Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 696
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Piano di studi)
1. Al fine di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale ed educativo degli istituti liceali, a decorre dall'anno scolastico 2024/2025, nelle scuole secondarie di secondo grado, pubbliche e paritarie, quale il liceo classico, il corso di studi è implementato con l'insegnamento delle seguenti materie: storia dell'arte e archeologia; legislazione dei beni culturali, diritto museale e archivistica; editoria e scrittura; informatica; una seconda lingua straniera; sociologia dei processi culturali, antropologia culturale e teoria e tecniche della comunicazione multiculturale; economia politica, elementi di diritto costituzionale; elementi di diritto internazionale e di diritto dell'Unione europea; elementi di diritto amministrativo.
2. È competenza del dirigente scolastico la scelta di inserire nel piano di studi almeno due delle materie di cui al comma 1. Ai relativi oneri l'istituto scolastico provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione, si provvede a integrare quanto previsto dal comma 1 del presente articolo con le disposizioni dell'articolo 5 e dell'allegato C, recante il piano degli studi del Liceo Classico, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.
4. Il Ministro dell'istruzione e del merito con proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a definire e disciplinare gli obiettivi di apprendimento, le indicazioni sul curricolo e il piano orario delle materie introdotte.
5. I dirigenti scolastici, entro centoventi giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico, inoltrano al Ministro dell'istruzione e del merito, in via telematica, una nota con le materie scelte, gli oneri di spesa da sostenere e le eventuali criticità riscontrate nell'applicazione del comma 2.
Art. 2.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.