Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 948

Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 948
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori ROSA, GELMETTI, SIGISMONDI, IANNONE, COSENZA, TUBETTI, PELLEGRINO, PETRENGA, DE PRIAMO, FALLUCCHI, TERZI DI SANT'AGATA e NOCCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2023

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette

Onorevoli Senatori. – L'8 febbraio 2022 il Parlamento ha introdotto tra i principi fondamentali della Repubblica, all'articolo 9 della Costituzione, « la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni ».
Viene, dunque, riconosciuto lo straordinario valore della tutela della biodiversità, della salvaguardia della presenza e della diffusione delle specie animali e vegetali come eredità indispensabile da lasciare alle future generazioni.
Tuttavia, dal V Rapporto sul capitale naturale, redatto dal Comitato per il capitale naturale (CCN) presieduto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, si desume l'urgenza e la necessità di adeguare la normativa sulle aree protette introdotta dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, alle nuove sfide rappresentate dagli obbiettivi posti dalla Strategia europea sulla biodiversità per il 2030, dalla normativa europea sul ripristino della natura, di prossima approvazione, e dal Patto verde europeo (Green New Deal).
La Strategia europea sulla biodiversità evidenzia che l'attuale rete di aree protette non è estesa abbastanza da garantire adeguatamente la salvaguardia della biodiversità, e chiede, entro il 2030, la creazione di aree protette comprendenti almeno il 30 per cento della superficie terrestre e marina dell'Unione europea.
Nel V Rapporto sul capitale umano si legge che « In Italia il sistema delle aree di tutela ambientale è formato dall'integrazione e sovrapposizione delle Aree protette nazionali e regionali e della rete Natura 2000, rete ecologica diffusa sul territorio dell'Unione europea. Nel complesso, il sistema delle Aree protette nazionali e regionali (dato EUAP, 2010), insieme alla rete Natura 2000 copre attualmente un'estensione di quasi 10.500.000 ettari, interessando più del 20 per cento della superficie terrestre nazionale e l'11 per cento della superficie marina di giurisdizione italiana (acque territoriali + ZPE). A queste aree occorre aggiungere le cosìddette Other Effective area-based Conservation Measures (OECM): aree diverse dalle aree protette che, pur essendo istituite con un obiettivo differente, forniscono un efficace contributo alla conservazione della biodiversità. Come evidenziato dalla Strategia europea sulla biodiversità, l'attuale rete di aree protette non è sufficientemente estesa da garantire adeguatamente la salvaguardia della biodiversità. (...). Un ulteriore contributo alla lotta ai cambiamenti climatici dovrà essere fornito sottoponendo a protezione rigorosa gli ecosistemi ricchi di carbonio come foreste primarie e vetuste, torbiere, pascoli, zone umide e praterie marine. Applicando le più opportune misure di gestione, garantendo un attento monitoraggio che permetta di verificarne l'efficacia, in un'ottica di gestione adattativa, sarà necessario attuare una vera governance per la biodiversità. È necessario altresì sviluppare e applicare nuove e innovative forme di finanziamento della biodiversità ».
La legge quadro sulle aree protette (la citata legge n. 394 del 1991) è stata una delle normative più all'avanguardia degli anni Novanta in Europa, e ha consentito all'Italia di costruire una solida base per la tutela della biodiversità e per la conservazione della natura. Ad oggi sconta, però, una certa vetustà.
Grazie alla legge n. 394 del 1991 l'Italia è uno dei Paesi più ricchi di biodiversità, con 6.700 specie di flora vascolare e oltre 58.000 di specie faunistiche, ma a fronte di tale dato molti sono i fattori di pressione antropica che mettono a rischio il capitale naturale, quali i cambiamenti climatici, l'inquinamento, i rifiuti, il consumo di suolo e l'abusivismo edilizio, gli incendi boschivi e la perdita di biodiversità marina, l'invasione delle specie aliene, lo spreco di acqua, la perdita di suolo con distruzione del paesaggio. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) stima che nel 2020 il suolo consumato nelle zone presenti nell'elenco delle aree naturali protette sia stato pari a 59.335 ettari totali.
Il presente disegno di legge recepisce alcune delle osservazioni emerse dal V Rapporto sul capitale naturale, aggiornando la normativa e mirando, tra l'altro, a un maggior coordinamento delle politiche per il capitale umano, all'omogeneità delle tutele (aree protette ai sensi della legge n. 394 del 1991, rete Natura 2000, zone umide di importanza internazionale), e a uno snellimento della governance degli enti di gestione.
In particolare, sono inserite nel Sistema nazionale delle aree protette i parchi e le riserve naturali nazionali e regionali, le aree marine protette, le zone umide di importanza internazionale, i siti della rete Natura 2000. Tutto ciò in applicazione dell'oramai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale « Il concetto di “aree naturali protette” è più ampio di quello comprendente le categorie dei parchi nazionali, riserve naturali protette statali, parchi naturali interregionali, parchi naturali regionali e riserve naturali regionali in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di protezione speciale, le zone speciali di conservazione, ed altre aree naturali protette ... » (sentenza n. 44409 del 7 ottobre 2003 della Corte di cassazione, terza sezione penale).
Viene individuata una nuova categoria di parco: il parco, sia regionale che nazionale, con estensione a mare. In questo caso, per le aree marine protette contigue ai parchi nazionali e regionali terrestri è prevista un'istruttoria tecnica svolta dall'ISPRA; a esse si applicano le disposizioni di legge relative alle aree marine protette e le strategie nazionali per la tutela e la conservazione del mare.
L'ISPRA diventa l'ente di supporto tecnico-scientifico, anche per il monitoraggio e il controllo ambientali e di ricerca, in materia di aree naturali protette, di biodiversità e di protezione dell'ambiente marino e costiero.
Si ricorda che a norma dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Comitato per le aree naturali protette è stato soppresso e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Inoltre si prevede che la gestione dei siti di importanza europea e delle previste zone speciali di conservazione, ricadenti, in tutto o in parte, all'interno di un parco o di una riserva nazionale o regionale, o in un area marina protetta, sia di competenza del corrispondente ente gestore, in considerazione del fatto che il sistema delle aree protette nazionali ha un'ampia sovrapposizione con il sistema dei siti della rete « Natura 2000 », istituita ai sensi della cosiddetta direttiva « Habitat » (direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, che ha previsto l'individuazione di siti di importanza comunitaria – SIC e la loro successiva designazione in zone speciali di conservazione–ZSC), e di cui fanno parte anche le zone di protezione speciale (ZPS), classificate dagli Stati membri a norma della cosiddetta « direttiva uccelli » (direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, sostituita dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009), al fine di ottimizzazione le risorse ma soprattutto per una gestione coordinata delle aree protette.
Il presente disegno di legge reintroduce il Piano nazionale triennale di sistema, che costituisce lo strumento per una pianificazione completa e complessiva delle aree protette, consentendo il coordinamento e l'armonizzazione, sia nei principi che negli obbiettivi, con gli altri piani e strategie nazionali e internazionali. Allo stesso modo è istituito il Piano triennale per le aree marine protette. Il disegno di legge equipara, altresì, la tutela in caso di danni alle attività agricole nelle aree protette, provocati dalla fauna selvatica, a quella prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, per le aree agricole che si trovano all'esterno, prevedendo il risarcimento del danno in luogo del mero indennizzo.
Il presente disegno di legge mira, inoltre, a uno snellimento della governance dei parchi, anche al fine di contenere i costi, attraverso la soppressione del Consiglio direttivo, le cui funzioni sono trasferite alla Comunità del Parco, in applicazione del principio per il quale le comunità locali devono partecipare alla gestione delle aree protette ricadenti nei loro territori. Inoltre il Collegio dei revisori è sostituito con la figura di un Revisore unico dei conti.
Per quanto riguarda il Consiglio direttivo degli Enti parco, attualmente esso è composto per la metà dagli stessi membri della Comunità del Parco e da un membro designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che è l'istituzione deputata al controllo. Esso si risolve, in altre parole, in una duplicazione della Comunità del Parco. In in un'ottica di semplificazione e per una più completa applicazione del principio di diretta gestione dei territori facenti parte del parco si prevede quindi la soppressione dell'organo, e il trasferimento delle sue funzioni alla Comunità del parco.
Il presente disegno di legge non prevede ulteriori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, ma anzi comporta un consistente risparmio di spesa che potrà essere utilizzato per l'attuazione dei piani e dei programmi previsti dal Piano triennale di sistema.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 1 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: « naturale del paese » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni ».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 2 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)

1. L'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. – (Classificazione delle aree naturali protette)1. Ai fini della presente legge, per “aree naturali protette” si intendono i parchi e le riserve naturali nazionali e regionali, le aree marine protette, le zone umide di importanza internazionale e le aree inserite, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 2992, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nella rete ecologica europea denominata “Natura 2000”. Le aree nazionali protette, nel loro insieme, costituiscono il Sistema nazionale delle aree naturali protette.

2. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e dalle loro eventuali estensioni a mare, che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

3. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali e dalle loro eventuali estensioni a mare, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una regione, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

4. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, o che presentano uno o più ecosistemi importanti per la tutela della biodiversità o la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi rappresentati.

5. Le aree marine protette nazionali o regionali sono costituite da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine costiere, e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Le aree marine protette si intendono altresì definite ai sensi del Protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127, e della Strategia nazionale per la biodiversità 2030, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 3 agosto 2023, n. 252.

6. Le zone umide di importanza internazionale sono costituite dalle paludi e dagli acquitrini, dalle torbiere, dai bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri, ai sensi della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e ratificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. Sono, inoltre, comprese nelle zone umide internazionali le zone rivierasche, fluviali o marine, adiacenti alle zone umide, le isole o le distese di acqua marina con profondità superiore ai sei metri, durante la bassa marea, situate entro i confini delle zone umide, in particolare quando tali zone, isole o distese d'acqua, hanno importanza come habitat degli uccelli acquatici, ecologicamente dipendenti dalle zone umide.

7. Le aree del territorio nazionale inserite nella rete Natura 2000 concorrono alla conservazione della biodiversità e al sistema delle aree naturali protette. A esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007.

8. Le aree naturali protette di cui ai commi da 1 a 4 prossime al confine di Stato possono essere costituite come aree protette transfrontaliere sulla base di convenzioni, trattati o accordi internazionali. Nel caso in cui l'area interessata sia un parco naturale o una riserva naturale regionale, l'accordo che disciplina il regime di area protetta transfrontaliera è stipulato d'intesa con la regione interessata, per quanto attiene agli aspetti di sua competenza. Con l'atto di costituzione dell'area protetta transfrontaliera sono stabilite le procedure di partecipazione dell'ente gestore dell'area protetta nazionale o regionale interessata all'area protetta transfrontaliera medesima, nonché le eventuali forme di partecipazione degli enti pubblici statali e territoriali interessati e di soggetti istituzionali, tra i quali il Sistema statistico nazionale e il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente.

9. Le aree marine protette contigue ai parchi nazionali e regionali terrestri sono ricomprese integralmente negli parchi medesimi, previa istruttoria tecnica svolta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) secondo le modalità di cui al comma 18. In tale caso, i parchi sono classificati come parchi nazionali o regionali con estensione a mare. Nei parchi con estensione a mare si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree protette marine e le strategie nazionali per la tutela e la conservazione del mare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Le aree protette inserite nella rete Natura 2000 ricadenti, integralmente o parzialmente, all'interno di un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale o in un'area marina protetta, sono ricomprese nei parchi, nelle riserve o nelle aree marine protette nel cui territorio esse ricadono, sono amministrate dall'ente gestore di questi ultimi e sono sottoposte alle misure di salvaguardia e di conservazione e ai piani di gestione previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

11. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province medesime secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453.

12. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali, delle aree marine protette e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni.

13. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.

14. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

15. I limiti geografici delle aree marine protette entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Associazione internazionale di segnalamento marittimo - Associazione internazionale delle autorità per i fari (AISM-IALA).

16. L'istituzione di un parco assorbe le altre tipologie di aree naturali protette nazionali, regionali o locali, comprese nel territorio del parco medesimo e iscritte all'Elenco ufficiale delle aree naturali protette (EUAP), ad eccezione di quelle di cui al comma 7.

17. Qualora in adiacenza o in prossimità di un parco naturale regionale, o da esso interclusa, si trovi una riserva naturale statale, la regione, d'intesa con l'Ente parco interessato, promuove presso gli organi statali competenti le iniziative idonee affinché la gestione della riserva medesima sia affidata direttamente o congiuntamente all'Ente parco, con particolare riguardo alle misure di tutela necessarie per assicurare uniformità di gestione ad ambiti naturali omogenei e interconnessi, garantendo la tutela e la valorizzazione dei siti nonché le migliori economie di gestione ai soggetti interessati.

18. Sono attribuite all'ISPRA le funzioni di supporto tecnico-scientifico, nonché di monitoraggio e controllo ambientali e di ricerca, in materia di aree naturali protette, di biodiversità e di protezione dell'ambiente marino e costiero. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono individuati specificamente i compiti attribuiti all'ISPRA, che ne assicura l'adempimento nell'ambito delle proprie attività istituzionali. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, l'ISPRA procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 3 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)

1. L'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. – (Consulta tecnica per le aree naturali protette)1. È istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata “Consulta tecnica”, costituita da nove esperti qualificati per le attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per la durata di cinque anni, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dal Consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a euro 300.000 a partire dall'anno 2024.

2. La Consulta tecnica esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta degli Enti parco, dei gestori delle aree naturali protette o del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

Art. 4.

(Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette)

1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. – (Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette)1. Il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, di seguito denominato “Piano di sistema”, sulla base delle disponibilità finanziarie:

a) individua le aree facenti parte del Sistema nazionale delle aree naturali protette;

b) definisce linee strategiche, finalità, programmi operativi e progetti coerenti con la Strategia nazionale per la biodiversità 2030, con le politiche europee di ripristino della natura, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico per le aree naturali protette e con la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati in sede internazionale e contenuti nell'Agenda globale 2030 per lo sviluppo sostenibile, nonché misure di attuazione, per quanto di competenza, della Strategia nazionale delle Green community, di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, della Strategia nazionale per l'economia circolare e delle Strategie forestali nazionale ed europea;

c) indica le risorse finanziarie, a legislazione vigente, i criteri e le modalità per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cui alla lettera b), provenienti anche dall'Unione europea e da altre istituzioni nazionali, regionali e internazionali, riservando almeno il 50 per cento delle risorse complessive alle aree protette regionali e alle aree marine protette;

d) individua i criteri, le strategie e i programmi, con particolare riferimento al settore dell'informazione e dell'educazione allo sviluppo sostenibile integrale, a cui si uniformano lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del Piano di sistema, per quanto di rispettiva competenza.

2. Proposte relative al Piano di sistema possono essere presentate da ciascun componente della Consulta tecnica, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dalle regioni e dagli enti locali nel cui territorio ricade l'area protetta.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è approvato il Piano di sistema, sentite la Consulta tecnica e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che possono presentare proposte e osservazioni. Il Piano è aggiornato annualmente.

4. Le regioni cofinanziano con proprie risorse il Piano di sistema, secondo modalità e criteri stabiliti da accordi e da intese con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5. Nell'ambito dei progetti presentati nell'ambito del fondo per l'innovazione dell'Unione europea, istituito dall'articolo 10-bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per gli anni 2024, 2025 e 2026, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente al finanziamento delle attività previste dal Piano di sistema 2024-2026. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Gli enti gestori delle aree naturali protette, per quanto di competenza, provvedono ad attuare il Piano di sistema ».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)

1. All'articolo 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica vigila sull'attuazione del programma. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Consulta tecnica, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione, decorso il quale rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva, anche attraverso la nomina di commissari ad acta ».

b) al comma 2, le parole: « secondo le modalità indicate dal Comitato » sono soppresse.

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 6 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)

1. All'articolo 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In caso di necessità e urgenza il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge e adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree marine protette detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita l'ISPRA. Nei casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dalla Consulta tecnica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale, nonché dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59. »;

b) al comma 4, dopo le parole: « di cui all'art. 11 » sono aggiunte le seguenti: « , fatto salvo per le porzioni di territorio delle aree protette rientranti nella rete Natura 2000 non incluse nei parchi e nelle riserve naturali, nazionali e regionali ».

Art. 7.

(Modifica dell'articolo 7 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)

1. L'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

« Art. 7. – (Misure di incentivazione)–1. Le regioni destinano prioritariamente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro della programmazione dei fondi per lo sviluppo a esse attribuiti dall'Unione europea, una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

2. Ai comuni e alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali volti alla realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti e opere previsti nel piano per il parco di cui all'articolo 12:

a) restauro conservativo dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero e valorizzazione dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione e di riqualificazione ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali legate alla tutela ambientale e alla valorizzazione dell'area protetta;

f) agriturismo;

g) attività sportive compatibili;

h) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;

i) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL, con interventi rispettosi dell'ambiente e del paesaggio;

l) sostegno alla pianificazione territoriale dei comuni;

m) restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;

n) realizzazione di impianti da fonti di energie rinnovabili a zero impatto ambientale e paesaggistico su edifici pubblici e privati e sulle loro pertinenze;

o) sostegno alle attività agro-pastorali;

p) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani.

3. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare, nel rispetto delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o del parco naturale regionale. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile nonché l'accessibilità e la fruizione del parco ».

Art. 8.

(Modifica dell'articolo 9 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)

1. L'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

« Art. 9. – (Ente parco nazionale) – 1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Sono organi dell'Ente parco nazionale:

a) il Presidente;

b) il Revisore unico dei conti;

c) la Comunità del parco.

3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro medesimo e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni, nelle professioni, e con competenze di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero il proprio dissenso, esplicitando le ragioni che motivano il diniego dell'intesa con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate o senza che sia stato espresso il dissenso motivato, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, motivandola, alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna ovvero, qualora accolga le motivazioni del dissenso espresso dalle regioni, provvede a proporre una nuova terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonché dell'Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica.

4. Non può essere nominato Presidente di un Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi.

5. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione di enti pubblici.

6. Nelle more della nomina del Presidente, al fine di assicurare la continuità amministrativa e lo svolgimento delle attività indifferibili dell'Ente parco, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

7. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni di indirizzo e di programmazione della stessa, fissa gli obiettivi ed effettua la verifica in merito alla realizzazione degli stessi, attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione vigente in materia. Il Presidente adotta altresì i provvedimenti urgenti e indifferibili, ferme restando le competenze del direttore ai sensi del comma 12.

8. Al Presidente spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

9. Lo statuto dell'Ente parco definisce le finalità, le funzioni principali dell'Ente, l'organizzazione interna, nonché le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti. Esso è deliberato dalla Comunità del parco, ed è trasmesso al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che lo approva previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, i relativi pareri si intendono acquisiti. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verifica la legittimità dello statuto e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre, entro sessanta giorni dal ricevimento, alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con deliberazione della Comunità del parco. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni.

10. Il Revisore unico dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente medesimo, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

11. Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ed è scelto tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

12. Il direttore del parco assicura la gestione amministrativa complessiva dell'Ente parco ed esercita le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Egli cura l'attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dalla Comunità del parco, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. A esso spetta l'adozione dei connessi atti, anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Presidente all'interno di una rosa di tre candidati in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale, scelti, a seguito di selezione pubblica, da una commissione tecnica costituita da tre soggetti. I membri della commissione sono scelti:

a) uno tra soggetti esperti di gestione di pubbliche amministrazioni, designato dall'Ente parco;

b) uno tra soggetti esperti di sviluppo sostenibile o di tutela ambientale, designato dall'Ente parco;

c) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che assume le funzioni di presidente della commissione.

13. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente parco e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14. Alla selezione pubblica per la nomina del direttore del parco possono partecipare dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di riferimento, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, ambientale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo. Il bando di selezione predisposto dall'Ente parco è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 21, comma 1.

15. Il Presidente del parco stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni e, sulla base degli indirizzi della Comunità del parco, assegna annualmente al direttore medesimo gli obiettivi amministrativi e di gestione da conseguire.

16. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando, fuori ruolo, aspettativa o altri istituti simili previsti dal rispettivo ordinamento di provenienza, per tutta la durata dell'incarico, con decorrenza dell'anzianità di servizio ai soli fini della progressione in carriera. Il direttore, se dipendente privato, è posto in posizione di aspettativa, anche in deroga a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza. Il trattamento economico è, in ogni caso, a carico dell'Ente parco ed è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere reintrodotte, neanche in via regolamentare, forme di contingentamento per la selezione, quali albi, anche se interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

17. La dotazione organica dell'Ente parco è approvata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta del parere, questo si intende reso favorevolmente. Il direttore costituisce la struttura amministrativa e tecnica di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. È consentita la mobilità volontaria del personale tra gli Enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1° gennaio 2025 gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

18. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità nonché l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi del supporto dell'ISPRA, adotta, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli Enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto. L'ISPRA provvede allo svolgimento delle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

19. Al fine di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e di migliorare l'esercizio dei servizi di competenza, gli Enti parco i cui territori di riferimento insistano nella stessa regione o in regioni confinanti possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad affidamenti congiunti con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti parco possono stipulare convenzioni, con le finalità indicate nel presente comma, anche con altre amministrazioni dello Stato le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale.

20. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni e i membri possono essere confermati una sola volta.

21. Al Revisore unico dei conti spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni della Comunità del parco, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

22. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

23. La pianta organica di ogni Ente parco è approvata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

24. Per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli Enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 10 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)

1. All'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province e dai sindaci dei comuni nei cui territori sono ricomprese le aree del parco. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio:

a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;

b) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;

c) sul bilancio e sul conto consuntivo, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

d) su tutte le questioni generali e sui regolamenti;

e) sullo statuto dell'Ente parco. »;

c) al comma 3:

1) le parole: « , previo parere vincolante del Consiglio direttivo, » sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente ».

Art. 10.

(Modifica all'articolo 11 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)

1. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le attività di cui al comma 4 del presente articolo e la vigilanza sul rispetto dei piani di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono coordinate dalla polizia ambientale regionale, ove esistente ».

Art. 11.

(Modifica dell'articolo 11-bis della legge
6 dicembre 1991, n. 394)

1. L'articolo 11-bis è della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

« Art. 11-bis.(Tutela dei valori naturali, storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale)1. La Comunità del parco elabora il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale secondo le norme di cui agli articoli 12 e 14 ».

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 12 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)

1. All'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

« e-bis) ricognizione dei valori naturali e culturali presenti nel territorio del parco e dei servizi ecosistemici da esso fornito, e valutazione del loro stato di conservazione;

e-ter) identificazione e valutazione delle pressioni e delle minacce per i valori naturali e culturali e per i servizi ecosistemici, nonché analisi delle cause, dei fattori e delle tendenze, con particolare riferimento ai cambiamenti globali e alle attività antropiche presenti nel territorio;

e-quater) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere, obbiettivi di conservazione dei valori naturali e culturali nonché modalità di valorizzazione dei servizi ecosistemici del parco;

e-quinquies) strategie di sviluppo socio-economico funzionali alla primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione degli spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo esemplificativo, il sistema agro-silvo-pastorale, del turismo sostenibili, della mobilità leggera e alternativa, degli sport compatibili con i valori espressi dal territorio. Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente periodo, anche in coerenza con la Strategia nazionale di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, l'Ente parco definisce su base convenzionale con le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, in forma singola o associata, programmi e progetti di valorizzazione, a tal fine utilizzando le risorse che questi, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, mettono a disposizione a valere sulla programmazione nazionale e dell'Unione europea e nel rispetto delle normative e dei princìpi vigenti in materia. »;

2) alle lettere a), b) e d), le parole: « aree » sono sostituite dalle seguenti: « zone »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco, sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati, acquisito il parere dell'ISPRA, può disporre divieti e prescrizioni riguardanti la caccia di particolari specie di animali. »;

c) al comma 3, le parole da: « indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso » sono sostituite dalle seguenti: « e adotta il piano stesso »;

d) al comma 4, le parole: « dal Consiglio direttivo dell'Ente parco » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Comunità del Parco ».

Art. 13.

(Modifica all'articolo 13 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)

1. All'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, comma 3, le parole: « del Consiglio direttivo » sono sostituite dalle seguenti: « della Comunità del Parco ».

Art. 14.

(Modifica all'articolo 15 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)

1. All'articolo 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la parole: « indennizzare » è sostituita dalle seguenti: « risarcire, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, »;

b) al comma 4, le parole: « degli indennizzi » sono sostituite dalle seguenti: « dei risarcimenti ».

Art. 15.

(Modifica dell'articolo 18 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)

1. L'articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

« Art. 18. – (Istituzione di aree marine protette) – 1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le aree di interesse militare, con il Ministro della difesa, sentiti le regioni, le province, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituisce con proprio decreto le aree marine protette, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, autorizzando il finanziamento definito dal programma triennale di cui all'articolo 19-bis della presente legge.

2. Ai fini dell'istituzione e della classificazione in area marina protetta, è effettuato un adeguato studio ambientale ed ecosistemico che comprenda, tra l'altro, l'analisi degli aspetti socio-economici dell'area e le indagini sugli elementi naturali sensibili e sui i fattori di pressione, quali la popolazione residente, le presenze turistiche, le attività economiche, le attività di pesca, gli impianti industriali e turistici, la fruizione nautica, la navigazione, la produzione di rifiuti solidi urbani, la quantità e la qualità dei rifiuti industriali e degli scarichi idrici, le modalità di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani e industriali e i consumi di acqua. La relativa istruttoria tecnico-scientifica è svolta dall'ISPRA, ove necessario anche con il concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 18 della presente legge, e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Gli enti gestori delle aree marine protette e dei parchi nazionali e regionali con estensione a mare, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta dall'ISPRA con le modalità di cui al comma 2.

4. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.

5. Con riferimento all'istituzione delle aree marine protette, possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le aree marine protette e i parchi nazionali con estensione a mare possono essere istituiti nelle aree marine di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della presente legge, nonché nelle aree protette rientranti nella rete Natura 2000, in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali.

6. Il decreto istitutivo di un'area marina protetta contiene le definizioni, la denominazione, le finalità e la delimitazione dell'area, le attività non consentite, la zonazione e la disciplina delle attività consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo, secondo le modalità di cui al comma 8. Salvo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 2, per le aree marine protette, lo stesso decreto istitutivo individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.

7. Il decreto di cui al comma 6 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

8. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nelle aree marine protette, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:

a) nella zona A non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;

b) nella zona B i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

c) nelle zone C e D i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.

9. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Art. 16.

(Programma triennale
per le aree marine protette)

1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

« Art. 19-bis. – (Programma triennale per le aree marine protette)1. Il Programma triennale per le aree marine protette, di seguito denominato “programma triennale”:

a) indica gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, gli obiettivi e le azioni nazionali cui gli enti gestori delle aree marine protette e gli Enti parco nazionali e regionali con estensione a mare, per la parte marina, devono attenersi;

b) stabilisce i criteri di valutazione dei risultati della gestione delle aree marine protette e dei parchi nazionali e regionali con estensione a mare, per la parte marina;

c) stabilisce le attribuzioni economico-finanziarie alle singole aree marine protette e ai parchi nazionali e regionali con estensione a mare, per la parte marina, sulla base di criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza e all'incidenza dei fattori antropici e agli interessi socio-economici.

