Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 440
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni concernenti l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie)
1. Al fine di prevenire la trasmissione di agenti patogeni emessi attraverso aerosol respiratori, in attuazione di quanto disposto dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, nel periodo di diffusione dell'influenza stagionale, dal 30 novembre al 28 febbraio di ogni anno, e altresì, nelle fasi di allerta, pandemiche e interpandemiche, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità se il dispositivo è di ostacolo a tale comunicazione.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza semestrale, il Ministero della salute, fornisce indicazioni operative per l'attuazione del comma 1 anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici relativi al periodo di influenza stagionale e delle emergenze pandemiche.
Art. 2.
(Sanzioni)
1. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro duecento.