Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 609
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Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 2023
Istituzione dell'Ordine « Tesoro nazionale vivente »
Onorevoli Senatori. – Il patrimonio culturale italiano, così come l'artigiano e l'ingegno che il nostro Paese è capace di esprimere rappresenta una tradizione millenaria riconosciuta e apprezzata a livello globale.
L'approccio estetico, avanguardista e innovativo è una costante di tutti i comparti sociali e produttivi italiani, costituendo elemento distintivo di tutte le espressività che la nostra comunità è in grado di esprimere. Arte, moda, architettura, artigianato, musica, letteratura sono solo alcuni dei campi dove genio e tecnica si incontrano per dare vita a un plusvalore che ha carattere distintivo e attraversa epoche e luoghi, innervando il tessuto socio-produttivo nel suo complesso.
È proprio per riconoscere, apprezzare e certificare questo plusvalore, che è patrimonio della Nazione e beneficio della collettività, che il presente disegno di legge si ispira a un istituto dell'ordinamento giuridico giapponese, che si propone proprio di mettere a sistema tutela, valorizzazione, riconoscibilità e promozione di quei soggetti che rappresentano espressione e testimonianza vivente della civiltà che li ha plasmati e che, grazie ai propri talenti, contribuiscono a plasmare.
In Giappone tale proposito viene perseguito attraverso una specifica certificazione assegnata dal Ministero dell'istruzione, cultura, sport, scienza e tecnologia a coloro che vengono ritenuti maestri sia per quanto riguarda le arti manuali, sia per quanto riguarda le tradizioni recitative. Il termine di riferimento è Ningen Kokuho, traducibile come « Tesoro nazionale vivente ».
Prima del 1947 la legislazione nazionale giapponese prevedeva un sistema culturale basato sugli « artisti e artigiani » delle famiglie imperiali. Più tardi, nel 1950, fu approvata la nuova legge per la protezione delle « proprietà » culturali intangibili, ad esempio il teatro e la musica, e quelle tangibili, come ad esempio i manufatti di artigiani di grande valore storico.
Secondo l'ordinamento giuridico nipponico, le persone o le cose, tangibili o non tangibili, che sono dichiarati Tesoro nazionale vivente devono essere protette dallo Stato, il quale ha l'obbligo di preservare le proprietà culturali con il fine di trasmetterle alle future generazioni giapponesi e, in generale, a tutta l'umanità, come anche richiamato nel termine originale giapponese.
Infatti, gli individui o i gruppi che hanno raggiunto elevati livelli di creatività e di padronanza del mestiere sono designati dal governo giapponese come custodi della conoscenza in oggetto, con lo scopo di garantire la conservazione e la tramandazione nel tempo. Esemplari di una delle più importanti e influenti istituzioni culturali nate nel dopoguerra in Giappone, i Tesori nazionali viventi sono stati al centro della vita culturale del Paese per più di quattro decenni, attraverso la rappresentanza di una selezione di artigiani a cui è riconosciuto il compito di preservare e trasmettere alle future generazioni le tradizioni del Giappone.
Dal primo riconoscimento del Ningen Kokuho nel 1955, i Tesori nazionali viventi hanno assunto dunque notevole importanza nell'identità nazionale, oltre a svolgere un ruolo significativo nella formazione dell'immagine che gli stranieri hanno del Giappone.
Si tratta di un modello che appare opportuno sviluppare anche in Italia, al fine di rafforzare a livello internazionale l'immagine del nostro Paese, ma soprattutto di riconoscere e certificare il grande valore della produzione artigianale e culturale del nostro Paese. L'introduzione di un istituto analogo si propone, dunque, di operare una nuova sintesi degli istituti onorifici della Repubblica, che muova da quello di cui all'articolo 59 della Costituzione fino all'Ordine al merito della Repubblica italiana, disciplinato dalla legge 3 marzo 1951, n. 178, per aprire a una loro nuova declinazione che ricomprenda al proprio interno sia il carattere della culturalità (materiale e immateriale), come declinato dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dalla normativa sovranazionale di riferimento, sia l'esigenza di tutela e sviluppo dell'artigianato di cui all'articolo 45 della Costituzione. L'idea, in altre parole, è abbandonare l'impostazione meramente materiale della tutela e valorizzazione – tradizionalmente incentrata sulla « cosietà » del bene di riferimento – per passare a un approccio che ponga al centro il suo autore, in un'autentica opera di promozione e tutela che sia ossequiosa del compito affidato alla Repubblica dall'articolo 9 della Costituzione e, cioè, lo « sviluppo della cultura e (del)la ricerca scientifica e tecnica ».
L'articolo 1 reca le definizioni necessarie a conferire chiarezza e sostanza alle disposizioni dell'articolato.
L'articolo 2 disciplina l'istituzione dell'Ordine « Tesoro nazionale vivente » (definendone finalità e organizzazione) specifica le relative forme e modalità di riconoscimento.
L'articolo 3 disciplina i limiti al conferimento e revoca del riconoscimento, prevede meccanismi di promozione dello stesso e demanda all'approvazione di un apposito statuto l'organizzazione e la definizione del funzionamento interno dell'Ordine.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) « Patrimonio culturale materiale e immateriale »: prodotti ed espressioni culturali immateriali, come opere, brani musicali, tecniche artigianali, disegni, pitture, fotografie, grafiche, opere statuarie e scultoree, film, incisioni, mosaici, grafiche, tecniche industriali e agricole;
b) « Tesoro nazionale vivente »: persona fisica o giuridica designata come importante testimonianza del patrimonio culturale e immateriale della Nazione, in ragione dell'elevato e speciale livello di maestria raggiunto nel campo dell'arte o dei mestieri;
c) « nomina individuale »: provvedimento con cui la singola persona fisica o giuridica viene riconosciuta Tesoro nazionale vivente;
d) « nomina collettiva »: provvedimento con cui due o più persone fisiche che collaborano insieme riconoscendosi in una medesima denominazione che li identifichi come collettività o gruppo vengono riconosciute Tesoro nazionale vivente;
e) « nomina conservativa »: provvedimento con cui due o più persone giuridiche, la cui attività si distingue per l'essere espressione di un'organizzazione complessa e strutturata, vengono riconosciute Tesoro nazionale vivente.
Art. 2.
(Istituzione dell'ordine « Tesoro nazionale vivente »)
1. È istituito l'Ordine « Tesoro nazionale vivente », destinato a riconoscere una particolare attestazione alle persone fisiche e giuridiche che si distinguano per l'essere espressione e testimonianza del patrimonio culturale materiale e immateriale della Nazione.
2. Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica. L'Ordine è retto da un Consiglio composto dal Ministro delle imprese del made in Italy, che lo presiede, dal Ministro della cultura, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'università e della ricerca.
3. L'Ordine è composto da una unica classe, denominata Tesoro nazionale vivente. L'attestazione può riconoscersi in forma individuale, collettiva o conservativa. Il numero massimo di attestazioni per ogni anno è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito il Consiglio dell'Ordine.
Art. 3.
(Attestazione, promozione e organizzazione)
1. L'attestazione di cui all'articolo 2, comma 1, è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dell'Ordine. L'elenco degli appartenenti all'ordine è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministro della cultura e il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di promozione e valorizzazione delle testimonianze presenti nell'Ordine. Il decreto di cui al primo periodo può essere aggiornato con le medesime modalità entro il 31 dicembre di ciascun anno.
2. L'attestazione non può essere conferita ai senatori e ai deputati in carica, ovvero ai membri del Governo, ai sindaci, presidenti, consiglieri e membri della giunta comunali, provinciali e regionali, durante il proprio mandato.
3. Incorre nella perdita dell'attestazione chi se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Consiglio dell'Ordine
4. Lo statuto dell'ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dell'Ordine.