2. Il programma triennale è predisposto ogni tre anni dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Il programma triennale prevede altresì la realizzazione, nelle aree marine protette, di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Al programma triennale le regioni o gli enti gestori possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.

4. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree marine protette sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.

5. L'ente gestore dell'area marina protetta predispone annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 4, e lo sottopone all'approvazione del Ministero medesimo, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e di conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione

6. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica può revocare, con proprio provvedimento, l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore rispetto a quanto previsto nel decreto istitutivo, nella convenzione di affidamento e nel programma triennale.

7. Sono estese agli enti gestori delle aree marine protette le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti e opere connessi alla gestione integrata della fascia costiera.

8. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, comunque commesse nelle zone di mare all'interno delle aree marine protette e dei parchi nazionali con estensione a mare, sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.

9. In deroga a ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nullaosta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area marina protetta o di un parco nazionale con estensione a mare, sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

10. Al fine di assicurare la tutela delle aree marine protette e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta ogni provvedimento, per quanto di competenza, per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero il 1° febbraio 2007.

11. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una Consulta costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la Consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla Consulta non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Agli enti gestori delle aree marine protette, per l'attività svolta in tale veste, si applica l'articolo 16.

13. L'organico dell'area marina protetta è costituito da una dotazione di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica determina le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna area marina protetta, i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

14. Il direttore dell'area marina protetta è reclutato dall'ente gestore attraverso selezioni a evidenza pubblica. Al direttore dell'area protetta marina si applicano le disposizioni previste per il direttore di parco nazionale.

15. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, è destinata al potenziamento delle aree marine protette. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Art. 17.

(Modifiche all'articolo 22 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)

1. All'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: « , delle comunità montane » sono soppresse;

b) al comma 6, dopo le parole: « persone da esso » sono inserite le seguenti: « formate e ».

Art. 18.

(Modifiche all'articolo 24 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)

1. All'articolo 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione della Comunità del parco, la designazione del Presidente e del direttore, i poteri della Comunità del parco, del Presidente e del direttore, la composizione e i poteri del Revisore unico dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari. »;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 19.

(Modifiche all'articolo 27 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)

1. All'articolo 27 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla polizia ambientale regionale, ove costituita. »;

b) al comma 2, le parole « Il Corpo forestale dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « I Carabinieri forestali ».

Art. 20.

(Modifica dell'articolo 30 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)

1. L'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

« Art. 30. – (Sanzioni)1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da euro 400 a euro 50.000. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 400 a euro 25.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.

2. Qualora l'area marina protetta non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 15, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000.

3. La violazione delle disposizioni adottate dagli organismi di gestione delle aree naturali protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 2.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, in deroga agli articoli 20, 21 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981, dal Presidente, legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

4. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3 è determinata in misura compresa tra euro 50 e euro 1.000, qualora l'area marina protetta non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 15.

5. Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733, 734 e dei delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale è disposto dal giudice, o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per le violazioni commesse nelle aree protette marine. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque al risarcimento del danno.

6. Nelle sentenze di condanna il giudice dispone, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

7. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non contrastanti con il presente articolo.

8. In ogni caso trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sul diritto al risarcimento del danno ambientale in favore dell'organismo di gestione dell'area protetta.

9. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

10. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia al fine dell'istituzione di aree protette, nonché nel caso di violazione dei regolamenti di parchi naturali regionali.

11. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.

12. L'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornato ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. A tale scopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, fissa, in conformità ai criteri di cui al presente comma, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al presente articolo ».

Art. 21.

(Modifica all'articolo 31 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)

1. All'articolo 31, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 le parole: « al Comitato » sono sostituite dalle seguenti: « alla Consulta tecnica ».

Art. 22.

(Norma transitoria)

1. I piani e i programmi di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono stabiliti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.