Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 915

Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 915
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori BUCALO, ZAFFINI, IANNONE, RUSSO, MATERA, ROSA, RAPANI, DELLA PORTA, SIGISMONDI, SATTA, GELMETTI, PETRUCCI, SPINELLI, BARCAIUOLO, PETRENGA, FAROLFI, CASTELLI, ORSOMARSO, TUBETTI, SALLEMI, FALLUCCHI, MARCHESCHI, MENNUNI, GUIDI e ZULLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 2023

Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

Onorevoli Senatori. – Il numero chiuso nelle facoltà di medicina e chirurgia risale al 1997 ed è stato introdotto ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, dall'allora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ortensio Zecchino, che sanciva il principio di relazione tra il numero di studenti e la capacità delle singole strutture di ospitarli, la disponibilità dei professori, la possibilità di svolgere laboratori e lezioni.
Numerosi furono allora i ricorsi, e bisognerà arrivare al 1999, con la legge n. 264 del 2 agosto (attualmente in vigore), per introdurre il numero chiuso per l'ammissione alla facoltà di medicina. La legge fu promulgata per dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 27 novembre 1998, con la quale si chiedeva al legislatore di intervenire sulla materia degli accessi a numero programmato e disciplinarla. Senza contare che nella seconda metà degli anni '80 l'Unione europea chiese a tutti i Paesi membri di assicurare un certo standard qualitativo per l'istruzione universitaria, come previsto dalle direttive 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, e 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, che riguardavano rispettivamente le figure professionali degli odontoiatri e dei medici, le quali richiedevano un sistema di formazione che garantisse alti standard.
Il numero programmato per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia è oggi un dato di fatto e qualsiasi tentativo di cancellare questo principio risulterebbe controproducente per assicurare ai nostri giovani medici un elevato standard qualitativo adeguato agli altri Paesi europei.
Tuttavia, negli anni, quello dei test d'ingresso si è rilevato un sistema rigido e difettoso, che ha mostrato sempre di più la sua incapacità a selezionare con equità e merito gli studenti più bravi e motivati.
Il sistema attuale si basa sulla somministrazione di un quiz di cultura generale e di conoscenze scientifiche di base, che dovrebbe selezionare gli studenti più meritevoli prima dell'accesso alla facoltà di medicina e chirurgia.
I dati oggettivi sul test ci dimostrano, inequivocabilmente, che esso non è in grado di selezionare realmente i migliori. Recentemente, l'Università di Ferrara ha confrontato i risultati di merito di un gruppo di studenti selezionati dalla facoltà di medicina e chirurgia e di un altro gruppo iscritto alla facoltà di biotecnologie, rispettivamente i primi vincitori e i secondi esclusi dopo essere stati sottoposti al test di ingresso per medicina. Entrambi i gruppi sono stati valutati dopo un semestre identico per contenuti erogati. Il risultato è stato che non esiste nessuna differenza significativa tra i voti riportati a fine semestre tra i due gruppi, il che indica che l'attuale test seleziona in modo casuale i ragazzi.
Nel tentativo di porre rimedio a questa evidente ingiustizia, il governo precedente ha deciso di aumentare le possibilità di ingresso dei ragazzi, incrementando il numero delle prove a disposizione, proponendo, incredibilmente, di dare la possibilità anche ai ragazzi del liceo di cimentarsi con il concorso.
Inoltre, vale la pena sottolineare come, con il sistema attuale, si è assistito al fiorire di corsi privati di sostegno alla preparazione del concorso per l'accesso alla facoltà di medicina che determinano, necessariamente, un ingiusto divario.
Il risultato finale è un ginepraio disastroso.
Siamo, quindi, dinanzi alla necessità di trovare un sistema che, dato per scontato il numero programmato, riesca davvero a premiare i più bravi e i più motivati e che, allo stesso tempo, non metta in difficoltà coloro i quali non riescono a superare il test.
Quest'ultima evenienza avviene, per esempio, nel caso del modello di selezione francese, in cui gli studenti possono liberamente iscriversi al primo anno della facoltà di medicina, ma poi, dopo una valutazione di fine anno sul rendimento effettivo, solo i migliori possono accedere al secondo anno. Il rischio in questo caso è una oggettiva difficoltà di chi rimane escluso, poiché ha impegnato un anno « inutilmente » e ha, quindi, perso chances preziose rispetto ai propri coetanei.
