Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 795

Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 795
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro delle imprese e del made in Italy (URSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2023

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

Onorevoli Senatori.

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Relazione tecnica

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Analisi tecnico-normativa (ATN)

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DISEGNO DI LEGGE

Capo I

MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 1.

(Misure per l'adozione del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e dei piani per la rete di trasporto del gas naturale)

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: « Il Gestore trasmette annualmente » sono sostituite dalle seguenti: « L'impresa maggiore di trasporto, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, trasmette ogni due anni »;

2) al comma 4, le parole: « il Gestore » sono sostituite dalle seguenti: « l'impresa maggiore di trasporto »;

3) al comma 6-bis, terzo periodo, le parole: « al Gestore » sono sostituite dalle seguenti: « all'impresa maggiore di trasporto »;

4) al comma 8, le parole: « il Gestore, per cause a esso » sono sostituite dalle seguenti: « l'impresa maggiore di trasporto, per cause a essa » e le parole: « al Gestore » sono sostituite dalle seguenti: « all'impresa maggiore di trasporto »;

b) all'articolo 36, i commi 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:

« 12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte II, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del parere delle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere, nonché previa acquisizione delle valutazioni formulate da ARERA ai sensi del comma 13. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede comunque all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. può integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo periodo e di cui al comma 13, che decorrono dalla data di presentazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica della proposta di integrazione del Piano, sono ridotti della metà.

13. Il Piano di cui al comma 12 è sottoposto alla valutazione dell'ARERA che, secondo i propri autonomi regolamenti, effettua una consultazione pubblica di cui rende pubblici i risultati e trasmette l'esito della propria valutazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro sei mesi dalla data di presentazione del Piano medesimo ».

Art. 2.

(Promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove, in collaborazione con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione a fini di risparmio energetico e per assicurare l'accesso a nuovi servizi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. L'ARERA disciplina gli obblighi in capo alle imprese distributrici di assicurare l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) nel caso dell'energia elettrica e del gas naturale, su richiesta del cliente finale, Acquirente unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, per il tramite del Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, metta i dati del contatore di fornitura relativi all'immissione, al prelievo di energia elettrica e al prelievo del gas naturale a disposizione del medesimo cliente finale o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili ovvero per l'erogazione di servizi da parte dei predetti soggetti terzi »;

2) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) le attività funzionali all'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza, avvengano in modo centralizzato per il tramite di Acquirente unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema informatico integrato »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. È istituito presso Acquirente unico S.p.A. un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale ai sensi del comma 3, lettera d). Il registro di cui al primo periodo garantisce a titolo gratuito la messa a disposizione dei clienti finali di ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi, compresa la cronologia di tali accessi e la tipologia di dati consultati. I costi sostenuti da Acquirente unico S.p.A. ai sensi del presente comma sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti dall'ARERA ».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere d) ed e-bis) del comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, rispettivamente modificata e introdotta dal comma 3, lettera a), numeri 1) e 2), del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 1.000.000 di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 3.

(Servizi di cold ironing)

1. All'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. Per infrastruttura di cold ironing si intende l'insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto. L'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto costituisce un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di cold ironing, individuato dall'autorità competente nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il gestore dell'infrastruttura di cui al primo periodo è:

a) un cliente finale ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa;

b) un consumatore finale dell'energia elettrica, ai fini dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 »;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 01 del presente articolo »;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 01 trasferiscono i benefici derivanti dall'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 agli utilizzatori finali del servizio di cold ironing ai quali garantiscono condizioni di accesso e di fornitura eque e non discriminatorie. Nel caso in cui l'infrastruttura di cui al comma 01 insista su aree portuali già affidate in concessione ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'Autorità di sistema portuale adotta, anche mediante la previsione di apposite clausole negli atti di concessione, le misure necessarie a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori ».

Art. 4.

(Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Ministero dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'inclusione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 1 sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di gas naturale ai clienti finali. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), sono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all'ARERA, all'AGCM, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 1, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dalle predette Autorità. L'ARERA formula la proposta di cui al secondo periodo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Capo II

MISURE IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Art. 5.

(Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei princìpi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti criteri:

a) prevedere, nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;

b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;

c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo;

3. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, compiono una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicono procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1. La prima ricognizione è effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già riassegnate ai sensi dell'articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del 2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.

6. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 7 e il comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

b) il comma 1181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) l'articolo 1, comma 686, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 6.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni ».

Capo III

MISURE IN MATERIA FARMACEUTICA

Art. 7.

(Preparazione dei farmaci galenici)

1. All'articolo 68, comma 1, lettera c), del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « , purché non si utilizzino principi realizzati industrialmente » sono soppresse.

Capo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Art. 8.

(Effetti delle decisioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e controllo giurisdizionale)

1. All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, le parole: « che non presentano un oggettivo margine di opinabilità, » sono soppresse.

Art. 9.

(Termine per il controllo delle concentrazioni)

1. All'articolo 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: « quarantacinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni ».

Art. 10.

(Misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è l'autorità designata per l'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pone in essere tutte le forme di collaborazione e cooperazione previste dal citato regolamento (UE) 2022/1925, ivi inclusa l'assistenza nel corso delle ispezioni richieste dalla Commissione europea, all'uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38 del citato regolamento (UE) 2022/1925, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita gli stessi poteri di indagine di cui al titolo II, capo II, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsti per l'applicazione delle norme di concorrenza, all'uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza.

4. Nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può irrogare le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14 della citata legge n. 287 del 1990.

5. Con le stesse modalità già previste per l'applicazione della citata legge n. 287 del 1990, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'assolvimento delle funzioni in quanto autorità designata ad applicare il citato regolamento (UE) 2022/1925, può avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre disposizioni tributarie, nonché della collaborazione di altri organi dello Stato.

6. Gli esiti delle indagini eseguite a norma del citato regolamento (UE) 2022/1925 possono essere utilizzati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea, ai fini dell'esercizio dei suoi poteri nei mercati digitali di cui al predetto regolamento (UE) 2022/1925, nonché in materia di intese restrittive della concorrenza, di abuso di posizione dominante, di abuso di dipendenza economica e di operazioni di concentrazione.

7. L'Autorità svolge i compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. Sono fatte salve le competenze di supervisione e controllo del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai profili regolati dagli articoli 5, paragrafi 2, 6 e 10, 7, paragrafo 8, 8, paragrafo 1, e 13, paragrafo 5, del citato regolamento (UE) 2022/1925.