Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 764
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di autonomia differenziata)
1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
« Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e giustificate dalle specificità del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti la Regione e gli enti locali interessati, nel rispetto dell'interesse delle altre Regioni e dei princìpi di cui agli articoli 117 e 119. La legge è sottoposta a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. La legge promulgata ed entrata in vigore può essere sottoposta a referendum abrogativo secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla legge di attuazione dell'articolo 75 ».
Art. 2.
(Modifica dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione)
1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
« La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. La legge dello Stato può disporre nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva, comprese le materie disciplinate con legge regionale in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, quando lo richiede la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale. La legge regionale non può in alcun caso porsi in contrasto con l'interesse nazionale ».
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, in materia di potestà legislativa esclusiva dello Stato)
1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e), dopo le parole: « sistema tributario e contabile dello Stato; » sono inserite le parole: « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; »;
b) alla lettera i) è aggiunta, in fine, la seguente parola: « ; professioni »;
c) le lettere m), n) e o) sono sostituite dalle seguenti:
« m) determinazione dei livelli uniformi delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; tutela della salute e del Servizio sanitario nazionale; tutela e sicurezza del lavoro; scuola e università, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e universitarie, ricerca scientifica e tecnologica;
n) reti nazionali e interregionali di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili di rilievo nazionale e interregionale; reti e ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale e interregionale dell'energia;
o) previdenza sociale, previdenza complementare e integrativa; ».
Art. 4.
(Modifica dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di potestà legislativa concorrente Stato-Regioni)
1. All'articolo 117 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
« Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; assistenza ed edilizia scolastica; istruzione e formazione professionale; sostegno all'innovazione per i settori produttivi; assistenza e organizzazione sanitaria; assistenza sociale; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile a carattere regionale; governo del territorio; porti e aeroporti civili di rilievo regionale e locale; tributi regionali e locali; valorizzazione dei beni culturali e ambientali di rilievo regionale e locale e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato ».