Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 787
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Nel rispetto dell'articolo 48 della Costituzione, al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto a tutti i cittadini, garantendo la piena partecipazione degli elettori al processo democratico, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare, nel rispetto dei princìpi di eguaglianza, personalità, libertà, segretezza e sicurezza del voto:
a) le modalità atte a garantire l'esercizio del diritto di voto degli elettori che, per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza in qualità di caregiver familiare ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si trovano in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie ed europee;
b) una rimodulazione della tariffa agevolata applicata dagli enti e dalle società che gestiscono i servizi di trasporto in favore degli elettori residenti in Italia e all'estero che devono recarsi a votare nei rispettivi comuni di iscrizione elettorale.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) con riferimento alle consultazioni referendarie, previste dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, prevedere, per gli elettori che per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza in qualità di caregiver familiare ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi, in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare nel comune di temporaneo domicilio;
b) con riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, prevedere, per gli elettori che, per motivi di lavoro, studio, cure mediche o prestazione di assistenza in qualità di caregiver familiare ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi, nell'ambito del territorio nazionale, in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare per liste e candidati della circoscrizione elettorale di residenza presso sezioni speciali, a tal fine istituite in ogni capoluogo di regione;
c) individuare i termini e le modalità per la presentazione, anche in via telematica, della richiesta di accedere al voto in un comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori interessati, in occasione delle consultazioni referendarie ed europee.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'interno, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo, corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, per l'espressione dei pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari che si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera b), pari a 3.063.000 euro ogni cinque anni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 3.063.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
5. L'esito delle prime consultazioni europee e referendarie svolte secondo le modalità previste dalla presente legge è valutato ai fini dell'eventuale adozione di disposizioni legislative per consentire, anche in occasione delle elezioni politiche, agli elettori che si trovano temporaneamente in un comune situato in una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, di esercitare il diritto di voto nell'ambito del comune in cui sono domiciliati.