Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 170
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Onorevoli Senatori. – Nell'attuale e complessa fase della vita politica e sociale del Paese riteniamo necessario riaffermare i punti fermi della storia e della memoria nazionale: in tale novero rientra a pieno titolo, in particolare, il ricordo e la celebrazione del 4 novembre 1918, giorno in cui, poco più di cento anni or sono, venne sottoscritto l'armistizio che sancì la conclusione, con esito vittorioso per il nostro Paese, della prima guerra mondiale. Quel sanguinoso conflitto, considerato da molti storici la quarta guerra d'indipendenza italiana, portò al completamento del processo di unità nazionale, con la ricongiunzione alla Patria di Trento e Trieste.
La festività che ne conserva la memoria è l'unica che sia stata celebrata in ogni sistema politico: essa costituisce, dunque, un elemento fondamentale del patrimonio spirituale del popolo italiano, la perdita del quale, ove si verificasse, determinerebbe un'irreparabile lesione della identità nel Paese e un ulteriore indebolimento delle sue istituzioni.
La festività venne celebrata, per la prima volta, nell'immediato anniversario dell'armistizio: su iniziativa del Governo Nitti, il regio decreto 19 ottobre 1919, n. 1888, dichiarò festivo il giorno 4 novembre 1919; un'analoga determinazione venne assunta con il regio decreto 28 ottobre 1921, n. 1462, per il 4 novembre 1921, giorno in cui il milite ignoto venne sepolto solennemente all'Altare della Patria a Roma.
Fu con il regio decreto-legge 23 ottobre 1922, n. 1354, che il 4 novembre venne proclamato definitivamente « festa nazionale »; con il successivo regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, recante l'elenco dei giorni festivi a tutti gli effetti civili, delle feste nazionali e delle solennità civili, la festività prese ufficialmente il nome in « Anniversario della Vittoria ».
Nel mutato contesto costituzionale, tale previsione normativa trovò conferma nella legge 27 maggio 1949, n. 260, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive, la quale, all'articolo 1, comma 2, inserì il 4 novembre, con la nuova denominazione di « Giorno dell'unità nazionale ».
Si trattava indubbiamente di una ricorrenza assai sentita, nell'ambito della quale, soprattutto durante i primi anni della Repubblica, era prassi diffusa aprire le caserme alla cittadinanza, spesso organizzando esposizioni degli armamenti, mostre all'aperto, concerti che coinvolgevano le bande militari e dimostrazioni pubbliche che potevano essere anche delle vere e proprie esercitazioni.
La festa dell'Unità nazionale, ricongiunta alla giornata delle Forze armate, ribadisce quel collegamento ideale tra la Nazione e le Forze armate, sancito all'articolo 52 della Costituzione repubblicana che proclama la difesa della patria « sacro dovere del cittadino ».
La festa del 4 novembre resta, dunque, una delle ricorrenze più sentite nel nostro Paese: si celebra di anno in anno (sia pure la prima domenica del mese stesso), presso l'Altare della Patria a Roma, i sacrari di Redipuglia in Friuli Venezia-Giulia e dei Caduti d'oltremare in Puglia ma anche nei singoli comuni, con manifestazioni che coinvolgono le più alte cariche civili e militari dello Stato e molti semplici cittadini.
Appare, dunque, recuperato appieno lo spirito e il significato profondo della festa: custodire, nell'interesse del bene comune, il valore dell'unità nazionale e la memoria di quanti, sacrificando la vita, hanno contribuito a portare a compimento, con la vittoria nella prima guerra mondiale, il progetto concepito nel Risorgimento.
Il presente disegno di legge, che si compone di quattro articoli, è volto a restituire piena dignità a uno dei simboli più amati e condivisi dell'identità nazionale, ristabilendo quanto previsto dall'articolo 2 della citata legge n. 260 del 1949.