Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 754

Onorevoli Senatori. – Presso la Direzione centrale della Polizia criminale, il Servizio analisi criminale effettua, attraverso l'estrapolazione di dati statistici, l'analisi di tutti gli episodi delittuosi che integrino fattispecie riconducibili alla violenza contro le donne. Particolare attenzione viene dedicata agli omicidi volontari attraverso lo studio e l'analisi di tutti i dati interforze acquisiti dalla banca dati delle Forze di polizia, che vengono confrontati con le informazioni che pervengono dai presidi territoriali di Polizia di Stato e Arma dei carabinieri.
L'esame degli elementi informativi acquisiti, che permette di ricostruire la dinamica dell'evento, l'ambito in cui si è svolto il delitto e le eventuali relazioni di parentela o sentimentali che legavano i soggetti coinvolti, consente l'elaborazione del seguente monitoraggio: nel periodo 1° gennaio-7 maggio 2023 sono stati registrati 117 omicidi, con 43 vittime donne, di cui 37 uccise in ambito familiare o affettivo; di queste, 22 hanno trovato la morte per mano del partner o dell'ex partner.
Analizzando gli omicidi del periodo sopra indicato rispetto a quello analogo dello scorso anno, si nota un aumento del numero degli eventi che da 116 passano a 117 (+1 per cento), mentre il numero delle vittime di genere femminile mostra un decremento degli episodi che da 46 passano a 43 (-7 per cento).
Per quanto attiene ai delitti commessi in ambito familiare e affettivo, si evidenzia un decremento sia nell'andamento generale degli eventi, che passano da 56 a 55, sia nel numero delle vittime di genere femminile, che da 41 diventano 37 (-10 per cento). Risultano, invece, invariati, rispetto allo stesso periodo del 2022, gli omicidi commessi dal partner o ex partner (24), mentre diminuisce il numero delle relative vittime donne, le quali da 24 passano a 22 (-5 per cento).
Per una panoramica ancor più completa è utile rammentare i dati raccolti e aggiornati al 2021, pubblicati il 5 maggio 2023, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nell'ambito dell'accordo concluso con il Ministero della salute e firmato in data 20 novembre 2019, relativi agli accessi al pronto soccorso o al ricovero ordinario delle donne vittime di violenza: i tassi di accesso al pronto soccorso con indicazione di violenza, pari a 4.4 per 10.000 residenti nel 2021, sono più elevati nelle giovani donne di 18-34 anni (8.8), seguite dalle donne adulte di 35-49 anni (7.2), inferiori alla media per le minorenni e per le donne tra i 50 e i 64 anni (rispettivamente 3.5 e 3.2), più bassi dopo i 65 anni di età (0.8).
Gli accessi in pronto soccorso con indicazione di violenza rispetto al totale degli accessi aumentano dal 2017 al 2020 (da 14.1 per 10.000 nel 2017 a 18.5 nel 2020) e rimangono sostanzialmente stabili nel 2021 (18.4). L'incremento è stato più accentuato tra le minorenni (da 10.3 accessi per 10.000 totali nel 2017 a 16.4 nel 2021), ma l'incidenza più elevata è relativa alle donne adulte di 35-49 anni (33.3 nel 2021) e alle giovani donne di 18-34 anni (30.2).
Negli uomini il fenomeno risulta distribuito sostanzialmente allo stesso modo ma con valori inferiori rispetto alle donne, concentrato nella classe 18-34 anni e con valori sopra la media per gli adulti di 35-49 anni.
I dati, purtroppo, continuano a peggiorare se il fenomeno interessa le donne di cittadinanza diversa da quella italiana: nel biennio 2020-2021 gli accessi al pronto soccorso con indicazione di violenza ogni 10.000 accessi totali tra le donne straniere sono 39.2 a fronte di 16.5 tra le italiane. Il divario è massimo tra le giovani donne di 18-34 anni (classe di età modale per le donne straniere) con valori rispettivamente pari a 47.9 per le straniere e 27.5 per le italiane.
Pertanto, i numeri non sono assolutamente incoraggianti e dimostrano la necessità di intervenire nuovamente.
Il presente disegno di legge è mirato al contrasto della violenza sulle donne in attuazione della linea di Governo annunciata dal Presidente del Consiglio Meloni, incentrata su tre pilastri di azione: prevenzione, protezione, certezza della pena. Con l'accordo di programma del centrodestra le forze politiche della coalizione hanno sancito la necessità di « azioni più incisive per il contrasto al crescente fenomeno della violenza nei confronti della donna ».
Si rende necessario adottare protocolli e migliori pratiche nei tribunali per un'applicazione sempre più efficace della norma sul « codice rosso », per garantire la certezza della pena, per potenziare le misure di protezione delle vittime e rafforzare il ricorso ai braccialetti elettronici, per la formazione specifica degli operatori mirata alla cooperazione tra le diverse figure professionali coinvolte (Forze dell'ordine, magistrati, avvocati, medici, assistenti sociali, docenti e personale sanitario).
In particolare, l'articolo 1 interviene sulla disciplina dell'ammonimento di cui al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, al fine di ampliarne e renderne più organica la relativa disciplina.
Il comma 1, lettera a), estende l'applicabilità della misura dell'ammonimento di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 93 del 2013, ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive. Viene inoltre inserita la commissione degli atti in presenza di minorenni quale ulteriore, autonomo elemento idoneo ad integrare il requisito della violenza domestica.
Il comma 1, lettera b), amplia il novero dei reati ai quali si applicano le misure di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009. Tali misure consistono nell'obbligo – da parte delle Forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati considerati – di informare la medesima vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della stessa nonché metterla in contatto con i centri antiviolenza, ove essa ne faccia espressamente richiesta. Infine, il comma 1, lettera c), provvede ad armonizzare la disciplina dell'ammonimento per violenza domestica con quella dell'ammonimento per atti persecutori previsto dall'articolo 8 del citato decreto-legge n. 11 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009, stabilendo che le pene dei reati suscettibili di ammonimento sono aumentate quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito nonché la procedibilità d'ufficio per i reati suscettibili d'ammonimento ordinariamente procedibili a querela, qualora commessi da soggetto già ammonito.
L'articolo 2 prevede che nel disporre la misura dell'allontanamento dalla casa familiare il giudice prescriva le modalità di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, salvo che, con adeguata motivazione, non le ritenga necessarie nel caso concreto. Nei casi in cui l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e degli strumenti di controllo, il giudice dispone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.
L'articolo 3 interviene sulla disciplina delle particolari modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.
L'articolo 4 reca alcune modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale, volte a consentire l'applicazione delle misure coercitive anche per il delitto di lesioni personali aggravate e, nel caso dell'arresto in flagranza, per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. In particolare, le modifiche agli articoli 275 e 280 del codice di procedura penale apportate dal comma 1, lettere a) e b), con le quali si deroga ai limiti edittali previsti da detti articoli del codice di procedura penale, sono volte a consentire la possibilità di applicare la custodia cautelare in carcere, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, anche per il reato di lesioni personali (articolo 582 del codice penale), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5) e 5.1), e 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale.
L'articolo 5 è volto a chiarire che, nel caso di scarcerazione, sia che questa sia disposta nel corso del procedimento di cognizione, sia che sia disposta in fase esecutiva dal giudice dell'esecuzione (o dal pubblico ministero) o dal magistrato di sorveglianza, alla persona offesa deve essere immediatamente, a cura della polizia giudiziaria, comunicato il provvedimento di scarcerazione, qualora ne abbia fatto richiesta, nell'ipotesi di cui al comma 1, e sempre, a prescindere da detta richiesta, nell'ipotesi di cui all'articolo 90-ter, comma 1-bis, del codice di procedura penale.
L'articolo 6 reca un intervento sul codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in particolare estende l'applicabilità, da parte dell'autorità giudiziaria, delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica.
L'articolo 7 interviene sulla disciplina della sospensione condizionale della pena nel caso di reati di violenza domestica.
L'articolo 8 reca un'armonizzazione degli effetti penali della violazione delle misure coercitive di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e della violazione degli ordini di protezione emessi di cui all'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile.
L'articolo 9 prevede la possibilità dell'arresto, anche fuori dei casi di flagranza – ipotesi in cui l'arresto è obbligatorio –, non oltre quarantotto ore dal fatto di reato al fine di consentire l'arresto anche se il soggetto, al momento di arrivo delle Forze dell'ordine, si è allontanato.
L'articolo 10 novella l'articolo 612-ter del codice penale, introdotto dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, che dispone in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; la novella, oltre a prevedere un aumento di pena nei casi in cui dal fatto ne consegua il suicidio della persona offesa, introduce una serie di pene accessorie da applicarsi nei casi di condanna.
L'articolo 11 interviene al fine di garantire la comunicazione di eventi potenzialmente rilevanti al questore. In particolare, prevede che nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione o la revoca delle misure di cui agli articoli 282-bis (allontanamento dalla casa familiare), 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 283 (divieto e obbligo di dimora), 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere) e 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del codice di procedura penale nonché la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati al questore, ai fini delle valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.
L'articolo 12 prevede l'inserimento dell'educazione alla prevenzione e al riconoscimento della violenza contro le donne come parte fondamentale del programma di educazione civica. Inoltre, è richiesta l'adozione, da parte del Ministro della famiglia, della natalità e delle pari opportunità, di un decreto ai fini della definizione delle iniziative volte alla sensibilizzazione della collettività sul tema.
L'articolo 13 istituisce delle sezioni specializzate per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza contro le donne e domestica, la cui composizione e la cui competenza vengono individuate per il tramite dell'adozione di un decreto del Ministero della giustizia, come previsto dall'articolo 14.
L'articolo 15 prevede la costituzione di un nucleo di polizia giudiziaria specializzato sulla trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza contro le donne e domestica presso gli uffici del pubblico ministero delle sezioni specializzate di cui all'articolo 13.
L'articolo 16 e l'articolo 17 intervengono sull'attività di coordinamento tra gli attori sociali e istituzionali, soprattutto al fine di evitare un abbandono della vittima successivamente alla conclusione del processo.
L'articolo 18 prevede che le regioni stabiliscano le modalità con cui effettuare l'attività di controllo circa il regolare funzionamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio.
L'articolo 19 prevede che l'autorità di Governo delegata per le politiche per la famiglia e le pari opportunità effettui ogni anno una relazione al Parlamento sul fenomeno della violenza contro le donne e la violenza domestica.
L'articolo 20 individua la copertura finanziaria.
L'articolo 21 dispone l'entrata in vigore.