dell'affidamento familiare)
1. La Repubblica riconosce il giorno 4 maggio di ciascun anno quale « Giornata nazionale dell'affidamento familiare », al fine di sensibilizzazione l'opinione pubblica sul tema dell'accoglienza familiare di minori, anche in attuazione dei princìpi generali della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 2.
(Iniziative per la celebrazione
della Giornata nazionale)
1. In occasione della Giornata di cui all'articolo 1, al fine di sviluppare politiche pubbliche volte a sostenere l'istituto dell'affidamento familiare, le amministrazioni pubbliche e gli altri organismi operanti nel settore sociale possono promuovere studi, incontri, convegni, dibattiti e ogni altra iniziativa idonea a informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dell'accoglienza familiare di minori nonché idonee campagne di promozione e di sostegno dell'affidamento familiare.
2. Le campagne di cui al comma 1 sono finalizzate a:
a) illustrare le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, informando i nuclei familiari della possibilità di avvalersi del sostegno, attraverso idonei interventi, dello Stato, delle regioni e degli enti locali, al fine di prevenire l'abbandono dei minori e di consentire al minore di crescere nell'ambito della propria famiglia;
b) sensibilizzare l'opinione pubblica sull'affidamento familiare e sul ruolo che tale istituto può svolgere in supporto alle famiglie e alla crescita del minore;
c) invitare le famiglie all'accoglienza e alla solidarietà, anche al fine di sviluppare politiche pubbliche volte alla promozione e al sostegno dell'istituto dell'affidamento familiare.
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.