Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 1054
Azioni disponibili
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
NORME GENERALI
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche, della salute, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici.
2. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, adottano gli interventi necessari per lo sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle specificità delle zone montane, al fine di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche e le peculiarità di tali zone, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, in particolare nei settori della sanità, dell'istruzione, della formazione superiore, della cultura, della connessione e della mobilità, anche mediante strumenti e servizi di facilitazione e semplificazione per favorire l'accessibilità degli stessi per le persone con disabilità, nonché di promuovere, in maniera sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano, anche mediante misure finalizzate alla riduzione di consumo di nuovo suolo in coerenza con le direttive adottate in materia dall'Unione europea e alla promozione della rigenerazione urbana.
3. Lo Stato promuove il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea, in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 2.
(Classificazione dei comuni montani)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti, designati dalla Conferenza unificata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli esperti nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti e rimborsi di spese e dalla loro partecipazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il predetto decreto definisce contestualmente l'elenco dei comuni montani. In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso rientri nei requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. In caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. All'aggiornamento dell'elenco dei comuni si provvede, ove necessario e sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui al comma 1 del presente articolo, dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della presente legge, sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici, che tengono conto delle specificità e finalità delle suddette misure. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione degli esperti designati dalla Conferenza unificata di cui al comma 1. Il medesimo decreto definisce contestualmente l'elenco dei comuni montani destinatari delle predette misure di sostegno. In sede di prima applicazione, il decreto è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 ed è successivamente aggiornato con cadenza almeno triennale.
3. La classificazione dei comuni montani, disposta ai sensi e per gli effetti della presente legge, non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le quali continuano ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore.
Capo II
ORGANI, RISORSE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA
Art. 3.
(Strategia per la montagna italiana)
1. La Strategia per la montagna italiana (SMI) individua, per linee strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 4, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con prioritario riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, la residenzialità, le attività commerciali e gli insediamenti produttivi nonché il ripopolamento dei territori. La SMI tiene conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, delle strategie regionali, ivi comprese le strategie regionali di sviluppo sostenibile, e delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e del relativo Piano strategico nazionale delle aree interne di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, nonché delle politiche per le zone di confine, anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di investimenti ivi previsti, nonché del Piano strategico della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, relativamente alle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 124 del 2023. La SMI opera anche in coordinamento con le politiche della Strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché con la strategia nazionale delle Green community di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
2. La SMI è definita, con periodicità triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 4.
(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)
1. A decorrere dall'anno 2024, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finanzia:
a) gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, di cui al medesimo comma 593;
b) gli interventi di competenza statale di cui ai commi 593 e 594 del medesimo articolo 1, con particolare riferimento all'attuazione della SMI.
2. La definizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da destinare agli interventi di cui rispettivamente al comma 1, lettera a) e lettera b), del presente articolo, avviene con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il decreto di cui al comma 2 ripartisce gli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera a), di competenza delle regioni e degli enti locali, sulla base del numero dei comuni e della loro superficie complessiva rispetto al totale definito con l'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, in coerenza con la SMI.
4. Per la ripartizione degli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.
5. Una quota parte delle risorse del Fondo destinate agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), definita con il decreto di cui al comma 2, può essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri non siano disponibili adeguate professionalità.
6. Le risorse erogate dal Fondo di cui al presente articolo hanno carattere aggiuntivo sia rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato sia ad ogni altro beneficio fiscale a favore degli enti territoriali o dei cittadini o delle politiche per la montagna nonché rispetto ai trasferimenti di fondi dell'Unione europea in armonia con quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.
7. Le misure disposte dalla presente legge che si configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Presidenza del Consiglio dei ministri è responsabile degli adempimenti in materia di aiuti di Stato, nazionali ed europei, in tema di imprenditoria operante nelle zone montane.
Art. 5.
(Relazione annuale)
1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri monitora l'attuazione e l'impatto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.
2. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 28 febbraio di ogni anno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche sulla base dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 del presente articolo, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.
Capo III
SERVIZI PUBBLICI
Art. 6.
(Sanità di montagna)
1. Nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, è attribuito, per ciascun anno di attività, un punteggio doppio. La medesima attività è valorizzata nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al primo periodo per almeno tre anni costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario.
2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, a decorrere dall'anno 2024, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna o effettuano il servizio di medico di base in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 5 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2024, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 5, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.
4. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale dirigente e non dirigente, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta operanti in tali comuni, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali è prevista la definizione di un emolumento, di natura accessoria e variabile da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio, nei limiti dell'importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, come ripartito, tra ciascuno dei predetti contratti ed accordi, con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2.
5. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 19 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.
6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
7. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 4, è incrementato il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Al suddetto incremento si provvede ai sensi dell'articolo 23.
Art. 7.
(Scuole di montagna)
1. Sono definite scuole di montagna quelle dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni di cui all'articolo 2 e quelle con almeno un plesso situato in un comune di cui al citato articolo 2, le quali beneficiano delle misure di sostegno previste dalla presente legge limitatamente a tale plesso.
2. Al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1, per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado individuate nel medesimo decreto, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche e un ulteriore punteggio aggiuntivo per i medesimi docenti che hanno prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani individuate ai sensi del decreto di cui al presente comma. In sede di contrattazione collettiva nazionale è determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilità a favore dei docenti che siano in possesso dei requisiti di cui al primo periodo.
4. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dall'anno 2024, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, o in un comune limitrofo, è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2024, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.
6. Il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 19 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
8. Dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 8.
(Disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montane)
1. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi sede nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, ovvero quelle i cui corsi di studio sono accreditati nei medesimi comuni possono stipulare uno o più accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane e per la valorizzazione della specificità dei relativi territori.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le istituzioni di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, può essere autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo, in ragione della specificità delle realtà territoriali interessate, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 338 del 2000.
4. Le università di cui al comma 1 del presente articolo possono attivare in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza, nel rispetto dei requisiti previsti in sede di autovalutazione, valutazione e accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, sentito il Ministro dell'università e della ricerca.
Art. 9.
(Servizi di comunicazione)
1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale prevedono interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.
2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga.
Capo IV
TUTELA DEL TERRITORIO
Art. 10.
(Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani)
1. Ai fini del mantenimento e della valorizzazione sostenibile dei pascoli e dei boschi montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio nonché lo sviluppo delle produzioni agroalimentari e forestali sostenibili di qualità, tradizionali e innovative, nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono predisposte apposite linee guida al fine dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e dell'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, delle relative norme attuative e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
Art. 11.
(Ecosistemi montani)
1. In attuazione degli articoli 9, 41 e 44, secondo comma, della Costituzione, le zone montane, come individuate dall'articolo 2 della presente legge, nonché in ragione della consistente presenza della tipica flora e fauna montana, sono considerate zone floro-faunistiche a sé stanti, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali e fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Lo Stato e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia, con particolare riferimento alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, provvedono e vigilano affinché le misure di valorizzazione degli ecosistemi nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo in relazione ai grandi animali carnivori non rechino pregiudizio alle finalità di cui alla presente legge.
Art. 12.
(Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici)
1. Al fine di prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane attraverso lo svolgimento di attività di monitoraggio e studio del comportamento dei ghiacciai e dell'evoluzione nel tempo delle loro caratteristiche morfologiche e la realizzazione di casse di espansione, di vasche di laminazione e di bacini idrici, ai fini dell'attività agricola, della lotta agli incendi e dell'attività turistica, incluso l'innevamento artificiale, da attuare da parte delle regioni, una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle priorità individuate in seguito ad apposite richieste delle regioni che tengono conto della propria normativa di sostegno e valorizzazione delle zone montane.
Art. 13.
(Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna)
1. Agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e che effettuano investimenti volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigenti, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo, al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'elenco dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le attività e gli interventi previsti nei piani di indirizzo e di gestione o negli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, comma 6, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 4 dicembre 2021, costituiscono servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
5. I comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, possono affidare, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, inclusa la rete sentieristica, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie indicate all'articolo 14 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 a coltivatori diretti, singoli o associati, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori. La previsione di cui al primo periodo si applica anche alle imprese iscritte agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 2, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, aventi i requisiti minimi fissati ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 10.
Art. 14.
(Rifugi di montagna)
1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi.
2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, ciascuno in base alle rispettive competenze, le caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.
3. I rifugi di montagna di proprietà pubblica possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o a enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.
Capo V
SVILUPPO ECONOMICO
Art. 15.
(Finalità)
1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, anche sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane, anche in considerazione della condizione peculiare dei lavoratori frontalieri e delle professioni della montagna, di cui all'articolo 16, comma 1, della presente legge, presenti nelle zone di confine del territorio nazionale.