Alla luce di tali considerazioni, il presente disegno di legge intende riscrivere le regole per l'accesso alla facoltà di medicina e chirurgia, costruendo un sistema basato sul principio che tutti i ragazzi debbano avere il diritto di confrontarsi alla pari, di partire dagli stessi blocchi di partenza e di essere giudicati sul reale merito e sulle loro motivazioni.
Più nello specifico, l'articolo 1 introduce una modifica all'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264. In particolare, esclude l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia previo superamento di apposite prove di cultura generale, così come previsto per i corsi di cui agli articoli 1 e 2 della predetta legge.
L'articolo 2, al comma 1, prevede l'aggiunta di un ulteriore articolo « Articolo 4–bis » alla legge 2 agosto 1999, n. 264. L'articolo aggiuntivo si compone di dodici commi: il comma 1 regolamenta l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia (LM-41), prevedendo la libera iscrizione al primo semestre di studio, che dovrà essere coincidente con il primo semestre dei corsi di laurea in biotecnologie (L-2) o in scienze motorie e sportive (L-22).
I commi 2 e 3 stabiliscono sia l'arco temporale di erogazione delle lezioni del primo semestre, che si terranno tra il 1° settembre e il 15 dicembre di ogni anno, sia la scadenza di presentazione dell'apposita istanza di partecipazione da parte dello studente che intende frequentare il corso, fissata entro il 30 giugno di ogni anno.
Il comma 4 regolamenta le materie d'insegnamento del primo semestre dei corsi di laurea di cui al comma 1. Le materie sono in parte propedeutiche, come la fisica medica, in parte già professionalizzanti, come l'anatomia. Questo peraltro aiuterà gli studenti a rendersi conto autonomamente se il tipo di studio scelto è consono alle loro aspettative e aspirazioni. Una sorta di orientamento durante il primo semestre.
Il comma 5 prevede, quindi, che gli studenti, nel mese di dicembre, al termine delle lezioni, sostengano gli esami dei corsi seguiti durante il semestre, ottenendone relativo conto e crediti formativi universitari (CFU).
Il comma 6 dispone le modalità di erogazione del corso, prevedendo anche la possibilità della formazione a distanza attraverso la collaborazione degli atenei telematici per quanto attiene le lezioni frontali, ma imponendo lezioni a gruppi per le esercitazioni di anatomia, al fine di salvaguardare la qualità dell'insegnamento pratico anatomico.
I commi 7, 8, 9, e 10 stabiliscono che, al termine del corso, gli studenti dovranno affrontare una prova nazionale, per quiz sulle materie oggetto del corso, da tenersi entro il mese di gennaio di ciascun anno. La soglia minima di idoneità ai fini dell'inserimento in detta graduatoria sarà sempre stabilita dal MUR, dando priorità alla sede di residenza dello studente, in modo tale da facilitare quelli con difficile situazione economica familiare.
Questi disciplinano, altresì, l'accesso al secondo semestre del corso di laurea LM-41. Nel mese di gennaio, gli studenti che abbiano superato entrambe le prove di esame previste per dicembre, e che ne facciano domanda, potranno partecipare al test nazionale per l'accesso al corso di laurea LM-41. Il test sarà unico per tutti gli atenei ed erogato contemporaneamente secondo le modalità previste dal MUR, vertendo sulle discipline oggetto di studio durante il primo semestre. I candidati che, in accordo al fabbisogno nazionale comunicato dal Ministro della salute, entrino in graduatoria utile, potranno proseguire gli studi, frequentando il secondo semestre del corso di laurea LM-41. Altrimenti, gli studenti che non rientreranno in una graduatoria utile potranno proseguire gli studi del corso di laurea L-2 o L 2-2.
Il comma 11 prevede inoltre che, a partire dal mese di giugno di ogni anno, eventuali posti vacanti per il corso di laurea LM-41 sono coperti da trasferimenti dai corsi di laurea L-2 o L-22.
Infine, il comma 12 prevede, come causa di decadenza dal corso di laurea, sia il mancato pagamento di tasse universitarie, sia la mancata acquisizione di CFU per tre anni complessivi o per due anni consecutivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo le parole: « L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 » sono inserite le seguenti: « , ad accezione del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, ».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264, è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. – 1. Coloro che intendono iscriversi al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM-41) devono iscriversi a un semestre comune con il corso di laurea in biotecnologie mediche (L-2) o in scienze motorie e sportive (L-22), a libero accesso e senza alcuna restrizione di programmazione riguardo alla sede. Gli atenei che erogano il corso di laurea LM-41 adeguano i propri piani di studio in accordo alle disposizioni di cui alla legge per quanto concerne i corsi di laurea L-2 e L-22

2. I corsi del primo semestre dei corsi di laurea di cui al comma 1 sono erogati in un arco temporale compreso tra il 1° settembre e il 15 dicembre di ciascun anno.

3. Gli studenti che intendono frequentare i corsi del primo semestre dei corsi di laurea di cui al comma 1 devono presentare apposita domanda presso l'ateneo che organizza il corso entro il 30 giugno di ciascun anno.

4. Sono materie d'insegnamento dei corsi di cui al comma 1 le seguenti discipline:

a) fisica medica;

b) elementi di biologia cellulare e genetica;

c) principi di anatomia umana.

5. Nel mese di dicembre gli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1, sostengono i seguenti esami relativi ai corsi di cui al comma 4, ottenendone relativa votazione e, in caso di superamento dell'esame, i crediti formativi universitari (CFU) delle discipline oggetto dell'esame:

a) esame integrato di biologia (BIO/13), corrispondente a 8 CFU, e di fisica medica (FIS/07), corrispondente a 7 CFU, ivi incluso il test di autovalutazione psico-attitudinale, anonimo, obbligatorio e non oggetto di valutazione finale;

b) esame di anatomia umana I (BIO/16), corrispondente a 15 CFU.

6. Ferma restando l'autonomia organizzativa degli atenei in merito alla modalità di erogazione del corso, lo stesso può essere disposto a distanza per le lezioni frontali, fatte salve le esercitazioni di anatomia umana che sono svolte a gruppi in presenza, al fine di evitare problemi di insufficienza di aule e sicurezza, nonchè di rendere fruibili a tutti gli stessi contenuti didattici. Gli atenei tradizionali possono avvalersi della collaborazione degli atenei telematici.

7. Gli studenti che hanno superato gli esami di cui al comma 5 possono fare domanda di partecipazione al test nazionale di accesso al corso di laurea LM-41, che si svolge ogni anno nel mese di gennaio e che determina una graduatoria nazionale in relazione al fabbisogno concordato annualmente con il Ministero della salute.

8. Entro il 15 dicembre di ciascun anno, il Ministro dell'università e della ricerca stabilisce il giorno, l'ora e i contenuti della prova scritta del test nazionale di accesso al corso di laurea LM-41, comuni a tutti gli atenei, da tenersi con quiz a risposta multipla, sulle materie di cui al comma 4, entro il mese di gennaio di ciascun anno. Ogni studente può specificare una sede preferenziale, oltre a quella in cui frequenta il corso, per l'eventuale proseguimento degli studi del corso di laurea LM-41. A parità di punteggio, la residenza costituisce titolo preferenziale per l'accesso alla sede prescelta.

9. Gli studenti risultati idonei a proseguire gli studi del corso di laurea LM-41, poichè classificati in posizione utile nella graduatoria di cui ai commi 7 e 8, e che ne facciano richiesta, possono proseguire il corso di laurea LM-41, frequentandone il secondo semestre.

10. Gli studenti non risultati in una posizione utile nella graduatoria di cui ai commi 7 e 8 possono proseguire il corso di laurea L-2 o L-22, frequentandone il relativo secondo semestre.

11. Eventuali posti vacanti per il corso di laurea LM-41 in determinate sedi sono oggetto di trasferimento dai corsi di laurea L-2 o L-22 a partire dal mese di giugno di ciascun anno.

12. Gli studenti di cui al comma 9, in caso di mancato pagamento di tasse universitarie o di mancata acquisizione di CFU per tre anni complessivi o per due anni consecutivi, decadono dal corso di laurea LM-41, fatta salva la possibilità di utilizzare i CFU acquisiti per altri corsi di laurea ».