Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 902
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
1. All'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
« È istituito presso il Ministero dell'interno l'albo nazionale delle guardie particolari giurate. L'albo è suddiviso in due sezioni. La prima sezione contiene l'elenco delle aspiranti guardie particolari giurate in possesso dei requisiti di cui al secondo comma, la seconda sezione contiene l'elenco delle guardie particolari giurate già in possesso del decreto di nomina del prefetto di cui al terzo comma. Le guardie particolari giurate devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione europea;
b) maggiore età;
c) adempimento degli obblighi scolastici, nonché possesso dei requisiti minimi professionali e di formazione stabiliti con il decreto di cui al secondo comma;
d) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto d'armi;
e) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, nonché di misure di sicurezza, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare attitudine e affidabilità a esercitare i compiti di guardia particolare giurata.
Con decreto del Ministro dell'interno da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità individuate nelle norme per l'esecuzione del presente articolo, sono individuati i requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate. Il decreto di cui al presente comma prevede uno specifico addestramento aggiuntivo obbligatorio per le guardie particolari giurate impiegate nei servizi di trasporto, di vigilanza e di scorta del contante o di altri beni o titoli di valore ».
2. Con decreto del Ministro dell'interno da adottare, sentite le associazioni di categoria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate, di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dallo stesso.
Art. 2.
(Divieto di impiego di personale
non qualificato)
1. È fatto divieto di adibire operatori di portierato logistico a servizi di vigilanza.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la multa da euro 10.000 a euro 35.000 per ciascun operatore. In caso di reiterazione, la multa è raddoppiata. La terza reiterazione comporta la chiusura dell'attività da parte dell'organo accertatore.
Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo
21 aprile 2011, n. 67)
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
« d-bis) le guardie particolari giurate, nominate a sensi degli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 »;
b) al comma 2, alinea, le parole: « di cui alle lettere a), b), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere a), b), c), d) e d-bis) »;
c) al comma 3, le parole: « alle lettere a), b), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere a), b), c), d) e d-bis) »;
d) al comma 7, le parole: « lettere a), b), c) e d) », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), b), c), d) e d-bis) ».
Art. 4.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, valutati in 100.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.