2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 16.
(Professioni della montagna)
1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.
2. Ferme restando le professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e di maestro di sci, di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81, nonché la professione di gestore di rifugio, disciplinata da leggi regionali, la SMI può individuare ulteriori professioni di montagna ai fini della previsione, in armonia con le potestà legislative regionali, di specifiche misure per la valorizzazione e la tutela delle professioni della montagna esercitate nelle zone montane.
Art. 17.
(Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani)
1. Alle piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.
2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, sono determinati i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche con riferimento all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsti, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
Art. 18.
(Misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani)
1. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani e favorire l'integrazione economica e sociale della popolazione ivi residente, per i primi due esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa è riconosciuto, nel rispetto dei criteri e nei limiti del massimale di retribuzione definito dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano. Per gli esercizi successivi a quelli di cui al primo periodo l'esonero è limitato, per il terzo ed il quarto, al 50 per cento nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e per il quinto al 20 per cento nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i premi e i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
4. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite massimo di 18,5 milioni di euro nell'anno 2025, di 21,8 milioni di euro nell'anno 2026, di 12,5 milioni di euro nell'anno 2027, di 10,9 milioni di euro nell'anno 2028, di 5,4 milioni di euro nell'anno 2029 e di 0,7 milioni di euro nell'anno 2030 e non è cumulabile con le agevolazioni contributive richiamate dall'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 18,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2026, a 12,5 milioni di euro nell'anno 2027, a 10,9 milioni di euro nell'anno 2028, a 5,4 milioni di euro nell'anno 2029 e a 0,7 milioni di euro nell'anno 2030, e alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,6 milioni di euro per l'anno 2031 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede, quanto a 7,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 14,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,0 milioni di euro per l'anno 2027, a 9,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,6 milioni di euro per l'anno 2031 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2032, ai sensi dell'articolo 23.
Art. 19.
(Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna)
1. Alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, situata in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento e per i quattro periodi d'imposta successivi, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta commisurato all'ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto ai contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno in cui è acceso il mutuo e spetta soltanto in relazione ad immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con i crediti d'imposta previsti dagli articoli 6, commi 2 e 3, e 7, commi 4 e 5, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai finanziamenti contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dal 2024, nel limite complessivo di spesa di 16 milioni di euro annui.
6. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal comma 5, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 23.
Art. 20.
(Registro nazionale dei terreni silenti)
1. Al fine di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire e di contenere il rischio di incendi nonché il degrado ambientale, lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati o silenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il « Registro nazionale dei terreni silenti » nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Con il medesimo decreto sono altresì individuati i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle regioni, nonché i criteri minimi per la formazione, la tenuta, l'aggiornamento annuale e la pubblicità del Registro di cui al primo periodo.
3. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di terreni abbandonati e di terreni silenti, di cui all'articolo 3, comma 2, lettere g) e h), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 22.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 15, primo comma, 22, 31 e da 33 a 38 della legge 25 luglio 1952, n. 991;
b) gli articoli 1, 2 e da 15 a 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
c) gli articoli 1, 2, 5-bis, 21, 24, comma 4, e 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
d) i commi da 319 a 321 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) l'articolo 57, comma 2-octies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
2. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei comuni montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni, anche regionali, relative alla classificazione dei comuni montani, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le misure di sostegno, anche finanziario, ad essa correlate.
Art. 23.
(Disposizioni finanziarie)
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 8 e 12, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7, 13, 17, 18 e 19, pari a 100 milioni di euro nell'anno 2024, a 118,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 114,6 milioni di euro nell'anno 2026, a 103 milioni di euro nell'anno 2027, a 105,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 99,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 96,3 milioni di euro nell'anno 2030, a 96,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 96,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno in 107 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2027, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 7;
b) quanto a 100 milioni di euro nell'anno 2024, a 118,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 114,60 milioni di euro nell'anno 2026, a 103 milioni di euro nell'anno 2027, a 105,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 99,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 96,3 milioni di euro nell'anno 2030, a 96,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 96,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Ad esclusione di quanto previsto al comma 1 dalle restanti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
3. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal comma 1 sono soggette ad un monitoraggio effettuato congiuntamente dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al primo periodo, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dalla presente legge, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione tecnica, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.
4. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2 e 3, 7, commi 4 e 5, 13, comma 1, 17, comma 1, e 19, comma 1, conseguenti alla verifica della congruità dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni.