Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 1002

Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 1002
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, RANDO e VERDUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2024

Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge è finalizzato al superamento delle criticità relative al sistema di accesso programmato ai corsi di laurea in medicina e alle altre facoltà di area sanitaria conseguenti al regime vigente di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264.
In particolare, l'attuale sistema di accesso alle facoltà di medicina, fondato sul superamento dei test d'ingresso implica una preparazione specifica, tesa esclusivamente al superamento di quei medesimi test. Al fine di acquisire il tipo di preparazione necessario si rende di fatto indispensabile svolgere appositi (e spesso costosi) corsi di formazione privati, con conseguente grave lesione del principio di eguaglianza, oltre che del diritto allo studio, così come declinato dalla Costituzione. Dunque, nell'attuale contesto normativo, gli studenti appartenenti a famiglie con maggiori risorse economiche – potendosi permettere la frequenza dei corsi privati sopra citati – finiscono per avere molte più possibilità di superare il test d'ingresso così come di effettuare più tentativi. Gli studenti appartenenti a famiglie con minori risorse, viceversa – non potendosi permettere lunghe attese prima di inserirsi nel mondo del lavoro e trovandosi, pertanto, nella condizione di dover terminare quanto prima gli studi – nel caso in cui dovessero « fallire » il primo tentativo al test d'ingresso, sono costretti dalle circostanze ad orientarsi su altro corso di studi, rinunciando alle legittime aspirazioni e trovandosi in una condizione di grave frustrazione morale e materiale.
Si rende pertanto necessario un intervento normativo volto a superare l'attuale disciplina dell'accesso ai corsi universitari di area medico-sanitaria. Ciò deve avvenire, tuttavia, in modo da garantire la sostenibilità dell'offerta formativa universitaria – in termini di strutture e personale, ma anche di ripensamento dei contenuti dell'offerta formativa, almeno nella fase iniziale – e anche l'effettiva capacità del servizio sanitario di assorbire un numero di medici e di addetti alle professioni sanitarie in progressivo aumento. Il presente disegno di legge si ispira pertanto alla necessità di contemperare – da un lato – il potenziamento della programmazione del fabbisogno di medici e addetti alle professioni sanitarie, in modo tale da garantirne l'uniforme distribuzione in tutto il territorio nazionale e – dall'altro – l'effettiva qualità della formazione impartita e dei profili degli studenti meritevoli di proseguire il corso di studi preparatorio all'accesso alla professione medica e alle altre professioni sanitarie.
Il superamento del test di ingresso non si accompagna, pertanto, a una generalizzata liberalizzazione degli accessi ai predetti corsi di studio. Esso deve conciliarsi, piuttosto, con un potenziamento della programmazione volto ad ampliare progressivamente il numero di posti disponibili al fine di raggiungere un tasso di diffusione di medici pari almeno a cinque ogni mille abitanti e un numero di addetti alle professioni sanitarie idoneo ad assicurare l'accesso ai servizi sanitari – e dunque l'effettivo godimento del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione – su tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di porre argine alla progressiva desertificazione sanitaria di aree sempre più vaste del nostro territorio, a partire dalle zone montane e interne.
Al fine di assicurare la qualità dei profili degli studenti meritevoli di proseguire gli studi finalizzati all'accesso alle professioni sanitarie, il disegno di legge propone di sostituire il test di ingresso con la selezione, al termine del primo anno di studi, degli studenti più meritevoli individuati in base al doppio criterio del conseguimento dell'intero numero dei crediti formativi previsti per il primo anno e della maggior media riportata, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
In conseguenza del prevedibile aumento del numero di studenti nei corsi di area sanitaria e, successivamente, del numero di medici e addetti alle professioni sanitarie, si prevede altresì il potenziamento del sistema universitario e del Servizio sanitario nazionale anche attraverso la previsione di un piano straordinario di reclutamento. Si prevede infine di potenziare l'offerta di corsi di orientamento nel corso dell'ultimo anno della frequenza degli istituti di istruzione secondaria.
Il disegno di legge, che persegue gli obiettivi sin qui sintetizzati attraverso lo strumento di una delega al Governo, si compone di due articoli.
L'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro un anno e su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina dell'accesso ai corsi universitari in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ai corsi universitari concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione e ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie.
Quanto alla determinazione dei princìpi e dei criteri direttivi si prevede che il decreto legislativo delegato:

provveda a potenziare la programmazione del numero di accessi in relazione alla determinazione del fabbisogno di personale medico-sanitario al fine di assicurare il raggiungimento, entro il 2028 e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, di un numero di medici non inferiore a cinque ogni mille abitanti e di un numero di addetti alle professioni sanitarie adeguato ad assicurare la piena effettività dell'accesso ai servizi sanitari in modo uniforme su tutto il territorio nazionale (lettera a)) e ad adeguare, in conseguenza, anche il numero di posti disponibili nei corsi di formazione specialistica per i medici, assicurandone l'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale, anche in relazione alle singole aree di specializzazione (lettera b));

provveda a superare il sistema della prova di ammissione prevista dall'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a favore di un sistema che preveda che possano accedere al secondo anno di corso gli studenti in regola con il conseguimento dei crediti formativi previsti per il primo anno e che abbiano riportato la media più alta, fino ad esaurimento dei posti disponibili (lettera c), numero 1). Si prevede inoltre che possano essere disposti incentivi, anche in termini di erogazione di borse di studio a ciò specificamente destinate, volti a favorire il trasferimento degli studenti idonei al superamento del primo anno, a partire dal secondo anno di corso, presso le università aventi sede nelle regioni in cui maggiore sia il fabbisogno di addetti alle professioni sanitarie, con l'impegno a proseguire il corso di studi e la propria attività professionale in quei territori (lettera c), numero 2). Infine, il decreto legislativo dovrà altresì dettare le condizioni per garantire agli studenti non idonei all'accesso al secondo anno la possibilità di proseguire gli studi in altro corso universitario, facendo valere l'intero numero dei crediti conseguiti nel corso del primo anno (lettera c), numero 3);

provveda altresì, al fine di rendere sostenibile ed effettivo il sistema di valutazione prefigurato dalla lettera c), al riordino dell'offerta formativa dei corsi universitari in materia sanitaria, al fine di assicurare che nel corso del primo anno siano impartiti, in modo tendenzialmente uniforme e coordinato, insegnamenti qualificanti il corso di studi, aventi prevalente carattere teorico (lettera d));

provveda ad accertare, in vista del prevedibile aumento del numero di studenti nei corsi di area sanitaria e, successivamente, del numero di medici e addetti alle professioni sanitarie, il fabbisogno di risorse umane e strumentali necessario al rafforzamento del sistema universitario e del Servizio sanitario nazionale, al fine della successiva approvazione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, di un piano straordinario pluriennale di reclutamento e adeguamento, con relativa determinazione degli oneri (lettera e));

infine, provveda a potenziare l'offerta di corsi di orientamento scolastico, nell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, rivolti ai corsi universitari di area sanitaria, i quali prevedano anche uno stage presso un ospedale o una struttura del Servizio sanitario nazionale, assicurando la piena accessibilità degli stessi su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalle condizioni reddituali, con relativa determinazione degli oneri.

L'articolo 2 disciplina il procedimento di adozione del decreto legislativo, prevedendo che lo schema di decreto legislativo sia sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Si prevede altresì la possibilità per il Governo di adottare disposizioni integrative e correttive nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di rafforzare il Servizio sanitario nazionale attraverso l'adeguamento del numero dei medici e degli addetti alle professioni sanitarie e di superare le attuali modalità di accesso programmato ai corsi universitari di area sanitaria, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina dell'accesso ai corsi universitari in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ai corsi universitari concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione e ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) potenziamento della programmazione del numero di accessi ai corsi di cui al comma 1, in relazione alla determinazione del fabbisogno di personale medico-sanitario e al fine di assicurare il raggiungimento, entro il 2028 e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, di un numero di medici non inferiore a cinque ogni mille abitanti e di un numero di addetti alle professioni sanitarie adeguato ad assicurare la piena effettività dell'accesso ai servizi sanitari in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

b) conseguente adeguamento dei posti disponibili nei corsi di formazione specialistica per i medici, assicurandone l'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale, anche in relazione alle singole aree di specializzazione;

c) superamento, a partire dal primo anno accademico successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, della prova di ammissione di cui all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e secondo i seguenti criteri:

1) previsione che, nell'ambito del numero di posti disponibili determinati in sede di programmazione di cui alla lettera a), possano accedere al secondo anno di corso gli studenti in regola con il conseguimento dei crediti formativi previsti per il primo anno e che abbiano riportato la media più alta, fino ad esaurimento dei posti disponibili;

2) previsione di incentivi, anche in termini di erogazione di borse di studio a ciò specificamente destinate, volti a favorire il trasferimento degli studenti di cui al numero 1), a partire dal secondo anno di corso, presso le università aventi sede nelle regioni in cui maggiore sia il fabbisogno di addetti alle professioni sanitarie, con l'impegno a proseguire il corso di studi e la propria attività professionale in quei territori;

3) garanzia, per gli studenti non idonei all'accesso al secondo anno, della possibilità di proseguire gli studi in altro corso universitario, facendo valere l'intero numero dei crediti conseguiti nel corso del primo anno;

d) riordino dell'offerta formativa dei corsi universitari di cui al comma 1, al fine di assicurare che nel corso del primo anno siano impartiti, in modo tendenzialmente uniforme e coordinato, insegnamenti qualificanti il corso di studi, aventi prevalente carattere teorico, escludendo l'erogazione di tali insegnamenti in modalità telematica nonché qualunque forma di collaborazione con università telematiche;

e) accertamento del fabbisogno di risorse umane e strumentali necessario al rafforzamento del sistema universitario e del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di quanto previsto alle lettere a), b) e c), ai fini della successiva approvazione da parte dei Ministri dell'università e della ricerca e della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di un piano straordinario pluriennale di reclutamento e adeguamento, con relativa determinazione degli oneri;

f) organizzazione, nell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, di corsi di orientamento per i corsi universitari di cui al comma 1, i quali prevedano anche un tirocinio presso un ospedale o una struttura del Servizio sanitario nazionale, assicurando la piena accessibilità degli stessi su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalle condizioni reddituali, con relativa determinazione degli oneri.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura previsti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.